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Cassazione Civile – (illecito demansionamento del dipendente lasciato inattivo)

14.06.2012
In sintesi:
§ - la Corte di Cassazione ha stabilito un significativo principio relativamente all’ipotesi in cui un lavoratore dipendente sia stato lasciato in completa inattività pur percependo regolarmente la retribuzione. Il lavoratore cui l'art. 2103 del codice civile riconosce esplicitamente il diritto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto ovvero equivalenti alle ultime effettivamente svolte - ha il diritto a non essere lasciato in condizioni di forzata inattività e senza assegnazione di compiti, ancorché senza conseguenze sulla retribuzione. Sussiste dunque in capo al lavoratore, non solo il dovere, ma anche il diritto all'esecuzione della propria prestazione lavorativa - cui il datore di lavoro ha il correlato obbligo di adibirlo. Il lavoro non è solo un mezzo di guadagno, ma anche...

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