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Corte di Cassazione – Civile (servizio di pronta disponibilità derogabile dall’amministrazione)

25.08.2015
In sintesi:
Il contratto della dirigenza medica con lo stabilire che il ricorso al servizio di pronta disponibilità debba avvenire "di regola" per non più di 10 volte in un mese, fa salva la possibilità di deroga da parte dell'amministrazione - evidentemente per esigenze di servizio - e, quindi, non pone un limite invalicabile. Pertanto, in nessun caso potrebbe accogliersi una domanda intesa ad imporre un generale divieto, per il futuro, di ricorso alla pronta disponibilità per più di 10 volte in un mese. L’accoglimento presupporrebbe, infatti, un limite inderogabile che invece il tenore testuale della clausola collettiva non contiene. Nè la clausola fa riferimento ad un onere dimostrativo delle esigenze particolari che giustifichino il ricorso alla pronta disponibilità oltre le 10 volte in un mese...

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