In sintesi:
§ - La ratio dell'art. 1 della citata legge n. 460/1988 è quella di riconoscere l'indennità di rischio radiologico in misura piena a tutti i dipendenti che, in via di fatto, siano continuativamente ed effettivamente sottoposti al rischio radiologico, senza distinzione tra quelli inquadrati nel personale di radiologia e quelli invece ad esso estranei, in quest'ultimo caso occorrendo comunque un accertamento sulle situazioni concrete (modalità, tempi, orari ed intensità dell'esposizione), ad opera della speciale commissione di cui all'art. 58 comma 4, d.P.R. n. 270 del 1987, ed all'art. 54 comma 4, d.P.R. n. 384 del 1990, la quale deve verificare (anche in base ad elementi indiziari o presuntivi) se il singolo dipendente sia, in via di fatto, esposto in maniera continua e permanente al rischio...
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