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TAR EMILIA-ROMAGNA - (limiti all'esercizio della libera professione dei veterinari pubblici dipendenti)

01.03.2005
In sintesi:
§ - In assenza di una specifica normativa regionale, il libero esercizio dell’attività professionale sarebbe precluso in assoluto in attesa di disposizioni che stabiliscano le relative modalità e i conseguenti limiti; pertanto è legittimo ritenere che le aziende sanitarie abbiano il potere di definire regole provvisorie, secondo criteri desumibili dalla normativa statale. Non appare fondata la tesi che vuole esclusi i veterinari dall’ambito di applicazione dell’art. 4, comma 7, della legge n. 412 del 1991; la norma si riferisce a tutte le categorie di medici, ivi compresa quella dei medici veterinari.(www.dirittosanitario.net) SENTENZA N. 126 /05 Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55 L. 27/4/82, n.186. Parma, lì 23 febbraio 2005 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL...

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