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Cassazione Civile – (la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale e il divieto di duplicazioni risarcitorie)

30.04.2015
In sintesi:
Il danno non patrimoniale va liquidato in modo unitario e senza procedere a duplicazioni risarcitorie, ma occorre che, nella conclusiva valutazione unitaria, siano comprese tutte le componenti che determinano la consistenza del danno: quindi non solo le lesioni e le sofferenze fisiche (danno biologico), ma anche la sofferenza morale, il dolore psichico, l'eventuale pregiudizio alla vita di relazione, le menomazioni al pieno godimento dei rapporti affettivi e familiari, e così via), evitando solo che sia attribuito più volte il risarcimento in relazione al medesimo atteggiarsi del danno, sulla base di distinzioni puramente nominali fra l'uno e l'altro. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net] Cassazione Civile - Sez. III; Sent. n. 7193 del 10.04.2015 omissis Svolgimento del processo Con...

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