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TAR CAMPANIA - partecipazione in soprannumero a un corso di formazione specifica in medicina generale: esclusione per attività temporanea presso casa di cura convenzionata.

18/03/2015
In sintesi:
L'art. 3, comma 1, della L. n. 401 del 2001, prevede che "i laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 e abilitati all'esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 256. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi".La questione decisiva è se nell'ambito della "attività libero-professionale", consentita dalla norma in questione, rientri o meno anche il rapporto di lavoro a termine intrattenuto dal ricorrente con la Casa di Cura.La norma va interpretata in modo estensivo, in conformità con la sua ratio ispiratrice e...

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