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Legge 30 dicembre 2023 n. 213  Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-202

Edicola Giuridica

Legge 30 dicembre 2023 n. 213

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.

Note:

[1]Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2023, n. 303, S.O.

[2]Con L. 8 agosto 2024, n. 118 sono state emanate disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024.

Preambolo

Sezione I

Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

Art. 1.

Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali

Art. 1 - Comma 1.

Art. 1 - Comma 2.

Art. 1 - Comma 2-bis.

Art. 1 - Comma 3.

Art. 1 - Comma 4.

Art. 1 - Comma 5.

Art. 1 - Comma 6.

Art. 1 - Comma 7.

Art. 1 - Comma 8.

Art. 1 - Comma 9.

Art. 1 - Comma 10.

Art. 1 - Comma 11.

Art. 1 - Comma 12.

Art. 1 - Comma 13.

Art. 1 - Comma 14.

Art. 1 - Comma 15.

Art. 1 - Comma 16.

Art. 1 - Comma 17.

Art. 1 - Comma 18.

Art. 1 - Comma 19.

Art. 1 - Comma 20.

Art. 1 - Comma 21.

Art. 1 - Comma 22.

Art. 1 - Comma 23.

Art. 1 - Comma 24.

Art. 1 - Comma 25.

Art. 1 - Comma 26.

Art. 1 - Comma 27.

Art. 1 - Comma 28.

Art. 1 - Comma 29.

Art. 1 - Comma 30.

Art. 1 - Comma 31.

Art. 1 - Comma 32.

Art. 1 - Comma 33.

Art. 1 - Comma 34.

Art. 1 - Comma 35.

Art. 1 - Comma 36.

Art. 1 - Comma 37.

Art. 1 - Comma 38.

Art. 1 - Comma 39.

Art. 1 - Comma 40.

Art. 1 - Comma 41.

Art. 1 - Comma 42.

Art. 1 - Comma 43.

Art. 1 - Comma 44.

Art. 1 - Comma 45.

Art. 1 - Comma 46.

Art. 1 - Comma 47.

Art. 1 - Comma 48.

Art. 1 - Comma 49. [n.d.r.: Per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2027, cfr. art. 362, D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117]

Art. 1 - Comma 50. [n.d.r.: Per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2027, cfr. art. 362, D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117]

Art. 1 - Comma 51. [n.d.r.: Per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2027, cfr. art. 72, D.Lgs. n. 33/2025]

Art. 1 - Comma 52.

Art. 1 - Comma 53.

Art. 1 - Comma 54.

Art. 1 - Comma 55.

Art. 1 - Comma 56.

Art. 1 - Comma 57.

Art. 1 - Comma 58.

Art. 1 - Comma 59.

Art. 1 - Comma 60. [n.d.r.: Per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2027, cfr. art. 165, D.Lgs. n. 141/2026]

Art. 1 - Comma 61. [n.d.r.: Per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2027, cfr. art. 165, D.Lgs. n. 141/2026]

Art. 1 - Comma 62. [n.d.r.: Per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2027, cfr. art. 165, D.Lgs. n. 141/2026]

Art. 1 - Comma 63.

Art. 1 - Comma 64.

Art. 1 - Comma 65. [n.d.r.: Per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2027, cfr. art. 244, D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117]

Art. 1 - Comma 66. [n.d.r.: Per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2027, cfr. art. 244, D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117]

Art. 1 - Comma 67.

Art. 1 - Comma 68.

Art. 1 - Comma 69.

Art. 1 - Comma 70.

Art. 1 - Comma 71.

Art. 1 - Comma 72.

Art. 1 - Comma 73.

Art. 1 - Comma 74.

Art. 1 - Comma 75.

Art. 1 - Comma 76.

Art. 1 - Comma 77.

Art. 1 - Comma 78.

Art. 1 - Comma 79.

Art. 1 - Comma 80.

Art. 1 - Comma 81.

Art. 1 - Comma 82.

Art. 1 - Comma 83.

Art. 1 - Comma 84.

Art. 1 - Comma 85.

Art. 1 - Comma 86.

Art. 1 - Comma 87.

Art. 1 - Comma 88.

Art. 1 - Comma 89.

Art. 1 - Comma 90.

Art. 1 - Comma 91.

Art. 1 - Comma 92.

Art. 1 - Comma 93.

Art. 1 - Comma 94.

Art. 1 - Comma 95.

Art. 1 - Comma 96.

Art. 1 - Comma 97.

Art. 1 - Comma 98. [n.d.r.: Per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2027, cfr. art. 3, D.Lgs. n. 33/2025]

Art. 1 - Comma 99.

Art. 1 - Comma 100.

Art. 1 - Comma 101.

Art. 1 - Comma 102.

Art. 1 - Comma 103.

Art. 1 - Comma 104.

Art. 1 - Comma 105.

Art. 1 - Comma 105-bis.

Art. 1 - Comma 106.

Art. 1 - Comma 107.

Art. 1 - Comma 108.

Art. 1 - Comma 109.

Art. 1 - Comma 110.

Art. 1 - Comma 111.

Art. 1 - Comma 112.

Art. 1 - Comma 113.

Art. 1 - Comma 114.

Art. 1 - Comma 115.

Art. 1 - Comma 116.

Art. 1 - Comma 117.

Art. 1 - Comma 118.

Art. 1 - Comma 119.

Art. 1 - Comma 120.

Art. 1 - Comma 121.

Art. 1 - Comma 122.

Art. 1 - Comma 123.

Art. 1 - Comma 124.

Art. 1 - Comma 125.

Art. 1 - Comma 126.

Art. 1 - Comma 127.

Art. 1 - Comma 128.

Art. 1 - Comma 129.

Art. 1 - Comma 130.

Art. 1 - Comma 131.

Art. 1 - Comma 132.

Art. 1 - Comma 133.

Art. 1 - Comma 134.

Art. 1 - Comma 135.

Art. 1 - Comma 136.

Art. 1 - Comma 137.

Art. 1 - Comma 138.

Art. 1 - Comma 139.

Art. 1 - Comma 140.

Art. 1 - Comma 141.

Art. 1 - Comma 142.

Art. 1 - Comma 143.

Art. 1 - Comma 144.

Art. 1 - Comma 145.

Art. 1 - Comma 146.

Art. 1 - Comma 147.

Art. 1 - Comma 148.

Art. 1 - Comma 149.

Art. 1 - Comma 150.

Art. 1 - Comma 151.

Art. 1 - Comma 152.

Art. 1 - Comma 153.

Art. 1 - Comma 154.

Art. 1 - Comma 155.

Art. 1 - Comma 156.

Art. 1 - Comma 157.

Art. 1 - Comma 158.

Art. 1 - Comma 159.

Art. 1 - Comma 160.

Art. 1 - Comma 161.

Art. 1 - Comma 162.

Art. 1 - Comma 163.

Art. 1 - Comma 164.

Art. 1 - Comma 164-bis.

Art. 1 - Comma 165.

Art. 1 - Comma 166.

Art. 1 - Comma 167.

Art. 1 - Comma 168.

Art. 1 - Comma 169.

Art. 1 - Comma 170.

Art. 1 - Comma 171.

Art. 1 - Comma 172.

Art. 1 - Comma 173.

Art. 1 - Comma 174.

Art. 1 - Comma 175.

Art. 1 - Comma 176.

Art. 1 - Comma 177.

Art. 1 - Comma 178.

Art. 1 - Comma 179.

Art. 1 - Comma 180.

Art. 1 - Comma 181.

Art. 1 - Comma 182.

Art. 1 - Comma 183.

Art. 1 - Comma 184.

Art. 1 - Comma 185.

Art. 1 - Comma 186.

Art. 1 - Comma 187.

Art. 1 - Comma 188.

Art. 1 - Comma 189.

Art. 1 - Comma 190.

Art. 1 - Comma 191.

Art. 1 - Comma 192.

Art. 1 - Comma 193.

Art. 1 - Comma 194.

Art. 1 - Comma 195.

Art. 1 - Comma 196.

Art. 1 - Comma 197.

Art. 1 - Comma 198.

Art. 1 - Comma 199.

Art. 1 - Comma 200.

Art. 1 - Comma 201.

Art. 1 - Comma 202.

Art. 1 - Comma 203.

Art. 1 - Comma 204.

Art. 1 - Comma 205.

Art. 1 - Comma 206.

Art. 1 - Comma 207.

Art. 1 - Comma 208.

Art. 1 - Comma 209.

Art. 1 - Comma 210.

Art. 1 - Comma 211.

Art. 1 - Comma 212.

Art. 1 - Comma 213.

Art. 1 - Comma 214.

Art. 1 - Comma 215.

Art. 1 - Comma 216.

Art. 1 - Comma 217.

Art. 1 - Comma 218.

Art. 1 - Comma 219.

Art. 1 - Comma 220.

Art. 1 - Comma 221.

Art. 1 - Comma 222.

Art. 1 - Comma 223.

Art. 1 - Comma 224.

Art. 1 - Comma 225.

Art. 1 - Comma 225-bis.

Art. 1 - Comma 226.

Art. 1 - Comma 227.

Art. 1 - Comma 228.

Art. 1 - Comma 229.

Art. 1 - Comma 230.

Art. 1 - Comma 231.

Art. 1 - Comma 232.

Art. 1 - Comma 233.

Art. 1 - Comma 234.

Art. 1 - Comma 235.

Art. 1 - Comma 236.

Art. 1 - Comma 237.

Art. 1 - Comma 238.

Art. 1 - Comma 239.

Art. 1 - Comma 240.

Art. 1 - Comma 241.

Art. 1 - Comma 242.

Art. 1 - Comma 243.

Art. 1 - Comma 244.

Art. 1 - Comma 245.

Art. 1 - Comma 246.

Art. 1 - Comma 247.

Art. 1 - Comma 248.

Art. 1 - Comma 249.

Art. 1 - Comma 250.

Art. 1 - Comma 251.

Art. 1 - Comma 252.

Art. 1 - Comma 253.

Art. 1 - Comma 254.

Art. 1 - Comma 255.

Art. 1 - Comma 256.

Art. 1 - Comma 257.

Art. 1 - Comma 258.

Art. 1 - Comma 259.

Art. 1 - Comma 260.

Art. 1 - Comma 260-bis.

Art. 1 - Comma 261.

Art. 1 - Comma 262.

Art. 1 - Comma 263.

Art. 1 - Comma 264.

Art. 1 - Comma 265.

Art. 1 - Comma 266.

Art. 1 - Comma 267.

Art. 1 - Comma 268.

Art. 1 - Comma 269.

Art. 1 - Comma 270.

Art. 1 - Comma 271.

Art. 1 - Comma 272.

Art. 1 - Comma 273.

Art. 1 - Comma 273-bis.

Art. 1 - Comma 273-ter.

Art. 1 - Comma 274.

Art. 1 - Comma 275.

Art. 1 - Comma 276.

Art. 1 - Comma 277.

Art. 1 - Comma 278.

Art. 1 - Comma 279.

Art. 1 - Comma 280.

Art. 1 - Comma 280-bis.

Art. 1 - Comma 281.

Art. 1 - Comma 282.

Art. 1 - Comma 283.

Art. 1 - Comma 284.

Art. 1 - Comma 285.

Art. 1 - Comma 286.

Art. 1 - Comma 287.

Art. 1 - Comma 288.

Art. 1 - Comma 289.

Art. 1 - Comma 290.

Art. 1 - Comma 290-bis.

Art. 1 - Comma 290-ter.

Art. 1 - Comma 291.

Art. 1 - Comma 292.

Art. 1 - Comma 293.

Art. 1 - Comma 294.

Art. 1 - Comma 295.

Art. 1 - Comma 296.

Art. 1 - Comma 297.

Art. 1 - Comma 298.

Art. 1 - Comma 299.

Art. 1 - Comma 300.

Art. 1 - Comma 301.

Art. 1 - Comma 302.

Art. 1 - Comma 303.

Art. 1 - Comma 304.

Art. 1 - Comma 305.

Art. 1 - Comma 306.

Art. 1 - Comma 307.

Art. 1 - Comma 308.

Art. 1 - Comma 309.

Art. 1 - Comma 310.

Art. 1 - Comma 311.

Art. 1 - Comma 312.

Art. 1 - Comma 313.

Art. 1 - Comma 314.

Art. 1 - Comma 315.

Art. 1 - Comma 316.

Art. 1 - Comma 317.

Art. 1 - Comma 318.

Art. 1 - Comma 319.

Art. 1 - Comma 320.

Art. 1 - Comma 321.

Art. 1 - Comma 322.

Art. 1 - Comma 323.

Art. 1 - Comma 324.

Art. 1 - Comma 325.

Art. 1 - Comma 326.

Art. 1 - Comma 327.

Art. 1 - Comma 328.

Art. 1 - Comma 329.

Art. 1 - Comma 330.

Art. 1 - Comma 331.

Art. 1 - Comma 332.

Art. 1 - Comma 333.

Art. 1 - Comma 334.

Art. 1 - Comma 335.

Art. 1 - Comma 336.

Art. 1 - Comma 337.

Art. 1 - Comma 338.

Art. 1 - Comma 339.

Art. 1 - Comma 340.

Art. 1 - Comma 341.

Art. 1 - Comma 342.

Art. 1 - Comma 343.

Art. 1 - Comma 344.

Art. 1 - Comma 345.

Art. 1 - Comma 346.

Art. 1 - Comma 347.

Art. 1 - Comma 348.

Art. 1 - Comma 349.

Art. 1 - Comma 350.

Art. 1 - Comma 351.

Art. 1 - Comma 352.

Art. 1 - Comma 353.

Art. 1 - Comma 354.

Art. 1 - Comma 355.

Art. 1 - Comma 356.

Art. 1 - Comma 357.

Art. 1 - Comma 358.

Art. 1 - Comma 359.

Art. 1 - Comma 360.

Art. 1 - Comma 361.

Art. 1 - Comma 362.

Art. 1 - Comma 363.

Art. 1 - Comma 364.

Art. 1 - Comma 365.

Art. 1 - Comma 366.

Art. 1 - Comma 367.

Art. 1 - Comma 368.

Art. 1 - Comma 369.

Art. 1 - Comma 370.

Art. 1 - Comma 371.

Art. 1 - Comma 372.

Art. 1 - Comma 373. [n.d.r.: Per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2027, cfr. art. 52, D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117]

Art. 1 - Comma 374.

Art. 1 - Comma 375.

Art. 1 - Comma 376.

Art. 1 - Comma 377.

Art. 1 - Comma 378.

Art. 1 - Comma 379.

Art. 1 - Comma 380.

Art. 1 - Comma 381.

Art. 1 - Comma 382.

Art. 1 - Comma 383.

Art. 1 - Comma 384.

Art. 1 - Comma 385.

Art. 1 - Comma 386.

Art. 1 - Comma 387.

Art. 1 - Comma 388.

Art. 1 - Comma 389.

Art. 1 - Comma 390.

Art. 1 - Comma 391.

Art. 1 - Comma 392.

Art. 1 - Comma 393.

Art. 1 - Comma 394.

Art. 1 - Comma 395.

Art. 1 - Comma 396.

Art. 1 - Comma 397.

Art. 1 - Comma 398.

Art. 1 - Comma 399.

Art. 1 - Comma 400.

Art. 1 - Comma 401.

Art. 1 - Comma 402.

Art. 1 - Comma 403.

Art. 1 - Comma 404.

Art. 1 - Comma 405.

Art. 1 - Comma 406.

Art. 1 - Comma 407.

Art. 1 - Comma 408.

Art. 1 - Comma 409.

Art. 1 - Comma 410.

Art. 1 - Comma 411.

Art. 1 - Comma 412.

Art. 1 - Comma 413.

Art. 1 - Comma 414.

Art. 1 - Comma 415.

Art. 1 - Comma 416.

Art. 1 - Comma 417.

Art. 1 - Comma 418.

Art. 1 - Comma 419.

Art. 1 - Comma 420.

Art. 1 - Comma 421.

Art. 1 - Comma 422.

Art. 1 - Comma 423.

Art. 1 - Comma 424.

Art. 1 - Comma 425.

Art. 1 - Comma 426.

Art. 1 - Comma 427.

Art. 1 - Comma 428.

Art. 1 - Comma 429.

Art. 1 - Comma 430.

Art. 1 - Comma 431.

Art. 1 - Comma 432.

Art. 1 - Comma 433.

Art. 1 - Comma 434.

Art. 1 - Comma 435.

Art. 1 - Comma 436.

Art. 1 - Comma 437.

Art. 1 - Comma 438.

Art. 1 - Comma 439.

Art. 1 - Comma 440.

Art. 1 - Comma 441.

Art. 1 - Comma 442.

Art. 1 - Comma 443.

Art. 1 - Comma 444.

Art. 1 - Comma 445.

Art. 1 - Comma 446.

Art. 1 - Comma 447.

Art. 1 - Comma 448.

Art. 1 - Comma 449.

Art. 1 - Comma 450.

Art. 1 - Comma 451.

Art. 1 - Comma 452.

Art. 1 - Comma 453.

Art. 1 - Comma 454.

Art. 1 - Comma 455.

Art. 1 - Comma 456.

Art. 1 - Comma 457.

Art. 1 - Comma 458.

Art. 1 - Comma 458-bis.

Art. 1 - Comma 459.

Art. 1 - Comma 460.

Art. 1 - Comma 461.

Art. 1 - Comma 462.

Art. 1 - Comma 463.

Art. 1 - Comma 464.

Art. 1 - Comma 465.

Art. 1 - Comma 466.

Art. 1 - Comma 467.

Art. 1 - Comma 468.

Art. 1 - Comma 469.

Art. 1 - Comma 470.

Art. 1 - Comma 471.

Art. 1 - Comma 472.

Art. 1 - Comma 473.

Art. 1 - Comma 474.

Art. 1 - Comma 475.

Art. 1 - Comma 476.

Art. 1 - Comma 477.

Art. 1 - Comma 478.

Art. 1 - Comma 479.

Art. 1 - Comma 480.

Art. 1 - Comma 481.

Art. 1 - Comma 482.

Art. 1 - Comma 483.

Art. 1 - Comma 484.

Art. 1 - Comma 485.

Art. 1 - Comma 486.

Art. 1 - Comma 487.

Art. 1 - Comma 488.

Art. 1 - Comma 489.

Art. 1 - Comma 489-bis.

Art. 1 - Comma 490.

Art. 1 - Comma 491.

Art. 1 - Comma 492.

Art. 1 - Comma 493.

Art. 1 - Comma 494.

Art. 1 - Comma 495.

Art. 1 - Comma 496.

Art. 1 - Comma 497.

Art. 1 - Comma 498.

Art. 1 - Comma 499.

Art. 1 - Comma 500.

Art. 1 - Comma 501.

Art. 1 - Comma 502.

Art. 1 - Comma 503.

Art. 1 - Comma 504.

Art. 1 - Comma 505.

Art. 1 - Comma 506.

Art. 1 - Comma 507.

Art. 1 - Comma 508.

Art. 1 - Comma 509.

Art. 1 - Comma 510.

Art. 1 - Comma 511.

Art. 1 - Comma 512.

Art. 1 - Comma 513.

Art. 1 - Comma 514.

Art. 1 - Comma 515.

Art. 1 - Comma 516.

Art. 1 - Comma 517.

Art. 1 - Comma 518.

Art. 1 - Comma 519.

Art. 1 - Comma 520.

Art. 1 - Comma 521.

Art. 1 - Comma 522.

Art. 1 - Comma 523.

Art. 1 - Comma 524.

Art. 1 - Comma 525.

Art. 1 - Comma 526.

Art. 1 - Comma 527.

Art. 1 - Comma 527-bis.

Art. 1 - Comma 527-ter.

Art. 1 - Comma 527-quater.

Art. 1 - Comma 527-quinquies.

Art. 1 - Comma 528.

Art. 1 - Comma 529.

Art. 1 - Comma 530.

Art. 1 - Comma 531.

Art. 1 - Comma 532.

Art. 1 - Comma 533.

Art. 1 - Comma 534.

Art. 1 - Comma 535.

Art. 1 - Comma 536.

Art. 1 - Comma 537.

Art. 1 - Comma 538.

Art. 1 - Comma 539.

Art. 1 - Comma 540.

Art. 1 - Comma 541.

Art. 1 - Comma 542.

Art. 1 - Comma 543.

Art. 1 - Comma 544.

Art. 1 - Comma 545.

Art. 1 - Comma 546.

Art. 1 - Comma 547.

Art. 1 - Comma 548.

Art. 1 - Comma 549.

Art. 1 - Comma 550.

Art. 1 - Comma 551.

Art. 1 - Comma 552.

Art. 1 - Comma 553.

Art. 1 - Comma 554.

Art. 1 - Comma 555.

Art. 1 - Comma 556.

Art. 1 - Comma 557.

Art. 1 - Comma 558.

Art. 1 - Comma 559.

Art. 1 - Comma 560.

Art. 1 - Comma 560-bis.

Art. 1 - Comma 561.

Sezione II

Approvazione degli stati di previsione

Art. 2. Stato di previsione dell'entrata

Art. 3. Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative

Art. 4. Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e disposizioni relative

Art. 5. Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative

Art. 6. Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative

Art. 7. (Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)

Art. 8. Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e disposizioni relative

Art. 9. Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative

Art. 10. Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Art. 11. Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative

Art. 12. Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca

Art. 13. Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative

Art. 14. Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e disposizioni relative

Art. 15. Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative

Art. 16. Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative

Art. 17. Stato di previsione del Ministero del turismo

Art. 18. Totale generale della spesa

Art. 19. Quadro generale riassuntivo

Art. 20. Disposizioni diverse

Art. 21. Entrata in vigore

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Allegato IV

Allegato V

Allegato VI

Allegato VI-bis

Allegato VII

Tabelle A e B

Quadri generali riassuntivi

Stati di previsione

Lavori preparatori

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Sezione I

Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

Art. 1.

Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali

Art. 1 - Comma 1.

In vigore dal 1 gennaio 2024

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2024, 2025 e 2026, sono indicati nell'allegato I annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Art. 1 - Comma 2.

In vigore dal 1 gennaio 2024

2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 600 milioni di euro per l'anno 2024.[3]

Note:

[3]Vedi, anche, il D.M. 4 giugno 2024.

Art. 1 - Comma 2-bis.

In vigore dal 14 luglio 2024

2-bis. Al fine di rimborsare ai comuni le spese sostenute per la comunicazione ai beneficiari dell'assegnazione della misura di sostegno erogata a valere sul fondo di cui al comma 2, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a valere sulle risorse del medesimo fondo, è autorizzato a trasferire, previa stipulazione di apposita convenzione a titolo non oneroso, la somma di euro 4 milioni all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) che provvede alla successiva erogazione ai comuni sulla base delle documentate richieste da questi pervenute. L'ANCI fornisce al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la rendicontazione delle somme erogate.[4]

Note:

[4]Comma inserito dall’art. 1-bis, comma 1, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2024, n. 101.

Art. 1 - Comma 3.

In vigore dal 1 gennaio 2024

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all'erario.[5]

Note:

[5]Vedi, anche, il D.M. 4 giugno 2024.

Art. 1 - Comma 4.

In vigore dal 1 gennaio 2024

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le risorse del fondo di cui al comma 2 e sono individuati i termini e le modalità di erogazione.[6]

Note:

[6]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 4 giugno 2024.

Art. 1 - Comma 5.

In vigore dal 1 gennaio 2024

5. Per le finalità di cui ai commi da 2 a 6, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 451-bis dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziata nella misura di 2.231.000 euro per l'anno 2024, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 2.[7]

Note:

[7]Vedi, anche, il D.M. 4 giugno 2024.

Art. 1 - Comma 6.

In vigore dal 1 gennaio 2024

6. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024.

Art. 1 - Comma 7.

In vigore dal 1 gennaio 2024

7. Il termine di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è differito al 31 dicembre 2024.

Art. 1 - Comma 8.

In vigore dal 1 gennaio 2024

8. Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 282 milioni di euro per l'anno 2024.

Art. 1 - Comma 9.

In vigore dal 1 gennaio 2024

9. Per l'anno 2024, al fine di supportare l'acquisto della casa di abitazione da parte di famiglie numerose, sono inclusi tra le categorie aventi priorità per l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i seguenti nuclei familiari:

a) nuclei familiari che includono tre figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui;

b) nuclei familiari che includono quattro figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 45.000 euro annui;

c) nuclei familiari che includono cinque o più figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 50.000 euro annui.[8]

Note:

[8]Sull’applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l’art. 1, comma 113, L. 30 dicembre 2024, n. 207.

Art. 1 - Comma 10.

In vigore dal 1 gennaio 2024

10. Per le domande di finanziamento con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, presentate a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2024, da parte dei nuclei familiari di cui al comma 9 del presente articolo, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è rilasciata, rispettivamente, nella misura massima dell'80 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lettera a) del suddetto comma 9, dell'85 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lettera b) del comma 9 e del 90 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lettera c) del comma 9.[9]

Note:

[9]Sull’applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l’art. 1, comma 113, L. 30 dicembre 2024, n. 207.

Art. 1 - Comma 11.

In vigore dal 1 gennaio 2024

11. Per le garanzie rilasciate alle condizioni di cui ai commi da 9 a 13, è accantonato a titolo di coefficiente di rischio un importo non inferiore, rispettivamente, all'8,5 per cento dell'importo garantito del finanziamento stesso nei casi di cui alla lettera a) del comma 9, al 9 per cento dell'importo garantito del finanziamento stesso nei casi di cui alla lettera b) del comma 9 e del 10 per cento dell'importo garantito del finanziamento stesso nei casi di cui alla lettera c) del comma 9 ed è prevista una riserva complessiva di importo massimo pari a 100 milioni di euro della dotazione finanziaria annua.[10]

Note:

[10]Sull’applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l’art. 1, comma 113, L. 30 dicembre 2024, n. 207.

Art. 1 - Comma 12.

In vigore dal 1 gennaio 2024

12. Alle operazioni di finanziamento ammesse all'intervento della garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle condizioni di cui ai commi da 9 a 13, si applicano le disposizioni introdotte dall'articolo 35-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.[11]

Note:

[11]Sull’applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l’art. 1, comma 113, L. 30 dicembre 2024, n. 207.

Art. 1 - Comma 13.

In vigore dal 1 gennaio 2024

13. Per l'anno 2024, per tutte le categorie aventi priorità per l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di cui ai commi da 9 a 12, la garanzia del Fondo rimane operativa anche nelle ipotesi di surroga del mutuo originariamente acceso per l'acquisto della prima casa, nel caso in cui le condizioni economiche rimangano sostanzialmente invariate o siano migliorative di quelle originarie e comunque non abbiano impatti negativi sull'equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo.[12]

Note:

[12]Sull’applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l’art. 1, comma 113, L. 30 dicembre 2024, n. 207.

Art. 1 - Comma 14.

In vigore dal 1 gennaio 2024

14. E' riconosciuto per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico con le medesime modalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2024. Le predette risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2024.

Art. 1 - Comma 15.

In vigore dal 1 gennaio 2024

15. In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. L'esonero di cui al primo periodo è incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al presente comma, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Art. 1 - Comma 16.

In vigore dal 1 gennaio 2024

16. Limitatamente al periodo d'imposta 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Art. 1 - Comma 17.

In vigore dal 1 gennaio 2024

17. Il limite di cui al comma 16, secondo periodo, si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

Art. 1 - Comma 18.

In vigore dal 1 gennaio 2024

18. Per i premi e le somme erogati nell'anno 2024, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta al 5 per cento.

Art. 1 - Comma 19.

In vigore dal 1 gennaio 2024

19. La misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminata in 70 euro per l'anno 2024.

Art. 1 - Comma 20.

In vigore dal 1 gennaio 2024

20. Per il miglioramento della qualità del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale su tutto il territorio nazionale, nell'ambito delle iniziative, previste dal contratto di servizio nazionale tra la società RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e il Ministero delle imprese e del made in Italy, di ammodernamento, sviluppo e gestione infrastrutturale delle reti e delle piattaforme distributive, nonché di realizzazione delle produzioni interne, radiotelevisive e multimediali, è riconosciuto alla medesima società un contributo pari a 430 milioni di euro per l'anno 2024. Il suddetto contributo è erogato in tre rate di pari importo nei mesi di gennaio, marzo e giugno.

Art. 1 - Comma 21.

In vigore dal 1 gennaio 2024

21. Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi.

Art. 1 - Comma 22.

In vigore dal 1 gennaio 2024

22. Le disposizioni di cui al comma 21 si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, a euro 40.000.

Art. 1 - Comma 23.

In vigore dal 1 gennaio 2024

23. Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 21 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2023. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica prevista dall'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Art. 1 - Comma 24.

In vigore dal 1 gennaio 2024

24. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 21 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 1 - Comma 25.

In vigore dal 1 gennaio 2024

25. La spesa per l'attuazione dei commi da 21 a 24 è valutata in 81,1 milioni di euro per l'anno 2024.

Art. 1 - Comma 26.

In vigore dal 1 gennaio 2024

26. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Al predetto personale continua ad essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale e accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale civile della CRI come assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti»;

b) all'articolo 6, comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Al personale civile e militare della CRI e quindi dell'Ente, compreso quello di cui all'articolo 8, comma 2, assunto da altre amministrazioni, continua ad essere corrisposta, come assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente al trattamento fondamentale e accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale dell'amministrazione ricevente».

Art. 1 - Comma 27.

In vigore dal 1 gennaio 2024

27. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Gli importi di cui al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.[13]

Note:

[13]Per la rideterminazione delle risorse di cui al presente comma vedi l’art. 36, comma 1, lett. e), D.P.R. 24 marzo 2025, n. 52, l’art. 48, comma 1, lett. e), D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53, l’art. 32, comma 1, lett. e), D.P.R. 23 giugno 2025, n. 124, l’art. 26, comma 1, lett. e), D.P.R. 23 giugno 2025, n. 125, l’art. 6, comma 1, lett. b), D.P.R. 27 ottobre 2025, n. 172 e, successivamente, l’art. 5, comma 1, lett. b), D.P.R. 1 aprile 2026, n. 82.

Art. 1 - Comma 28.

In vigore dal 1 gennaio 2024

28. A valere sulle risorse di cui al comma 27, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale. Tale importo incrementale, per l'anno 2024, è scomputato per il personale a tempo indeterminato che lo ha già percepito nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.

Art. 1 - Comma 29.

In vigore dal 1 gennaio 2024

29. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri di cui all'articolo 1, comma 610, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da porre a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, sono incrementati a decorrere dall'anno 2024 sulla base dei criteri di cui al comma 27. Le disposizioni di cui al comma 28 si applicano, a valere sugli importi di cui al precedente periodo, anche al personale di cui al presente comma.

Art. 1 - Comma 30.

In vigore dal 1 gennaio 2024

30. Le disposizioni del comma 29 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Art. 1 - Comma 31.

In vigore dal 1 gennaio 2024

31. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 29 comprendono anche i riconoscimenti finalizzati a valorizzare la specificità medico-veterinaria, infermieristica e dell'altro personale secondo specifiche indicazioni da individuare nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 1 - Comma 32.

In vigore dal 1 gennaio 2024

32. In relazione alla specificità delle funzioni e delle responsabilità in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di immigrazione, è autorizzata la spesa di euro 8,6 milioni per l'anno 2024 e di euro 8,9 milioni a decorrere dall'anno 2025 da destinare all'incremento del fondo di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, anche ai fini di cui all'articolo 1, comma 1029, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 1 - Comma 33.

In vigore dal 1 gennaio 2024

33. Al fine di incentivare le maggiori attività rese in particolare nei settori delle verifiche antimafia, della depenalizzazione e dell'immigrazione dal personale dell'Amministrazione civile dell'interno, il fondo risorse decentrate per il personale contrattualizzato non dirigenziale è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 1 - Comma 34.

In vigore dal 1 gennaio 2024

34. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e per il progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, è istituito nell'ambito dell'ufficio di gabinetto del Ministro dell'interno, in aggiunta all'attuale dotazione organica del Ministero dell'interno, un posto di funzione dirigenziale di livello generale, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 330.515 annui a decorrere dall'anno 2024.

Art. 1 - Comma 35.

In vigore dal 1 gennaio 2024

35. Il dirigente generale di cui al comma 34, per lo svolgimento dei compiti ivi previsti, si avvale di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ripartite a favore del Ministero dell'interno, secondo le modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891, lettera b).

Art. 1 - Comma 36.

In vigore dal 1 gennaio 2024

36. Le risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono incrementate di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Art. 1 - Comma 37.

In vigore dal 1 gennaio 2024

37. Ai fini dell'efficace esercizio delle funzioni degli uffici regionali e provinciali del Registro unico nazionale del Terzo settore, a valere sulle risorse di cui all'articolo 53, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e nei limiti delle stesse, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono effettuare assunzioni di personale da destinare al potenziamento dei predetti uffici, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dall'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Art. 1 - Comma 38.

In vigore dal 1 gennaio 2024

38. Al comma 893 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per l'anno 2024 le risorse destinate alle assunzioni di cui al comma 891, lettera a), possono essere destinate per le finalità di cui alla lettera b) del medesimo comma nel limite massimo del 50 per cento e, in pari misura, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica, un'ulteriore quota è accantonata e resa indisponibile per la gestione» e dopo le parole: « Ai fini dell'attuazione del comma 891» sono inserite le seguenti: « e del presente comma».

Art. 1 - Comma 39.

In vigore dal 1 gennaio 2024

39. All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: « le amministrazioni comunali» sono sostituite dalle seguenti: « le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sede nel territorio regionale»;

b) al comma 3-quinquies, le parole: « dai comuni interessati» sono sostituite dalle seguenti: « dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sede nel territorio regionale», le parole: « tra i comuni» sono sostituite dalle seguenti: « tra le amministrazioni», le parole: « i comuni interessati» sono sostituite dalle seguenti: « le amministrazioni interessate», le parole: « 31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: « 31 agosto 2024» e le parole: « Il comune beneficiario è tenuto» sono sostituite dalle seguenti: « Le amministrazioni beneficiarie sono tenute».

Art. 1 - Comma 40.

In vigore dal 1 gennaio 2024

40. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, in particolare di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da destinare all'incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.

Art. 1 - Comma 41.

In vigore dal 1 gennaio 2024

41. Al fine di assicurare continuità all'attuazione della Politica agricola comune per il periodo 2021-2027 e di rafforzare le strutture amministrative preposte alla gestione del Piano strategico della politica agricola comune, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è autorizzata per l'anno 2024, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in incremento rispetto alla vigente dotazione organica, 40 unità di personale non dirigenziale, di cui 30 unità da inquadrare nell'area dei funzionari e 10 unità da inquadrare nell'area degli assistenti, entrambe previste dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali - Triennio 2019-2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2022, mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche o tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per le finalità di cui al precedente periodo, è autorizzata la spesa di 56.000 euro per l'anno 2024 per gli oneri connessi all'espletamento delle procedure concorsuali, di 1.162.165 euro per l'anno 2024 e di 2.324.330 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri assunzionali, di 132.000 euro per l'anno 2024 e di 8.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri connessi alle spese di funzionamento e di 19.320 euro per l'anno 2024 e di 37.800 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri relativi ai buoni pasto.

Art. 1 - Comma 42.

In vigore dal 1 gennaio 2024

42. Al fine di consentire la prosecuzione, per l'anno 2024, delle attività ad alto contenuto specialistico del Ministero delle imprese e del made in Italy, anche con riguardo ai controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare, è autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 270.000, comprensiva degli oneri a carico dell'amministrazione, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente del Ministero delle imprese e del made in Italy, addetto alle relative attività.

Art. 1 - Comma 43.

In vigore dal 1 gennaio 2024

43. All'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « dipendenti della pubblica amministrazione» sono inserite le seguenti: « nonché per finanziare la gestione corrente e l'evoluzione dei sistemi informativi sviluppati e gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri necessari a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni anche in materia di reclutamento e formazione e ad assicurare il completamento del fascicolo elettronico del dipendente» e le parole: « per la formazione» sono soppresse.

Art. 1 - Comma 44.

In vigore dal 1 gennaio 2024

44. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, concernente l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, le parole: « dal 1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° luglio 2024»;

b) al comma 676, concernente l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, le parole: « dal 1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° luglio 2024».

Art. 1 - Comma 45.

In vigore dal 1 gennaio 2024

45. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II-bis, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento, i numeri 1-quinquies) e 1-sexies) sono abrogati;

b) alla parte III, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:

1) il numero 65) è sostituito dal seguente:

« 65) latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso (v.d. ex 19.02)»;

2) dopo il numero 114) sono inseriti i seguenti:

« 114.1) prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali;

114.2) pannolini per bambini».[14] [15]

Note:

[14]Per l’abrogazione del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2027, vedi l’art. 170, comma 1, lett. hhhh), del Testo unico allegato al D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10.

[15]A norma dell’art. 170, comma 3, del Testo unico allegato al D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dall’art. 170, comma 1, del medesimo Testo unico, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del suddetto Testo unico, come riportate da ciascun articolo.

Art. 1 - Comma 46.

In vigore dal 1 gennaio 2024

46. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024.[16] [17]

Note:

[16]Per l’abrogazione del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2027, vedi l’art. 170, comma 1, lett. hhhh), del Testo unico allegato al D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10.

[17]A norma dell’art. 170, comma 3, del Testo unico allegato al D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dall’art. 170, comma 1, del medesimo Testo unico, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del suddetto Testo unico, come riportate da ciascun articolo.

Art. 1 - Comma 47.

In vigore dal 1 gennaio 2024

47. All'articolo 7-quinquies del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, non costituiscono esercizio di agenzia in attività finanziaria né di mediazione creditizia la promozione e la conclusione, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari, di contratti di finanziamento, esclusi quelli relativi al rilascio delle carte di credito, da parte dei distributori di cui al comma 1 del presente articolo in relazione ai veicoli distribuiti in attuazione degli accordi e dei contratti con i costruttori automobilistici o gli importatori di cui al medesimo comma 1, anche se ricondotti allo schema del contratto di agenzia o di commissione».

Art. 1 - Comma 48.

In vigore dal 1 gennaio 2024

48. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 39-octies:

1) al comma 3, lettera a), le parole: « per l'anno 2024 in 28,20 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall'anno 2025, in 28,70 euro per 1.000 sigarette» sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024, in 29,30 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall'anno 2025, in 29,50 euro per 1.000 sigarette»;

2) al comma 5, lettera c), le parole: « euro 140 il chilogrammo» sono sostituite dalle seguenti: « euro 140 il chilogrammo fino al 31 dicembre 2023, euro 147,50 il chilogrammo a decorrere dal 1° gennaio 2024 ed euro 148,50 il chilogrammo a decorrere dal 1° gennaio 2025»;

3) al comma 6, le parole: « la medesima percentuale è determinata al 98,50 per cento per l'anno 2024 e al 98,60 per cento a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: « la medesima percentuale è determinata al 98,70 per cento per l'anno 2024 e al 98,80 per cento a decorrere dall'anno 2025»;

b) all'articolo 39-terdecies, comma 3, le parole: « e al 41 per cento dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: « e al 42 per cento dal 1° gennaio 2026»;

c) all'articolo 62-quater, comma 1-bis, dopo le parole: « al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2023» sono inserite le seguenti: « fino al 31 dicembre 2024, al sedici per cento e all'undici per cento dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, al diciassette per cento e al dodici per cento dal 1° gennaio 2026».

Art. 1 - Comma 49. [n.d.r.: Per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2027, cfr. art. 362, D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117]

In vigore dal 1 gennaio 2024

49. La deduzione della quota dell'1 per cento dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sulla base, rispettivamente, dei commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo.[18] [19]

Note:

[18]Per l’abrogazione del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2027, vedi l’art. 376, comma 1, lett. ffffff), del Testo unico allegato al D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117.

[19]A norma dell’art. 376, comma 2, del Testo unico allegato al D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dall’art. 376, comma 1, del medesimo Testo unico, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del suddetto Testo unico, come riportate da ciascun articolo.

Art. 1 - Comma 50. [n.d.r.: Per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2027, cfr. art. 362, D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117]

In vigore dal 1 gennaio 2024

50. La deduzione della quota del 3 per cento dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sulla base, rispettivamente, dei commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo.[20] [21]

Note:

[20]Per l’abrogazione del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2027, vedi l’art. 376, comma 1, lett. ffffff), del Testo unico allegato al D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117.

[21]A norma dell’art. 376, comma 2, del Testo unico allegato al D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dall’art. 376, comma 1, del medesimo Testo unico, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del suddetto Testo unico, come riportate da ciascun articolo.

Art. 1 - Comma 51. [n.d.r.: Per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2027, cfr. art. 72, D.Lgs. n. 33/2025]

In vigore dal 1 gennaio 2024

51. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso:

a) al 31 dicembre 2024, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente alla quota dell'1 per cento dell'ammontare dei componenti negativi ivi previsti;

b) al 31 dicembre 2026, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente alla quota del 3 per cento dell'ammontare dei componenti negativi ivi previsti;

c) al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028, non si tiene conto delle disposizioni dei commi 49 e 50. [22] [23]

Note:

[22]Per l’abrogazione del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2027, vedi l’art. 241, comma 1, lett. sss) del Testo unico allegato al D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33.

[23]A norma dell’art. 241, comma 2, del Testo unico allegato al D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dall’art. 241, comma 1, del medesimo Testo unico, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del suddetto Testo unico, come riportate da ciascun articolo.

Art. 1 - Comma 52.

In vigore dal 10 agosto 2024

52. Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2024. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 novembre 2024; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 novembre 2024. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2024, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, con riferimento al mese di dicembre 2023.[24]

Note:

[24]Comma così modificato dall’art. 7, comma 3, D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143.

Art. 1 - Comma 53.

In vigore dal 1 gennaio 2024

53. Sui valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 52, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, commi 1-bis e 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe al 16 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata al 16 per cento.

Art. 1 - Comma 54.

In vigore dal 1 gennaio 2024

54. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 5, le parole: « fra le tipologie di contributi» sono sostituite dalle seguenti: « fra tutte o alcune delle tipologie di contributi»;

b) all'articolo 15, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il decreto di cui all'articolo 21 determina le aliquote del credito di imposta, tenendo conto delle risorse disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12. In particolare:

a) per le opere cinematografiche, l'aliquota è ordinariamente prevista nella misura del 40 per cento. E' fatta salva la possibilità, nello stesso decreto, di prevedere aliquote diverse o di escludere l'accesso al credito d'imposta in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), ovvero di prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile, ferma restando la misura massima del 40 per cento;

b) per le opere audiovisive, l'aliquota del 40 per cento può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale. E' fatta salva la possibilità, nello stesso decreto, di prevedere differenziazioni dell'aliquota o di escludere l'accesso al credito d'imposta in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), ovvero di prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile»;

c) all'articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Alle imprese di esercizio cinematografico, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo 21, è riconosciuto un credito d'imposta in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. In favore delle piccole e medie imprese, l'aliquota massima di cui al precedente periodo può essere innalzata fino al 60 per cento»;

d) all'articolo 18, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare per favorire le attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercite da grandi imprese, o nella misura massima del 60 per cento dei medesimi costi, se le sale sono esercite da piccole o medie imprese, secondo le disposizioni stabilite con il decreto adottato ai sensi dell'articolo 21»;

e) all'articolo 20:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: « e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,» sono soppresse;

2) al comma 2, dopo le parole: « il beneficio può essere riconosciuto» sono inserite le seguenti: «, in particolare,»;

f) all'articolo 21:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Con uno o più decreti del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste nella presente sezione e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite: eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell'aliquota sulla base di quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Con i medesimi decreti sono altresì disciplinate le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione e in particolare: i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, tenendo conto in particolare della loro forma giuridica e continuità patrimoniale, delle attività già svolte e delle opere già realizzate e distribuite; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza. I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal terzo periodo sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero. Il credito d'imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualità di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale indicata nei medesimi decreti non può eccedere l'importo massimo previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base delle ulteriori disposizioni applicative contenute nei medesimi decreti»;

2) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

« 5-ter. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 5 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa»;

g) all'articolo 25:

1) al comma 1, lettera d-bis), dopo le parole: « secondo periodo» sono aggiunte le seguenti: «, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare»;

2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 1, lettera d-bis), che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.

1-ter. Il decreto di cui al comma 1 può altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero»;

h) all'articolo 26:

1) al comma 2, le parole: « difficili realizzati con modeste risorse finanziarie ovvero alle opere» sono soppresse, le parole: « realizzate anche» sono sostituite dalle seguenti: « realizzati anche» e le parole da: « quindici esperti» a: « effettivamente sostenute» sono sostituite dalle seguenti: « una commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore. Con decreto del Ministro si provvede altresì a disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento della commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalità e dell'impegno richiesto, la misura delle indennità loro spettanti ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-bis »;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata una spesa nel limite di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024»;

3) al comma 4, dopo le parole: « medesimo decreto» sono inserite le seguenti: «, nonché le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti anche soggettivi dei beneficiari, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare»;

4) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 4 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.

4-ter. Il decreto di cui al comma 4 può altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero»;

i) all'articolo 27:

1) al comma 2-bis, le parole: « dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2,» sono soppresse e dopo le parole: « all'impatto economico del progetto» sono aggiunte le seguenti: « da una commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore. Con decreto del Ministro si provvede altresì a disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento della commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalità e dell'impegno richiesto, la misura delle indennità loro spettanti ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-ter »;

2) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

« 2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis è autorizzata una spesa nel limite di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024»;

3) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti anche soggettivi dei beneficiari, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare»;

4) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 4 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.

4-ter. Il decreto di cui al comma 4 può altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero».

Art. 1 - Comma 55.

In vigore dal 1 gennaio 2024

55. All'articolo 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il primo periodo è sostituito dal seguente: « E' autorizzata la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti aventi corso legale solo in Italia nei tagli da 0,25, 0,75, 1,5, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500 e 1.000 euro».

Art. 1 - Comma 56.

In vigore dal 1 gennaio 2024

56. All'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, dopo il comma 10-bis è aggiunto il seguente:

« 10-ter. L'Istituto è il soggetto designato per la realizzazione, personalizzazione e gestione anche del formato digitale dei prodotti considerati carte valore ai sensi del comma 10-bis e dei documenti fisici la cui produzione è affidata allo stesso».

Art. 1 - Comma 57.

In vigore dal 1 gennaio 2024

57. Per l'attuazione degli investimenti connessi all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 56 nonché al fine di sostenere e promuovere lo sviluppo e la realizzazione di sistemi di tracciabilità di carte valori è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Art. 1 - Comma 58.

In vigore dal 1 gennaio 2024

58. Per l'attuazione delle attività e delle misure della strategia nazionale di cybersicurezza, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale può avvalersi del supporto dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 1 - Comma 59.

In vigore dal 1 gennaio 2024

59. All'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67, diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici e da quelle di cui al comma 4 del presente articolo, per il 5 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano alle cessioni di partecipazioni qualificate aventi i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 87, effettuate da società ed enti commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti a un'imposta sul reddito delle società»;

b) al comma 5, le parole: « diverse da quelle di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: « diverse da quelle di cui ai commi 2-bis e 4 del presente articolo,».

Art. 1 - Comma 60. [n.d.r.: Per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2027, cfr. art. 165, D.Lgs. n. 141/2026]

In vigore dal 1 gennaio 2024

60. Al fine di contrastare l'evasione fiscale e contributiva nel settore del lavoro domestico, l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con modalità definite d'intesa tra loro, realizzano la piena interoperabilità delle banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali avanzate. [25] [26]

Note:

[25]Per l’abrogazione del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2027, vedi l’art. 367, comma 1, lett. gggg), del Testo unico allegato al D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141.

[26]A norma dell’art. 367, comma 3, del Testo unico allegato al D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141 quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dall’art. 367, comma 1, del medesimo Testo unico, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del suddetto Testo unico, come riportate da ciascun articolo.

Art. 1 - Comma 61. [n.d.r.: Per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2027, cfr. art. 165, D.Lgs. n. 141/2026]

In vigore dal 1 gennaio 2024

61. Per favorire l'adempimento spontaneo, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente i dati e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 60 e li utilizza altresì per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per la segnalazione al medesimo contribuente di eventuali anomalie. [27] [28]

Note:

[27]Per l’abrogazione del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2027, vedi l’art. 367, comma 1, lett. gggg), del Testo unico allegato al D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141.

[28]A norma dell’art. 367, comma 3, del Testo unico allegato al D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141 quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dall’art. 367, comma 1, del medesimo Testo unico, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del suddetto Testo unico, come riportate da ciascun articolo.

Art. 1 - Comma 62. [n.d.r.: Per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2027, cfr. art. 165, D.Lgs. n. 141/2026]

In vigore dal 1 gennaio 2024

62. L'Agenzia delle entrate e l'INPS effettuano attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, e realizzano interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. [29] [30]

Note:

[29]Per l’abrogazione del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2027, vedi l’art. 367, comma 1, lett. gggg), del Testo unico allegato al D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141.

[30]A norma dell’art. 367, comma 3, del Testo unico allegato al D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141 quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dall’art. 367, comma 1, del medesimo Testo unico, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del suddetto Testo unico, come riportate da ciascun articolo.

Art. 1 - Comma 63.

In vigore dal 1 gennaio 2024

63. All'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 26 per cento in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca. L'aliquota di cui al primo periodo è ridotta al 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi»;

b) al comma 5, dopo le parole: « una ritenuta» sono inserite le seguenti: «, a titolo d'acconto» e il secondo periodo è soppresso;

c) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

« 5-bis. I soggetti di cui al comma 5 non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal presente articolo tramite la stabile organizzazione. I soggetti residenti al di fuori dell'Unione europea, in possesso di una stabile organizzazione in uno Stato membro dell'Unione europea, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal presente articolo tramite la stabile organizzazione; qualora gli stessi soggetti siano riconosciuti privi di stabile organizzazione in uno Stato membro dell'Unione europea, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo, in qualità di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al secondo periodo sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3. I soggetti residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, possono adempiere direttamente agli obblighi derivanti dal presente articolo ovvero nominare, quale responsabile d'imposta, un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

Art. 1 - Comma 64.

In vigore dal 1 gennaio 2024

64. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1:

1) alla lettera b) sono premesse le seguenti parole: « al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera b-bis),»;

2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano conclusi da non più di dieci anni all'atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo»;

b) all'articolo 68, comma 1:

1) al primo periodo, le parole: « alle lettere a) e b) » sono sostituite dalle seguenti: « alle lettere a), b) e b-bis) »;

2) al secondo periodo, le parole: « alla lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « alle lettere b) e b-bis) »;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per gli immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 67, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi agevolati ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si siano conclusi da non più di cinque anni all'atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 34 del 2020. Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all'atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento di tali spese, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente. Per i medesimi immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 67, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

Art. 1 - Comma 65. [n.d.r.: Per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2027, cfr. art. 244, D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117]

In vigore dal 1 gennaio 2024

65. Alle plusvalenze realizzate ai sensi delle disposizioni introdotte dal comma 64 si può applicare l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito di cui all'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con le modalità ivi previste.[31] [32]

Note:

[31]Per l’abrogazione del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2027, vedi l’art. 376, comma 1, lett. ffffff), del Testo unico allegato al D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117.

[32]A norma dell’art. 376, comma 2, del Testo unico allegato al D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dall’art. 376, comma 1, del medesimo Testo unico, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del suddetto Testo unico, come riportate da ciascun articolo.

Art. 1 - Comma 66. [n.d.r.: Per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2027, cfr. art. 244, D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117]

In vigore dal 1 gennaio 2024

66. Le disposizioni di cui ai commi 64 e 65 si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.[33] [34]

Note:

[33]Per l’abrogazione del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2027, vedi l’art. 376, comma 1, lett. ffffff), del Testo unico allegato al D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117.

[34]A norma dell’art. 376, comma 2, del Testo unico allegato al D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dall’art. 376, comma 1, del medesimo Testo unico, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del suddetto Testo unico, come riportate da ciascun articolo.

Art. 1 - Comma 67.

In vigore dal 1 gennaio 2024

67. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 64, 65 e 66 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Art. 1 - Comma 68.

In vigore dal 1 gennaio 2024

68. All'articolo 14, comma 2-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, le parole: « di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11» sono sostituite dalle seguenti: « di cui alle lettere a) e b), primo periodo, del comma 1 dell'articolo 10 e alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 11», le parole: «, secondo periodo,» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il periodo precedente si applica anche agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218».

Art. 1 - Comma 69.

In vigore dal 1 gennaio 2024

69. All'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 2-septies è aggiunto il seguente:

« 2-octies. Fatti salvi i diritti acquisiti a qualunque titolo da terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è facoltà di chi ha già esercitato la disdetta o di tutti i suoi successivi aventi causa formalizzare la propria volontà di rinunciare agli effetti della disdetta medesima, relativamente agli immobili che sono occupati precariamente dalle amministrazioni utilizzatrici. Tale rinuncia può essere effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, qualora accettata dall'Agenzia del demanio, su assenso dell'amministrazione utilizzatrice, o dalla controparte contrattuale qualora diversa dalla suddetta Agenzia, che può condizionare l'accettazione alla rinuncia ad eventuali contenziosi, retroagisce alla data della disdetta, assicurando la prosecuzione del rapporto locatizio agli stessi termini e condizioni previsti per i casi di rinnovo automatico, ferma restando la facoltà di inserire consensualmente modifiche limitatamente al recesso e all'opzione di acquisto. Resta fermo che, in tali casi, come per i contratti di locazione in corso e per quelli che si sono già rinnovati automaticamente, il canone è pari all'ultimo canone corrisposto anteriormente alla data della scadenza originaria del finanziamento dei fondi comuni di investimento immobiliare costituiti ai sensi del presente articolo, con l'applicazione della normativa in materia di aggiornamento alla variazione degli indici ISTAT nonché di una riduzione del 15 per cento del canone previsto».

Art. 1 - Comma 70.

In vigore dal 1 gennaio 2024

70. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « Per gli anni dal 2019 al 2023» sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2019»;

b) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di analisi e di monitoraggio delle attività progettuali di cui al primo periodo, in raccordo con quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, anche al fine della successiva verifica del livello di realizzazione degli interventi per i quali è stata svolta la progettazione ai sensi del presente comma».

Art. 1 - Comma 71.

In vigore dal 1 gennaio 2024

71. L'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le norme da questo richiamate o sostituite si interpretano, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che:

a) gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con modalità non commerciali;

b) gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.

Art. 1 - Comma 72.

In vigore dal 25 febbraio 2025

72. Limitatamente agli anni 2023 e 2024, le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe sono tempestive, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, se inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre di ciascuno dei due anni. Il termine per la pubblicazione delle delibere inserite ai sensi del periodo precedente, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia, è fissato al 15 gennaio 2024 per l'anno 2023 e al 7 febbraio 2025 per l'anno 2024.[35]

Note:

[35]Comma così modificato dall’art. 1, comma 2-bis, lett. a), b) e c), D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15.

Art. 1 - Comma 73.

In vigore dal 25 febbraio 2025

73. L'eventuale differenza positiva tra l'imposta municipale propria (IMU), calcolata sulla base degli atti pubblicati in virtù di quanto stabilito al comma 72, e quella versata, ai sensi dell'articolo 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, entro il 18 dicembre 2023 ed entro il 16 dicembre 2024, è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024 per l'anno 2023 ed entro il 28 febbraio 2025 per l'anno 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.[36]

Note:

[36]Comma così modificato dall’art. 1, comma 2-ter, lett. a) e b), D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15.

Art. 1 - Comma 74.

In vigore dal 1 gennaio 2024

74. A decorrere dall'anno 2024, nel caso in cui i termini del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, scadano nei giorni di sabato o di domenica, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 1 - Comma 75.

In vigore dal 1 gennaio 2024

75. Per i contratti di locazione passiva o di acquisto di immobili da destinare a sede istituzionale, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in relazione alla protezione degli interessi di cybersicurezza dello Stato, ha facoltà di chiedere la congruità all'Agenzia del demanio ai sensi rispettivamente dell'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando l'obbligo di chiedere la verifica dei saldi strutturali di finanza pubblica di cui al medesimo articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

Art. 1 - Comma 76.

In vigore dal 1 gennaio 2024

76. Al fine di razionalizzare l'assetto logistico e di conseguire un risparmio di spesa nella gestione degli immobili destinati alle proprie sedi istituzionali site nel territorio di Roma Capitale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa ricerca di mercato e ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché dall'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzato a stipulare con organismi pubblici o privati contratti di locazione di immobili, nel limite di 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da destinare a sedi istituzionali centrali. A conclusione delle predette operazioni di riallocazione logistica degli uffici, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto a rilasciare all'Agenzia del demanio gli immobili di cui è usuario nello stato di fatto in cui si trovano.[37]

Note:

[37] Per la rideterminazione dell’autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 475, L. 30 dicembre 2025, n. 199.

Art. 1 - Comma 77.

In vigore dal 1 gennaio 2024

77. Al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale e potenziare il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica italiana, all'articolo 38-quater, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti: « euro 70». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° febbraio 2024.[38] [39]

Note:

[38]Per l’abrogazione del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2027, vedi l’art. 170, comma 1, lett. hhhh), del Testo unico allegato al D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10.

[39]A norma dell’art. 170, comma 3, del Testo unico allegato al D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dall’art. 170, comma 1, del medesimo Testo unico, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del suddetto Testo unico, come riportate da ciascun articolo.

Art. 1 - Comma 78.

In vigore dal 1 gennaio 2024

78. Gli esercenti attività d'impresa che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.[40]

Note:

[40]Sul termine per l’adeguamento delle esistenze iniziali di cui al presente comma vedi l’art. 7, comma 2, D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143.

Art. 1 - Comma 79.

In vigore dal 1 gennaio 2024

79. L'adeguamento di cui al comma 78 può essere effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

Art. 1 - Comma 80.

In vigore dal 1 gennaio 2024

80. In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento:

a) dell'imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. L'aliquota media, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;

b) di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento, da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) e il valore eliminato.[41]

Note:

[41]Per l’approvazione dei coefficienti di maggiorazione di cui al presente comma vedi il Decreto 24 giugno 2024.

Art. 1 - Comma 81.

In vigore dal 1 gennaio 2024

81. In caso di iscrizione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento, da applicare al valore iscritto.

Art. 1 - Comma 82.

In vigore dal 1 gennaio 2024

82. L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di cui al comma 78. Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta di cui al comma 78 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo. Al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.[42]

Note:

[42]Per il differimento del termine di versamento della prima rata di cui al presente comma vedi l’art. 7, comma 1, D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143.

Art. 1 - Comma 83.

In vigore dal 1 gennaio 2024

83. L'adeguamento di cui al comma 78 non rileva a fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 80 e 81 sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta indicato al comma 78 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti a quello indicato al comma 78. L'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 1 - Comma 84.

In vigore dal 1 gennaio 2024

84. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Art. 1 - Comma 85.

In vigore dal 1 gennaio 2024

85. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 78 a 84 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Art. 1 - Comma 86.

In vigore dal 1 gennaio 2024

86. L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, verifica, sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l'utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati, se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell'immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati. [43]

Note:

[43]Per l’attuazione delle disposizioni del presente comma vedi il Provvedimento 7 febbraio 2025.

Art. 1 - Comma 87.

In vigore dal 1 gennaio 2024

87. Nei casi oggetto di verifica di cui al comma 86 per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l'Agenzia delle entrate può inviare al contribuente apposita comunicazione ai sensi dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. [44]

Note:

[44]Per l’attuazione delle disposizioni del presente comma vedi il Provvedimento 7 febbraio 2025.

Art. 1 - Comma 88.

In vigore dal 1 gennaio 2024

88. All'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: « del 8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « dell'11 per cento». La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal 1° marzo 2024.

Art. 1 - Comma 89.

In vigore dal 1 gennaio 2024

89. All'articolo 25-bis, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva;» sono soppresse.

Art. 1 - Comma 90.

In vigore dal 1 gennaio 2024

90. Le disposizioni di cui al comma 89 si applicano a decorrere dal 1° aprile 2024.

Art. 1 - Comma 91.

In vigore dal 1 gennaio 2024

91. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 15, primo periodo, le parole: « 0,76 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « 1,06 per cento»;

b) dopo il comma 20 è inserito il seguente:

« 20-bis. L'imposta di cui al comma 18 è stabilita nella misura del 4 per mille annuo, a decorrere dall'anno 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999».

Art. 1 - Comma 92.

In vigore dal 1 gennaio 2024

92. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 5, dopo le parole: « Ai fini delle imposte sui redditi» sono inserite le seguenti: «, laddove non è previsto diversamente,»;

b) all'articolo 67, comma 1, lettera h), dopo le parole: « i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto» sono inserite le seguenti: «, dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento»;

c) all'articolo 68, comma 7, lettera d), le parole: « 25 per cento del» sono soppresse.

Art. 1 - Comma 93.

In vigore dal 1 gennaio 2024

93. All'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo il comma 9-bis è inserito il seguente:

« 9-ter. Ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 9-bis. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni del presente comma». [45]

Note:

[45]Vedi, anche, il Provvedimento 16 luglio 2024.

Art. 1 - Comma 94.

In vigore dal 1 gennaio 2024

94. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 49-bis, dopo le parole: « quadro RU della dichiarazione dei redditi» sono inserite le seguenti: « nonché dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»;

b) dopo il comma 49-quater è inserito il seguente:

« 49-quinquies. In deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma».

Art. 1 - Comma 95.

In vigore dal 1 gennaio 2024

95. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni»;

b) la lettera b) è abrogata.

Art. 1 - Comma 96.

In vigore dal 1 gennaio 2024

96. Le disposizioni di cui ai commi 94 e 95 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024.

Art. 1 - Comma 97.

In vigore dal 1 gennaio 2024

97. All'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS può essere effettuata: a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive; b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge; c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta Gestione separata presso l'INPS.

1-ter. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi e accessori maturati nei confronti dell'INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto»;

b) al comma 2-quater, le parole: « comma 15-bis » sono sostituite dalle seguenti: « commi 15-bis e 15-bis.1».

Art. 1 - Comma 98. [n.d.r.: Per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2027, cfr. art. 3, D.Lgs. n. 33/2025]

In vigore dal 1 gennaio 2024

98. Con provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate, dal direttore generale dell'INPS e dal direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono definite la decorrenza dell'efficacia, anche progressiva, delle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 94 e alla lettera a) del comma 97 e le relative modalità di attuazione. [46] [47]

Note:

[46]Per l’abrogazione del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2027, vedi l’art. 241, comma 1, lett. sss) del Testo unico allegato al D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33.

[47]A norma dell’art. 241, comma 2, del Testo unico allegato al D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dall’art. 241, comma 1, del medesimo Testo unico, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del suddetto Testo unico, come riportate da ciascun articolo.

Art. 1 - Comma 99.

In vigore dal 1 gennaio 2024

99. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15-bis.2 è inserito il seguente:

« 15-bis.3. I medesimi effetti di cui al comma 15-bis.2 si producono anche in conseguenza della notifica da parte dell'ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA, in relazione al periodo di attività, ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, nei confronti dei contribuenti che nei dodici mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell'attività ai sensi del comma 3. Si applica in ogni caso la sanzione di cui all'articolo 11, comma 7-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

Art. 1 - Comma 100.

In vigore dal 1 gennaio 2024

100. Nella sezione III del capo II del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 75-bis è aggiunto il seguente:

« Art. 75-ter. - (Cooperazione applicativa e informatica per l'accesso alle informazioni necessarie per il potenziamento dell'azione di recupero coattivo) - 1. In coerenza con le previsioni dell'articolo 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111, al fine di assicurare la massima efficienza dell'attività di riscossione, semplificando e velocizzando la medesima attività, nonché impedendo il pericolo di condotte elusive da parte del debitore, l'agente della riscossione può avvalersi, prima di avviare l'azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie al predetto fine, da chiunque detenute.

2. Le soluzioni tecniche di cooperazione applicativa e di utilizzo degli strumenti informatici per l'accesso alle informazioni di cui al comma 1 sono definite con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali, ai fini dell'adozione di idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

Art. 1 - Comma 101.

In vigore dal 31 maggio 2025

101. Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025[49], contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. Per la determinazione del valore dei beni da assicurare si considera il valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile ovvero il costo di rimpiazzo dei beni mobili o quello di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall'evento calamitoso. [48] [50]

Note:

[48]Comma così modificato dall’art. 13, comma 1, D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, e, successivamente, dall’art. 1, comma 3-bis, D.L. 31 marzo 2025, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 maggio 2025, n. 78.

[49]Per la proroga del presente termine vedi:

- per le imprese della pesca e dell'acquacoltura, l'art. 19, comma 1-quater, D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15;

- per le imprese di medie dimensioni, l'art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 31 marzo 2025, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 maggio 2025, n. 78;

- per le piccole e microimprese, l'art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 31 marzo 2025, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 maggio 2025, n. 78.

[50]Per l’adeguamento della disciplina di cui al presente comma vedi il D.M. 18 giugno 2025.

Art. 1 - Comma 102.

In vigore dal 1 gennaio 2024

102. Dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.[51] [52]

Note:

[51]Sull’applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. 1, commi 2 e 3, D.L. 31 marzo 2025, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 maggio 2025, n. 78, e, successivamente, l’art. 23, comma 1-ter, D.L. 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2026, n. 59.

[52]Per l’adeguamento della disciplina di cui al presente comma vedi il D.M. 18 giugno 2025.

Art. 1 - Comma 103.

In vigore dal 1 gennaio 2024

103. Le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l'intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese. In tale ultimo caso il consorzio deve essere registrato e approvato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) che ne valuta la stabilità.

Art. 1 - Comma 104.

In vigore dal 31 maggio 2025

104. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione di cui al comma 101 il contratto prevede un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l'applicazione di premi proporzionali al rischio. Tali limiti non si applicano alle grandi imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2025, n. 18, e alle società controllate e collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, che, alla data di chiusura del bilancio, possiedono congiuntamente i requisiti di fatturato e numero di dipendenti individuati dalla citata lettera o) e che stipulano un contratto assicurativo globale valido per tutto il gruppo.[53]

Note:

[53]Comma così modificato dall’art. 1, comma 3-ter, D.L. 31 marzo 2025, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 maggio 2025, n. 78.

Art. 1 - Comma 105.

In vigore dal 1 gennaio 2024

105. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione di cui ai commi da 101 a 107, ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualità e, sentito l'IVASS, le modalità di coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa anche con riferimento ai limiti della capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese o del consorzio di cui al comma 103, e possono essere aggiornati i valori di cui al comma 104.[54]

Note:

[54]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 30 gennaio 2025, n. 18.

Art. 1 - Comma 105-bis.

In vigore dal 31 maggio 2025

105-bis. Al fine di favorire una scelta consapevole e informata da parte delle imprese soggette all'obbligo di cui al comma 101, l'IVASS gestisce, anche attraverso la piattaforma informatica già disponibile per la comparazione delle offerte di contratti di assicurazione per la responsabilità civile connessa alla circolazione degli autoveicoli, un portale informatico che consente di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti dalle imprese di assicurazione. Ciascuna impresa di assicurazione immette nel portale di cui al primo periodo il contratto assicurativo, conforme alle prescrizioni di cui ai commi da 101 a 107, indicando le condizioni generali, l'estensione delle coperture e le eventuali esclusioni e limitazioni. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, su proposta dell'IVASS, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma. II Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo 2, commi da 198 a 201, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in collaborazione con l'IVASS, svolge, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la funzione di controllo e verifica, anche su segnalazione delle imprese di cui al comma 101 del presente articolo, al fine di prevenire e limitare eventuali operazioni speculative sui premi assicurativi. [55]

Note:

[55]Comma inserito dall’art. 22, comma 1, L. 16 dicembre 2024, n. 193, a decorrere dal 18 dicembre 2024, ai sensi di quanto disposto dall’art. 40, comma 1, della medesima L. n. 193/2024, e, successivamente, così modificato dall’art. 1, comma 3-quater, D.L. 31 marzo 2025, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 maggio 2025, n. 78.

Art. 1 - Comma 106.

In vigore dal 31 maggio 2025

106. In caso di accertamento di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, anche in sede di rinnovo, l'IVASS provvede a irrogare le sanzioni di cui al comma 107. L'assicuratore è tenuto ad assicurare esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio. Sono altresì assicurabili gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono. Per gli immobili non assicurabili tenuto conto di quanto previsto dal precedente periodo non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.[56]

Note:

[56]Comma così modificato dall’art. 1, comma 3-quinquies, D.L. 31 marzo 2025, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 maggio 2025, n. 78.

Art. 1 - Comma 107.

In vigore dal 1 gennaio 2024

107. Il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 500.000.

Art. 1 - Comma 108.

In vigore dal 1 gennaio 2024

108. Al fine di contribuire all'efficace gestione del portafoglio gestito dalle compagnie assicurative per la copertura dei danni di cui al comma 101, la società SACE S.p.A. è autorizzata a concedere a condizioni di mercato, in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato, mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui al comma 105, una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi a cui i medesimi sono tenuti a fronte del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto e comunque non superiore a 5.000 milioni di euro per l'anno 2024 e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, non superiore all'importo maggiore tra 5.000 milioni di euro e le risorse libere, al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente, non impiegate per il pagamento degli indennizzi nell'anno di riferimento e disponibili sulla contabilità della sezione speciale del Fondo di cui al comma 110.

Art. 1 - Comma 109.

In vigore dal 1 gennaio 2024

109. Sulle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle coperture di cui al comma 108 è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile. Gli impegni assunti dallo Stato ai sensi del presente comma sono computati ai fini della verifica del rispetto del limite di cui al primo periodo del comma 267.

Art. 1 - Comma 110.

In vigore dal 1 gennaio 2024

110. Per le finalità di cui ai commi 108 e 109 è istituita nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e delle risorse ivi disponibili alla data del 1° gennaio 2024, una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile, con una dotazione iniziale di 5 miliardi di euro, alimentata altresì con le risorse finanziarie versate periodicamente dalle imprese di assicurazione alla SACE S.p.A. al netto degli oneri gestionali connessi alle coperture assicurative, come risultanti dalla contabilità della SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno di riferimento, e al netto delle commissioni riconosciute alle stesse imprese di assicurazione.

Art. 1 - Comma 111.

In vigore dal 1 gennaio 2024

111. Le disposizioni di cui ai commi da 101 a 110 non si applicano alle imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile, per le quali resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 1 - Comma 112.

In vigore dal 1 gennaio 2024

112. All'articolo 2, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: « è trasferito da SACE S.p.A. al Ministero dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «, al netto dei costi sostenuti dalla predetta società per gli impegni riassicurati dallo Stato, ai sensi del presente comma, risultanti dalla contabilità della medesima società».

Art. 1 - Comma 113.

In vigore dal 1 gennaio 2024

113. Nel titolo XVI del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il capo VI è inserito il seguente:

« CAPO VI-bis

FONDO DI GARANZIA ASSICURATIVO DEI RAMI VITA

Art. 274-bis. - (Definizioni) - 1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) “Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita” o “Fondo”: organismo associativo istituito fra le imprese di assicurazione e gli intermediari aderenti con lo scopo di intervenire a tutela degli aventi diritto a prestazioni assicurative nei confronti delle imprese aderenti nei casi di cui all'articolo 274-sexies, comma 1;

b) “prestazioni protette”: diritti di credito spettanti ai contraenti o ai beneficiari di polizze di assicurazione sulla vita a titolo di indennizzo, di restituzione del capitale, di pagamento di una rendita o ad altro titolo;

c) “imprese aderenti”: le imprese di assicurazione indicate all'articolo 274-ter, commi 1 e 2;

d) “intermediari aderenti”: gli iscritti al registro di cui all'articolo 109 indicati all'articolo 274-ter, comma 1;

e) “aderenti”: le imprese di assicurazione aderenti e gli intermediari aderenti.

Art. 274-ter. - (Soggetti aderenti e natura del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita) - 1. Le imprese di assicurazione italiane autorizzate ad esercitare l'attività in uno o più dei rami vita e gli iscritti al registro di cui all'articolo 109, quando l'importo dei premi annui, raccolti o intermediati, nei rami vita è pari o superiore a 50 milioni di euro, aderiscono al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita.

2. Le succursali di imprese di assicurazione extracomunitarie autorizzate ad esercitare l'attività in uno o più dei rami vita in Italia aderiscono al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita italiano salvo che partecipino a un sistema di garanzia assicurativo estero equivalente almeno con riferimento al livello e all'ambito di copertura.

3. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita ha natura di diritto privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle sue finalità sono fornite dagli aderenti in conformità a quanto previsto dal presente capo.

4. L'IVASS determina, con regolamento, la pubblicità e le comunicazioni che gli aderenti sono tenuti a effettuare per informare i clienti della garanzia sulle coperture assicurative emesse.

5. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può consentire l'adesione ad esso delle succursali di imprese di assicurazione comunitarie che operano in Italia in uno o più dei rami vita o alle imprese comunitarie che operano in Italia in uno o più dei rami vita in regime di libera prestazione di servizi.

Art. 274-quater. - (Dotazione finanziaria del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita) - 1. Il Fondo ha una dotazione finanziaria proporzionata alle proprie passività e comunque pari almeno allo 0,4 per cento dell'importo delle riserve tecniche dei rami vita, calcolate secondo le disposizioni di cui al titolo III, capo II, o secondo un regime di solvibilità ritenuto equivalente conformemente all'ordinamento dell'Unione europea, detenute dalle imprese aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. In fase di prima applicazione, il livello obiettivo indicato al comma 1 è raggiunto, in modo graduale, a partire dal 1° gennaio 2024 ed entro il 31 dicembre 2035. Il termine può essere prorogato ulteriormente, fino ad un massimo di due anni, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Se, dopo la data prevista al comma 2, la dotazione finanziaria si riduce al di sotto del livello indicato al comma 1, essa è ripristinata mediante il versamento di contributi periodici. Il ripristino avviene entro tre anni, se la dotazione finanziaria si riduce a meno di due terzi del livello di cui al comma 1.

4. La dotazione finanziaria costituisce un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita e da quello di ciascun aderente, nonché da ogni altro fondo eventualmente istituito presso lo stesso Fondo. Delle obbligazioni contratte in relazione agli interventi e ai finanziamenti disciplinati dal presente capo il Fondo risponde esclusivamente con la propria dotazione finanziaria. Salvo quanto previsto dal presente capo, su di essa non sono ammesse azioni dei creditori del Fondo o nell'interesse di quest'ultimo, né quelle dei creditori dei singoli aderenti o degli altri fondi eventualmente istituiti presso lo stesso Fondo.

Art. 274-quinquies. - (Finanziamento del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita e investimento delle risorse) - 1. Per costituire la dotazione finanziaria del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, gli aderenti versano contributi almeno annualmente, per l'ammontare determinato dal Fondo stesso ai sensi del comma 2 e di anno in anno comunicato agli aderenti. I contributi possono assumere la forma di impegni irrevocabili di pagamento ed esigibili nei casi previsti dallo statuto del Fondo se ciò è autorizzato dal Fondo medesimo e nell'ammontare da esso determinato, comunque non superiore:

a) al 50 per cento dell'importo totale della dotazione finanziaria del Fondo fino a che la dotazione è inferiore al 75 per cento del livello obiettivo di cui al comma 1 dell'articolo 274-quater;

b) al 60 per cento una volta che sia stata raggiunta una dotazione pari al 75 per cento del livello obiettivo di cui al comma 1 dell'articolo 274-quater.

2. I contributi dovuti dalle imprese aderenti sono proporzionati all'ammontare degli impegni assunti nei confronti degli assicurati e al profilo di rischio delle imprese e rappresentano almeno i quattro quinti della contribuzione annuale degli aderenti. Essi possono essere determinati dal Fondo sulla base dei propri metodi interni di valutazione del rischio. L'IVASS approva i metodi interni. In fase di prima applicazione i contributi dovuti dalle imprese di assicurazione aderenti sono pari allo 0,4 per mille dell'importo delle riserve tecniche dei rami vita calcolate secondo le disposizioni di cui al titolo III, capo II, o secondo un regime di solvibilità ritenuto equivalente conformemente all'ordinamento dell'Unione europea.

3. I contributi dovuti dagli intermediari aderenti sono determinati in relazione al volume complessivo dei prodotti vita intermediati e ai ricavi ad essi associati e rappresentano non oltre un quinto della contribuzione annuale. In fase di prima applicazione i contributi dovuti dagli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), sono pari allo 0,1 per mille dell'importo delle riserve tecniche vita intermediate e i contributi dovuti dagli intermediari aderenti di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e c), sono pari allo 0,1 per mille della raccolta premi vita intermediata nell'anno precedente.

4. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, se deve procedere al pagamento delle prestazioni protette e la dotazione finanziaria è insufficiente, chiede agli aderenti di integrarla mediante il versamento di contributi straordinari non superiori allo 0,5 per cento delle riserve tecniche dei rami vita per le imprese aderenti e non superiore allo 0,5 per mille delle medesime riserve tecniche per gli intermediari aderenti.

5. L'IVASS può disporre il differimento, in tutto o in parte, del pagamento dei contributi di cui ai commi 2, 3 e 4 da parte degli aderenti se il pagamento ne metterebbe a repentaglio la liquidità o la solvibilità. Il differimento è accordato per un periodo massimo di dodici mesi ed è rinnovabile su richiesta dell'aderente. I contributi differiti sono in ogni caso versati se l'IVASS accerta che le condizioni per il differimento sono venute meno.

6. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita assicura di avere accesso a fonti di finanziamento alternative a breve termine per far fronte alle proprie obbligazioni e può ricorrere a finanziamenti aggiuntivi provenienti da fonti ulteriori e in qualsiasi forma prestati.

7. La dotazione finanziaria è investita in attività a basso rischio e con sufficiente diversificazione.

Art. 274-sexies. - (Interventi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita) - 1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita tutela gli aventi diritto alle prestazioni protette nei confronti delle imprese aderenti, ivi incluse quelle che aderiscono ai sensi dell'articolo 274-ter, comma 5. Il Fondo, a tal fine:

a) effettua, nei limiti e secondo le modalità indicati negli articoli 274-septies e 274-octies, pagamenti nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione aderenti;

b) se previsto dallo statuto interviene anche in operazioni di cessione di attività, passività, aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco di cui all'articolo 257, comma 2, anche attraverso la prestazione di garanzie, se il costo dell'intervento non supera il costo che il Fondo, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per l'esecuzione delle prestazioni protette;

c) se previsto dallo statuto, effettua interventi nei confronti di imprese di assicurazione aderenti per prevenire o superare una situazione di crisi che ne potrebbe determinare l'assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa, se il costo degli interventi non supera il costo che il Fondo, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per l'esecuzione delle prestazioni protette.

2. Lo statuto del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita definisce modalità e condizioni degli interventi di cui al comma 1, lettera c), con particolare riguardo a:

a) gli impegni che l'impresa di assicurazione beneficiaria dell'intervento deve assumere per rafforzare i propri presidi dei rischi anche al fine di non pregiudicare l'esecuzione delle prestazioni protette;

b) la verifica sul rispetto degli impegni assunti dall'impresa di assicurazione ai sensi della lettera a);

c) il costo dell'intervento, che non supera il costo che il Fondo, secondo quanto ragionevolmente prevedibile, dovrebbe sostenere per effettuare altri interventi nei casi previsti dalla legge o dallo statuto;

d) la sopportazione delle perdite prioritariamente da parte dei partecipanti al capitale dell'impresa di assicurazione in situazione di crisi attuale o prospettica.

3. L'intervento di cui al comma 1, lettera c), può essere effettuato se l'IVASS ha accertato che gli aderenti al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita sono in grado di versare i contributi straordinari ai sensi dell'articolo 274-quinquies, comma 4.

4. Dopo che il Fondo ha effettuato un intervento ai sensi del comma 1, lettera c), gli aderenti forniscono allo stesso senza indugio, se necessario sotto forma di contributi straordinari, risorse pari a quelle utilizzate per l'intervento, se, in alternativa:

a) la dotazione finanziaria del Fondo si è ridotta a meno del 50 per cento del livello obiettivo di cui all'articolo 274-quater, comma 1;

b) la dotazione finanziaria del Fondo si è ridotta a meno di due terzi del livello obiettivo di cui all'articolo 274-quater, comma 1, ed emerge la necessità di effettuare il pagamento delle prestazioni protette.

5. Finché il livello obiettivo di cui all'articolo 274-quater, comma 1, non è raggiunto, le soglie di cui al comma 4 sono riferite all'effettiva dotazione finanziaria disponibile.

Art. 274-septies. - (Prestazioni protette ammissibili) - 1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, fatto salvo quanto previsto al comma 3, liquida le prestazioni protette entro l'importo massimo di euro 100.000 per ciascun avente diritto.

2. Ai fini del calcolo del limite di cui al comma 1:

a) le prestazioni protette a cui hanno diritto due o più soggetti come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono trattate come se di spettanza di un unico soggetto;

b) se la prestazione protetta deve essere eseguita nei confronti di più soggetti, la quota spettante a ciascuno di essi è considerata nel calcolo;

c) si tiene conto della compensazione di eventuali debiti dell'avente diritto alla prestazione protetta nei confronti dell'impresa di assicurazione, se esigibili alla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni di legge o di previsioni contrattuali applicabili.

3. Il limite di cui al comma 1 non opera con riferimento alle prestazioni protette relative ai contratti di assicurazione sulla vita di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ss-bis), numeri 2), 3), 4) e 5).

Art. 274-octies. - (Modalità di esecuzione delle prestazioni protette nei casi di liquidazione coatta amministrativa) - 1. Il pagamento è effettuato entro novanta giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 247, senza che sia necessario presentare alcuna richiesta al Fondo. A tal fine, l'impresa aderente posta in liquidazione coatta amministrativa trasmette tempestivamente al Fondo le informazioni necessarie in merito alle prestazioni protette su richiesta del Fondo stesso. Il rimborso è effettuato in euro o nella valuta dello Stato dove risiede l'avente diritto.

2. Il Fondo può differire il pagamento nei casi:

a) di incertezza sulla sussistenza o sulla titolarità del diritto alla prestazione protetta o sull'importo dovuto;

b) di cui all'articolo 274-septies, comma 3, se l'importo della prestazione da liquidare eccede i 100.000 euro; il differimento opera per la sola eccedenza e il pagamento, in deroga a quanto previsto dal comma 1, è effettuato entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

3. In deroga al comma 1, se l'avente diritto al pagamento è sottoposto a un procedimento penale, a misura di prevenzione o a provvedimenti di sequestro connessi con il riciclaggio di proventi di attività illecite, il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può sospendere i pagamenti relativi alle prestazioni protette fino al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento o assoluzione.

4. Il diritto all'esecuzione della prestazione protetta si estingue decorsi dieci anni dalla pubblicazione del provvedimento di avvio della liquidazione coatta amministrativa. L'estinzione è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del Fondo.

5. Il Fondo, quando esegue la prestazione protetta ai sensi dell'articolo 274-sexies, comma 1, lettera a), subentra nei diritti degli aventi diritto nei confronti dell'impresa di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei pagamenti effettuati, beneficiando della preferenza di cui all'articolo 258, comma 3.

Art. 274-novies. - (Obblighi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita) - 1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita:

a) dispone di assetti di governo, di strutture organizzative e di sistemi di controllo adeguati allo svolgimento dell'attività;

b) effettua con regolarità, almeno ogni cinque anni, prove di resistenza della propria capacità di effettuare gli interventi di cui all'articolo 274-sexies. A tal fine esso può chiedere informazioni agli aderenti, che sono conservate per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prove di resistenza;

c) redige la corrispondenza con gli aventi diritto alle prestazioni protette nella lingua o nelle lingue utilizzate dall'impresa di assicurazione per le comunicazioni con i contraenti, gli assicurati e i beneficiari o in una delle lingue ufficiali dello Stato in cui è stabilita la succursale che ha emesso la copertura assicurativa a cui si riferisce la prestazione protetta;

d) garantisce la riservatezza di notizie, informazioni e dati in suo possesso in ragione della propria attività istituzionale;

e) redige il proprio bilancio, soggetto a revisione legale dei conti;

f) si dota di un proprio patrimonio al fine di provvedere alle spese del suo funzionamento;

g) stabilisce nello statuto le modalità di determinazione della quota associativa versata dagli aderenti per la copertura delle spese di gestione e funzionamento del Fondo stesso.

2. I componenti degli organi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita e coloro che prestano la loro attività per essi sono vincolati al segreto professionale in relazione alle notizie, alle informazioni e ai dati indicati al comma 1, lettera d).

3. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita si applica l'articolo 76.

4. Con riguardo agli atti compiuti per l'esecuzione delle prestazioni protette, la responsabilità del Fondo, dei soggetti che vi svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e dei loro dipendenti è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.

Art. 274-decies. - (Informazioni da fornire al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita) - 1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può chiedere ai propri aderenti le informazioni necessarie ai fini dell'esecuzione delle prestazioni protette.

Art. 274-undecies. - (Poteri dell'IVASS) - 1. L'IVASS, avendo riguardo alla tutela degli aventi diritto a prestazioni assicurative e alla capacità del Fondo di eseguire le prestazioni protette:

a) approva lo statuto, a condizione che il Fondo stesso presenti caratteristiche adeguate allo svolgimento delle funzioni disciplinate dal presente capo e tali da comportare una ripartizione equilibrata dei rischi di insolvenza sul Fondo; se lo statuto prevede che possano essere attuati gli interventi indicati all'articolo 274-sexies, comma 1, lettera c), verifica che il Fondo sia dotato di procedure e sistemi appropriati per selezionare la tipologia di intervento, darvi esecuzione e monitorarne i rischi;

b) vigila sul rispetto di quanto previsto dal presente capo;

c) verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le succursali italiane di imprese di assicurazione extracomunitarie autorizzate ad esercitare i rami vita in Italia sia equivalente a quella offerta dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita italiano;

d) definisce eventuali procedure di coordinamento con le autorità degli Stati interessati in ordine all'adesione delle succursali di imprese di assicurazione extracomunitarie a un Fondo di garanzia italiano e alla loro esclusione dallo stesso;

e) informa senza indugio il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita se rileva che un'impresa aderente presenta criticità tali da poter determinare l'attivazione del Fondo stesso;

f) può emanare disposizioni attuative delle norme contenute nel presente capo, anche ai fini di cui all'articolo 274-quater.

2. Il Fondo informa tempestivamente l'IVASS degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l'anno in corso.

Art. 274-duodecies. - (Esclusione dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita) - 1. Gli aderenti possono essere esclusi dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita in caso di inadempimento di eccezionale gravità agli obblighi derivanti dall'adesione al Fondo stesso.

2. L'inadempimento è contestato dal Fondo, previo assenso dell'IVASS, concedendo agli aderenti un termine di sei mesi per adempiere. Decorso inutilmente il termine, prorogabile per un periodo non superiore a tre mesi, il Fondo comunica all'impresa o all'intermediario aderente l'esclusione.

3. Nel caso di esclusione di un'impresa, sono protette dal Fondo le prestazioni relative alle obbligazioni assunte fino alla data di ricezione della comunicazione di esclusione da parte dell'impresa aderente. Di tale comunicazione l'impresa di assicurazione esclusa dà tempestiva notizia agli assicurati e agli aventi diritto a prestazioni assicurative, secondo le modalità indicate dall'IVASS.

4. La mancata adesione al Fondo o l'esclusione da esso comporta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita o, per gli intermediari di cui all'articolo 274-ter, comma 1, la cancellazione dal registro di cui all'articolo 109. Resta ferma la possibilità di disporre la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa ai sensi dell'articolo 245.

Art. 274-terdecies. - (Interventi finanziati su base volontaria) - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 274-sexies, comma 1, lettera c), e per le stesse finalità ivi indicate, il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può effettuare, se previsto dallo statuto e secondo le modalità concordate tra gli aderenti, interventi mediante risorse corrisposte su base volontaria dagli aderenti stessi e senza ricorso alla dotazione finanziaria prevista dall'articolo 274-quater. A tali risorse si applica l'articolo 274-quater, comma 4.

Art. 274-quaterdecies. - (Costituzione di ulteriori Fondi di garanzia assicurativa dei rami vita) - 1. Decorsi ventiquattro mesi dalla costituzione del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, i soggetti di cui all'articolo 274-ter possono costituire ed aderire a schemi ulteriori di garanzia, aventi le medesime finalità e caratteristiche del Fondo previste dall'articolo 274-sexies.

2. L'adesione ad uno degli schemi di cui al comma 1 è equivalente a quella prevista dall'articolo 274-ter.

3. Agli schemi di cui al comma 1 si applica il presente capo».

Art. 1 - Comma 114.

In vigore dal 1 gennaio 2024

114. Al comma 1 dell'articolo 113 del codice di cui al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

« g-bis) limitatamente agli intermediari di cui all'articolo 274-ter, comma 1, mancata adesione al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita o esclusione da esso».

Art. 1 - Comma 115.

In vigore dal 1 gennaio 2024

115. Al comma 1 dell'articolo 242 del codice di cui al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« e-bis) non aderisce al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita o è esclusa da esso».

Art. 1 - Comma 116.

In vigore dal 1 gennaio 2024

116. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito l'IVASS, è nominato un collegio promotore composto da tre persone, dotate di comprovata esperienza nel settore assicurativo o finanziario, col compito di convocare l'assemblea istitutiva del Fondo di cui all'articolo 274-bis, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 113, che procede alla nomina di un comitato di gestione provvisorio. Il decreto di nomina stabilisce gli emolumenti dei componenti del collegio promotore, il cui finanziamento avviene a valere sulle risorse del patrimonio di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 274-novies del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 113.

Art. 1 - Comma 117.

In vigore dal 1 gennaio 2024

117. Il collegio promotore, entro trenta giorni dalla nomina, predispone e comunica all'IVASS il regolamento interno con cui stabilisce i criteri di costituzione e di partecipazione all'assemblea di cui al comma 116, le modalità di voto e le maggioranze necessarie per deliberare e nominare, nella prima convocazione, il comitato di gestione provvisorio.

Art. 1 - Comma 118.

In vigore dal 1 gennaio 2024

118. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto al comma 117, il collegio promotore provvede alla convocazione dell'assemblea di cui al comma 116. L'assemblea si svolge entro quarantacinque giorni dalla convocazione.

Art. 1 - Comma 119.

In vigore dal 1 gennaio 2024

119. Il comitato di gestione provvisorio di cui al comma 116 è composto da cinque persone. La composizione del comitato di gestione provvisorio riflette il rapporto di proporzione fra le quote di contribuzione delle imprese e quelle degli intermediari aderenti. Le decisioni del comitato di gestione provvisorio sono assunte con la maggioranza dei suoi componenti. Ai componenti del comitato di gestione provvisorio si applica l'articolo 76 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 1 - Comma 120.

In vigore dal 1 gennaio 2024

120. Il comitato di gestione provvisorio di cui al comma 116 redige lo statuto entro quarantacinque giorni dalla sua nomina e lo trasmette senza indugio all'IVASS per l'approvazione. L'IVASS approva lo statuto entro trenta giorni.

Art. 1 - Comma 121.

In vigore dal 1 gennaio 2024

121. Nelle more dell'approvazione dello statuto, della nomina degli organi e del raggiungimento di condizioni organizzative adeguate allo svolgimento delle attività previste dalle presenti disposizioni, il comitato di gestione provvisorio di cui al comma 116 amministra il Fondo ed esercita i poteri di cui al titolo XVI, capo VI-bis, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 113, anche sulla base di apposita convenzione da stipulare con soggetti dotati di esperienza nella gestione delle crisi di imprese regolate del settore finanziario. I poteri del comitato di gestione provvisorio di cui al comma 116 comprendono quelli di cui all'articolo 274-sexies, comma 1, lettere b) e c), del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 113.

Art. 1 - Comma 122.

In vigore dal 1 gennaio 2024

122. I contributi di cui all'articolo 274-quinquies, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 113, sono versati entro sessanta giorni dalla nomina del comitato di gestione provvisorio di cui al comma 116.

Art. 1 - Comma 123.

In vigore dal 1 gennaio 2024

123. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con uno o più decreti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede:

a) a individuare la quota delle risorse di cui al primo periodo dell'alinea da destinare:

1) alle finalità di cui al comma 4 dell'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

2) al sostegno dei comuni dei territori colpiti dal sisma 2009 per interventi volti a favorire forme di viabilità alternativa;

b) a definire le modalità di impiego e la ripartizione delle risorse di cui alla lettera a), numeri 1) e 2);

c) relativamente alle finalità di cui alla lettera a), numero 1), all'eventuale aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2018.[57]

Note:

[57]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 19 marzo 2024 e il D.M. 22 luglio 2025.

Art. 1 - Comma 124.

In vigore dal 1 gennaio 2024

124. Per le finalità di cui al comma 123, lettera a), numero 2), è altresì autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per interventi di parte corrente.

Art. 1 - Comma 125.

In vigore dal 1 gennaio 2024

125. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: « a 1,5 volte l'importo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « all'importo»;

b) al comma 11:

1) al primo periodo, le parole: « a 2,8 volte» sono sostituite dalle seguenti: « a 3,0 volte, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli,»;

2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, rispettivamente a 3,0 volte, a 2,8 volte e a 2,6 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno»;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi del comma 6. Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti»;

c) al comma 12, alinea, le parole: « al requisito contributivo di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: « ai requisiti contributivi di cui ai commi 10 e 11».

Art. 1 - Comma 126.

In vigore dal 1 gennaio 2024

126. In via sperimentale per il biennio 2024-2025, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.

Art. 1 - Comma 127.

In vigore dal 1 gennaio 2024

127. L'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato ai sensi dei commi da 126 a 130, con conseguente restituzione dei contributi.

Art. 1 - Comma 128.

In vigore dal 1 gennaio 2024

128. La facoltà di cui al comma 126 è esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti e affini entro il secondo grado e l'onere è determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

Art. 1 - Comma 129.

In vigore dal 1 gennaio 2024

129. Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto di cui al comma 126 può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tale caso, l'onere è deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi di lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 1 - Comma 130.

In vigore dal 1 gennaio 2024

130. Il versamento dell'onere per il riscatto di cui al comma 126 può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione o in un massimo di centoventi rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi di riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta è versata in unica soluzione. Alla data del saldo dell'onere l'INPS provvede all'accredito della contribuzione e ai relativi effetti.

Art. 1 - Comma 131.

In vigore dal 1 gennaio 2024

131. Al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004 le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i propri dipendenti iscritti alla gestione ex INPDAP costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono tenute a trasmettere all'INPS, ai fini della corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali, esclusivamente le denunce mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. I relativi oneri in termini di minori entrate contributive sono valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.[58]

Note:

[58]Sull’applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l’art. 24, comma 1, L. 13 dicembre 2024, n. 203.

Art. 1 - Comma 132.

In vigore dal 1 gennaio 2024

132. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 131 costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, al miglioramento dei saldi di bilancio.

Art. 1 - Comma 133.

In vigore dal 1 gennaio 2024

133. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 1 - Comma 134.

In vigore dal 1 gennaio 2024

134. All'articolo 1, comma 309, alinea, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « Per il periodo 2023-2024» sono sostituite dalle seguenti: « Nell'anno 2023».

Art. 1 - Comma 135. [59]

In vigore dal 1 gennaio 2024

135. Nell'anno 2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;

b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:

1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

5) nella misura del 22 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.

Note:

[59]La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio - 16 aprile 2026, n. 52 (Gazz. Uff. 22 aprile 2026, n. 16 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 135, sollevate in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.

Art. 1 - Comma 136.

In vigore dal 1 gennaio 2024

136. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano fino al 31 dicembre 2024 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del menzionato comma 179 al compimento dei 63 anni e 5 mesi. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2024. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 85 milioni di euro per l'anno 2024, di 168 milioni di euro per l'anno 2025, di 127 milioni di euro per l'anno 2026, di 67 milioni di euro per l'anno 2027 e di 24 milioni di euro per l'anno 2028.

Art. 1 - Comma 137.

In vigore dal 1 gennaio 2024

137. Il beneficio di cui al comma 136 non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Art. 1 - Comma 138.

In vigore dal 1 gennaio 2024

138. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis:

1) all'alinea, le parole: « 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023» e la parola: « sessanta» è sostituita dalla seguente: « sessantuno»;

2) alla lettera c), la parola: « sessanta» è sostituita dalla seguente: « sessantuno»;

b) al comma 3, le parole: « 28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2024».

Art. 1 - Comma 139.

In vigore dal 1 gennaio 2024

139. All'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: « per il 2023» sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023 e 2024»;

2) al secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024»;

3) al terzo periodo sono premesse le seguenti parole: « Per i soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno 2023,»;

4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno 2024 il trattamento di pensione anticipata di cui al presente articolo è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, e in ogni caso il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;

b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, se maturati nell'anno 2023 e trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell'anno 2024»;

c) al comma 6, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, se maturati nell'anno 2023 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell'anno 2024»;

d) al comma 7, le parole: « 28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2024».

Art. 1 - Comma 140.

In vigore dal 1 gennaio 2024

140. All'articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « al comma 283» sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,».

Art. 1 - Comma 141.

In vigore dal 1 gennaio 2024

141. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in aggiunta alle risorse ivi previste, ferma restando la data del 31 dicembre 2023 per la presentazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è autorizzata la spesa massima di euro 10,4 milioni per l'anno 2024, di euro 10,5 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di euro 2,4 milioni per l'anno 2027 ai fini dell'accesso al pensionamento di cui al primo periodo del predetto comma 500 anche nell'anno 2024. Alla copertura degli oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificato dal comma 315 del presente articolo.

Art. 1 - Comma 142.

In vigore dal 1 gennaio 2024

142. Dal 1° gennaio 2024 è riconosciuta l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), introdotta in via sperimentale dall'articolo 1, comma 386, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in favore dei soggetti di cui al comma 143 del presente articolo. L'ISCRO è erogata dall'INPS.

Art. 1 - Comma 143.

In vigore dal 1 gennaio 2024

143. L'ISCRO è riconosciuta, previa domanda, ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 1 - Comma 144.

In vigore dal 1 gennaio 2024

144. L'ISCRO è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 143 che presentano i seguenti requisiti:

a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;

b) non essere beneficiari di Assegno di inclusione di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;

c) aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;

d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;

e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

Art. 1 - Comma 145.

In vigore dal 1 gennaio 2024

145. La domanda è presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse. L'INPS comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'INPS l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le parti.

Art. 1 - Comma 146.

In vigore dal 1 gennaio 2024

146. I requisiti di cui al comma 144, lettere a) e b), devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'ISCRO.

Art. 1 - Comma 147.

In vigore dal 1 gennaio 2024

147. L'ISCRO, pari al 25 per cento, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, è erogata per sei mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa.

Art. 1 - Comma 148.

In vigore dal 1 gennaio 2024

148. L'importo di cui al comma 147 non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili.

Art. 1 - Comma 149.

In vigore dal 1 gennaio 2024

149. I limiti di importo di cui al comma 148 sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente.

Art. 1 - Comma 150.

In vigore dal 1 gennaio 2024

150. L'ISCRO non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa.

Art. 1 - Comma 151.

In vigore dal 1 gennaio 2024

151. La cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'ISCRO determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività.

Art. 1 - Comma 152.

In vigore dal 1 gennaio 2024

152. L'ISCRO concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 1 - Comma 153.

In vigore dal 1 gennaio 2024

153. L'ISCRO è riconosciuta nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2024, 20,4 milioni di euro per l'anno 2025, 20,8 milioni di euro per l'anno 2026, 21,2 milioni di euro per l'anno 2027, 21,6 milioni di euro per l'anno 2028, 21,7 milioni di euro per l'anno 2029, 22,1 milioni di euro per l'anno 2030, 22,5 milioni di euro per l'anno 2031, 23 milioni di euro per l'anno 2032 e 23,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del predetto limite di spesa comunicando i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa di cui al primo periodo, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'ISCRO.

Art. 1 - Comma 154.

In vigore dal 1 gennaio 2024

154. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 153, è disposto un aumento dell'aliquota di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti di cui al comma 143, pari a 0,35 punti percentuali a decorrere dall'anno 2024. Il contributo è applicato sul reddito di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

Art. 1 - Comma 155.

In vigore dal 7 luglio 2024

155. L'erogazione dell'ISCRO è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali monitora la partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell'ISCRO. Per le finalità di cui al presente comma, il beneficiario dell'ISCRO, all'atto della domanda, autorizza l'INPS alla trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell'ambito del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, nonché del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma di cui al comma 2, lettera d-ter), del medesimo articolo 13.[60]

Note:

[60]Comma così modificato dall'art. 17-bis, comma 1, lett. a) e b), D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2024, n. 95.

Art. 1 - Comma 156.

In vigore dal 1 gennaio 2024

156. Al regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1938, n. 831, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, primo comma, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024, ad una indennità giornaliera nella misura del 60 per cento della retribuzione, calcolata ai sensi dell'articolo 10, nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all'assicurato di attendere al lavoro ai sensi del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244»;

b) all'articolo 10, primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per gli eventi di malattia di cui agli articoli 6 e 7, insorti dal 1° gennaio 2024, l'indennità giornaliera è calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall'assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l'evento di malattia. Nel caso in cui l'evento si è verificato nei primi trenta giorni dall'inizio del rapporto di lavoro, l'indennità giornaliera è calcolata dividendo l'ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti».

Art. 1 - Comma 157.

In vigore dal 1 gennaio 2024

157. Le quote di pensione a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS) e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo il sistema retributivo per anzianità inferiori a quindici anni, sono calcolate con l'applicazione dell'aliquota prevista nella tabella di cui all'allegato II alla presente legge. Per le anzianità superiori a quindici anni continua a trovare applicazione la tabella di cui all'allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965.

Art. 1 - Comma 158.

In vigore dal 1 gennaio 2024

158. Per le domande prodotte dal 1° gennaio 2024 la disposizione di cui al comma 157 si applica per la determinazione degli oneri di riscatto da calcolare secondo il sistema retributivo, per i quali è prevista l'applicazione della tabella di cui all'allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965.

Art. 1 - Comma 159.

In vigore dal 1 gennaio 2024

159. Le quote di pensione a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo il sistema retributivo per anzianità inferiori a quindici anni, sono calcolate con l'applicazione dell'aliquota prevista nella tabella di cui all'allegato II alla presente legge. Per le anzianità superiori a quindici anni continua a trovare applicazione la tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1986, n. 16.

Art. 1 - Comma 160.

In vigore dal 1 gennaio 2024

160. Per le domande prodotte dal 1° gennaio 2024 la disposizione di cui al comma 159 si applica per la determinazione degli oneri di riscatto da calcolare secondo il sistema retributivo, per i quali è prevista l'applicazione della tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1986, n. 16.

Art. 1 - Comma 161.

In vigore dal 1 gennaio 2024

161. L'applicazione dei commi da 157 a 160 non può comportare un trattamento pensionistico maggiore rispetto a quello determinato secondo la normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge e in ogni caso la riduzione del trattamento pensionistico derivante dai medesimi commi è applicata in sede di liquidazione dello stesso solo nei casi delle pensioni anticipate di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 17 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rispettivamente modificati dai commi 162 e 163. Le disposizioni di cui ai commi da 157 a 160 non si applicano ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023 e nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza nonché per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute e di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per gli iscritti alla CPS nonché per gli iscritti alla CPDEL che cessano l'ultimo rapporto di lavoro da infermieri la riduzione del trattamento pensionistico di cui al primo periodo è a sua volta ridotta in misura pari a un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo dell'accesso al pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile.

Art. 1 - Comma 162.

In vigore dal 1 gennaio 2024

162. Il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

« 10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo periodo. Con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), della Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG) il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo periodo se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2024, trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025, trascorsi cinque mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2026, trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028».

Art. 1 - Comma 163.

In vigore dal 1 gennaio 2024

163. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), della Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), i medesimi soggetti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti contributivi se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2024, trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025, trascorsi cinque mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2026, trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028».

Art. 1 - Comma 164.

In vigore dal 1 gennaio 2025

164. Tenuto conto di quanto previsto dai commi da 157 a 165, i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nonché gli esercenti le professioni sanitarie disciplinate dalla legge 1° febbraio 2006, n. 43, dipendenti del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età.[61]

Note:

[61]Comma così modificato dall’art. 1, comma 166, L. 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Art. 1 - Comma 164-bis.

In vigore dal 1 marzo 2026

164-bis. Anche al fine di fare fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dei medici con contratto di formazione specialistica, nonché di fronteggiare la grave carenza di personale, le aziende del Servizio sanitario nazionale, fino al 31 dicembre 2026, possono trattenere in servizio, su istanza degli interessati, i dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre la predetta data del 31 dicembre 2026. Il Ministero della salute può applicare le disposizioni di cui al primo periodo ai dirigenti medici e sanitari di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Le amministrazioni di cui al primo e al secondo periodo possono riammettere in servizio, a domanda, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, il personale di cui al presente comma collocato in quiescenza a decorrere dal 1° settembre 2023 avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti e previa opzione da parte del medesimo personale per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire. I dirigenti medici e sanitari di cui al presente comma non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale.[62]

Note:

[62] Comma inserito dall’art. 4, comma 6-bis, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, e, successivamente, così modificato dall’art. 5, comma 10-ter, lett. a), b) e c), D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26.

Art. 1 - Comma 165.

In vigore dal 1 gennaio 2024

165. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al fine di assicurare un efficace e tempestivo assolvimento delle funzioni relative agli accertamenti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni di competenza dell'INPS e dell'INAIL, i medici nei ruoli dell'INPS e dell'INAIL possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio, anche in deroga al limite ordinamentale di cui agli articoli 24, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, comunque non oltre il settantesimo anno di età.

Art. 1 - Comma 166.

In vigore dal 1 gennaio 2024

166. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2025, di 42 milioni di euro per l'anno 2026, di 171 milioni di euro per l'anno 2027, di 309 milioni di euro per l'anno 2028, di 390 milioni di euro per l'anno 2029, di 464 milioni di euro per l'anno 2030, di 131 milioni di euro per l'anno 2031 e di 145 milioni di euro per l'anno 2032.

Art. 1 - Comma 167.

In vigore dal 1 gennaio 2024

167. Le risorse disponibili nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 1, Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29), programma 4, Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5), sono ridotte, in termini di competenza e di cassa, di 49,5 milioni di euro nell'anno 2036, di 164,9 milioni di euro nell'anno 2037, di 266,5 milioni di euro nell'anno 2038, di 379,6 milioni di euro nell'anno 2039, di 477,6 milioni di euro nell'anno 2040, di 578,7 milioni di euro nell'anno 2041, di 700,9 milioni di euro nell'anno 2042 e di 789,1 milioni di euro nell'anno 2043.

Art. 1 - Comma 168.

In vigore dal 1 gennaio 2024

168. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2024, al finanziamento delle misure per il sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Art. 1 - Comma 169.

In vigore dal 1 gennaio 2024

169. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2024, al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, di importo non superiore a 30 euro giornalieri per l'anno 2024, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio.[63]

Note:

[63]Per il riconoscimento di un’indennità a sostegno del reddito in favore dei dipendenti delle imprese adibite alla pesca marittima, in relazione al fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio relativo all'anno 2024, vedi il D.M. 17 aprile 2025, n. 1222.

Art. 1 - Comma 170.

In vigore dal 1 gennaio 2024

170. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziate ulteriori risorse, per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le regioni possono destinare, nell'anno 2024, le risorse stanziate ai sensi del primo periodo, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Art. 1 - Comma 171.

In vigore dal 27 giugno 2025

171. Il trattamento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, è prorogato per gli anni 2024, 2025 e 2026, alle medesime condizioni, per una durata massima di complessivi dodici mesi nel triennio e nel limite di spesa di 700.000 euro limitatamente all'anno 2024 e nel limite di spesa di 8,7 milioni di euro per l'anno 2025 e di 8,7 milioni di euro per l'anno 2026. All'onere derivante dal primo periodo si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 [64].

Note:

[64]Comma così modificato dall’art. 9, comma 1, D.L. 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2025, n. 113.

Art. 1 - Comma 172.

In vigore dal 1 gennaio 2024

172. E' prorogato, per l'anno 2024, il trattamento di sostegno del reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di euro 50 milioni per l'anno 2024 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 1 - Comma 173.

In vigore dal 1 gennaio 2024

173. L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2024, nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 1 - Comma 174.

In vigore dal 1 gennaio 2024

174. All'articolo 1, comma 129, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: « 100 milioni di euro». All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 1 - Comma 175.

In vigore dal 1 gennaio 2024

175. Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali può essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2024, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima. Alla fattispecie di cui al primo periodo non si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.[65]

Note:

[65]In materia di cassa integrazione straordinaria per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria vedi, anche, l’art. 3, comma 1, D.L. 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 marzo 2024, n. 28.

Art. 1 - Comma 176.

In vigore dal 1 gennaio 2024

176. I trattamenti di cui al comma 175 sono riconosciuti nel limite di spesa di euro 63.300.000 per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Alla copertura degli oneri di cui al primo periodo del presente comma, pari a euro 63.300.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.[66]

Note:

[66]In materia di cassa integrazione straordinaria per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria vedi, anche, l’art. 3, comma 1, D.L. 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 marzo 2024, n. 28.

Art. 1 - Comma 177.

In vigore dal 1 gennaio 2024

177. All'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: « sesto periodo» sono sostituite dalle seguenti: « settimo periodo»;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore dell'ISEE fino a 40.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni, l'incremento del buono di cui al secondo periodo è elevato a 2.100 euro».

Art. 1 - Comma 178.

In vigore dal 1 gennaio 2024

178. Per effetto di quanto disposto dal comma 177, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 240 milioni di euro per l'anno 2024, 254 milioni di euro per l'anno 2025, 300 milioni di euro per l'anno 2026, 302 milioni di euro per l'anno 2027, 304 milioni di euro per l'anno 2028 e 306 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

Art. 1 - Comma 179.

In vigore dal 1 gennaio 2024

179. All'articolo 34, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: « elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: « elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024». L'articolo 34, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal presente comma, si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, successivamente al 31 dicembre 2023.

Art. 1 - Comma 180.

In vigore dal 1 gennaio 2024

180. Fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.[68] [67]

Note:

[67]La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno - 31 ottobre 2025, n. 159 (Gazz. Uff. 5 novembre 2025, n. 45 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 180 e 181, sollevate in riferimento agli artt. 3, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione sia alla clausola 4, punto 1, dell’Allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, sia all’art. 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, sia all’art. 24 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, sia all’art. 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2011/98 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, sia, infine, all’art. 16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio.

[68]Vedi, anche, l’art. 1, commi 219 e 220, L. 30 dicembre 2024, n. 207.

Art. 1 - Comma 181.

In vigore dal 1 gennaio 2024

181. L'esonero di cui al comma 180 è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. [69]

Note:

[69]La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno - 31 ottobre 2025, n. 159 (Gazz. Uff. 5 novembre 2025, n. 45 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 180 e 181, sollevate in riferimento agli artt. 3, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione sia alla clausola 4, punto 1, dell’Allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, sia all’art. 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, sia all’art. 24 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, sia all’art. 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2011/98 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, sia, infine, all’art. 16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio.

Art. 1 - Comma 182.

In vigore dal 1 gennaio 2024

182. Per gli esoneri di cui ai commi 180 e 181 resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Art. 1 - Comma 183.

In vigore dal 1 gennaio 2024

183. Nella determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sono esclusi, fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

Art. 1 - Comma 184.

In vigore dal 1 gennaio 2024

184. All'attuazione della disposizione di cui al comma 183 si provvede mediante l'aggiornamento del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, adottato ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.[70]

Note:

[70]Per l’aggiornamento previsto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 14 gennaio 2025, n. 13.

Art. 1 - Comma 185.

In vigore dal 1 gennaio 2024

185. Per effetto di quanto disposto dai commi 183 e 184, le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementate di 44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.[71]

Note:

[71]Per la rideterminazione dell’importo di cui al presente comma vedi l’art. 2-bis, comma 6, lett. a), D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143.

Art. 1 - Comma 186.

In vigore dal 1 gennaio 2024

186. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono anche le risorse di cui all'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.[72]

Note:

[72]Vedi, anche, l’art. 8, comma 1, D.L. 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2025, n. 79.

Art. 1 - Comma 187.

In vigore dal 1 gennaio 2024

187. Al fine di incrementare la misura del reddito di libertà introdotto ai sensi dell'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.[73]

Note:

[73]In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 2 dicembre 2024.

Art. 1 - Comma 188.

In vigore dal 1 gennaio 2024

188. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per le medesime finalità previste dal citato articolo 26-bis.

Art. 1 - Comma 189.

In vigore dal 1 gennaio 2024

189. Al fine di assicurare un'adeguata attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 e del correlato Piano operativo, nell'ambito del rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alla realizzazione di centri antiviolenza. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. [74]

Note:

[74]Per la ripartizione delle risorse di cui al presente comma vedi l’art. 4, D.M. 28 novembre 2024 e l’art. 4, D.M. 29 dicembre 2025.

Art. 1 - Comma 190.

In vigore dal 1 gennaio 2024

190. Al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica, al fine di rendere le iniziative formative di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168, a carattere continuo e permanente, nonché per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.[75]

Note:

[75]Per la ripartizione delle risorse di cui al presente comma vedi l’art. 6, D.M. 29 dicembre 2025.

Art. 1 - Comma 191.

In vigore dal 1 gennaio 2024

191. Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'INAIL, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. In sede di prima applicazione, la previsione di cui al precedente periodo si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell'anno 2023. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Art. 1 - Comma 192.

In vigore dal 1 gennaio 2024

192. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero di cui al comma 191 spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l'esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione con il contratto di cui al primo periodo. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione.

Art. 1 - Comma 193.

In vigore dal 1 gennaio 2024

193. I benefici di cui ai commi 191 e 192 sono riconosciuti nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4 milioni di euro per l'anno 2025, 3,8 milioni di euro per l'anno 2026, 2,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2028. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi 191 e 192 e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.

Art. 1 - Comma 194.

In vigore dal 1 gennaio 2024

194. All'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Al fine di realizzare e acquistare immobili da adibire a case rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato “Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza”, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119». [76]

Note:

[76]Vedi, anche, l’art. 5, D.M. 28 novembre 2024 e l’art. 5, D.M. 29 dicembre 2025.

Art. 1 - Comma 195.

In vigore dal 1 gennaio 2024

195. All'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: « 3 milioni di euro»;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « L'importo di cui al primo periodo è riconosciuto sulla base di una convenzione, di durata triennale, sottoscritta dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri con l'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) - Istituto degli Innocenti di Firenze».

Art. 1 - Comma 196.

In vigore dal 1 gennaio 2024

196. Per il supporto tecnico-scientifico al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'attuazione, nel monitoraggio e nell'analisi degli interventi di cui alle lettere da d) a r) del comma 1250 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 1.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Art. 1 - Comma 197.

In vigore dal 1 gennaio 2024

197. All'articolo 1, comma 613, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» e dopo le parole: « 1 milione di euro» sono inserite le seguenti: «, a decorrere dall'anno 2023,».

Art. 1 - Comma 198.

In vigore dal 1 gennaio 2024

198. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 1, comma 162, lettere a), b) e c), e comma 170, lettera f), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le regioni monitorano e rendicontano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali gli interventi programmati e realizzati a valere sulle risorse ad esse trasferite. Le regioni acquisiscono le relative informazioni dalla specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, utilizzando come unità di rilevazione l'ambito territoriale sociale. Le regioni rilevano altresì annualmente, per ciascun ambito territoriale sociale, ai fini del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, il numero e le caratteristiche delle persone assistite nel proprio territorio secondo le previsioni definite dalla relativa programmazione nazionale e regionale. Con le medesime modalità sono assicurati le attività di monitoraggio e gli interventi di garanzia da parte regionale sull'erogazione dei servizi e delle prestazioni di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e alla legge 21 maggio 1998, n. 162.

Art. 1 - Comma 199.

In vigore dal 1 gennaio 2024

199. L'erogazione delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 198 e relative a ciascuna annualità è condizionata all'esito del monitoraggio sulla rendicontazione effettuato da parte delle regioni circa l'effettivo utilizzo delle stesse a livello di ambito territoriale sociale, secondo le modalità previste dall'articolo 89 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Ferma restando la previsione di cui all'articolo 8, comma 3, lettera o), della legge 8 novembre 2000, n. 328, nei casi in cui, dall'esito del monitoraggio sulla relativa rendicontazione, risultino risorse assegnate non spese da parte degli ambiti territoriali sociali, queste sono restituite e versate dalle regioni all'entrata del bilancio dello Stato, secondo le modalità di cui all'articolo 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la successiva assegnazione rispettivamente al Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche con riguardo agli interventi di cui alla legge 21 maggio 1998, n. 162, nonché al Fondo di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112.

Art. 1 - Comma 200.

In vigore dal 1 gennaio 2024

200. Alle attività di monitoraggio di cui ai commi 198 e 199 si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 1 - Comma 201.

In vigore dal 1 gennaio 2024

201. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: « da porre a loro carico» sono inserite le seguenti: « e la relativa destinazione»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Le somme dovute a titolo di contributo per l'attività ispettiva a carico delle imprese sociali non aderenti ad alcuna associazione di cui al comma 3 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del successivo trasferimento all'Ispettorato nazionale del lavoro e agli altri enti eventualmente legittimati».

Art. 1 - Comma 202.

In vigore dal 1 gennaio 2024

202. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate, per l'anno 2024, di euro 50 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 1 - Comma 203.

In vigore dal 1 gennaio 2024

203. All'articolo 24, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: « Per l'anno 2023» sono soppresse e dopo le parole: « 20 milioni di euro» sono inserite le seguenti: « per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026».

Art. 1 - Comma 204.

In vigore dal 1 gennaio 2024

204. Il decreto di cui all'articolo 24, comma 2, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2023 può essere aggiornato al fine di dare attuazione al comma 203, ferme restando le procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 203, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 28,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Art. 1 - Comma 205.

In vigore dal 1 gennaio 2024

205. L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, ratificato dalla legge 21 maggio 1951, n. 498, si interpreta nel senso che l'Agenzia del demanio, ente pubblico economico, è esclusa dall'applicazione delle norme sulle integrazioni dei guadagni degli operai dell'industria e alla stessa non si applicano le disposizioni in materia di integrazioni salariali, di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Art. 1 - Comma 206.

In vigore dal 1 gennaio 2024

206. Agli oneri derivanti dal comma 205, valutati in euro 887.100 per l'anno 2024, euro 181.400 per l'anno 2025, euro 423.700 per l'anno 2026, euro 378.000 per l'anno 2027, euro 386.700 per l'anno 2028, euro 395.700 per l'anno 2029, euro 404.800 per l'anno 2030, euro 414.000 per l'anno 2031, euro 423.600 per l'anno 2032 ed euro 433.400 annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 1 - Comma 207.

In vigore dal 1 gennaio 2024

207. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo destinato a sostenere i proprietari di animali d'affezione nel pagamento di visite veterinarie e operazioni chirurgiche veterinarie nonché nell'acquisto di farmaci veterinari.

Art. 1 - Comma 208.

In vigore dal 1 gennaio 2024

208. Al fondo di cui al comma 207, per il quale è disposto uno stanziamento pari a 250.000 euro per l'anno 2024, 250.000 euro per l'anno 2025 e 250.000 euro per l'anno 2026, possono accedere i proprietari di animali d'affezione che abbiano un valore dell'ISEE inferiore a 16.215 euro e un'età superiore a sessantacinque anni.

Art. 1 - Comma 209.

In vigore dal 19 marzo 2024

209. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicati i criteri di ripartizione tra le regioni delle risorse e i requisiti e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 207.[77] [78]

Note:

[77]Comma così modificato dall’art. 13, comma 4, D.Lgs. 15 marzo 2024, n. 29, a decorrere dal 19 marzo 2024, ai sensi di quanto disposto dall’art. 43, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 29/2024.

[78]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 30 aprile 2025.

Art. 1 - Comma 210.

In vigore dal 1 gennaio 2024

210. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione delle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità con una dotazione di euro 552.177.454 per l'anno 2024 e di euro 231.807.485 annui a decorrere dall'anno 2025.[79]

Note:

[79]Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma vedi l’art. 9-bis, comma 1, D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2024, n. 106, l'art. 4, comma 7-ter, D.L. 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2025, n. 20, e , successivamente, l’art. 9, comma 2, D.L. 7 agosto 2026, n. 144.

Art. 1 - Comma 211.

In vigore dal 14 maggio 2025

211. Le risorse non utilizzate, nel limite massimo di quelle effettivamente disponibili, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, possono essere destinate, a decorrere dall'anno 2024, in aggiunta alle risorse del Fondo di cui al comma 210, al finanziamento di iniziative collegate a una o più delle finalità di cui al comma 213, lettere da a) a h). A valere sulle risorse di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 per il finanziamento di attività, anche di comunicazione, strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità nonché per il finanziamento di progetti sociali di alta rilevanza per la promozione dei diritti delle persone con disabilità e la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale, compresi quelli a fini di riqualificazione sociale nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, individuati dalla predetta Autorità politica. A valere sulle risorse di cui al primo periodo è autorizzata, altresì, la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024 in favore della fondazione per gli Special Olympics World Winter Games 2025.[81] [80]

Note:

[80]Per la rideterminazione dell’autorizzazione di spesa di cui al secondo periodo del presente comma vedi l’art. 1, comma 264, L. 30 dicembre 2024, n. 207 e, successivamente, l’art. 12, comma 15-octies, D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 maggio 2025, n. 69.

[81]Comma così modificato dall’art. 12, comma 15-septies,lett. a) e b), D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 maggio 2025, n. 69.

Art. 1 - Comma 212.

In vigore dal 1 gennaio 2024

212. A decorrere dal 1° gennaio 2024 sono abrogati i commi 1, 2 e 2-bis dell'articolo 34 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, i commi 179 e 180 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 254 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e il comma 456 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Art. 1 - Comma 213.

In vigore dal 14 maggio 2025

213. Le risorse di cui al comma 210 sono destinate a finanziare iniziative collegate a una o più delle seguenti finalità:

a) potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado;

a-bis) finanziamento del trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia che frequentano le scuole secondarie di secondo grado, tenuto conto della quota coperta dalla fiscalità locale, e, nelle more della definizione dei pertinenti livelli essenziali delle prestazioni, potenziamento del relativo servizio;[82]

b) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive;

c) inclusione lavorativa e sportiva;

d) turismo accessibile;

e) iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico;

f) interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare;

g) promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e videointerpretariato a distanza nonché per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione;

h) promozione di iniziative e di progetti per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, di particolare rilevanza nazionale, territoriale o internazionale, realizzati da enti del Terzo settore o con il coinvolgimento degli stessi, in attuazione del principio di sussidiarietà[83].

Note:

[82]Lettera inserita dall'art. 9-bis, comma 2, lett. a), D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2024, n. 106.

[83]Lettera così modificata dall’art. 12, comma 15-quater, D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 maggio 2025, n. 69.

Art. 1 - Comma 214.

In vigore dal 21 aprile 2026

214. L'utilizzo del Fondo di cui al comma 210 è disposto dall'Autorità politica delegata in materia di disabilità con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai fini dell'attuazione delle misure di competenza statale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 213. Il Fondo è ripartito dall'Autorità politica delegata in materia di disabilità con proprio decreto, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le finalità di cui alla lettera abis) del comma 213. Per il riparto del Fondo per le finalità di cui alla lettera a) del citato comma 213 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. I decreti di cui al presente comma sono corredati di una relazione tecnica da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. [84] [85]

Note:

[84]Comma modificato dall'art. 9-bis, comma 2, lett. b), nn. 1) e 2), D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2024, n. 106, e dall’art. 1, comma 234, lett. a), b) e c), L. 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dal 1° gennaio 2025, e, successivamente, così sostituito dall’art. 7, comma 4, D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 aprile 2026, n. 50.

[85]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 16 settembre 2024, il D.M. 8 gennaio 2025 e il D.M. 8 ottobre 2025. Vedi, anche, il Comunicato 16 ottobre 2024.

Art. 1 - Comma 215.

In vigore dal 1 gennaio 2024

215. A decorrere dall'anno 2025, gli enti territoriali beneficiari delle risorse di cui ai commi 210 e 211, primo periodo, sono sottoposti a monitoraggio e rendicontazione ai fini della definizione degli obiettivi di servizio.

Art. 1 - Comma 216.

In vigore dal 1 gennaio 2024

216. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ridotto di 320.369.969 euro per l'anno 2024 ed è incrementato di 85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Art. 1 - Comma 217.

In vigore dal 1 gennaio 2024

217. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui ai commi da 29 a 31, da 218 a 233, 235, da 244 a 246, 362 e 363. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è ridotto di 84 milioni di euro per l'anno 2033, 180 milioni di euro per l'anno 2034, 293 milioni di euro per l'anno 2035 e 340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036.

Art. 1 - Comma 218.

In vigore dal 1 gennaio 2024

218. Al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) nonché di ridurre le liste d'attesa e il ricorso alle esternalizzazioni, l'autorizzazione agli incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - triennio 2016-2018, del 19 dicembre 2019, prevista dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applica fino al 31 dicembre 2026 ed è estesa, dall'anno 2024 all'anno 2026, a tutte le prestazioni aggiuntive svolte dal personale medico. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.

Art. 1 - Comma 219.

In vigore dal 1 gennaio 2024

219. Per le medesime finalità di cui al comma 218, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applicano fino al 31 dicembre 2026 e sono estese, dall'anno 2024 all'anno 2026, a tutte le prestazioni aggiuntive svolte, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - triennio 2019-2021, dal personale sanitario di tale comparto operante presso i medesimi aziende ed enti del SSN. Per le predette attività la tariffa oraria può essere aumentata fino a 60 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.

Art. 1 - Comma 220.

In vigore dal 1 gennaio 2024

220. Per le finalità di cui ai commi 218 e 219 è autorizzata, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, la spesa di 200 milioni di euro per il personale medico e di 80 milioni di euro per il personale sanitario del comparto sanità. Al predetto finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. Gli importi di cui all'allegato III alla presente legge costituiscono limite di spesa per ciascuna regione e provincia autonoma per le finalità di cui ai commi da 218 a 222.[86]

Note:

[86]Vedi, anche, l’art. 4, comma 11, D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, e l’art. 1, comma 361, L. 30 dicembre 2025, n. 199.

Art. 1 - Comma 221.

In vigore dal 1 gennaio 2024

221. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 220, pari complessivamente a 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard come rideterminato dal comma 217.

Art. 1 - Comma 222.

In vigore dal 1 gennaio 2024

222. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 15-quattordecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché dal Piano nazionale di governo delle liste di attesa di cui all'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 febbraio 2019, relativa al blocco dell'attività intramoenia in caso di superamento del rapporto tra attività libero-professionali e attività istituzionali, l'Organismo paritetico regionale, istituito a seguito dell'adozione del suddetto Piano, presenta una relazione semestrale sullo svolgimento dell'attività intramoenia al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), da prendere in considerazione nell'ambito della valutazione degli adempimenti relativi alle liste di attesa.

Art. 1 - Comma 223.

In vigore dal 1 gennaio 2024

223. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminato, rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella misura dell'8,5 per cento a decorrere dall'anno 2024. Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica convenzionata è rideterminato nel valore del 6,8 per cento a decorrere dal medesimo anno 2024. Resta fermo il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.[87]

Note:

[87]Per la rideterminazione del tetto di spesa di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 386, L. 30 dicembre 2025, n. 199.

Art. 1 - Comma 224.

In vigore dal 1 gennaio 2024

224. Allo scopo di favorire gli assistiti nell'accesso al farmaco in termini di prossimità, entro e non oltre il 30 marzo 2024 e, successivamente, con cadenza annuale, ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) provvede ad aggiornare il prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT) individuando l'elenco vincolante di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono transitare dal regime di classificazione A-PHT di cui alla determinazione dell'AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni, alla classe A di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché l'elenco vincolante dei medicinali del PHT non coperti da brevetto che possono essere assegnati alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico.[88]

Note:

[88]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 25 settembre 2024. Vedi, anche, la Determinazione 2 luglio 2025, n. 926/2025.

Art. 1 - Comma 225.

In vigore dal 1 gennaio 2024

225. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nell'ambito dei limiti fissati per la spesa a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) per i farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, a decorrere dal 1° marzo 2024 il sistema di remunerazione delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN è sostituito da una quota variabile e da quote fisse, così determinate: a) una quota percentuale del 6 per cento rapportata al prezzo al pubblico al netto dell'IVA per ogni confezione di farmaco; b) una quota fissa pari a euro 0,55 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico non superiore a euro 4,00; c) una quota fissa pari a euro 1,66 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico compreso tra euro 4,01 ed euro 11,00; d) una quota fissa pari a euro 2,50 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico superiore a euro 11,00; e) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,1 per ogni confezione di farmaco appartenente alle liste di trasparenza. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è da intendersi invariato.

Art. 1 - Comma 225-bis.

In vigore dal 1 gennaio 2026

225-bis. Per tutti i medicinali oggetto di transito dal regime di classificazione A-PHT alla classe A ai sensi del comma 224, il cui prezzo di vendita, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), sia superiore a 100 euro, le quote di remunerazione di cui al comma 225, lettera a), si applicano in misura corrispondente a quelle previste per i medicinali aventi un prezzo al pubblico, al netto dell'IVA, pari a euro 100.[89]

Note:

[89]Comma inserito dall’art. 1, comma 391, L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Art. 1 - Comma 226.

In vigore dal 1 gennaio 2024

226. La quota di cui al comma 225, lettera e), è rideterminata in euro 0,115 a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Art. 1 - Comma 227.

In vigore dal 1 gennaio 2024

227. Al fine di confermare e rafforzare la capillarità della rete delle farmacie sul territorio nazionale sono altresì riconosciute:

a) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 1,20 per ogni farmaco erogato dalle farmacie con fatturato SSN al netto dell'IVA non superiore a euro 150.000;

b) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,58 per ogni farmaco erogato dalle farmacie, ad esclusione di quelle di cui alla lettera c), con fatturato SSN al netto dell'IVA non superiore a euro 300.000;

c) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,62 per ogni farmaco erogato dalle farmacie rurali sussidiate, come definite dalla legge 8 marzo 1968, n. 221, con fatturato SSN al netto dell'IVA non superiore a euro 450.000.

Art. 1 - Comma 228.

In vigore dal 1 gennaio 2024

228. Ferme restando le quote di spettanza per le aziende farmaceutiche sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dei farmaci equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, con esclusione dei medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano fruito di licenze derivanti da tale brevetto, a decorrere dal 1° marzo 2024 cessa l'applicazione dei seguenti sconti:

a) sconto a beneficio del SSN proporzionale al prezzo del farmaco per le diverse tipologie di farmacia, definito ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) sconto disposto con determinazione dell'AIFA 9 febbraio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2007;

c) sconto di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2004, n. 202;

d) sconto di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge, 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 1 - Comma 229.

In vigore dal 1 gennaio 2024

229. Allo scopo di operare periodicamente la verifica di sostenibilità economica delle previsioni di cui ai commi da 224 a 231, con decreto del Ministero della salute è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito tavolo tecnico che, a far data dal 1° marzo 2024 e con cadenza annuale, monitora l'andamento della spesa connessa all'espletamento del servizio di dispensazione dei farmaci SSN da parte delle farmacie. Al tavolo tecnico partecipano i rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia italiana del farmaco, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, ai quali non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 1 - Comma 230.

In vigore dal 1 gennaio 2024

230. A decorrere dal 1° marzo 2024 sono abrogati i commi 532, 533 e 534 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Art. 1 - Comma 231.

In vigore dal 1 gennaio 2024

231. Al fine di garantire l'uniformità dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti le modalità di erogazione dei medicinali agli assistiti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute, sentita l'AIFA, predispone linee guida dirette a definire modalità e tempistiche per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 [90].

Note:

[90]NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 8 novembre 2021, n. 189».

Art. 1 - Comma 232.

In vigore dal 1 gennaio 2024

232. Per garantire la completa attuazione dei propri Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi, fino al 31 dicembre 2024, delle misure previste dai commi da 218 a 222 del presente articolo e possono coinvolgere anche le strutture private accreditate, in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal comma 233 del presente articolo. Per l'attuazione delle finalità di cui al presente comma le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare una quota non superiore allo 0,4 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2024.

Art. 1 - Comma 233.

In vigore dal 1 gennaio 2026

233. Al fine di concorrere all'ordinata erogazione delle prestazioni assistenziali ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, il limite di spesa indicato all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011 incrementata di 1 punto percentuale per l'anno 2024, di 3 punti percentuali per l'anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere dall'anno 2026, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.[92] [91]

Note:

[91]Per la rideterminazione del limite di spesa di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 277, L. 30 dicembre 2024, n. 207 e, successivamente, l’art. 1, comma 400, L. 30 dicembre 2025, n. 199.

[92]Comma così modificato dall’art. 1, comma 401, L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Art. 1 - Comma 234.

In vigore dal 1 gennaio 2024

234. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole: « e per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2023 e per l'anno 2024» e dopo il settimo periodo è aggiunto il seguente: « Limitatamente all'anno 2024, la percentuale indicata al citato articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è pari allo 0,50 per cento».

Art. 1 - Comma 235.

In vigore dal 1 gennaio 2024

235. Per consentire l'aggiornamento dei LEA in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 558 e 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono vincolate una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e una quota pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato come rideterminato dal comma 217 del presente articolo.

Art. 1 - Comma 236.

In vigore dal 1 gennaio 2024

236. All'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2025».

Art. 1 - Comma 237.

In vigore dal 1 gennaio 2024

237. Sono tenuti a versare alla regione di residenza una quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale:

a) i residenti che lavorano e soggiornano in Svizzera i quali utilizzano il Servizio sanitario nazionale;

b) i frontalieri di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 13 giugno 2023, n. 83, nei casi in cui è stato esercitato il diritto di opzione per l'assicurazione malattie come previsto al paragrafo 3, lettera b), relativo alla Svizzera, dell'allegato XI del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, aggiunto conformemente al paragrafo 1, lettera i), della sezione A dell'allegato II all'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 15 novembre 2000, n. 364, e successive modificazioni;

c) i familiari a carico dei soggetti di cui alle lettere a) e b).

Art. 1 - Comma 238.

In vigore dal 1 gennaio 2025

238. La regione di residenza definisce annualmente la quota di compartecipazione familiare, compresa fra un valore minimo del 3 per cento e un valore massimo del 6 per cento, attuando la progressività del contributo in rapporto al reddito netto e ai carichi familiari, con un minimo di 30 euro ed un massimo di 200 euro per ogni mese lavorato, raddoppiabili in caso di omesso pagamento o comunicazione, da applicare, a decorrere dall'anno 2024, al salario netto percepito in Svizzera. Le somme di cui al primo periodo, affluite al bilancio di ciascuna regione interessata, sono destinate al sostegno del servizio sanitario delle aree di confine e prioritariamente a beneficio del personale medico e infermieristico, quale trattamento accessorio, in misura non superiore al 20 per cento dello stipendio tabellare lordo, i cui criteri di attribuzione sono definiti nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti delle risorse che si rendono disponibili annualmente a decorrere dall'anno 2024 per tale finalità ai sensi del comma 239.[93]

Note:

[93]Comma così modificato dall’art. 1, comma 100, L. 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Art. 1 - Comma 239.

In vigore dal 1 gennaio 2024

239. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Presidenti delle regioni confinanti con la Svizzera, sono individuate le modalità di assegnazione delle somme e di versamento del contributo nonché la quota da destinare, da parte di ciascuna delle predette regioni, al personale di cui al comma 238.[94]

Note:

[94]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 14 novembre 2025.

Art. 1 - Comma 240.

In vigore dal 1 gennaio 2024

240. All'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « al contributo minimo previsto dalle norme vigenti» sono sostituite dalle seguenti: « a euro 2.000 annui»;

b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il contributo non è in ogni caso inferiore a euro 700 annui nei casi di cui al comma 4, lettera a), e a euro 1.200 nei casi di cui al comma 4, lettera b)»;

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare annualmente, gli importi minimi di cui al comma 3 e al comma 5 possono essere adeguati anche tenendo conto della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente».

Art. 1 - Comma 241.

In vigore dal 1 gennaio 2024

241. I versamenti degli importi di cui al comma 240 sono eseguiti in favore delle regioni presso le quali i richiedenti chiedono l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, utilizzando esclusivamente il modello F24.

Art. 1 - Comma 242.

In vigore dal 1 gennaio 2024

242. L'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è sostituito dal seguente:

« Art. 11. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della presente legge, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da 100 euro a 500 euro. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la comunicazione è effettuata o la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall'estero o all'estero entro il termine previsto rispettivamente dall'articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, o dall'articolo 6, commi 1 e 4, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro per ciascun anno in cui perdura l'omissione. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

3. L'autorità competente all'accertamento e all'irrogazione della sanzione è il comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore. Per il procedimento accertativo e sanzionatorio si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'obbligo anagrafico non risulta adempiuto o la dichiarazione risulta omessa.

4. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono acquisiti al bilancio del comune che ha irrogato la sanzione».

Art. 1 - Comma 243.

In vigore dal 1 gennaio 2024

243. All'articolo 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti:

« 9-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e all'articolo 19, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che, nell'esercizio delle funzioni, acquisiscono elementi rilevanti che indicano la residenza di fatto all'estero da parte del cittadino italiano, li comunicano al comune di iscrizione anagrafica e all'ufficio consolare competente per territorio rispettivamente per i provvedimenti di competenza, inclusi quelli di cui all'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

9-quater. Il comune comunica le iscrizioni e cancellazioni d'ufficio effettuate nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero all'Agenzia delle entrate per i controlli fiscali di competenza».

Art. 1 - Comma 244.

In vigore dal 1 gennaio 2024

244. Al fine di supportare ulteriormente l'implementazione degli standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il potenziamento dell'assistenza territoriale, con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente, da reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla legislazione vigente limitatamente alla spesa eccedente i predetti vincoli, e per quello convenzionato, la spesa massima autorizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le somme di cui al primo periodo sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche tenendo conto degli obiettivi previsti dal PNRR.[95]

Note:

[95]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 25 settembre 2024.

Art. 1 - Comma 245.

In vigore dal 1 gennaio 2024

245. All'articolo 12, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall'anno 2024, l'importo di cui al primo periodo è incrementato di 10 milioni di euro annui».

Art. 1 - Comma 246.

In vigore dal 1 gennaio 2024

246. Una quota delle risorse incrementali di cui al comma 217, pari a 240 milioni di euro per l'anno 2025 e a 310 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, è destinata all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. [96]

Note:

[96]Per la rideterminazione dell’autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l’art. 7, comma 6, lett. e), D.L. 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2024, n. 107.

Art. 1 - Comma 247.

In vigore dal 1 gennaio 2024

247. All'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La dotazione del Fondo di cui al primo periodo è incrementata di 4.900.000 euro per l'anno 2024 e di 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026».

Art. 1 - Comma 248.

In vigore dal 1 gennaio 2024

248. All'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis:

1) dopo le parole: « annualmente,» sono inserite le seguenti: « le stime degli»;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Sulla base di tali stime, il soggetto gestore provvede a effettuare gli accantonamenti, se necessari, ai fini della copertura delle uscite di cassa stimate per il triennio successivo, che, tenuto conto delle disponibilità di cassa presenti sul Fondo e delle ulteriori risorse disponibili a legislazione vigente, anche in via pluriennale, assicurino la continuità, l'operatività e la sostenibilità del Fondo medesimo»;

b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

« 1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente, è autorizzato a effettuare le operazioni finanziarie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. A tal fine, le somme disponibili sui conti correnti utilizzati per la gestione del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, necessarie in relazione alle predette operazioni finanziarie, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le somme derivanti dalle predette operazioni finanziarie e affluite sugli appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata ad essi relativi, sono riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere versate sui conti correnti utilizzati per la gestione del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295».

Art. 1 - Comma 249.

In vigore dal 1 gennaio 2024

249. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024. Gli importi di cui al presente articolo sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo».

Art. 1 - Comma 250.

In vigore dal 1 gennaio 2024

250. Al fine di assicurare la continuità aziendale, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) è autorizzato a erogare prestiti cambiari in favore delle piccole e medie imprese agricole operanti nel settore ortofrutticolo, come definito dall'allegato I, parti IX e X, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, per un importo massimo pari al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi registrati nel 2022 dall'impresa richiedente e comunque non superiore a 30.000 euro, con inizio del rimborso dopo ventiquattro mesi dalla data di erogazione e durata fino a cinque anni.

Art. 1 - Comma 251.

In vigore dal 1 gennaio 2024

251. I prestiti sono concessi a tasso agevolato nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo.

Art. 1 - Comma 252.

In vigore dal 1 gennaio 2024

252. Per l'erogazione dei prestiti cambiari previsti dai commi 250 e 251, l'ISMEA è autorizzato a utilizzare, fino ad esaurimento, le risorse residue di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. Per l'integrale abbattimento degli interessi dovuti sulle rate di finanziamento, l'ISMEA è autorizzato a utilizzare, fino a 5 milioni di euro, le risorse residue di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

Art. 1 - Comma 253.

In vigore dal 1 gennaio 2024

253. Per il finanziamento dei contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo industriale, disciplinati ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa complessiva di 190 milioni di euro per l'anno 2024, di 310 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.[97]

Note:

[97]Per la rideterminazione dell’autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 8, lett. l), D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, e successivamente, l’art. 37, comma 1, D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2024, n. 95.

Art. 1 - Comma 254.

In vigore dal 1 gennaio 2024

254. Il Ministero delle imprese e del made in Italy può impartire al soggetto gestore direttive specifiche per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 253, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo.

Art. 1 - Comma 255.

In vigore dal 1 gennaio 2024

255. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 253, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2031 e 20 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 1 - Comma 256.

In vigore dal 1 gennaio 2024

256. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2024.

Art. 1 - Comma 257.

In vigore dal 1 gennaio 2024

257. La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 110 milioni di euro per l'anno 2024 e di 220 milioni di euro per l'anno 2025.

Art. 1 - Comma 258.

In vigore dal 19 aprile 2026

258. Le cooperative esistenti, operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano, che connettono clienti non soci, sono considerate, ai fini del testo integrato delle disposizioni per la regolamentazione delle cooperative elettriche (TICOOP), di cui alla deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ARG/elt 113/10 del 26 luglio 2010, come cooperative storiche concessionarie di cui alla parte II del medesimo testo integrato fino alla data di rilascio di tutte le concessioni di distribuzione con le modalità previste dalla vigente normativa e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.[98] [99]

Note:

[98]Comma così modificato dall’art. 3-bis, comma 1, D.L. 20 febbraio 2026, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 aprile 2026, n. 49.

[99]Vedi, anche, la Deliberazione 27 febbraio 2024, n. 54/2024/R/eel.

Art. 1 - Comma 259.

In vigore dal 1 gennaio 2024

259. Al fine di sostenere investimenti infrastrutturali e produttivi realizzati in Italia, anche in ambiti caratterizzati da condizioni di parziale fallimento di mercato e di livelli subottimali di investimento, connessi all'elevata rischiosità anche associata a esposizioni di medio e lungo periodo, all'uso di tecnologie innovative o alla limitata offerta di prodotti finanziari, la società SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare, fino al 31 dicembre 2029, garanzie connesse a investimenti nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali e dell'industria e ai processi di transizione verso un'economia pulita e circolare, la mobilità sostenibile, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la sostenibilità e la resilienza ambientale o climatica e l'innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese.

Art. 1 - Comma 260.

In vigore dal 1 gennaio 2024

260. Le garanzie di cui ai commi da 259 a 271:

a) possono essere rilasciate in favore dei soggetti identificati come partner esecutivi nell'ambito del programma InvestEU di cui al regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, ovvero di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia;

b) possono riguardare finanziamenti, sotto qualsiasi forma, ivi inclusi portafogli di finanziamenti, concessi alle imprese con sede legale in Italia e alle imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, diverse dalle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e dalle imprese in difficoltà, come definite dalla comunicazione della Commissione 2014/C 249/01;

c) possono essere rilasciate in favore di imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma nonché in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari, partecipativi e no, convertibili anche di rango subordinato;

d) possono essere concesse previa istruttoria da parte della SACE S.p.A., svolta in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, ivi inclusa la previa valutazione dell'idoneità delle predette garanzie a generare elementi di addizionalità, ai sensi del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, ove applicabile;

e) sono concesse per una durata massima di venticinque anni e per una percentuale massima di copertura non eccedente il 70 per cento, ovvero il 60 per cento ove rilasciate in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma che le imprese sono tenute a prestare per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della pertinente normativa di settore, ovvero il 50 per cento nel caso di esposizioni di rango subordinato. Con riferimento alle garanzie su portafogli di finanziamenti, la percentuale massima di copertura di ciascuna tranche, anche con percentuali asimmetriche tra tranche, è pari al 50 per cento, ovvero al 100 per cento qualora nella tranche sia incluso non oltre il 50 per cento di ciascun finanziamento, fermo restando che per le tranche « junior » o « mezzanine » il relativo spessore non può in ogni caso superare il 15 per cento dell'importo nominale complessivo del portafoglio e la percentuale massima di copertura è pari al 50 per cento.

Art. 1 - Comma 260-bis.

In vigore dal 1 gennaio 2026

260-bis. Ferma restando la percentuale massima di copertura del 70 per cento di cui al comma 260, lettera e), primo periodo, la misura effettiva di tale percentuale è determinata dalla SACE S.p.A. per livelli proporzionalmente crescenti al crescere del grado di addizionalità, la cui sussistenza è valutata dalla medesima società sulla base di una specifica metodologia, allegata al piano annuale di attività e al sistema dei limiti di rischio, di cui al comma 261.[100]

Note:

[100]Comma inserito dall’art. 1, comma 879, L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Art. 1 - Comma 261.

In vigore dal 1 gennaio 2024

261. Gli impegni derivanti dall'attività di cui ai commi da 259 a 271 sono assunti dalla SACE S.p.A. nella misura del 20 per cento e dallo Stato nella misura dell'80 per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno, senza vincolo di solidarietà. I predetti impegni sono assunti dalla SACE S.p.A. coerentemente con un piano annuale di attività, che definisce l'ammontare previsto di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori tematici, e con un sistema dei limiti di rischio (Risk Appetite Framework-RAF), che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con particolare riguardo alle operazioni che possono determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o settori di attività, nonché i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio sono approvati, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attività di cui ai commi da 259 a 271 sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di bilancio. Non è ammesso il ricorso diretto dei soggetti finanziatori alla garanzia dello Stato. [101]

Note:

[101]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per l’anno 2024, la Deliberazione 29 maggio 2024, n. 34/2024, per l’anno 2025, la Deliberazione 15 maggio 2025 e, per l’anno 2026, la Deliberazione 18 marzo 2026, n. 16/2026.

Art. 1 - Comma 262.

In vigore dal 1 gennaio 2024

262. La SACE S.p.A. rilascia a condizioni di mercato le garanzie e le coperture assicurative da cui derivano gli impegni di cui ai commi da 259 a 271 anche in nome proprio e per conto dello Stato. Il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative il cui importo massimo garantito in quota capitale ecceda 600 milioni di euro e superi il 25 per cento del fatturato dell'impresa beneficiaria, ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, ove esistente, considerati i dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, e in ogni caso qualora l'importo massimo garantito in quota capitale ecceda 1 miliardo di euro ovvero, per le garanzie su singoli portafogli di finanziamenti, l'importo garantito del portafoglio superi 3 miliardi di euro, è subordinato al nulla osta del Ministro dell'economia e delle finanze adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla SACE S.p.A. Per le garanzie su portafogli di finanziamenti, i parametri di cui al presente comma devono essere calcolati avuto riguardo alla percentuale garantita di ogni singolo finanziamento e ai dati di fatturato di ciascuna impresa beneficiaria, ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, ove esistente. Le garanzie e le coperture assicurative prevedono che la richiesta di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza siano rivolte unicamente alla SACE S.p.A.

Art. 1 - Comma 263.

In vigore dal 1 gennaio 2024

263. I criteri e le modalità di rilascio della garanzia nonché di definizione della composizione del portafoglio di garanzie gestito dalla SACE S.p.A. ai sensi dei commi da 259 a 271, inclusi i profili relativi alla distribuzione dei relativi limiti di rischio, in funzione dell'andamento del portafoglio garantito e dei volumi di attività attesi e in considerazione dell'andamento complessivo delle ulteriori esposizioni dello Stato, derivanti da altri strumenti di garanzia gestiti dalla medesima SACE S.p.A., sono definiti conformemente a quanto previsto dall'allegato IV alla presente legge.

Art. 1 - Comma 264.

In vigore dal 1 gennaio 2024

264. La SACE S.p.A. determina i premi a titolo di remunerazione delle garanzie in linea con le caratteristiche e il profilo di rischio delle operazioni sottostanti, tenendo conto della loro natura e degli obiettivi dalle stesse conseguiti in conformità a quanto previsto dal comma 259.

Art. 1 - Comma 265.

In vigore dal 1 gennaio 2024

265. Le modalità operative ai fini dell'assunzione e della gestione delle garanzie, della loro escussione e del recupero dei crediti, nonché la documentazione necessaria ai fini del rilascio delle garanzie, inclusi i rimedi contrattuali previsti in relazione all'inadempimento da parte del soggetto garantito agli impegni previsti, sono stabilite dalla SACE S.p.A.

Art. 1 - Comma 266.

In vigore dal 1 gennaio 2024

266. La SACE S.p.A. svolge, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, per le quali può altresì delegare terzi o gli stessi garantiti. La SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale.

Art. 1 - Comma 267.

In vigore dal 1 gennaio 2024

267. Agli impegni assunti dallo Stato ai sensi dei commi da 259 a 271, che non possono superare l'importo complessivo massimo di 60 miliardi di euro, tenuto conto degli impegni, tempo per tempo in essere, già assunti dalla SACE S.p.A. a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e il cui limite di impegni assumibili annualmente è fissato dalla legge di bilancio, si provvede nei limiti delle risorse libere disponibili nel medesimo fondo. Tale fondo è alimentato con i premi riscossi dalla SACE S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, versati sul conto corrente di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al netto delle commissioni trattenute dalla medesima SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi dei commi da 259 a 271 e risultanti dalla contabilità della medesima SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio. Tali commissioni sono limitate alla copertura dei costi sostenuti, imputabili alle attività svolte per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle garanzie.

Art. 1 - Comma 268.

In vigore dal 1 gennaio 2024

268. Il limite massimo degli impegni che la SACE S.p.A. può assumere per il rilascio di garanzie nell'anno 2024 ai sensi dei commi da 259 a 271 è fissato in 10 miliardi di euro. Le garanzie rilasciate ai sensi del comma 260, lettera c), non possono superare il 10 per cento dell'importo di cui al primo periodo. Tale percentuale può essere rideterminata, nel rispetto del limite di impegni di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 1 - Comma 269.

In vigore dal 1 gennaio 2024

269. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 64, commi 2 e 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per l'anno 2024 le risorse disponibili al 31 dicembre 2023 sul conto corrente di tesoreria, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 88, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono destinate alla copertura delle garanzie di cui al citato articolo 64 del decreto-legge n. 76 del 2020, nel limite di impegno assumibile dalla SACE S.p.A., pari a 3.000 milioni di euro. Le predette garanzie sono concesse in misura non eccedente il 50 per cento, ove rilasciate in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma che le imprese sono tenute a prestare per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della pertinente normativa di settore.

Art. 1 - Comma 270.

In vigore dal 1 gennaio 2024

270. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finanziari nell'economia, per l'espletamento delle attività di natura amministrativa e contabile connesse all'attuazione di tali interventi, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi del supporto tecnico-operativo di società interamente partecipate dal Ministero medesimo, che esercita il controllo analogo in conformità alla disciplina nazionale e dell'Unione europea in materia di in house providing. Con apposito disciplinare, da sottoscrivere tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le predette società partecipate, sono stabiliti i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Art. 1 - Comma 271.

In vigore dal 1 gennaio 2024

271. Ai fini del coordinamento con il piano di attività di cui al comma 261 e al fine di assicurare l'efficace attuazione degli interventi in garanzia a supporto di investimenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale e per la tutela della risorsa idrica e dell'ambiente, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, la Cassa per i servizi energetici e ambientali e la SACE S.p.A. stipulano un'apposita convenzione, avente ad oggetto la disciplina dei criteri di individuazione degli investimenti ritenuti prioritari ovvero eleggibili alla fruizione delle garanzie di cui ai commi da 259 al presente comma ovvero di quelle di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e alle relative disposizioni attuative, delle modalità di comunicazione e informazione, relativamente ai predetti interventi, al Ministero dell'economia e delle finanze nonché delle procedure operative inerenti alle attività di originazione, di istruttoria, di gestione, di indennizzo e di recupero delle predette garanzie. Ai fini della definizione dei criteri di individuazione degli investimenti ritenuti prioritari ovvero eleggibili alla fruizione delle garanzie di cui al primo periodo, si tiene conto anche dei criteri adottati per la definizione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017 n. 205. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività disciplinate dalla convenzione di cui al primo periodo si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, nel limite delle risorse destinate alla copertura dei costi di gestione dello stesso.

Art. 1 - Comma 272.

In vigore dal 1 gennaio 2025

272. Al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS, entro l'anno 2024, del progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa complessiva di 6.962 milioni di euro, in ragione di 607 milioni di euro per l'anno 2024, 485 milioni di euro per l'anno 2025, 918 milioni di euro per l'anno 2026, 930 milioni di euro per l'anno 2028, 1.400 milioni di euro per l'anno 2029, 902 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032.[103] [102]

Note:

[102]Comma così sostituito dall’art. 1, comma 528, lett. a), L. 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

[103]Per la rideterminazione dell’autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l’art. 1, commi 8 e 17, lett. a), D.L. 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 maggio 2026, n. 71.

Art. 1 - Comma 273.

In vigore dal 1 gennaio 2025

273. Per le finalità di cui al comma 272 è altresì autorizzata la spesa di:

a) 718 milioni di euro, in ragione di 70 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 400 milioni di euro per l'anno 2027 e 148 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e imputata sulla quota afferente alle Amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;

a-bis) 3.882 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;[104]

b) 1.600 milioni di euro, in ragione di 103 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026, 940 milioni di euro per l'anno 2027 e 357 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e imputata sulle risorse indicate per la Regione siciliana e la regione Calabria dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della legge n. 178 del 2020, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

Note:

[104]Lettera inserita dall’art. 1, comma 528, lett. b), L. 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Art. 1 - Comma 273-bis.

In vigore dal 1 gennaio 2025

273-bis. Con la deliberazione del CIPESS prevista dall'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, sono assegnate le risorse di cui al comma 273, lettera a-bis), e sono stabilite le rispettive annualità, in relazione al cronoprogramma procedurale e finanziario, nonché le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse. A seguito della deliberazione di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa il CIPESS, entro il 31 marzo di ogni anno, fino all'entrata in esercizio dell'opera, circa il monitoraggio procedurale e finanziario, anche sulla base delle risultanze dei sistemi informativi, con aggiornamento delle previsioni di spesa. L'Accordo per. la coesione da definire tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di cui all'articolo 1, comma 178, lettera c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dà evidenza delle risorse annualmente destinate alla realizzazione dell'intervento ai sensi del presente comma.[105]

Note:

[105]Comma inserito dall’art. 1, comma 528, lett. c), L. 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Art. 1 - Comma 273-ter.

In vigore dal 1 gennaio 2025

273-ter. Per la realizzazione delle opere connesse alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, come individuate dal CIPESS sulla base delle proposte trasmesse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'esito della conferenza di servizi di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, è autorizzata la spesa complessiva di 500 milioni di euro, in ragione di 90 milioni di euro per l'anno 2027, 180 milioni di euro per l'anno 2028, 160 milioni di euro per l'anno 2029 e 70 milioni di euro per l'anno 2030.[106]

Note:

[106]Comma inserito dall’art. 1, comma 528, lett. c), L. 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Art. 1 - Comma 274.

In vigore dal 1 gennaio 2024

274. Gli accordi per la coesione da definire tra la Regione siciliana e la regione Calabria con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, danno evidenza delle risorse annuali destinate alla realizzazione dell'intervento ai sensi del comma 273 del presente articolo, a concorrenza integrale degli importi annuali individuati al medesimo comma 273, lettera b).

Art. 1 - Comma 275.

In vigore dal 1 gennaio 2024

275. Entro il 30 giugno di ogni anno e fino all'entrata in esercizio dell'opera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta un'informativa al CIPESS sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di ulteriori risorse a copertura dei costi di realizzazione dell'opera. Con apposite delibere, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il CIPESS attesta la sussistenza delle ulteriori risorse di cui al primo periodo, determinando conseguentemente la corrispondente riduzione in via prioritaria dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 272 e la relativa articolazione annuale.

Art. 1 - Comma 276.

In vigore dal 1 gennaio 2024

276. Per la celere realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., nonché per garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Commissario straordinario di cui all'articolo 94-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono attribuiti i compiti e le funzioni relativi allo svolgimento delle attività di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 94-bis del citato decreto-legge n. 18 del 2020. Per le finalità di cui al primo periodo, il Commissario straordinario di cui all'articolo 94-bis, comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, opera con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e può nominare fino a due subcommissari. Il compenso dei subcommissari di cui al secondo periodo può essere fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e i relativi oneri sono posti a carico delle risorse di cui all'allegato V annesso alla presente legge. L'incarico dei subcommissari di cui al secondo periodo cessa alla scadenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 94-bis, comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 18 del 2020. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Commissario straordinario di cui al comma 3 del medesimo articolo 94-bis del citato decreto-legge n. 18 del 2020 cessa le proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 1 - Comma 277.

In vigore dal 1 gennaio 2024

277. Per il finanziamento degli interventi di cui all'allegato V annesso alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di euro 210.265.400 per l'anno 2024, di euro 154 milioni per l'anno 2025, di euro 176 milioni per l'anno 2026, di euro 70 milioni per l'anno 2027, di euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di euro 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2030 al 2038.[107]

Note:

[107]Per la rideterminazione dell’autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l’art. 9-novies, comma 9, lett. a), D.L. 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2024, n. 111, e, successivamente, l’art. 9, comma 2, lett. a), D.L. 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2024, n. 120.

Art. 1 - Comma 278.

In vigore dal 1 gennaio 2024

278. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: «, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36» sono soppresse;

b) al terzo periodo, le parole: « da cause di forza maggiore o sorpresa geologica» sono sostituite dalle seguenti: « da cause di forza maggiore e sorpresa geologica».

Art. 1 - Comma 279.

In vigore dal 1 gennaio 2024

279. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e per le medesime finalità ivi previste, è autorizzata la spesa complessiva di 825 milioni di euro, di cui 250 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 175 milioni di euro per l'anno 2027. Le risorse di cui al primo periodo sono recepite nel prossimo aggiornamento del contratto di programma, parte investimenti, sottoscritto con Rete ferroviaria italiana Spa. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ridotta di 150 milioni di euro per l'anno 2024 e di 200 milioni di euro per l'anno 2025.

Art. 1 - Comma 280.

In vigore dal 1 gennaio 2024

280. Al fine di consentire la celere realizzazione degli interventi finalizzati alla velocizzazione e al potenziamento della linea ferroviaria adriatica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato un Commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione degli interventi, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due subcommissari. Al Commissario straordinario e ai due subcommissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.[108]

Note:

[108]Vedi, anche, l’art. 5, D.L. 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 maggio 2026, n. 71.

Art. 1 - Comma 280-bis.

In vigore dal 1 gennaio 2026

280-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario di cui al comma 280 assume ogni determinazione ritenuta necessaria per il completamento della progettazione, l'affidamento e la realizzazione della “Piattaforma logistica di Valle Ufita”. A tal fine, il Commissario straordinario di cui al primo periodo opera con i medesimi poteri e le medesime funzioni di cui al comma 280 e può nominare fino a due subcommissari. Per lo svolgimento dei compiti di cui al primo periodo, al Commissario straordinario e ai subcommissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.[109]

Note:

[109]Comma inserito dall’art. 1, comma 476, L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Art. 1 - Comma 281.

In vigore dal 1 gennaio 2024

281. Con accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è aggiornato il documento recante la definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità, di cui all'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008.

Art. 1 - Comma 282.

In vigore dal 1 gennaio 2026

282. Al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ferma restando l'applicazione delle regole di Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti dell'operazione sui saldi di finanza pubblica, sono definite le linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale coerenti con le seguenti linee di attività:[110]

a) contrasto al disagio abitativo mediante azioni di recupero del patrimonio immobiliare esistente e di riconversione di edifici aventi altra destinazione pubblica, secondo quanto previsto nel programma nazionale pluriennale di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, di cui all'articolo 28-quinquies, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;

b) destinazione a obiettivi di edilizia residenziale pubblica o sociale delle unità immobiliari di edilizia privata rimaste invendute, in accordo con i proprietari;

c) realizzazione di progetti di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale tramite operazioni di partenariato pubblico-privato disciplinato dal libro IV del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, finalizzate al recupero o alla riconversione del patrimonio immobiliare esistente ai sensi della lettera a) ovvero alla realizzazione di nuovi edifici su aree già individuate come edificabili nell'ambito dei piani regolatori generali[111].

Note:

[110]Alinea così modificato dall’art. 1, comma 401, lett. a), n. 1), L. 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dal 1° gennaio 2025, e, successivamente, dall’art. 1, comma 784, lett. a), L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

[111]Lettera così modificata dall’art. 1, comma 401, lett. a), n. 2), L. 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Art. 1 - Comma 283.[113]

Abrogato dal 8 maggio 2026

[ 283. Il decreto di cui al comma 282 individua:

a) per ciascuna delle linee di attività di cui al medesimo comma 282, le modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti e di predisposizione, realizzazione e monitoraggio dei corrispondenti interventi di edilizia residenziale e di edilizia sociale, che devono essere identificati da un codice unico di progetto (CUP) e corredati di cronoprogramma procedurale e di realizzazione, valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra i soggetti proponenti anche tramite accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 26 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e individuando le modalità e i limiti della partecipazione di eventuali operatori economici privati;[112]

b) i criteri e le modalità di presentazione, da parte degli enti territoriali competenti, di progetti pilota afferenti alle linee di attività di cui al medesimo comma 282;

c) i criteri per la selezione dei progetti presentati ai sensi della lettera b), da realizzare prioritariamente nelle città capoluogo di provincia, selezionate in modo da rappresentare il più ampio campione possibile di regioni.

]

Note:

[112]Lettera così modificata dall’art. 1, comma 401, lett. b), L. 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

[113]Comma abrogato dall’art. 8, comma 6, D.L. 7 maggio 2026, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 luglio 2026, n. 116.

Art. 1 - Comma 284.

In vigore dal 1 gennaio 2026

284. Per le finalità di cui ai commi 282 e 283, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2027 e di 50 milioni di euro per l'anno 2028. Tali risorse contribuiscono alle medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.[114] [115]

Note:

[114]Comma così sostituito dall’art. 1, comma 784, lett. b), L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

[115]Per la rideterminazione dell’autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l’art. 2, comma 4, lett. b), D.L. 7 maggio 2026, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 luglio 2026, n. 116.

Art. 1 - Comma 285.

In vigore dal 1 gennaio 2024

285. Al fine di assicurare il completamento degli interventi infrastrutturali e tecnologici sulla rete della ferrovia Centrale Umbra è autorizzata la spesa complessiva di euro 100 milioni, in ragione di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Art. 1 - Comma 286.

In vigore dal 1 gennaio 2024

286. Ai fini della realizzazione della rigenerazione dell'ambito Bovisa-Goccia e del nuovo campus del Politecnico di Milano « campus Nord» a Bovisa, nel comune di Milano, è autorizzata la spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2024, 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 19 milioni di euro per l'anno 2026. Il Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR), di cui all'articolo 1, comma 461, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 16 milioni di euro per l'anno 2024. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ridotta di 19 milioni di euro per l'anno 2026.

Art. 1 - Comma 287.

In vigore dal 1 gennaio 2024

287. Ai fini della realizzazione del progetto integrato di potenziamento e di sviluppo del porto di Civitavecchia e delle relative infrastrutture di viabilità per l'interconnessione con il territorio, ivi compresa la riqualificazione di aree industriali, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR), di cui all'articolo 1, comma 461, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Art. 1 - Comma 288.

In vigore dal 1 gennaio 2024

288. Al fine di consentire il ripristino della viabilità tra le province di Chieti e di Isernia è autorizzata la spesa di euro 9 milioni per l'anno 2024 in favore della provincia di Isernia per la realizzazione degli interventi di primo adeguamento del viadotto Sente-Longo. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR), di cui all'articolo 1, comma 461, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Art. 1 - Comma 289.

In vigore dal 2 marzo 2025

289. Per il supporto tecnico del commissario straordinario dell'opera « Messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera», del commissario straordinario dell'opera «Invaso di Campolattaro» e del commissario straordinario per la realizzazione del « collegamento stradale Cisterna-Valmontone e relative opere connesse», nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, gli oneri sono a carico del relativo quadro economico nel limite massimo dello 0,7 per cento.[116]

Note:

[116]Comma così modificato dall’art. 2, comma 6-sexies, D.L. 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2025, n. 20.

Art. 1 - Comma 290.

In vigore dal 1 gennaio 2024

290. Per il supporto tecnico del commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 473, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la realizzazione del « collegamento intermodale Roma-Latina tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo Piave)» si applica l'articolo 4, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. I relativi oneri sono a carico del quadro economico dell'opera nel limite massimo dello 0,7 per cento.

Art. 1 - Comma 290-bis.

In vigore dal 2 marzo 2024

290-bis. Per il supporto tecnico, i commissari straordinari di cui ai commi 289 e 290 possono avvalersi di un numero massimo di sette esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare nel limite della quota percentuale di cui ai commi 289 e 290. I compensi per il supporto tecnico prestato dai soggetti di cui al primo periodo sono definiti con provvedimento dei commissari straordinari di cui ai commi 289 e 290, nel limite massimo di 70.000 euro annui per ogni esperto o consulente. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.[117]

Note:

[117]Comma inserito dall’art. 8, comma 4, D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.

Art. 1 - Comma 290-ter.

In vigore dal 2 marzo 2024

290-ter. L'erogazione dei fondi stanziati dall'articolo 1, comma 519, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è regolata dalle procedure richiamate dall'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68. Il Commissario è tenuto all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.[118]

Note:

[118]Comma inserito dall’art. 8, comma 4, D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.

Art. 1 - Comma 291.

In vigore dal 1 gennaio 2024

291. E' autorizzata la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2024 in favore della società Sport e salute S.p.a. al fine di assicurare l'adeguamento alle prescrizioni tecnico-scientifiche dell'Agenzia mondiale antidoping (WADA) per l'acquisto, la riqualificazione e l'allestimento della sede per l'effettuazione dei controlli antidoping.

Art. 1 - Comma 292.

In vigore dal 1 gennaio 2024

292. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata per 300 milioni di euro per l'anno 2027 e 150 milioni di euro per l'anno 2028. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 397, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziata per 535 milioni di euro per l'anno 2027 e 110 milioni di euro per l'anno 2028. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 405, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziata per 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 25 milioni di euro per l'anno 2028. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è rifinanziata per 55 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di euro per l'anno 2027 e 170 milioni di euro per l'anno 2028. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è rifinanziata per 100 milioni di euro per l'anno 2027.

Art. 1 - Comma 293.

In vigore dal 1 gennaio 2024

293. Al fine di favorire il potenziamento delle prestazioni delle reti e dei servizi stradali, nonché di assicurare l'attuazione di ulteriori interventi mirati a incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria con priorità per le opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico, è assegnato un contributo pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per i lavori necessari per il miglioramento strutturale e funzionale delle strade della provincia di Vibo Valentia. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta della provincia di Vibo Valentia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi, che devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP), i relativi cronoprogrammi e i casi e le modalità di revoca delle risorse. Il monitoraggio è effettuato mediante il sistema informativo di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 1 - Comma 294.

In vigore dal 6 agosto 2025

294. Al fine di completare gli interventi infrastrutturali, portuali e ambientali e di favorire la riqualificazione industriale e lo sviluppo produttivo dell'area del polo siderurgico di Piombino, riconosciuta in situazione di crisi complessa ai sensi del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nonché di agevolare i programmi di investimento degli operatori economici interessati, le aree appartenenti al demanio pubblico, ramo bonifica, ricadenti nel perimetro del polo siderurgico possono essere affidate in concessione ai predetti operatori sulla base di un piano degli investimenti vagliato dal Ministero delle imprese e del made in Italy. La durata delle concessioni di cui al primo periodo è stabilita nel limite massimo di trent'anni. Allo scopo di perseguire l'interesse pubblico alla riqualificazione industriale e ambientale del sito di interesse nazionale di cui al primo periodo, il concessionario acquisisce la proprietà superficiaria sulle opere da lui costruite sulle medesime aree demaniali e può, per la medesima durata della concessione e previa autorizzazione dell'autorità concedente, costituire su tali opere ipoteca, non rinnovabile oltre la durata della concessione. Alla cessazione della concessione, la proprietà superficiaria e l'ipoteca si estinguono e le opere non amovibili costruite sulla zona demaniale sono acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione al concessionario e, ove diverso, al titolare della proprietà superficiaria che provvedono, qualora non diversamente stabilito nell'atto di concessione, a rimettere le cose in pristino, entro il termine a tal fine stabilito. In quest'ultimo caso, quando l'ordine non è eseguito, l'autorità concedente può provvedervi d'ufficio a spese di chi spetta. Il canone annuo è determinato anche tenendo conto degli investimenti da realizzare sulla base del piano di cui al primo periodo e, in ogni caso, non può essere, per ciascun anno, inferiore all'importo annualmente determinato sulla base degli importi previsti per metro quadrato in relazione alle concessioni già insistenti sulle medesime aree.[119]

Note:

[119]Comma così modificato dall’art. 1-bis, comma 1, D.L. 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2025, n. 113.

Art. 1 - Comma 295.

In vigore dal 1 gennaio 2024

295. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole da: «, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, sono autorizzate ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, personale non dirigenziale da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2019-2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2023, ovvero della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite massimo complessivo di duemiladuecento unità, di cui settantuno unità riservate al predetto Dipartimento. Le assunzioni delle unità di personale di cui al primo periodo sono effettuate nei limiti delle vigenti dotazioni organiche di ciascuna amministrazione, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri la cui dotazione organica è incrementata in misura corrispondente».

Art. 1 - Comma 296.

In vigore dal 1 gennaio 2024

296. Il credito d'imposta di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è esteso anche alla spesa sostenuta nel mese di luglio 2022, e comunque nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2024. Non si applica il comma 1-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 144 del 2022. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle disponibilità in conto residui di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 1 - Comma 297.

In vigore dal 1 gennaio 2024

297. La disposizione di cui al comma 296 entra in vigore e acquista efficacia dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 1 - Comma 298.

In vigore dal 1 gennaio 2024

298. Le risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria di cui all'articolo 1, commi da 375 a 377, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2022 e non impiegate, possono essere utilizzate negli anni 2024 e 2025 ai sensi dell'articolo 1, commi 376 e 377, della medesima legge n. 234 del 2021. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 14,105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 1 - Comma 299.

In vigore dal 1 gennaio 2024

299. Nel territorio del comune di Caivano si applica il regime di aiuto di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2022, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ».

Art. 1 - Comma 300.

In vigore dal 1 gennaio 2024

300. Per disciplinare l'attuazione degli interventi di cui al comma 299, il Ministero delle imprese e del made in Italy sottoscrive con la regione Campania e il comune di Caivano un apposito accordo di programma, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 1 - Comma 301.

In vigore dal 1 gennaio 2024

301. Alle finalità dei commi 299 e 300 sono destinate le risorse disponibili, sino a un massimo di 15 milioni di euro, nell'ambito di quelle che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021, assegna alle aree di crisi industriale non complessa.

Art. 1 - Comma 302.

In vigore dal 1 gennaio 2025

302. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche, finalizzati al riequilibrio socioeconomico e allo sviluppo dei territori, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 17,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le categorie di beneficiari, i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al presente comma nonché le modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti e di monitoraggio dei corrispondenti interventi, prevedendo che gli stessi debbano essere identificati da un codice unico di progetto (CUP) e corredati di cronoprogramma procedurale e di realizzazione.[120] [121]

Note:

[120]Comma così modificato dall’art. 1, comma 527, L. 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

[121]Per la rideterminazione dell’autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l’art. 1, commi 17-bis, lett. a), e 17-ter, lett. d), D.L. 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 maggio 2026, n. 71.

Art. 1 - Comma 303.

In vigore dal 1 gennaio 2024

303. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 913 è sostituito dal seguente:

« 913. Le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto, o in corso d'opera, purché determinatesi a seguito della conclusione e del collaudo, ove previsto, dell'opera, nonché quelle costituite dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono essere destinate, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al finanziamento dei costi derivanti da aumenti di prezzi degli originari quadri economici dei progetti ammessi a finanziamento relativamente ai lavori ancora non appaltati e nel limite del 40 per cento del finanziamento concesso, oltre che di nuovi bandi progettuali per le medesime finalità. Le attività ammesse a finanziamento devono terminare entro il 31 dicembre 2027»;

b) dopo il comma 913 è inserito il seguente:

« 913-bis. Nel caso in cui i progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, investano immobili di interesse storico e artistico ovvero immobili trasferiti agli enti locali, in casi circoscritti e motivati che siano valutati positivamente dal Nucleo per la valutazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, il termine di fine lavori è prorogato al 31 dicembre 2026»;

c) al comma 914 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il termine per la stipulazione delle convenzioni nell'ambito del Programma di cui al comma 913 è prorogato nei limiti dei tempi di attuazione del Programma e delle economie di progetto maturate».

Art. 1 - Comma 304.

In vigore dal 1 gennaio 2024

304. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-bis:

1) al primo periodo, le parole: « dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024»;

2) al quinto periodo, le parole: « per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023 e l'anno 2024»;

3) all'ultimo periodo, dopo le parole: « data di entrata in vigore della presente disposizione» sono inserite le seguenti: « per l'anno 2003 ed entro il 31 gennaio 2024 per l'anno 2024»;

b) al comma 6-ter, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024»;

c) al comma 6-quater, le parole: « e di 500 milioni per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 700 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro per l'anno 2025»;

d) al comma 8:

1) al primo periodo, le parole: « Fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2024»;

2) al terzo periodo, le parole: « dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024»;

e) al comma 12, al secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La disposizione di cui al secondo periodo non si applica agli interventi di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136».

Art. 1 - Comma 305.

In vigore dal 1 gennaio 2024

305. Al fine di incentivare forme alternative di provvista dello Stato italiano mediante il ricorso a linee di finanziamento offerte dalle organizzazioni o dalle istituzioni internazionali o dell'Unione europea di cui all'articolo 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di programmazione degli investimenti e di quantificazione degli appositi stanziamenti, sono valutati preliminarmente i progetti proposti dalle amministrazioni pubbliche che abbiano espresso contestualmente alla richiesta di finanziamento e per i medesimi investimenti la propria disponibilità a stipulare accordi di progetto con le organizzazioni o istituzioni internazionali o dell'Unione europea, per consentire al Ministero dell'economia e delle finanze di sottoscrivere, in rappresentanza della Repubblica italiana, mutui con le predette organizzazioni o istituzioni internazionali o dell'Unione europea.

Art. 1 - Comma 306.

In vigore dal 1 gennaio 2024

306. Nell'ambito dei piani triennali degli investimenti immobiliari, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può destinare parte delle risorse finanziarie alla realizzazione e all'acquisto di immobili per le esigenze di ammodernamento delle strutture sanitarie e di ampliamento della rete sanitaria territoriale.

Art. 1 - Comma 307.

In vigore dal 1 gennaio 2024

307. Le iniziative di investimento, identificate dal codice unico di progetto (CUP), da inserire nei piani triennali di cui al comma 306 sono individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro il 31 luglio di ciascun anno, su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.[122]

Note:

[122]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 5 novembre 2024.

Art. 1 - Comma 308.

In vigore dal 1 gennaio 2024

308. Per le medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 310, lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione finanziaria pari a 35,32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da ripartire in favore del personale in servizio presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA), l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), il Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LAMMA), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), limitatamente al personale ex ISPESL, l'Agenzia spaziale italiana (ASI) e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).[123]

Note:

[123]Vedi, anche, il D.P.C.M. 25 giugno 2024e l’art. 4, comma 7, D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 maggio 2025, n. 69.

Art. 1 - Comma 309.

In vigore dal 1 gennaio 2024

309. Le risorse di cui al comma 308 sono destinate, quanto a 14,52 milioni di euro, per la promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al comma 310. I restanti 20,80 milioni di euro sono finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 310 sono individuati i princìpi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo. Gli enti provvedono all'assegnazione delle risorse al personale tecnico-amministrativo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al comma 310.

Art. 1 - Comma 310.

In vigore dal 1 gennaio 2024

310. Le risorse del fondo di cui al comma 308 sono ripartite fra gli enti beneficiari con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.[124]

Note:

[124]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 25 giugno 2024.

Art. 1 - Comma 311.

In vigore dal 1 gennaio 2024

311. Al fine di favorire la partecipazione di università, enti pubblici di ricerca e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica italiani alle esposizioni mondiali EXPO, a partire da EXPO 2025 Osaka, nonché di promuovere l'effettiva implementazione del progetto definito dal Commissariato generale per EXPO 2025 e la realizzazione di programmi di investimento afferenti all'esposizione, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 606, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Art. 1 - Comma 312.

In vigore dal 1 gennaio 2024

312. Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per l'Erasmus italiano, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 7 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale, che partecipano a programmi di mobilità sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.[125]

Note:

[125]Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 535, L. 30 dicembre 2025, n. 199.

Art. 1 - Comma 313.

In vigore dal 1 gennaio 2024

313. I contributi di cui al comma 312 sono esenti da ogni imposizione fiscale.

Art. 1 - Comma 314.

In vigore dal 1 gennaio 2024

314. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta del beneficio e per l'erogazione delle borse di studio nonché il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'accesso alla borsa di studio.

Art. 1 - Comma 315.

In vigore dal 1 gennaio 2024

315. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione» sono sostituite dalle seguenti: « il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria»;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è altresì annualmente stabilita, per una percentuale non superiore al 5 per cento, la quota del Fondo di cui al comma 1 a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell'informazione e dell'editoria».

Art. 1 - Comma 316.

In vigore dal 1 gennaio 2024

316. Al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse finanziarie del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificato dal comma 315 del presente articolo, anche in ragione della trasformazione tecnologica digitale e dei nuovi contenuti informativi, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si provvede alla ridefinizione e all'integrazione dei criteri per l'erogazione dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione, nel rispetto delle seguenti previsioni generali regolatrici della materia:

a) previsione tra i requisiti per l'accesso ai contributi, anche per le testate digitali, della dotazione di una struttura redazionale con almeno quattro giornalisti assunti a tempo indeterminato per le imprese editrici di quotidiani e di almeno due giornalisti per le imprese editrici di periodici, quale garanzia di un'informazione di qualità;

b) valorizzazione delle voci di costo legate a modelli imprenditoriali orientati a un'offerta editoriale innovativa;

c) ammissione ai contributi a fronte della corresponsione ai giornalisti di una retribuzione non inferiore alla soglia minima stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto giornalistico;

d) previsione di criteri premianti per l'assunzione di giornalisti e di professionisti in possesso di qualifica professionale nel campo della digitalizzazione editoriale, comunicazione e sicurezza informatica finalizzata anche al contrasto del fenomeno delle fake news, con un'età anagrafica non superiore a trentacinque anni;

e) previsione di incentivi o criteri premiali a fronte della comprovata disponibilità delle imprese all'assunzione di giornalisti a seguito di operazioni di ristrutturazione aziendale;

f) previsione, per le testate locali espressione delle realtà territoriali, di percentuali, limiti massimi al contributo erogabile e criteri premiali differenziati anche in proporzione ai giornalisti assunti a tempo indeterminato in misura superiore al numero minimo richiesto come requisito di accesso;

g) valorizzazione, con riferimento alle edizioni su carta, delle voci di costo per la produzione della testata che hanno subìto incrementi in ragione di eventi eccezionali;

h) applicazione di criteri premiali per l'edizione digitale, anche in parallelo con l'edizione in formato cartaceo;

i) revisione e razionalizzazione di norme procedimentali anche in un'ottica di semplificazione delle procedure.

Art. 1 - Comma 317.

In vigore dal 1 gennaio 2024

317. Con il regolamento di cui al comma 316 sono individuate le disposizioni del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, da abrogare.

Art. 1 - Comma 318.

In vigore dal 1 gennaio 2024

318. A decorrere dall'anno 2024, agli oneri derivanti dall'articolo 25-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificato dall'articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 1 - Comma 319.

In vigore dal 1 gennaio 2024

319. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2024 e 2025 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2023 e 2024, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.

Art. 1 - Comma 320.

In vigore dal 1 gennaio 2024

320. Il comma 389 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:

« 389. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, che acquistano uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa. Con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è emanato annualmente il bando per l'assegnazione del contributo di cui al presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 392».

Art. 1 - Comma 321.

In vigore dal 1 gennaio 2024

321. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 390 e 391, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogate.

Art. 1 - Comma 322.

In vigore dal 1 gennaio 2024

322. Restano fermi i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui ai commi da 315 a 321 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero delle imprese e del made in Italy destinate, rispettivamente, alle diverse forme di sostegno all'editoria, quotidiana e periodica, e all'emittenza radiofonica e televisiva.

Art. 1 - Comma 323.

In vigore dal 1 gennaio 2024

323. All'articolo 1, comma 712, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al secondo periodo, dopo le parole: « settore navale» sono inserite le seguenti: «, incluso quello subacqueo,» e, al quarto periodo, dopo le parole: « trasformazione e revisione di navi, motori,» sono inserite le seguenti: « sistemi elettronici,».

Art. 1 - Comma 324.

In vigore dal 1 gennaio 2024

324. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 659, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 1 - Comma 325.

In vigore dal 1 gennaio 2024

325. Al fine di assicurare l'operatività della fondazione « Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile», di cui all'articolo 1, commi da 732 a 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla stessa è concesso un contributo pari a 1 milione di euro per l'anno 2024.

Art. 1 - Comma 326.

In vigore dal 1 gennaio 2024

326. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo il comma 4-bis.1 è inserito il seguente:

« 4-bis.2. I contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati, ai sensi dei commi 4-bis e 4-bis.1, dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione sono prorogati fino al 15 aprile 2024».

Art. 1 - Comma 327.

In vigore dal 1 gennaio 2024

327. Per le finalità di cui al comma 326, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 50,33 milioni di euro per l'anno 2024.

Art. 1 - Comma 328.

In vigore dal 1 gennaio 2024

328. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, è autorizzata, per l'anno scolastico 2024/ 2025, la spesa di 3.333.000 euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

Art. 1 - Comma 329.

In vigore dal 1 gennaio 2024

329. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2025.

Art. 1 - Comma 330.

In vigore dal 31 luglio 2024

330. Ai fini della valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento, il fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le modalità e i criteri di utilizzo delle risorse di cui al presente comma sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale, in un'apposita sessione contrattuale che disciplina l'utilizzo anche delle ulteriori risorse individuate nell'ambito della contrattazione collettiva del comparto istruzione e ricerca, ovvero derivanti da altre fonti di finanziamento europee. Tra i criteri di cui al secondo periodo è assegnata priorità alle attività di cui al primo periodo svolte nelle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano « Agenda Sud», di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 20 agosto 2023, sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). Nelle more dell'avvio della contrattazione collettiva nazionale e comunque per l'anno scolastico 2024/2025, le modalità e i criteri di utilizzo delle risorse di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali.[126]

Note:

[126]Comma così modificato dall'art. 14-bis, comma 7, D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2024, n. 106.

Art. 1 - Comma 331.

In vigore dal 1 gennaio 2024

331. In coerenza con gli obiettivi della missione 4, componente 1, riforma 2.2, del PNRR, e in conformità con le linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per l'integrazione del Piano nazionale di formazione del personale docente e per la formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è autorizzata la spesa di 39,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2024 e a 19,4 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse del Programma operativo complementare « Per la scuola» 2014/2020;

b) quanto a 8,6 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulle risorse di cui alla missione 4, componente 1, riforma 2.2, del PNRR, per le quali restano ferme le finalità e le limitazioni già previste in relazione alla misura;

c) quanto a 2,8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

d) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulle risorse del Programma nazionale PN « Scuola e competenze» 2021-2027, per le quali restano fermi i criteri e le modalità di riparto alle istituzioni scolastiche previsti dal Programma medesimo.

Art. 1 - Comma 332.

In vigore dal 1 gennaio 2024

332. Al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici, il fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2010, è incrementato di 700.000 euro per l'anno 2024 e di 3.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al lordo degli oneri a carico dello Stato. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.

Art. 1 - Comma 333.

In vigore dal 1 gennaio 2024

333. Al fine di sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici a Pompei e negli altri parchi archeologici nazionali, di interventi per la sicurezza e la conservazione nonché di attività finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.[127]

Note:

[127]Per la rideterminazione dell’autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 592, L. 30 dicembre 2024, n. 207.

Art. 1 - Comma 334.

In vigore dal 1 gennaio 2024

334. Al fine di favorire la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica, i pagamenti effettuati dai visitatori per i servizi per il pubblico, di cui all'articolo 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gestiti in forma diretta dagli istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono essere effettuati anche mediante strumenti diversi da quelli messi a disposizione dalla piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 1 - Comma 335.

In vigore dal 1 gennaio 2024

335. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, dopo le parole: « ordinari stanziamenti di bilancio,» sono inserite le seguenti: « ivi inclusi quelli già autorizzati da espressa disposizione legislativa,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché per il sostegno, la valorizzazione e la tutela dei settori dello spettacolo dal vivo, del cinema e dell'audiovisivo e della ricerca, educazione e formazione in materia di beni e attività culturali».

Art. 1 - Comma 336.

In vigore dal 1 gennaio 2024

336. Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura nazionali, in particolare delle aree e dei parchi archeologici, attraverso un processo virtuoso di manutenzione ordinaria e programmata, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Art. 1 - Comma 337.

In vigore dal 1 gennaio 2024

337. All'articolo 28 della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea:

1) dopo le parole: « territorio nazionale» sono inserite le seguenti: « e di stimolare gli investimenti per l'adeguamento funzionale e tecnologico delle sale cinematografiche attive, tenuto conto anche delle esigenze delle persone con disabilità,»;

2) dopo le parole: « di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021» sono inserite le seguenti: « fino a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»;

b) al comma 2, le parole: « Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro» sono sostituite dalle seguenti: « Ministro della cultura»;

c) alla rubrica, la parola: « straordinario» è soppressa.

Art. 1 - Comma 338.

In vigore dal 28 dicembre 2024

338. Il Ministro della cultura può disporre con propri decreti che una quota dei proventi conseguiti in occasione di concerti, mostre, manifestazioni culturali e altri eventi dagli uffici del Ministero della cultura dotati di autonomia o, in accordo con i soggetti interessati, dagli enti controllati o vigilati dal medesimo Ministero, incluse le fondazioni lirico-sinfoniche e i teatri nazionali, nonché dai teatri di tradizione, dalle istituzioni concertistico-orchestrali e dai musei accreditati al sistema museale, al netto dei relativi oneri, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata, nel corrispondente esercizio finanziario, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura per essere destinata alla tutela e alla valorizzazione dei beni e delle attività culturali, anche mediante acquisizione a vario titolo dei beni stessi.[128]

Note:

[128]Comma così modificato dall’art. 10, comma 1, D.L. 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2025, n. 16.

Art. 1 - Comma 339.

In vigore dal 1 gennaio 2024

339. Il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di « Capitale italiana dell'arte contemporanea» ad una città italiana, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alla città assegnataria del titolo è attribuita la somma di 1 milione di euro per interventi di realizzazione e riqualificazione di aree e spazi destinati alla fruizione dell'arte contemporanea. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Art. 1 - Comma 340.

In vigore dal 1 gennaio 2024

340. Al fine di favorire la tutela del patrimonio culturale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 1,694 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Art. 1 - Comma 341.

In vigore dal 1 gennaio 2024

341. Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale, il fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato per un importo di 6,794 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Art. 1 - Comma 342.

In vigore dal 1 gennaio 2024

342. Al fine di sostenere e garantire la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, anche in relazione alle esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo, di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché a quelle di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente di 6.000 unità di personale delle Forze armate fino al 31 dicembre 2024. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.[129]

Note:

[129]Per la rideterminazione del contingente di personale di cui al presente comma vedi l’art. 10, comma 2, D.L. 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2024, n. 111.

Art. 1 - Comma 343.

In vigore dal 1 gennaio 2024

343. Per l'attuazione del comma 342 è autorizzata la spesa complessiva di euro 190.899.776 per l'anno 2024, con specifica destinazione, per l'anno 2024, di euro 185.310.224 e di euro 5.589.552 rispettivamente per il personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Art. 1 - Comma 344.

In vigore dal 1 gennaio 2024

344. Al fine di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese, il contingente di personale delle Forze armate di cui al comma 342 è incrementato di ulteriori 800 unità per l'anno 2024. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

Art. 1 - Comma 345.

In vigore dal 1 gennaio 2024

345. Per l'attuazione del comma 344 è autorizzata la spesa complessiva di euro 34.171.409 per l'anno 2024, di cui euro 18.024.237 per gli oneri connessi con il personale ed euro 16.147.172 per gli oneri connessi con il funzionamento.

Art. 1 - Comma 346.

In vigore dal 1 gennaio 2024

346. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo di conto capitale da ripartire per le necessità di potenziamento e ammodernamento di mezzi, sistemi, dispositivi di protezione individuale, attrezzature e infrastrutture del Ministero medesimo, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato, con una dotazione pari a euro 20 milioni per l'anno 2024, a euro 40 milioni per l'anno 2025, a euro 50 milioni per l'anno 2026, a euro 60 milioni per l'anno 2027, a euro 60 milioni per l'anno 2028 e a euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031. Le predette risorse sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 1 - Comma 347.

In vigore dal 15 marzo 2025

347. In relazione alla specificità della funzione e del ruolo del personale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 32 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2022-2024, alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione. In caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 31 dicembre 2025, l'importo annuale di cui al primo periodo è destinato, con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.[130] [131]

Note:

[130]Comma così modificato dall’art. 6, comma 4, D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 maggio 2025, n. 69.

[131]Per la rideterminazione delle risorse di cui al presente comma vedi l’art. 36, comma 1, lett. f), D.P.R. 24 marzo 2025, n. 52, l’art. 48, comma 1, lett. f), D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53, l’art. 32, comma 1, lett. f), D.P.R. 23 giugno 2025, n. 124 e, successivamente, l’art. 26, comma 1, lett. f), D.P.R. 23 giugno 2025, n. 125.

Art. 1 - Comma 348.

In vigore dal 1 gennaio 2024

348. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nell'ambito delle iniziative per il benessere del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzata la spesa di 38.299.275 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, da destinare alla stipulazione di polizze assicurative per la copertura sanitaria e infortunistica complementare e integrativa rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa.

Art. 1 - Comma 349.

In vigore dal 1 gennaio 2024

349. Le risorse di cui al comma 348 sono ripartite tra le amministrazioni interessate secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

(Importi in euro)

Esercito italiano 6.948.600

Marina militare 2.217.525

Aeronautica militare 2.981.475

Capitanerie di porto 775.125

Arma dei carabinieri 8.000.550

Guardia di finanza 4.449.000

Polizia di Stato 7.426.200

Polizia penitenziaria 2.855.400

Vigili del fuoco 2.645.400

Art. 1 - Comma 350.

In vigore dal 1 gennaio 2024

350. All'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: « l'introduzione,» sono inserite le seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2022,»;

b) alla lettera a), le parole: « in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo» sono sostituite dalle seguenti: « che cessa dal servizio».

Art. 1 - Comma 351.

In vigore dal 1 gennaio 2024

351. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dal comma 350 del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

Art. 1 - Comma 352.

In vigore dal 1 gennaio 2024

352. Al fine di rafforzare l'operatività dell'Amministrazione dell'interno mediante un riassetto organizzativo delle strutture centrali e periferiche, la dotazione organica del personale appartenente alla carriera prefettizia è rideterminata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica:

a) in riduzione di 50 posti nella qualifica di viceprefetto e in incremento di 72 posti nella qualifica di viceprefetto aggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 2024;

b) in riduzione di ulteriori 20 posti nella qualifica di viceprefetto e in incremento di ulteriori 29 posti nella qualifica di viceprefetto aggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 2025;

c) in riduzione di ulteriori 30 posti nella qualifica di viceprefetto e in incremento di ulteriori 43 posti nella qualifica di viceprefetto aggiunto, a decorrere dal 1° dicembre 2025.

Art. 1 - Comma 353.

In vigore dal 1 gennaio 2024

353. La riduzione dei posti di viceprefetto e il conseguente incremento di quelli di viceprefetto aggiunto di cui al comma 352, lettera c), relativamente agli incarichi eventualmente in corso alla data del 1° dicembre 2025, decorre dalla scadenza dei medesimi ovvero dalla cessazione dall'incarico, anche per effetto del collocamento a riposo del titolare.

Art. 1 - Comma 354.

In vigore dal 1 gennaio 2024

354. All'articolo 46, commi 5 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: « al 2023» sono sostituite dalle seguenti: « al 2024».

Art. 1 - Comma 355.

In vigore dal 1 gennaio 2024

355. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, destinata al personale di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal comma 354 del presente articolo, per i provvedimenti ivi previsti. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 1 - Comma 356.

In vigore dal 1 gennaio 2024

356. All'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, le parole: « 15 milioni» sono sostituite dalle seguenti: « 30 milioni».

Art. 1 - Comma 357.

In vigore dal 1 gennaio 2024

357. Fino all'emanazione del decreto con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, provvede alla ripartizione del contingente dei distacchi e dei permessi retribuiti tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM) previste dall'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, in ogni caso, non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai rappresentanti delle APCSM delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare iscritte nei rispettivi albi istituiti presso i Ministeri competenti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di APCSM può essere concessa, compatibilmente con le esigenze di servizio, una licenza speciale per lo svolgimento delle attività delle rispettive associazioni, nel limite mensile di nove giorni per ciascun rappresentante e fino a un massimo di sette rappresentanti per ciascuna associazione, secondo modalità definite dalle competenti Amministrazioni. Per l'anno 2023, il termine per la determinazione della rappresentatività a livello nazionale delle APCSM è fissato al 31 gennaio 2024. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.710.980 per l'anno 2024.

Art. 1 - Comma 358.

In vigore dal 1 gennaio 2024

358. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 356, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 1 - Comma 359.

In vigore dal 1 gennaio 2024

359. Per l'installazione di colonnine per chiamate di emergenza collegate con le centrali operative delle Forze di polizia e di pronto intervento nelle aree ad alta frequentazione di pubblico che presentino criticità dal punto di vista della sicurezza, come piazze e vie di città, parchi, stazioni ferroviarie, stazioni di metropolitane, fermate di autobus, impianti sportivi, campus universitari, autostrade, strade extraurbane, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Art. 1 - Comma 360.

In vigore dal 1 gennaio 2024

360. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 359 nonché quelle concernenti la presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati e i criteri di ripartizione delle somme stanziate dal medesimo comma 359.

Art. 1 - Comma 361.

In vigore dal 1 gennaio 2024

361. Per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati, nonché in favore dei minori non accompagnati, il fondo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, è rifinanziato nella misura di 172.739.236 euro per l'anno 2024, di 269.179.697 euro per l'anno 2025 e di 185.000.000 di euro per l'anno 2026. I criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Al successivo riparto del fondo di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 1 - Comma 362.

In vigore dal 1 gennaio 2024

362. Al fine di potenziare l'attività di prevenzione e assistenza sanitaria e sociosanitaria in favore dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica, è autorizzato in favore dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà (INMP), ente del Servizio sanitario nazionale (SSN), il contributo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sul Fondo sanitario nazionale, da destinare tra l'altro alle iniziative destinate dall'INMP alla promozione delle conoscenze e delle competenze del personale sanitario e sociosanitario del SSN nonché dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta sulle tematiche preventive e assistenziali relative alla salute dei migranti e dei rifugiati in collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità.

Art. 1 - Comma 363.

In vigore dal 1 gennaio 2024

363. All'articolo 12-bis, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo le parole: « dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali,» sono inserite le seguenti: « dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà,».

Art. 1 - Comma 364.

In vigore dal 1 gennaio 2024

364. Al fine di potenziare l'azione del Ministero dell'interno per corrispondere alle maggiori esigenze sopravvenute, in particolare delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e delle loro sezioni, il Ministero dell'interno è autorizzato a reclutare, per gli anni 2024 e 2025, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, centodiciotto unità dell'area dei funzionari, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali - Triennio 2019-2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per garantire il reclutamento del predetto personale, il Ministero dell'interno può altresì avvalersi della procedura di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Alle procedure concorsuali di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 1 - Comma 365.

In vigore dal 1 gennaio 2024

365. Ai fini dell'attuazione del comma 364 è autorizzata la spesa di euro 1.766.559 per l'anno 2024 e di euro 5.299.676 annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri assunzionali, di euro 89.797 per l'anno 2024 e di euro 269.390 annui a decorrere dall'anno 2025 per il compenso del lavoro straordinario e di euro 66.080 per l'anno 2024 e di euro 198.240 annui a decorrere dall'anno 2025 per i buoni pasto. E' altresì autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonché di euro 88.328 per l'anno 2024 e di euro 52.997 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo del comma 364.

Art. 1 - Comma 366.

In vigore dal 1 gennaio 2024

366. Al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, per rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, il Ministero dell'interno organizza, in riferimento alla procedura per l'ammissione di 448 borsisti al corsoconcorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, bandita con il decreto del Ministero dell'interno 28 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021, una sessione straordinaria del corso-concorso di cui all'articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

Art. 1 - Comma 367.

In vigore dal 1 gennaio 2024

367. Alla sessione straordinaria sono ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità, previsto dal bando di concorso di cui al comma 366, ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria e non collocati in posizione utile secondo l'ordine della relativa graduatoria. Alla sessione straordinaria, da svolgere contestualmente a quella ordinaria, si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. L'iscrizione all'Albo dei vincitori della sessione straordinaria è comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformità alla disciplina vigente.

Art. 1 - Comma 368.

In vigore dal 1 gennaio 2024

368. Per l'attuazione dei commi 366 e 367 è autorizzata la spesa nella misura massima di euro 256.928 per l'anno 2024.

Art. 1 - Comma 369.

In vigore dal 1 gennaio 2024

369. Per le amministrazioni di cui all'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri anche attraverso la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) sono individuate con delibera della medesima Commissione RIPAM.

Art. 1 - Comma 370.

In vigore dal 1 gennaio 2024

370. Per l'attuazione di interventi di riforma della magistratura onoraria di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, anche con riferimento al trattamento economico e previdenziale, al fine di garantire la continuità delle funzioni medesime e di accrescerne l'efficienza, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo con una dotazione di euro 177,47 milioni per l'anno 2024, di euro 158 milioni per l'anno 2025, di euro 157 milioni per l'anno 2026, di euro 152 milioni per l'anno 2027, di euro 151 milioni per l'anno 2028, di euro 146 milioni per l'anno 2029, di euro 145 milioni per l'anno 2030, di euro 138 milioni per l'anno 2031, di euro 136 milioni per l'anno 2032 e di euro 124 milioni annui a decorrere dall'anno 2033.[132]

Note:

[132]Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma vedi l’art. 6, comma 4, lett. a), D.L. 29 novembre 2024, n. 178, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 gennaio 2025, n. 4, e, successivamente, l’art. 4, comma 2, lett. a), L. 15 aprile 2025, n. 51.

Art. 1 - Comma 371.

In vigore dal 1 gennaio 2024

371. Nell'ambito del limite massimo di spesa di cui al comma 370, sono apportate, con legge, le necessarie modifiche al capo XI del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, allo scopo di prevedere la costituzione di un ruolo a esaurimento dei magistrati onorari in servizio per coloro che optano per il regime di esclusività delle funzioni onorarie e per coloro che esercitano tali funzioni in via non esclusiva.

Art. 1 - Comma 372.

In vigore dal 1 gennaio 2024

372. Ai fini della tutela previdenziale e assistenziale, i magistrati onorari confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS e quelli che optano per tali funzioni in via non esclusiva sono iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 1 - Comma 373. [n.d.r.: Per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2027, cfr. art. 52, D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117]

In vigore dal 1 gennaio 2024

373. Il compenso corrisposto ai sensi di quanto previsto dai commi da 370 a 372, da definire con le modifiche previste ai sensi del comma 371, è assimilato, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.[133] [134]

Note:

[133]Per l’abrogazione del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2027, vedi l’art. 376, comma 1, lett. ffffff), del Testo unico allegato al D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117.

[134]A norma dell’art. 376, comma 2, del Testo unico allegato al D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dall’art. 376, comma 1, del medesimo Testo unico, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del suddetto Testo unico, come riportate da ciascun articolo.

Art. 1 - Comma 374.

In vigore dal 1 gennaio 2024

374. Al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero della giustizia in materia informatica e di transizione digitale assicurando il potenziamento dei servizi del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, e quindi la sua piena operatività e il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni, con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024, sono istituiti un'apposita struttura di livello dirigenziale generale per la gestione infrastrutturale e un ufficio di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente, la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero della giustizia - Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione è aumentata di una posizione di livello generale e di una posizione di livello non generale.

Art. 1 - Comma 375.

In vigore dal 1 gennaio 2024

375. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dal comma 374, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 30 giugno 2024, il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo stesso regolamento il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

Art. 1 - Comma 376.

In vigore dal 1 gennaio 2024

376. Per la copertura della dotazione organica conseguente a quanto disposto dal comma 374, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, una unità di personale dirigenziale di livello non generale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite procedure di mobilità tra amministrazioni e scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali dell'amministrazione per il Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, previste dalla normativa vigente. L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalle assunzioni, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi dei commi 374 e 375 e i relativi oneri sostenuti.

Art. 1 - Comma 377.

In vigore dal 1 gennaio 2024

377. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 374 a 376 è autorizzata la spesa di euro 403.096 per l'anno 2024 e di euro 439.741 annui a decorrere dall'anno 2025.

Art. 1 - Comma 378.

In vigore dal 1 gennaio 2024

378. Al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero della giustizia in materia di giustizia riparativa e per potenziare l'azione dei servizi del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, assicurandone la piena operatività e il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni, all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) servizi relativi alla giustizia minorile e di comunità: svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero della giustizia in materia di minori; svolgimento dei compiti relativi all'esecuzione penale esterna, alla messa alla prova e alle pene sostitutive; svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al Ministero della giustizia in materia di giustizia riparativa; gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi».

Art. 1 - Comma 379.

In vigore dal 1 gennaio 2024

379. Per le medesime finalità di cui al comma 378, con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024, nell'ambito del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sono istituiti una struttura di livello dirigenziale generale per i servizi minorili e per la giustizia riparativa e due uffici aggiuntivi di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di una posizione di livello generale e di due posizioni di livello non generale.

Art. 1 - Comma 380.

In vigore dal 1 gennaio 2024

380. Per le medesime finalità di cui al comma 378, con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024, la dotazione organica del Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 54 unità di personale dell'area funzionari del comparto funzioni centrali.

Art. 1 - Comma 381.

In vigore dal 1 gennaio 2024

381. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dai commi da 378 a 380, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 30 giugno 2024, il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo stesso regolamento il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

Art. 1 - Comma 382.

In vigore dal 1 gennaio 2024

382. Per la copertura della dotazione organica conseguente a quanto disposto dai commi 379 e 380, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, 2 unità di personale dirigenziale di livello non generale e 54 unità di personale non dirigenziale, appartenenti all'area funzionari del comparto funzioni centrali, mediante l'espletamento di procedure concorsuali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite procedure di mobilità tra amministrazioni e scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali dell'amministrazione per la giustizia minorile e di comunità previste dalla normativa vigente. L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalle assunzioni, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi dei commi 379 e 380 e i relativi oneri sostenuti.

Art. 1 - Comma 383.

In vigore dal 1 gennaio 2024

383. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 378 a 382 è autorizzata la spesa di euro 2.756.976 per l'anno 2024, di euro 3.007.610 per l'anno 2025, di euro 3.011.145 per l'anno 2026, di euro 3.011.467 per l'anno 2027, di euro 3.015.003 per l'anno 2028, di euro 3.015.325 per l'anno 2029, di euro 3.018.860 per l'anno 2030, di euro 3.019.182 per l'anno 2031, di euro 3.022.718 per l'anno 2032 e di euro 3.023.040 annui a decorrere dall'anno 2033. E' altresì autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2024 per l'espletamento delle procedure concorsuali e di euro 275.868 per l'anno 2024 ed euro 30.249 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui ai commi 379, 380 e 382.

Art. 1 - Comma 384.

In vigore dal 1 gennaio 2024

384. In adesione all'iniziativa temporanea assunta dalla Banca europea per gli investimenti denominata EU for Ukraine Fund (EU4U), nell'ambito del Pacchetto di sostegno all'Ucraina (Ukraine Support package) adottato dalla medesima Banca, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a porre in essere tutti gli atti e accordi necessari per la partecipazione dello Stato italiano al programma e al relativo rilascio della garanzia dello Stato, per un importo complessivo massimo di euro 100.000.000 per l'anno 2024, per la copertura, nei limiti della quota di spettanza dello Stato italiano, dei potenziali rischi correlati.

Art. 1 - Comma 385.

In vigore dal 1 gennaio 2024

385. Agli oneri derivanti dal comma 384, pari a euro 100.000.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sulle somme disponibili sulla contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Art. 1 - Comma 386.

In vigore dal 1 gennaio 2024

386. Per il pagamento delle commissioni spettanti alla Banca europea per gli investimenti per le attività di gestione svolte per l'attuazione dell'iniziativa di cui al comma 384, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Art. 1 - Comma 387.

In vigore dal 1 gennaio 2024

387. Il contributo allo strumento europeo per la pace è incrementato di 203.000.000 di euro per l'anno 2024, di 258.889.134 euro per l'anno 2025, di 265.680.411 euro per l'anno 2026 e di 273.980.862 euro per l'anno 2027.

Art. 1 - Comma 388.

In vigore dal 10 maggio 2024

388. Al fine di far fronte agli impegni derivanti dalla sottoscrizione del fondo previsto dall'articolo 1, comma 724, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è autorizzata la spesa di 7.650.000 euro per l'anno 2024. Restano ferme le linee di indirizzo e le modalità di gestione della partecipazione italiana al citato fondo, stabilite con il decreto del Ministro della difesa di cui al medesimo comma 724 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022.[135]

Note:

[135]Comma così modificato dall’art. 4, comma 1, D.L. 9 maggio 2024, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2024, n. 96.

Art. 1 - Comma 389.

In vigore dal 1 gennaio 2024

389. All'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, dopo le parole: « per l'anno 2023» sono aggiunte le seguenti: « e di 274 milioni di euro per l'anno 2024».

Art. 1 - Comma 390.

In vigore dal 1 gennaio 2024

390. Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, relativo all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2024.

Art. 1 - Comma 391.

In vigore dal 1 gennaio 2024

391. E' autorizzata l'assegnazione, fino al 31 dicembre 2024, nel limite di euro 40.000.000, del contributo forfetario una tantum per il rafforzamento, in via temporanea, dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui all'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Al riparto del contributo di cui al primo periodo e al conseguente trasferimento delle relative risorse pro quota assegnate si provvede con i criteri e le modalità previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 389 del presente articolo.

Art. 1 - Comma 392.

In vigore dal 1 gennaio 2024

392. Fatto salvo quanto previsto al comma 391, nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in favore delle persone richiedenti la protezione temporanea o già beneficiarie della stessa ai sensi delle decisioni di esecuzione (UE) 2022/382 e 2023/ 2409 del Consiglio, rispettivamente del 4 marzo 2022 e del 19 ottobre 2023, sulla base delle effettive esigenze e nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede a ripartire e rimodulare le risorse disponibili, cui concorrono le risorse previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1028 del 5 ottobre 2023, pari a 31,44 milioni di euro, tra le seguenti misure, prorogate fino al 31 dicembre 2024:

a) forme di accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. A tali fini, è prorogata, nel limite massimo di 7.000 unità, fino al 31 dicembre 2024, agli stessi patti e condizioni, l'efficacia delle convenzioni in essere alla data del 31 dicembre 2023, nonché delle convenzioni aventi valenza territoriale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46. La proroga opera previa comunicazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ai soggetti convenzionati e trasmissione dell'accettazione da parte di questi ultimi;

b) misure di sostentamento di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 21 del 2022;

c) contributo forfetario di cui all'articolo 31, comma 1, lettera c), del citato decreto-legge n. 21 del 2022, per l'accesso, a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024;

d) forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170.

Art. 1 - Comma 393.

In vigore dal 1 gennaio 2024

393. Lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, da ultimo prorogato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, è ulteriormente prorogato, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, fino al 31 dicembre 2024.

Art. 1 - Comma 394.

In vigore dal 1 gennaio 2024

394. Il Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è rifinanziato in misura pari a euro 26.000.000 per l'anno 2024.

Art. 1 - Comma 395.

In vigore dal 1 gennaio 2024

395. I permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2023, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2024. I permessi di soggiorno di cui al primo periodo perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell'adozione, da parte del Consiglio dell'Unione europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea.

Art. 1 - Comma 396.

In vigore dal 1 gennaio 2024

396. I permessi di soggiorno di cui al comma 395 possono essere convertiti, a richiesta dell'interessato, in permessi di soggiorno per lavoro, per l'attività effettivamente svolta, e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Art. 1 - Comma 397.

In vigore dal 1 gennaio 2024

397. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.

Art. 1 - Comma 398.

In vigore dal 1 gennaio 2024

398. Le risorse di cui all'articolo 14, comma 26-ter, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono incrementate di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per adeguare ai parametri di cui all'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le retribuzioni del personale locale da impiegare presso gli uffici della rete estera dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Art. 1 - Comma 399.

In vigore dal 1 gennaio 2024

399. Al fine di rafforzare la diplomazia culturale che favorisca il dialogo, la formazione di una nuova classe dirigente nel Continente africano e la costruzione di partenariati su basi paritarie, sono incrementate di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 le risorse da destinare alle borse di studio a favore dei giovani studenti dei Paesi africani, inclusi quelli di cittadinanza o di origine italiana.

Art. 1 - Comma 400.

In vigore dal 1 gennaio 2024

400. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per il finanziamento di un programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, con una dotazione pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024 e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028.

Art. 1 - Comma 401.

In vigore dal 1 gennaio 2024

401. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare è istituita la Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, presieduta congiuntamente dal capo del Dipartimento « Casa Italia» e dal capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. La predetta Cabina di coordinamento opera senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica ed è composta da rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'interno, della difesa, della cultura, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, nonché dell'Agenzia del demanio, della Conferenza delle regioni, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI). Ai componenti della Cabina di coordinamento di cui al presente comma non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese comunque denominati.[136]

Note:

[136]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 7 febbraio 2024.

Art. 1 - Comma 402.

In vigore dal 1 gennaio 2024

402. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta della Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato il programma di cui al comma 400, declinato attraverso diverse linee di azione, incluso il potenziamento delle attività finanziate dall'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, delle quali sono responsabili le amministrazioni di settore. Il programma individua le priorità di intervento, il quadro finanziario, le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione e le modalità di revoca dei finanziamenti, ferme rimanendo le regole gestionali vigenti in relazione alla quota di risorse destinate all'integrazione dei piani di intervento già in essere. All'attuazione del programma possono concorrere risorse già disponibili a legislazione vigente provenienti dal bilancio statale, nonché risorse dell'Unione europea e nazionali della coesione allo scopo destinate.[137]

Note:

[137]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 31 luglio 2026.

Art. 1 - Comma 403.

In vigore dal 1 gennaio 2024

403. All'articolo 1, comma 465, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « valutazione degli interventi» sono aggiunte le seguenti: « nonché alle attività connesse al contrasto del dissesto idrogeologico e alla mitigazione del rischio sismico».

Art. 1 - Comma 404.

In vigore dal 1 gennaio 2024

404. Per le finalità di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Art. 1 - Comma 405.

In vigore dal 1 gennaio 2024

405. All'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: « fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2026».

Art. 1 - Comma 406.

In vigore dal 1 gennaio 2024

406. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si applicano ai rifinanziamenti disposti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 1 - Comma 407.

In vigore dal 1 gennaio 2024

407. All'articolo 11, comma 11-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Allo scopo di accelerare il processo di ricostruzione e riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al primo periodo del presente comma, i competenti uffici territoriali del Ministero della cultura possono altresì delegare attraverso accordi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le funzioni di stazione appaltante ai competenti uffici periferici del provveditorato interregionale per le opere pubbliche, agli Uffici speciali per la ricostruzione, ai comuni e alle diocesi».

Art. 1 - Comma 408.

In vigore dal 1 gennaio 2024

408. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato, per le regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, al 31 dicembre 2024, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

Art. 1 - Comma 409.

In vigore dal 1 gennaio 2024

409. E' autorizzata la spesa di 12,2 milioni di euro per l'anno 2024 per le spese relative al funzionamento, all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici che hanno colpito i territori dell'Emilia-Romagna nel 2012.

Art. 1 - Comma 410.

In vigore dal 1 gennaio 2024

410. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano fino all'anno 2024 nel limite di spesa di 8,1 milioni di euro per l'anno 2024. A tal fine è autorizzata la spesa di 8,1 milioni di euro per l'anno 2024.

Art. 1 - Comma 411.

In vigore dal 1 gennaio 2024

411. Le somme disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato alla ricostruzione per la regione Lombardia, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e aperta ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del medesimo decreto-legge n. 74 del 2012, sono utilizzate per la prosecuzione delle attività di ricostruzione pubblica e privata.

Art. 1 - Comma 412.

In vigore dal 1 gennaio 2024

412. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-septies è inserito il seguente:

« 4-octies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024. A tale fine il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2024».

Art. 1 - Comma 413.

In vigore dal 1 gennaio 2024

413. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024» e le parole: « per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023». A tal fine è autorizzata la spesa di 71,8 milioni di euro per l'anno 2024.

Art. 1 - Comma 414.

In vigore dal 1 gennaio 2024

414. Per le spese di personale di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di euro 470.000 per l'anno 2024.

Art. 1 - Comma 415.

In vigore dal 1 gennaio 2024

415. Per le medesime finalità di cui all'articolo 50, comma 9-quater, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario di cui al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 può, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, destinare ulteriori unità di personale agli uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024. A tal fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024.

Art. 1 - Comma 416.

In vigore dal 1 gennaio 2024

416. Le esenzioni previste dall'articolo 2-bis, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024.

Art. 1 - Comma 417.

In vigore dal 1 gennaio 2024

417. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: « fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024».

Art. 1 - Comma 418.

In vigore dal 1 gennaio 2024

418. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022, 2023 e 2024» e le parole: «, al quinto anno e al sesto anno» sono sostituite dalle seguenti: «, al quinto, al sesto e al settimo anno».

Art. 1 - Comma 419.

In vigore dal 1 gennaio 2024

419. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « 31 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024».

Art. 1 - Comma 420.

In vigore dal 1 gennaio 2024

420. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: « 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024».

Art. 1 - Comma 421.

In vigore dal 1 gennaio 2024

421. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 419 e 420, nei limiti di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024.

Art. 1 - Comma 422.

In vigore dal 1 gennaio 2024

422. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: « dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: « dicembre 2024»;

b) al comma 16:

1) al primo periodo, le parole: « fino all'anno d'imposta 2022» sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno d'imposta 2023»;

2) al secondo periodo, le parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2024».

Art. 1 - Comma 423.

In vigore dal 1 gennaio 2024

423. All'articolo 28, commi 7 e 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024».

Art. 1 - Comma 424.

In vigore dal 1 gennaio 2024

424. All'articolo 28-bis, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024».

Art. 1 - Comma 425.

In vigore dal 1 gennaio 2024

425. Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2024 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Art. 1 - Comma 426.

In vigore dal 1 gennaio 2024

426. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il fondo di cui al comma 3-bis del citato articolo 57 è incrementato di 15 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024. Conseguentemente, le risorse trasferite alle contabilità speciali dei Commissari straordinari ai sensi dei commi da 404 a 434 e destinate ad assunzioni a tempo determinato sono rese indisponibili per nuove assunzioni a tempo determinato in misura corrispondente alle risorse utilizzate per la stabilizzazione effettuata ai sensi del primo periodo e restano a disposizione delle strutture commissariali nella medesima annualità per essere utilizzate per i processi di ricostruzione.

Art. 1 - Comma 427.

In vigore dal 1 gennaio 2024

427. Per l'anno 2024, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024.[138]

Note:

[138]Vedi, anche, il D.M. 15 luglio 2025.

Art. 1 - Comma 428.

In vigore dal 1 gennaio 2024

428. Per far fronte alle esigenze legate ai compiti e alle funzioni istituzionali della Struttura di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2024.

Art. 1 - Comma 429.

In vigore dal 1 gennaio 2024

429. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022, 2023 e 2024».

Art. 1 - Comma 430.

In vigore dal 1 gennaio 2024

430. Per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

Art. 1 - Comma 431.

In vigore dal 1 gennaio 2024

431. Il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato al 31 dicembre 2024. Per le attività di cui all'articolo 18, comma 1, lettera i-bis), del citato decreto-legge n. 109 del 2018, è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per l'anno 2024.

Art. 1 - Comma 432.

In vigore dal 1 gennaio 2024

432. E' autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di 5.050.000 euro, di cui:

a) 1.409.000 euro per le finalità di cui all'articolo 31 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

b) 641.000 euro per le finalità di cui all'articolo 5-septies del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9;

c) 2 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

d) 1 milione di euro per le finalità di cui all'articolo 30-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Art. 1 - Comma 433.

In vigore dal 1 gennaio 2024

433. I termini di cui all'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono prorogati al 31 dicembre 2024; fino alla stessa data continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 14-bis e 18 del citato decreto-legge n. 32 del 2019. A tale fine è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2024.

Art. 1 - Comma 434.

In vigore dal 1 gennaio 2024

434. La proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2024 del personale di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019 si intende in deroga, limitatamente all'annualità 2024, ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Art. 1 - Comma 435.

In vigore dal 1 gennaio 2024

435. I contributi di cui all'articolo 20-sexies, comma 3, lettere a), b), c), d), e) e g), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono erogati, sulla base delle istanze di concessione presentate ai sensi dell'articolo 20-septies del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023, direttamente dal Commissario straordinario per importi complessivamente considerati fino ad un massimo di 20.000 euro, se destinati a soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive, e fino ad un massimo di 40.000 euro, se destinati a soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023. Per i contributi di cui al comma 3, lettera f), del suddetto articolo 20-sexies del decreto-legge n. 61 del 2023, resta fermo quanto previsto dal medesimo articolo.

Art. 1 - Comma 436.

In vigore dal 1 gennaio 2024

436. I contributi di importo complessivamente superiore a quelli di cui al comma 435 possono essere erogati, per l'intero importo, anche con le modalità del finanziamento agevolato sulla base di stati di avanzamento relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.

Art. 1 - Comma 437.

In vigore dal 1 gennaio 2024

437. Per l'erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 436, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati, della durata massima di venticinque anni e comunque nel limite temporale dell'autorizzazione di spesa annua indicato nel comma 442 del presente articolo, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai soggetti titolari dei contributi riconosciuti ai sensi dell'articolo 20-septies, comma 4, del citato decreto-legge n. 61 del 2023, nel limite massimo di 700 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al primo periodo. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. [139]

Note:

[139]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 11 aprile 2024.

Art. 1 - Comma 438.

In vigore dal 1 gennaio 2024

438. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nei commi da 435 a 442. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Commissario straordinario, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 20-quinquies del citato decreto-legge n. 61 del 2023.

Art. 1 - Comma 439.

In vigore dal 1 gennaio 2024

439. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati ai sensi dei commi da 436 a 438, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito d'imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito d'imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il credito d'imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate. [140]

Note:

[140]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provvedimento 25 luglio 2024.

Art. 1 - Comma 440.

In vigore dal 1 gennaio 2024

440. Le disposizioni di cui ai commi da 435 a 442 si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e, in particolare, dall'articolo 50 del medesimo regolamento.

Art. 1 - Comma 441.

In vigore dal 1 gennaio 2024

441. I contributi di cui ai commi da 436 a 439 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Art. 1 - Comma 442.

In vigore dal 1 gennaio 2024

442. Per l'attuazione dei commi da 436 a 441 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048.

Art. 1 - Comma 443.

In vigore dal 1 gennaio 2024

443. Al fine di intervenire in situazioni di crisi di mercato nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca generate da eventi non prevedibili, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un Fondo per la gestione delle emergenze, finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nei suddetti settori, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.[141]

Note:

[141]Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma vedi l’art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2022, n. 29, come modificato dall’art. 16-bis, comma 4, lett. b), D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143, l’art. 3, commi 4, lett. c), 5, 5-quater e 8-quater, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2024, n. 101, l’art. 10, comma 1, lett. i-ter), D.L. 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189, l’art. 1, comma 557, L. 30 dicembre 2024, n. 207, l’art. 15, comma 2, D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2025, n. 118, e, successivamente, l’art. 18, commi 1 e 2, lett. b-sexies), D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2026, n. 88.

Art. 1 - Comma 444.

In vigore dal 1 gennaio 2024

444. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse.

Art. 1 - Comma 445.

In vigore dal 1 gennaio 2024

445. Agli interventi del Fondo si applicano, ove compatibili con gli aiuti di Stato, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Art. 1 - Comma 446.

In vigore dal 1 gennaio 2024

446. Al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fermo restando quanto previsto al primo periodo, il Fondo ha altresì l'obiettivo di promuovere interventi compensativi per contribuire a far fronte ai danni alle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, nonché alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture delle relative imprese e dei relativi consorzi, nei limiti delle disponibilità del Fondo»;

b) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: « eventi di portata catastrofica,» sono inserite le seguenti: « eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive,»;

c) all'articolo 5, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Possono altresì beneficiare degli interventi del presente articolo le imprese e i consorzi di acquacoltura e della pesca»;

d) all'articolo 5, comma 2, all'alinea, le parole: « imprese agricole di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: « imprese e dei consorzi di cui ai commi 1 e 1-bis » e le parole: « nel settore agricolo» sono sostituite dalle seguenti: « nei settori agricolo e della pesca» e, alle lettere b) e c), dopo le parole: « credito agrario», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: « e peschereccio»;

e) all'articolo 7, le parole: « credito agrario», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « credito agrario e peschereccio».

Art. 1 - Comma 447.

In vigore dal 1 gennaio 2024

447. Per le attività di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Art. 1 - Comma 448.

In vigore dal 1 gennaio 2024

448. In attuazione del punto 9 dell'accordo in materia di finanza pubblica sottoscritto in data 16 ottobre 2023 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana, è riconosciuto in favore della medesima Regione l'importo di 350 milioni di euro per l'anno 2024, 400 milioni di euro per l'anno 2025, 450 milioni di euro per l'anno 2026, 500 milioni di euro per l'anno 2027, 550 milioni di euro per l'anno 2028, 600 milioni di euro per l'anno 2029 e di 630 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, al fine di concorrere progressivamente all'onere derivante dall'innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria dal 42,50 per cento al 49,11 per cento, di cui all'articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 1 - Comma 449.

In vigore dal 1 gennaio 2024

449. In attuazione dei punti 1 e 2 dell'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della regione Trentino-Alto Adige e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano del 25 settembre 2023, tenuto conto di quanto già attribuito per l'anno 2023, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 è riconosciuto alla provincia autonoma di Trento l'importo di euro 107.035.000 e alla provincia autonoma di Bolzano l'importo di euro 56.935.000 in relazione alle minori entrate alle stesse attribuite per gli anni dal 2010 al 2022 a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso di riscaldamento, di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, al netto dei trasferimenti statali per leggi di settore in applicazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 1 - Comma 450.

In vigore dal 1 gennaio 2024

450. In attuazione dell'accordo sottoscritto in data 7 dicembre 2023 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i presidenti delle regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Sardegna e delle province autonome di Trento e di Bolzano, è riconosciuto alle predette autonomie speciali un contributo di 105.581.278 euro per l'anno 2024 in relazione agli effetti finanziari conseguenti alla revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle detrazioni fiscali connessa all'attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle altre misure in tema di imposte sui redditi, secondo gli importi previsti nella seguente tabella:

CONTRIBUTO DA PARTE DELLO STATO

Valle d'Aosta 5.027.679,92

Provincia autonoma di Bolzano 20.971.313,54

Provincia autonoma di Trento 19.476.597,89

Friuli Venezia Giulia 29.169.602,42

Sardegna 30.936.084,55

TOTALE 105.581.278,31

Art. 1 - Comma 451.

In vigore dal 1 gennaio 2024

451. Agli oneri derivanti dal comma 450 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Art. 1 - Comma 452.

In vigore dal 1 gennaio 2024

452. All'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « per gli anni 2017-2023» sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2017-2026»;

b) al secondo periodo, le parole: « a decorrere dal 2024» sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 2027»;

c) al terzo periodo, le parole: « Negli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: « Negli anni dal 2022 al 2026».

Art. 1 - Comma 453.

In vigore dal 1 gennaio 2024

453. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in riferimento all'esercizio 2024, ed entro il 30 settembre di ogni anno precedente agli esercizi 2025 e 2026, gli enti possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze di non essere interessati alla sospensione di cui all'articolo 44, comma 4, primo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal comma 452 del presente articolo.

Art. 1 - Comma 454.

In vigore dal 1 gennaio 2024

454. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 452 è autorizzata la spesa pari a 13 milioni di euro per l'anno 2024, 28 milioni di euro per l'anno 2025 e 43 milioni di euro per l'anno 2026.

Art. 1 - Comma 455.

In vigore dal 1 gennaio 2026

455. Nelle more dell'individuazione dei livelli essenziali delle prestazione (LEP) e dell'attuazione del federalismo regionale, alle regioni a statuto ordinario che presentano un disavanzo di amministrazione pro capite al 31 dicembre 2021, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500 è riconosciuto per gli anni dal 2026 al 2034 un contributo annuo di euro 20 milioni, da ripartire, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente.[142]

Note:

[142]Comma così modificato dall’art. 1, comma 651, lett. a), L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Art. 1 - Comma 456.

In vigore dal 1 gennaio 2026

456. Il contributo di cui al comma 455 è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini del calcolo del disavanzo pro capite, si fa riferimento al disavanzo di amministrazione risultante dai rendiconti 2021, inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro il 15 ottobre 2023, anche sulla base di dati di preconsuntivo.[143]

Note:

[143]Comma così modificato dall’art. 1, comma 651, lett. b), L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Art. 1 - Comma 457.

In vigore dal 1 gennaio 2024

457. I contributi di cui al comma 455 sono prioritariamente vincolati al ripiano della quota annuale del disavanzo e, per la quota residuale, alle spese riguardanti le rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari.

Art. 1 - Comma 458.

In vigore dal 1 gennaio 2026

458. L'erogazione del contributo di cui al comma 455 è subordinata alla sottoscrizione di un accordo per il ripiano del disavanzo tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato e il Presidente della regione, in cui la regione si impegna per tutto il periodo in cui risulta beneficiaria del contributo di cui al medesimo comma 455 ad assicurare, per ciascun anno o con altra cadenza da individuare nel predetto accordo, risorse proprie pari ad almeno il 35 per cento del contributo annuo, da destinare al ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari, attraverso le seguenti misure, o parte di esse, adottate, anche prima della sottoscrizione dell'accordo, per il perimetro non sanitario del bilancio, da individuare per ciascuna regione nell'ambito del predetto accordo:[144]

a) istituzione, con legge regionale, di un incremento dell'addizionale regionale all'IRPEF, in aumento rispetto alle aliquote vigenti nell'anno 2023;[145]

b) valorizzazione delle entrate, attraverso la ricognizione del patrimonio, l'incremento dei canoni di concessione e di locazione e ulteriori utilizzi produttivi da realizzare attraverso appositi piani di valorizzazione e alienazione, anche avvalendosi del contributo di enti ed istituti pubblici e privati;

c) riduzioni strutturali del 2 per cento annuo degli impegni di spesa di parte corrente della missione 1 « Servizi istituzionali, generali e di gestione» degli schemi di bilancio delle regioni, ad esclusione dei programmi 04, 05 e 06, rispetto a quelli risultanti dal consuntivo 2021;

d) completa attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e integrale attuazione delle prescrizioni in materia di gestione del personale di cui all'articolo 19 del medesimo testo unico;

e) misure volte:

1) alla riorganizzazione e allo snellimento della struttura amministrativa, ai fini prioritari di ottenere una riduzione significativa degli uffici di livello dirigenziale e delle dotazioni organiche, nonché dei contingenti di personale assegnati ad attività strumentali;

2) al conseguente riordino degli uffici e organismi, al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni;

3) al rafforzamento della gestione unitaria dei servizi strumentali attraverso la costituzione di uffici comuni;

4) al contenimento della spesa del personale in servizio, ivi incluse le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, in misura proporzionale all'effettiva riduzione delle dotazioni organiche, al netto delle spese per i rinnovi contrattuali;

f) razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi occupati dagli uffici pubblici, al fine di conseguire una riduzione di spesa per locazioni passive;

g) ulteriori interventi di riduzione del disavanzo, di contenimento e di riqualificazione della spesa, individuati in piena autonomia dall'ente.

Note:

[144]Alinea così modificato dall’art. 1, comma 651, lett. c), n. 1), L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

[145]Lettera così modificata dall’art. 1, comma 651, lett. c), n. 2), L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Art. 1 - Comma 458-bis.

In vigore dal 1 gennaio 2026

458-bis. Gli accordi sottoscritti ai sensi del comma 458 prevedono l'impegno della regione a:

a) presentare, alla fine degli esercizi 2026 e 2027, un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, almeno dimezzato rispetto a quello dell'esercizio precedente, calcolato mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

b) presentare, alla fine degli esercizi dal 2028 al 2034, un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti pari a zero o negativo, calcolato con le medesime modalità di cui alla lettera a);

c) ridurre, dal 2026 al 2034 rispetto all'esercizio precedente, di almeno il 10 per cento il debito commerciale residuo di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine di ciascun esercizio, a meno che non sia superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio.[146]

Note:

[146]Comma inserito dall’art. 1, comma 651, lett. d), L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Art. 1 - Comma 459.

In vigore dal 1 gennaio 2026

459. L'accordo di cui al comma 458 è corredato del cronoprogramma delle fasi intermedie, con cadenza annuale, di attuazione degli obiettivi di cui al medesimo comma. [147]

Note:

[147]Comma così modificato dall’art. 1, comma 651, lett. e), L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Art. 1 - Comma 460.

In vigore dal 1 gennaio 2024

460. Al fine di una quantificazione dei debiti commerciali, gli enti di cui al comma 455, per i quali sono state rilevate per l'anno 2023 le condizioni di cui al comma 859 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, predispongono, entro il 15 maggio 2024, il piano di rilevazione dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2023. A tal fine, gli enti ne danno avviso tramite affissione all'albo pretorio on line entro il 31 gennaio 2024 e adottano ogni forma idonea a pubblicizzare la formazione del piano di rilevazione, assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non inferiore a sessanta giorni per la presentazione da parte dei creditori delle richieste di ammissione. Le istanze che si riferiscono a posizioni debitorie configuranti debiti fuori bilancio sono inserite nella rilevazione del debito pregresso e liquidate previa adozione della deliberazione di Consiglio o di Giunta nel rispetto dell'articolo 73, commi 1 e 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La mancata presentazione della domanda nei termini assegnati da parte dei creditori determina l'automatica cancellazione del credito vantato.

Art. 1 - Comma 461.

In vigore dal 1 gennaio 2024

461. Valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute ai sensi del comma 460, le regioni, entro il 15 giugno 2024, propongono individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, nel rispetto dell'ordine cronologico delle fatture di pagamento o delle note di debito, la definizione transattiva del credito offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 e l'80 per cento del debito, in relazione alle seguenti anzianità dello stesso: a) 40 per cento per i debiti con anzianità maggiore di dieci anni; b) 50 per cento per i debiti con anzianità maggiore di cinque anni; c) 60 per cento per i debiti con anzianità maggiore di tre anni; d) 80 per cento per i debiti con anzianità inferiore a tre anni. La transazione, da accettare entro un termine prefissato non superiore a trenta giorni, prevede la rinuncia ad ogni altra pretesa e la liquidazione obbligatoria entro venti giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione.

Art. 1 - Comma 462.

In vigore dal 1 gennaio 2024

462. Nei confronti della liquidità derivante dai contributi annuali di cui al comma 455 e dalle riscossioni annuali di cui al comma 458, lettera a), non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme. Dalla data di approvazione del piano di rilevazione dei debiti commerciali di cui al comma 460 e sino al completamento della presentazione da parte della regione delle proposte transattive di cui al comma 461 non possono essere intraprese o proseguite procedure esecutive per i debiti inseriti nel predetto piano e i debiti non producono interessi né sono soggetti alla rivalutazione monetaria. Le procedure esecutive pendenti alla predetta data, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nel piano stesso dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. I pignoramenti eventualmente eseguiti dalla data di approvazione del piano di rilevazione e sino al momento della presentazione di tutte le proposte transattive ai creditori non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e per le finalità di legge.

Art. 1 - Comma 463.

In vigore dal 1 gennaio 2026

463. La verifica dell'attuazione dell'accordo di cui al comma 458 e il monitoraggio delle misure adottate ai fini del corretto utilizzo delle risorse di cui al comma 455 sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti delle regioni con cadenza annuale. Per le finalità di cui al primo periodo il collegio elabora una relazione, da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, che dia conto dell'esito positivo del controllo. In caso di mancata presentazione della predetta relazione o di relazione con esito negativo, è sospesa l'erogazione del contributo per l'annualità relativa all'esercizio in corso e per quelle successive. La prima verifica dell'attuazione dell'accordo è effettuata con riferimento alla data del 31 dicembre 2026.[148]

Note:

[148]Comma così modificato dall’art. 1, comma 651, lett. f), L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Art. 1 - Comma 464.

In vigore dal 1 gennaio 2024

464. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti diretti nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. Gli importi spettanti a ciascuna regione, a valere sui contributi di cui al primo periodo, sono indicati nella tabella 1 allegata al presente comma e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2024, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

TABELLA 1

Regioni Percentuale di riparto Contributo annuo 2024-2028

Abruzzo 3,16% 1.580.000

Basilicata 2,50% 1.250.000

Calabria 4,46% 2.230.000

Campania 10,45% 5.270.000

Emilia-Romagna 8,51% 4.255.000

Lazio 11,70% 5.850.000

Liguria 3,10% 1.550.000

Lombardia 17,48% 8.740.000

Marche 3,48% 1.740.000

Molise 0,96% 480.000

Piemonte 8,23% 4.115.000

Puglia 8,15% 4.075.000

Toscana 7,82% 3.910.000

Umbria 1,96% 980.000

Veneto 7,95% 3.975.000

TOTALE 100,00% 50.000.000

Art. 1 - Comma 465.

In vigore dal 1 gennaio 2024

465. Le regioni a statuto ordinario utilizzano i contributi di cui al comma 464 per la realizzazione di una o più opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico, anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili.

Art. 1 - Comma 466.

In vigore dal 1 gennaio 2024

466. L'atto di individuazione degli interventi oggetto di finanziamento, completo per ciascun intervento del codice unico di progetto (CUP) e del relativo importo, è trasmesso, entro il 28 febbraio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 1 - Comma 467.

In vigore dal 1 gennaio 2024

467. Le regioni a statuto ordinario sono tenute a stipulare i contratti di affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dall'atto di individuazione degli interventi di cui al comma 466: a) per le opere con costo fino a 150.000 euro, entro tre mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 150.001 euro e 750.000 euro, entro dieci mesi; c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro, entro quindici mesi; d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro, entro venti mesi. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente, verificato attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 469, le somme sono revocate e acquisite al bilancio dello Stato.

Art. 1 - Comma 468.

In vigore dal 1 gennaio 2024

468. I contributi per ciascuno degli interventi oggetto di finanziamento, identificati dal CUP, sono erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il 30 per cento previa verifica della stipula del contratto di affidamento dei lavori di cui al comma 467, per il 50 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori e per il restante 20 per cento previa trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 469, anche al fine di valutare i tempi di realizzazione delle opere oggetto di finanziamento e il rispetto del cronoprogramma procedurale.

Art. 1 - Comma 469.

In vigore dal 1 gennaio 2024

469. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 464 a 468 è effettuato dalle regioni beneficiarie attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Art. 1 - Comma 470.

In vigore dal 1 gennaio 2024

470. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione annua di 50 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2033 da ripartire tra i comuni che sottoscrivono gli accordi di cui all'articolo 43, commi 2 e 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al fine di favorire il riequilibrio finanziario e strutturale. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2024. Il riparto è effettuato in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2023, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, da inviare entro il 31 gennaio 2024, a firma del legale rappresentante dell'ente.

Art. 1 - Comma 471.

In vigore dal 1 gennaio 2024

471. Il contributo non può eccedere, per ogni anno, la somma della quota annuale di ripiano del disavanzo e del rimborso annuale della quota capitale del debito finanziario, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa. Le somme non assegnate per eventuali eccedenze rispetto alla somma della quota annuale di ripiano del disavanzo e del rimborso annuale della quota capitale del debito finanziario, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sono ripartite con il medesimo criterio tra i restanti comuni.

Art. 1 - Comma 472.

In vigore dal 1 gennaio 2024

472. L'importo del contributo erogato annualmente in attuazione del comma 470 è vincolato prioritariamente al ripiano della quota annuale del disavanzo e, per la quota residuale, alle spese riguardanti le quote capitali annuali di ammortamento dei debiti finanziari.

Art. 1 - Comma 473.

In vigore dal 1 gennaio 2024

473. Il contributo si aggiunge agli effetti delle misure inserite nell'accordo di cui all'articolo 43, commi 2 e 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ai fini del ripiano anticipato del disavanzo e non viene assegnato per quelle annualità che non sono ricomprese nell'arco temporale di durata dell'accordo.

Art. 1 - Comma 474.

In vigore dal 1 gennaio 2024

474. A decorrere dall'anno 2025, l'effettiva erogazione annuale del contributo è condizionata alla verifica, con esito positivo, da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 155 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, del rispetto degli indicatori del cronoprogramma allegato all'accordo relativi all'esercizio precedente, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 577, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e della riduzione del disavanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente per un importo almeno pari agli effetti finanziari delle misure inserite nell'accordo per tale anno e del contributo di cui al comma 470.

Art. 1 - Comma 475.

In vigore dal 1 gennaio 2024

475. Il personale di qualifica non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato dai comuni di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che hanno sottoscritto l'accordo di cui al comma 572 del suddetto articolo 1 e si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 580 del medesimo articolo può essere assunto con contratto a tempo indeterminato previa procedura selettiva e fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Art. 1 - Comma 476.

In vigore dal 1 gennaio 2024

476. Gli oneri di spesa per il personale di cui al comma 475, fino all'anno 2042, sono posti a carico del contributo di cui al comma 567 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, a decorrere dall'anno 2043, sono posti a carico dei bilanci dei comuni interessati, nel rispetto degli equilibri di bilancio e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale.

Art. 1 - Comma 477.

In vigore dal 1 gennaio 2024

477. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 846, le parole: « 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024»;

b) al comma 850, dopo le parole: « per l'anno 2023» sono aggiunte le seguenti: « e a titolo gratuito per l'anno 2024».

Art. 1 - Comma 478.

In vigore dal 1 gennaio 2024

478. Dall'attuazione del comma 477 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 1 - Comma 479.

In vigore dal 1 gennaio 2024

479. All'articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. L'obbligo di cui al comma 6 non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP), nell'ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione. Nei casi di cui al periodo precedente, le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, ivi comprese le quietanze di pagamento, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche».

Art. 1 - Comma 480.

In vigore dal 1 gennaio 2024

480. Ai fini del riequilibrio strutturale, ai comuni capoluogo di città metropolitana, che alla data del 31 dicembre 2023 terminano il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, è riconosciuto un contributo di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2038, da ripartire in proporzione al disavanzo risultante dal rendiconto 2022 trasmesso alla BDAP entro il 31 dicembre 2023, anche su dati di preconsuntivo.

Art. 1 - Comma 481.

In vigore dal 1 gennaio 2024

481. Il contributo, vincolato prioritariamente al ripiano, anche anticipato, del disavanzo, è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2024. [149]

Note:

[149]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 4 giugno 2024.

Art. 1 - Comma 482.

In vigore dal 1 gennaio 2024

482. I comuni di cui al comma 480 hanno facoltà di istituire, con apposite delibere del Consiglio comunale, un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, in deroga al limite previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, non superiore a 0,4 punti percentuali e un'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero non superiore a 3 euro per passeggero. La predetta facoltà può essere esercitata previa adozione delle misure finalizzate all'incremento della riscossione delle proprie entrate di cui all'articolo 1, comma 572, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 1 - Comma 483.

In vigore dal 1 gennaio 2024

483. I comuni di cui al comma 480, che si trovino a dover soddisfare debiti provenienti dal dissesto a causa dell'insufficienza della massa attiva, possono proporre ai singoli creditori la definizione transattiva del credito secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai medesimi enti è riconosciuta, altresì, la facoltà di ricorrere ad un piano decennale di rateizzazione dei debiti per i quali i creditori non hanno accettato la transazione proposta dalla Commissione straordinaria di liquidazione. La rinuncia da parte dei creditori agli interessi dà diritto a essere soddisfatti entro il primo biennio.

Art. 1 - Comma 484.

In vigore dal 1 gennaio 2024

484. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario delle province per le quali, alla data del 1° gennaio 2024, è in corso l'applicazione della procedura di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che, alla medesima data, si trovano in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del medesimo testo unico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito entro il 30 giugno 2024 con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione al disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto definitivamente approvato inviato alla BDAP entro il 31 maggio 2024. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del presente comma è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in misura pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. [150]

Note:

[150]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decreto 25 luglio 2024.

Art. 1 - Comma 485.

In vigore dal 1 gennaio 2024

485. All'articolo 1, comma 51, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « definitiva ed esecutiva,» sono soppresse.

Art. 1 - Comma 486.

In vigore dal 1 gennaio 2024

486. Per il recupero di un immobile sito nel comune di Poggioreale, di proprietà del comune stesso, da destinare a Museo archeologico del comune di Poggioreale, è assegnato un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

Art. 1 - Comma 487.

In vigore dal 1 gennaio 2024

487. Per interventi infrastrutturali presso il centro scolastico unificato del comune di Montereale Valcellina è assegnato un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

Art. 1 - Comma 488.

In vigore dal 1 gennaio 2024

488. In relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, anche con riferimento alle relative risorse umane, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione pari a 75 milioni di euro nell'anno 2024, a 305 milioni di euro nell'anno 2025 e a 8 milioni di euro nell'anno 2026; nel predetto fondo confluiscono le risorse di cui all'articolo 1, comma 420, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026. E' altresì autorizzata la spesa per interventi di conto capitale nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con il provvedimento e secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.[151]

Note:

[151]Per la rideterminazione dell’autorizzazione di spesa di cui al secondo periodo del presente comma vedi l’art. 1, comma 497, L. 30 dicembre 2024, n. 207.

Art. 1 - Comma 489.

In vigore dal 1 gennaio 2024

489. Il Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022 può proporre al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri di coordinare l'attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco centrale e negli elenchi territoriali delle altre regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di realizzare il concorso alle attività delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della regione Lazio per l'ordinato svolgimento degli interventi di assistenza alla popolazione funzionali allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma aventi carattere di particolare rilevanza e impatto. Il Dipartimento della protezione civile provvede, nel limite delle risorse di cui al comma 490, al coordinamento dei concorsi richiesti e alla relativa attivazione, anche per il tramite delle organizzazioni di rilievo nazionale e delle strutture di protezione civile delle altre regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, assicurando l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 1 - Comma 489-bis.

In vigore dal 2 marzo 2025

489-bis. In relazione ad eventi celebrativi del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e nella regione Umbria aventi carattere di particolare rilevanza e impatto, il supporto delle organizzazioni di volontariato di protezione civile impiegate anche ai sensi del comma 489 nonché delle strutture operative di protezione civile ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, può essere chiesto anche dal Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2022. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse assegnate, ai sensi del comma 490, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024, recante l'approvazione della proposta di piano delle azioni di intervento connesse con le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica dell'anno 2025.[152]

Note:

[152]Comma inserito dall’art. 3, comma 1, D.L. 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2025, n. 20.

Art. 1 - Comma 490.

In vigore dal 1 gennaio 2024

490. Per l'attuazione del comma 489 può essere finalizzata una quota di risorse nel limite di 5 milioni di euro, nell'ambito del riparto delle risorse da attuare con il provvedimento di cui al comma 488.

Art. 1 - Comma 491.

In vigore dal 1 gennaio 2024

491. Per le finalità di cui al comma 489, il Commissario straordinario provvede:

a) alla definizione, d'intesa con la regione Lazio e con Roma Capitale, del quadro esigenziale in correlazione al calendario degli eventi aventi i necessari requisiti, nel quadro di una programmazione relativa all'intero anno giubilare, comprensivo del piano di dispiegamento e accoglienza dei volontari interessati;

b) alla trasmissione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri del quadro esigenziale, per la relativa approvazione ed attuazione, nei limiti di cui al comma 490.

Art. 1 - Comma 492.

In vigore dal 1 gennaio 2024

492. Nell'anno 2025, in occasione del Giubileo 2025, i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, possono incrementare con le modalità di cui al suddetto articolo l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito rimane nella disponibilità degli enti di cui al primo periodo per essere destinato a finanziare gli interventi connessi agli eventi del Giubileo 2025. Per Roma Capitale e il comune di Venezia i contributi previsti dall'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, possono essere incrementati per un ammontare pari a quello di cui al primo periodo.[153]

Note:

[153] Sull’applicabilità delle misure incrementali di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 683, L. 30 dicembre 2025, n. 199.

Art. 1 - Comma 493.

In vigore dal 1 gennaio 2024

493. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «, nonché dei relativi servizi pubblici locali» sono sostituite dalle seguenti: « e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti».

Art. 1 - Comma 494.

In vigore dal 1 gennaio 2024

494. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 14 aprile 2023, all'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « in euro 7.619.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.830.513.365 per l'anno 2026, in euro 8.569.513.365 per l'anno 2027, in euro 8.637.513.365 per l'anno 2028, in euro 8.706.513.365 per l'anno 2029 e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030» sono sostituite dalle seguenti: « in euro 6.760.590.365 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, in euro 7.980.590.365 per l'anno 2029, in euro 7.908.608.365 per l'anno 2030 e in euro 8.672.531.365 annui a decorrere dall'anno 2031». [154]

Note:

[154]La Corte costituzionale, con sentenza 27 febbraio - 17 aprile 2025, n. 45 (Gazz. Uff. 23 aprile 2025, n. 17 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l’altro, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 494 e 497, promossa in riferimento agli artt. 5, 114 e 120, secondo comma, della Costituzione; e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 494 e 497, promossa in riferimento all’art. 119, commi primo, terzo, quarto e quinto, Cost.

Art. 1 - Comma 495.

In vigore dal 1 gennaio 2024

495. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d-quinquies):

1) al primo periodo, le parole: « anno 2023,» sono sostituite dalle seguenti: « anno 2023 e» e le parole: « a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030,» sono soppresse;

2) al secondo periodo, le parole: « entro il 2026» sono soppresse;

3) al terzo periodo, le parole: « anno 2023,» sono sostituite dalle parole: « anno 2023 e» e le parole: « di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030,» sono soppresse;

4) al quinto periodo, le parole: « ed eventuale recupero dei contributi assegnati» sono soppresse;

5) il nono periodo è soppresso;

b) alla lettera d-sexies):

1) al primo periodo, le parole: « anno 2023,» sono sostituite dalle seguenti: « anno 2023 e» e le parole: «, a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono soppresse;

2) al sesto periodo, le parole: « entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi» sono soppresse;

3) l'ottavo periodo è soppresso;

c) alla lettera d-octies):

1) al primo periodo, le parole: « anno 2023,» sono sostituite dalle seguenti: « anno 2023 e» e le parole « a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027,» sono soppresse;

2) al secondo periodo, le parole: «, entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi,» sono soppresse;

3) il quarto periodo è soppresso;

d) dopo la lettera d-octies) sono aggiunte le seguenti:

« d-novies) destinato, a decorrere dall'anno 2029, per euro 1.100.000.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi agli asili nido;

d-decies) destinato, a decorrere dall'anno 2029, per euro 120.000.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi al trasporto degli alunni con disabilità;

d-undecies) destinato, a decorrere dall'anno 2031, per euro 763.923.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in proporzione ai fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente per la funzione “Servizi sociali”;

d-duodecies) a decorrere dall'anno 2030, le assegnazioni in favore di ciascun comune, come risultanti dalle lettere da a) a d-undecies), sono ridotte in misura pari a euro 71.982.000 per effetto dell'articolo 19, comma 8, lettera f), del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162».

Art. 1 - Comma 496.

In vigore dal 1 gennaio 2024

496. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 14 aprile 2023, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi con una dotazione pari a euro 858.923.000 per l'anno 2025, a euro 1.069.923.000 per l'anno 2026, a euro 1.808.923.000 per l'anno 2027, a euro 1.876.923.000 per l'anno 2028, a euro 725.923.000 per l'anno 2029 e a euro 763.923.000 per l'anno 2030. Il Fondo di cui al primo periodo:

a) è destinato, quanto a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro per l'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al primo periodo sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione « Servizi sociali» e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente raggiunto entro l'anno 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Fondo di cui al presente comma è destinato, per un importo di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro per l'anno 2030, in favore dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, ripartendo il contributo, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della Regione siciliana e della regione Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Agli esperti di cui al precedente periodo non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Con il medesimo decreto sono disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio. I contributi di cui al primo periodo, gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali per i comuni delle regioni a statuto ordinario sono stabiliti, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente può essere comunque adottato;[155] [156]

b) è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui per gli anni 2027 e 2028, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo precedente è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato. In considerazione delle risorse di cui al primo periodo i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali. L'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con il decreto di cui al sesto periodo, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione « Asili nido» approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al sesto periodo sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire, per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando le risorse di cui alla presente lettera e nei limiti delle stesse. Si applica l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; [158]

c) è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei LEP, il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro per le disabilità e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione « Istruzione pubblica» approvati dalla stessa Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto decreto sono altresì disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. [157]

Note:

[155]Per la rideterminazione del fondo di cui alla presente lettera vedi l’art. 1, comma 704, L. 30 dicembre 2025, n. 199.

[156]In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 5 febbraio 2025, il D.P.C.M. 6 maggio 2025 e il D.M. 4 febbraio 2026.

[157]In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 21 marzo 2025 e il D.M. 18 maggio 2026.

[158]In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 24 marzo 2025 e il D.M. 10 marzo 2026.

Art. 1 - Comma 497.

In vigore dal 1 gennaio 2024

497. Agli oneri di cui al comma 496 si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche degli importi del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 494. [159]

Note:

[159]La Corte costituzionale, con sentenza 27 febbraio - 17 aprile 2025, n. 45 (Gazz. Uff. 23 aprile 2025, n. 17 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l’altro, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 494 e 497, promossa in riferimento agli artt. 5, 114 e 120, secondo comma, della Costituzione; e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 494 e 497, promossa in riferimento all’art. 119, commi primo, terzo, quarto e quinto, Cost.

Art. 1 - Comma 498.

In vigore dal 1 gennaio 2024

498. Nel caso in cui, a seguito del monitoraggio di cui alle lettere a), b) e c) del comma 496 del presente articolo e all'articolo 1, comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, risulti, per ciascuno degli anni 2021 e successivi, il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 501 del presente articolo per gli esercizi 2021 e 2022 ed entro trenta giorni dalla presa visione delle certificazioni per gli esercizi 2023 e successivi, la società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa invita l'ente ad adempiere o a giustificare le motivazioni del mancato raggiungimento dell'obiettivo entro e non oltre i trenta giorni successivi. Qualora, decorsi inutilmente i trenta giorni, perduri l'inadempimento, la società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa trasmette specifica comunicazione al Ministero dell'interno che provvede con proprio decreto al commissariamento dell'ente o al recupero delle somme, nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali nell'anno di riferimento. [160]

Note:

[160]Sul regime sanzionatorio di cui al presente comma vedi il Decreto 6 giugno 2024.

Art. 1 - Comma 499.

In vigore dal 1 gennaio 2024

499. Entro i trenta giorni successivi alla comunicazione della società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa, il Ministero dell'interno provvede alla nomina di un commissario che è individuato nel sindaco pro tempore del comune inadempiente; il commissario è nominato a titolo gratuito e deve provvedere all'invio della certificazione negli ulteriori trenta giorni e, nel caso in cui non sia stato raggiunto l'obiettivo di servizio assegnato, ad attivarsi affinché l'obiettivo di servizio assegnato o il LEP sia garantito. Nel caso in cui perduri l'inadempimento da parte dell'ente, il Ministero dell'interno nomina con successivo decreto un commissario su designazione del prefetto. [161]

Note:

[161]Sul regime sanzionatorio di cui al presente comma vedi il Decreto 6 giugno 2024.

Art. 1 - Comma 500.

In vigore dal 1 gennaio 2024

500. Le somme di cui al comma 498 restano nella disponibilità di ciascun comune beneficiario per essere destinate alle medesime finalità originarie; nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali, le risorse sono recuperate in favore del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere riassegnate al Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi di cui al comma 496 del presente articolo. [162]

Note:

[162]Sul regime sanzionatorio di cui al presente comma ved il Decreto 6 giugno 2024.

Art. 1 - Comma 501.

In vigore dal 1 gennaio 2024

501. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di attuazione dei commi da 498 a 500. [163]

Note:

[163]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decreto 6 giugno 2024.

Art. 1 - Comma 502.

In vigore dal 1 gennaio 2024

502. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti caratterizzati da:

a) popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022 ridotta di oltre il 5 per cento rispetto al 2011;

b) reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale, calcolato sulla base dei dati dell'ultimo anno di imposta disponibili;

c) indice di vulnerabilità sociale e materiale superiore alla media nazionale.

Art. 1 - Comma 503.

In vigore dal 1 gennaio 2024

503. Il fondo di cui al comma 502 è ripartito in proporzione alla popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2024. [164]

Note:

[164]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 2 aprile 2024.

Art. 1 - Comma 504.

In vigore dal 1 gennaio 2024

504. Al fine di agevolare l'accesso ai servizi di pagamento, con particolare riferimento alle aree interne e a rischio di desertificazione, all'articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Nella prestazione di servizi di pagamento e nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica effettuate tramite agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), ovvero tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), le banche, Poste italiane Spa, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede centrale in altro Stato membro, nonché le succursali di questi ultimi, osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela per le operazioni occasionali di qualsiasi importo; nel servizio di prelievo di contante, l'osservanza di tali obblighi è dovuta per le operazioni occasionali che superino l'importo complessivo di 250 euro al giorno. Nei casi in cui la prestazione di servizi di cui al presente comma sia effettuata tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 3».

Art. 1 - Comma 505.

In vigore dal 1 gennaio 2024

505. Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Art. 1 - Comma 506.

In vigore dal 1 gennaio 2024

506. Al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: « Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, secondo le modalità indicate dal decreto di cui al periodo precedente. In ogni caso per l'anno 2027 deve essere assicurato un versamento all'entrata del bilancio dello Stato non inferiore a 70 milioni di euro».

Art. 1 - Comma 507.

In vigore dal 1 gennaio 2024

507. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: « Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: « Le eventuali risorse in eccesso sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027».

Art. 1 - Comma 508.

In vigore dal 1 gennaio 2024

508. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo di importo pari a 113 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 da destinare prioritariamente ed in quote costanti nel quadriennio 2024-2027 agli enti locali in deficit di risorse con riferimento agli effetti dell'emergenza da COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, come stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Le disponibilità residue sono assegnate, per ciascun anno, ai comuni, alle province e alle città metropolitane, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 febbraio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità da individuare con il medesimo decreto. [165]

Note:

[165]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 23 luglio 2024.

Art. 1 - Comma 509.

In vigore dal 1 gennaio 2024

509. Le risorse di cui all'articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono ridotte in misura pari a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 13 milioni di euro per l'anno 2026 e a 17 milioni di euro per l'anno 2027.

Art. 1 - Comma 510.

In vigore dal 1 gennaio 2024

510. Le risorse di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono ridotte in misura pari a 44 milioni di euro per l'anno 2024, a 14 milioni di euro per l'anno 2025 e a 26 milioni di euro per l'anno 2027.

Art. 1 - Comma 511.

In vigore dal 1 gennaio 2024

511. In coerenza con le finalità del PNRR, ai fini del potenziamento della capacità amministrativa, le pubbliche amministrazioni si avvalgono della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana per l'implementazione delle azioni strategiche atte a semplificare le procedure amministrative, finalizzate ad una maggiore efficacia, efficienza e competitività della pubblica amministrazione anche attraverso la predisposizione di specifiche analisi di rating. A tal fine è assegnato alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana un contributo pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Art. 1 - Comma 512.

In vigore dal 1 gennaio 2024

512. Al fine di consentire la pubblicazione e la diffusione del rapporto sulla sussidiarietà, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 è concesso alla Fondazione per la Sussidiarietà un contributo di 0,5 milioni di euro per il funzionamento e lo svolgimento delle sue attività. All'onere derivante dal presente comma, pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 1 - Comma 513.

In vigore dal 1 gennaio 2024

513. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 1 - Comma 514.

In vigore dal 1 gennaio 2024

514. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2024-2026, sono determinati, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Art. 1 - Comma 515.

In vigore dal 1 gennaio 2024

515. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ridotta di 7.270.000 euro per l'anno 2024.

Art. 1 - Comma 516.

In vigore dal 1 gennaio 2024

516. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 490.828 euro per l'anno 2024, di 1.011.854 euro per l'anno 2025, di 1.211.854 euro per l'anno 2026, di 10.316.301 euro per l'anno 2027, di 12.116.301 euro per l'anno 2028, di 12.716.301 euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030 e di 12.816.301 euro a decorrere dall'anno 2031.

Art. 1 - Comma 517.

In vigore dal 1 gennaio 2024

517. E' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024 in favore del comune di Vogogna per finanziare, nell'ambito di attuazione della Strategia nazionale per le aree interne, l'intervento di recupero dell'episodio di archeologia industriale della Bulloneria Morino di Vogogna come struttura culturale, formativa e di ricerca, anche mediante l'accordo di programma tra l'università del Piemonte Orientale e il comune di Vogogna, beneficiario del presente provvedimento. [166]

Note:

[166]Sull’utilizzo delle risorse di cui al presente comma vedi, anche, l’art. 4-bis, comma 1, D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2025, n. 118.

Art. 1 - Comma 518.

In vigore dal 1 gennaio 2024

518. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 11,6 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

Art. 1 - Comma 519.

In vigore dal 1 gennaio 2024

519. Il fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è rifinanziato di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire le risorse del predetto fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, ovvero, al fine di accelerare l'estinzione delle suddette partite, ad assegnare direttamente le medesime risorse, anche in conto residui, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alla relativa sistemazione, fornendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla competente Amministrazione ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le risorse del suddetto fondo non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. [167]

Note:

[167]Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma vedi l’ art. 1, comma 932-quinquies, lett. a), L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall’art. 6-bis, comma 1, D.L. 29 ottobre 2025, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2025, n. 191, l’art. 1, comma 3, D.L. 23 aprile 2025, n. 55, convertito dalla L. 19 giugno 2025, n. 86, l’art. 7, comma 1, lett. a), del suddetto D.L. n. 156/2025, l’art. 1, comma 4, lett. d), D.L. 21 novembre 2025, n. 175, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 gennaio 2026, n. 4, l’art. 1, commi 14 e 17, lett. g), D.L. 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 maggio 2026, n. 71, l’art. 18, comma 1, D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2026, n. 88, e, successivamente, l’art. 1-septies, comma 1, lett. b), D.L. 30 aprile 2026, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2026, n. 113.

Art. 1 - Comma 520.

In vigore dal 1 gennaio 2024

520. E' istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali al fine di procedere a valutare i parametri e i criteri da utilizzare, a decorrere dal 1° gennaio 2027 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per la rivalutazione delle prestazioni di carattere previdenziale e sociale per le quali è prevista, a legislazione vigente, la suddetta rivalutazione sulla base dell'indice del costo della vita, anche considerando a tali fini il deflatore del prodotto interno lordo (PIL). All'attuazione del presente comma si procede, anche sentiti il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Ai componenti della Commissione di cui al presente comma non sono dovuti, per le attività svolte, compensi, indennità, gettoni, emolumenti, rimborsi di spese né altre utilità comunque denominate.

Art. 1 - Comma 521.

In vigore dal 1 gennaio 2024

521. All'articolo 15, comma 2, e all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: « fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite delle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024».

Art. 1 - Comma 522.

In vigore dal 1 gennaio 2024

522. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotta di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

Art. 1 - Comma 523.

In vigore dal 1 gennaio 2024

523. Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'allegato VI annesso alla presente legge sono ridotte, per gli anni 2024 e 2025 e a decorrere dall'anno 2026, degli importi ivi indicati. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2024, le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

Art. 1 - Comma 524.

In vigore dal 1 gennaio 2024

524. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2024, è possibile modificare in termini di competenza e di cassa, nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, le riprogrammazioni delle spese in conto capitale operate dalla sezione seconda della presente legge ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inerenti al riparto dei fondi per investimenti di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

Art. 1 - Comma 525.

In vigore dal 1 gennaio 2024

525. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione ai commi 523 e 524. I decreti adottati ai sensi dei commi 523 e 524 sono comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

Art. 1 - Comma 526.

In vigore dal 1 gennaio 2024

526. Al fine di semplificare e rafforzare il monitoraggio delle misure per il conseguimento dei risparmi previsti in relazione all'articolo 22-bis, comma 3, della citata legge n. 196 del 2009, le misure proposte dai Ministeri ai sensi del medesimo articolo sono oggetto di specifico monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, i cui contenuti, le cui modalità e i cui termini sono definiti secondo le linee guida adottate con determina del Ragioniere generale dello Stato del 29 dicembre 2022 e pubblicate nel sito internet istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I Ministeri sono tenuti a fornire gli elementi necessari per lo svolgimento del suddetto monitoraggio al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale può richiedere agli stessi eventuali integrazioni degli elementi trasmessi. Con riferimento agli obiettivi di spesa definiti ai sensi del predetto articolo 22-bis della legge n. 196 del 2009, concorrono le riduzioni degli stanziamenti del bilancio dello Stato disposti dalla presente legge, ad eccezione delle riprogrammazioni di cui al comma 524 del presente articolo, valorizzando a tal fine anche le eventuali variazioni di bilancio disposte ai sensi del secondo periodo del comma 523 del presente articolo.

Art. 1 - Comma 527.

In vigore dal 10 agosto 2024

527. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea, le regioni a statuto ordinario assicurano, per l'anno 2024, un contributo alla finanza pubblica pari a 305 milioni di euro e, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro. Il riparto del concorso alla finanza pubblica di cui al periodo precedente è effettuato, entro il 20 settembre 2024, in sede di autocoordinamento tra le regioni, formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. In assenza di accordo in sede di autocoordinamento, il riparto è effettuato, entro il 20 ottobre 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto delle spese relative alla missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, e alla missione 13, Tutela della salute, degli schemi di bilancio delle regioni, come risultanti dal rendiconto generale 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato. Le regioni a statuto ordinario sono tenute a versare gli importi del concorso alla finanza pubblica, come determinati ai sensi dei periodi precedenti, all'entrata del bilancio dello Stato sul capo X - capitolo n. 3465 - art. 2 (« Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle regioni a statuto ordinario») entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Qualora il versamento di cui al periodo precedente non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a ciascuna regione.[172] [168] [169] [170] [171]

Note:

[168]Comma così modificato dall’art. 3, comma 12-octies, lett. a), b), c) e d), D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, e, successivamente, dall’art. 19, comma 1, lett. a), nn. 1), 2) e 3), D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143.

[169]La Corte costituzionale, con sentenza 29 ottobre-6 dicembre 2024, n. 195 (Gazz. Uff. 11 dicembre 2024, n. 50 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del quinto periodo del presente comma, nel testo modificato dall’art. 3, comma 12-octies, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, nella parte in cui non esclude dalle risorse che è possibile ridurre quelle spettanti per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia, nonché della tutela della salute.

[170]Per la revisione dei contributi di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 637, L. 30 dicembre 2025, n. 199.

[171]La Corte costituzionale, con sentenza 29 ottobre - 6 dicembre 2024, n. 195 (Gazz. Uff. 11 dicembre 2024, n. 50 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 527, come modificato dall’art. 3, comma 12-octies, del D.L. n. 215 del 2023, come convertito, promosse in riferimento agli artt. 3, 5, 117, terzo comma, 119 e 120 della Costituzione; promosse in riferimento agli artt. 114 e 119 Cost.; promosse in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, terzo comma, 118 e 119 Cost.; promosse in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo comma, e 119 Cost.; ha dichiarato, inoltre, la cessazione della materia del contendere, limitatamente all’anno 2024, in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 527, come modificato dall’art. 19 del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, nella legge 7 ottobre 2024, n. 143, promossa in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.; ha dichiarato, infine, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 527, come modificato dall’art. 3, comma 12-octies, del D.L. n. 215 del 2023, come convertito, promossa in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.

[172]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per gli anni dal 2025 al 2028, il D.P.C.M. 25 marzo 2025.

Art. 1 - Comma 527-bis.

In vigore dal 10 agosto 2024

527-bis. Per il solo anno 2024, il contributo di cui al comma 527 è corrisposto secondo le modalità di cui ai commi 527-ter, 527-quater e 527-quinquies.[173]

Note:

[173]Comma inserito dall’art. 19, comma 1, lett. b), D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143.

Art. 1 - Comma 527-ter.

In vigore dal 9 ottobre 2024

527-ter. Al fine di assolvere in termini di indebitamento netto e fabbisogno al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 527, le regioni a statuto ordinario che sono in disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023, compreso il disavanzo da debito autorizzato e non contratto, con legge regionale autorizzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'iscrizione di un fondo nella parte corrente del primo esercizio del bilancio di previsione 2024-2026, di importo pari a quelli indicati nell'allegato VI-bis alla presente legge, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Restano valide le disposizioni delle leggi regionali in vigore antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, se sono coerenti con le disposizioni del presente comma e l'importo del fondo è capiente rispetto al contributo previsto dall'allegato VI-bis. Alla fine dell'esercizio 2024, il fondo di cui al primo periodo, su cui non è possibile disporre impegni, costituisce un'economia che concorre al ripiano del disavanzo di amministrazione, da effettuare per un importo pari a quello previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio 2024 incrementato dal suddetto fondo.[174]

Note:

[174]Comma inserito dall’art. 19, comma 1, lett. b), D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143.

Art. 1 - Comma 527-quater.

In vigore dal 9 ottobre 2024

527-quater. Qualora, in sede di approvazione del rendiconto 2024, il disavanzo di amministrazione non sia migliorato, rispetto a quello dell'esercizio precedente, di un importo almeno pari a quello definitivamente iscritto alla voce “Disavanzo di amministrazione” del bilancio di previsione per l'esercizio 2024 incrementato dell'importo del fondo di cui al comma 527-ter, fatto salvo l'incremento del disavanzo da debito autorizzato e non contratto per il finanziamento di investimenti dell'esercizio 2024, le quote del disavanzo non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento al medesimo esercizio. La costituzione del fondo di cui al comma 527-ter è finanziata attraverso risorse di parte corrente, ad esclusione degli stanziamenti di spesa riguardanti «Redditi da lavoro dipendente», sanità e trasferimenti agli enti locali.[175]

Note:

[175]Comma inserito dall’art. 19, comma 1, lett. b), D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143.

Art. 1 - Comma 527-quinquies.

In vigore dal 10 agosto 2024

527-quinquies. Il concorso alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare di cui al comma 527 per le Regioni a statuto ordinario è realizzato mediante la riduzione per un importo pari a 305 milioni di euro nell'anno 2024 delle risorse iscritte nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria», azione «Interessi sui conti di tesoreria» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.[176]

Note:

[176]Comma inserito dall’art. 19, comma 1, lett. b), D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143.

Art. 1 - Comma 528.

In vigore dal 1 gennaio 2024

528. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, dal periodo d'imposta 2023, all'imposta locale immobiliare autonoma della regione Friuli Venezia Giulia, istituita dalla legge della regione Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17».

Art. 1 - Comma 529.

In vigore dal 1 gennaio 2024

529. A decorrere dal 1° gennaio 2024, nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successivi incrementi. Conseguentemente ai comuni della regione Friuli Venezia Giulia non sono dovuti i trasferimenti di cui alla lettera a) del medesimo comma 11 e la regione Friuli Venezia Giulia provvede a ristorare annualmente i comuni interessati.

Art. 1 - Comma 530.

In vigore dal 1 gennaio 2024

530. In relazione a quanto previsto dal comma 529 e ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154, a decorrere dall'anno 2024 la regione Friuli Venezia Giulia versa, entro il 30 aprile di ciascun anno, la somma di 2.500.000 euro all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 1 - Comma 531.

In vigore dal 1 gennaio 2024

531. A decorrere dall'anno 2024, la dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è incrementata di 1.925.000 euro annui.

Art. 1 - Comma 532.

In vigore dal 1 gennaio 2024

532. A decorrere dall'anno 2024, alle finalità di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è destinato l'importo di 575.000 euro annui.

Art. 1 - Comma 533.

In vigore dal 29 febbraio 2024

533. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea, i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane, ripartito in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, degli schemi di bilancio degli enti locali, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato e tenuto conto delle risorse del PNRR, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea del 13 luglio 2021, come modificato ai sensi della decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023, assegnate a ciascun ente alla data del 31 dicembre 2023, così come risultanti dal sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, commi 29 e 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Sono esclusi dal concorso di cui al periodo precedente gli enti locali in dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2024 o che abbiano sottoscritto gli accordi di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.[177] [179] [178]

Note:

[177]Comma così modificato dall’art. 3, comma 12-decies, lett. a), nn. 1) e 2), D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18.

[178]La Corte costituzionale, con sentenza 27 febbraio - 17 aprile 2025, n. 45 (Gazz. Uff. 23 aprile 2025, n. 17 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l’altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 533, promosse in riferimento agli artt. 5, 114 e 120, secondo comma, Cost., e non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 533, promosse in riferimento agli artt. 3, 119, commi primo, terzo e quarto, e 120, secondo comma, Cost., dalla Regione Liguria.

[179]Vedi, anche, l’art. 1, comma 835, lett. a), L. 30 dicembre 2025, n. 199.

Art. 1 - Comma 534.

In vigore dal 29 febbraio 2024

534. Gli importi del contributo alla finanza pubblica di cui al comma 533 a carico di ciascun ente sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa entro venti giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni di cui al periodo precedente, il decreto è comunque adottato.[180] [181] [182]

Note:

[180]Comma così modificato dall’art. 3, comma 12-decies, lett. b), D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18.

[181] In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 30 settembre 2024.

[182]Vedi, anche, l’art. 1, comma 835, lett. a), L. 30 dicembre 2025, n. 199.

Art. 1 - Comma 535.

In vigore dal 1 gennaio 2024

535. Il contributo alla finanza pubblica, come determinato ai sensi del comma 534, è trattenuto dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per i comuni, e sulle somme spettanti a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, gli enti locali accertano in entrata le somme spettanti, rispettivamente, per i comuni a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e per le province e le città metropolitane a titolo di fondo unico di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 534 del presente articolo, provvedendo, per la quota riferita al concorso attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata. In caso di incapienza dei fondi di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 1 - Comma 536.

In vigore dal 1 gennaio 2024

536. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79 del medesimo testo unico. Al predetto personale si applicano le modalità di rimborso previste dall'articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 1 - Comma 537.

In vigore dal 1 gennaio 2024

537. All'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: « al 2023» sono sostituite dalle seguenti: « al 2026». Rimangono ferme le previsioni recate dall'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 1 - Comma 538.

In vigore dal 1 gennaio 2024

538. All'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: « e comunque in misura non inferiore a 750 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: « e comunque in misura non inferiore a 700 milioni di euro annui».

Art. 1 - Comma 539.

In vigore dal 1 gennaio 2024

539. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-ter dell'articolo 16 è abrogato;

b) all'articolo 248, comma 1, dopo le parole: « al saggio legale,» sono inserite le seguenti: « e all'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 16, comma 1-bis,».

Art. 1 - Comma 540.

In vigore dal 1 gennaio 2024

540. L'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, è abrogato.

Art. 1 - Comma 541.

In vigore dal 1 gennaio 2024

541. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi 1089 e 1090 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Art. 1 - Comma 542.

In vigore dal 1 gennaio 2024

542. All'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'ultimo periodo è soppresso.

Art. 1 - Comma 543.

In vigore dal 1 gennaio 2024

543. All'articolo 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125, il comma 4-bis è abrogato.

Art. 1 - Comma 544.

In vigore dal 1 gennaio 2024

544. I programmi di spesa e le relative consegne del Ministero della difesa sono riprogrammati con una riduzione di 95 milioni di euro nell'anno 2024, di 1.546,78 milioni di euro nell'anno 2026 e di 245,63 milioni di euro nell'anno 2028 e un aumento di 96,25 milioni di euro nell'anno 2027 e di 1.791,16 milioni di euro nell'anno 2029 in termini di indebitamento netto. Con apposito decreto, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 gennaio 2024, ridetermina i programmi dei settori interessati e le relative consegne. Il decreto è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 536-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 1 - Comma 545.

In vigore dal 1 gennaio 2024

545. All'articolo 20, comma 2-quater, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: « del presente articolo» sono aggiunte le seguenti: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2023».

Art. 1 - Comma 546.

In vigore dal 1 gennaio 2024

546. All'articolo 20, comma 2-quinquies, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: « Entro il termine» sono inserite le seguenti: « del 30 giugno 2024» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nelle more del perfezionamento del provvedimento di riorganizzazione di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2024 il Dipartimento della giustizia tributaria di cui al comma 2-ter del presente articolo, al fine di assicurarne l'immediato funzionamento, opera con l'organizzazione di cui alla tabella I allegata al presente decreto. Fino al conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali relativi agli uffici individuati nella tabella di cui al periodo precedente, il Dipartimento della giustizia tributaria opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali della Direzione della giustizia tributaria con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione individuato nella medesima tabella nonché, sulla base di apposita intesa, delle attività svolte dagli uffici della Direzione del sistema informativo della fiscalità del Dipartimento delle finanze. Gli incarichi dirigenziali relativi ai preesistenti uffici dirigenziali della Direzione della giustizia tributaria cessano con il conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali del Dipartimento della giustizia tributaria».

Art. 1 - Comma 547.

In vigore dal 1 gennaio 2024

547. Al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo l'allegato 8 è aggiunta la tabella I di cui all'allegato VII annesso alla presente legge.

Art. 1 - Comma 548.

In vigore dal 1 gennaio 2024

548. Al fine di concorrere alla semplificazione e al potenziamento delle procedure in materia di valorizzazione del patrimonio pubblico, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, all'articolo 28-quinquies del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: « del turismo,» sono inserite le seguenti: « del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per lo sport e i giovani,»;

b) al comma 3, al primo periodo, dopo la parola: « generale» sono inserite le seguenti: «, da due unità di personale dirigenziale di livello non generale», dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Conseguentemente la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze è incrementata del numero di unità di personale dirigenziale e non dirigenziale individuate ai sensi del presente comma» e, al terzo periodo, le parole: « dell'incarico dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: « degli incarichi dirigenziali».

Art. 1 - Comma 549.

In vigore dal 1 gennaio 2024

549. Agli oneri derivanti dal comma 548, pari a euro 352.937 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1 - Comma 550.

In vigore dal 1 gennaio 2024

550. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati l'11 ottobre 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono valutati in 215 milioni di euro per l'anno 2024, 568 milioni di euro per l'anno 2025, 662 milioni di euro per l'anno 2026, 580 milioni di euro per l'anno 2027, 597 milioni di euro per l'anno 2028, 656 milioni di euro per l'anno 2029, 692 milioni di euro per l'anno 2030, 731 milioni di euro per l'anno 2031, 775 milioni di euro per l'anno 2032, 818 milioni di euro per l'anno 2033 e 887 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 291 milioni di euro per l'anno 2024, 642 milioni di euro per l'anno 2025, 617 milioni di euro per l'anno 2027, 657 milioni di euro per l'anno 2028, 703 milioni di euro per l'anno 2029, 751 milioni di euro per l'anno 2030, 798 milioni di euro per l'anno 2031, 846 milioni di euro per l'anno 2032, 891 milioni di euro per l'anno 2033 e 940 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.

Art. 1 - Comma 551.

In vigore dal 1 gennaio 2024

551. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 4.655.172 euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia sociale e di infrastrutture, sport e cultura.[183]

Note:

[183]Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma vedi l’art. 15, comma 4-ter, D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2024, n. 95, e, successivamente, gli artt. 4, comma 11-bis, e 14, comma 3-bis, D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15.

Art. 1 - Comma 552.

In vigore dal 1 gennaio 2024

552. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo di conto capitale da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 4.655.172 euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale.

Art. 1 - Comma 553.

In vigore dal 1 gennaio 2024

553. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla ripartizione delle risorse dei fondi di cui ai commi 551 e 552. Gli interventi di conto capitale oggetto di finanziamento devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP) e monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Art. 1 - Comma 554.

In vigore dal 1 gennaio 2024

554. Il contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Centro di produzione Spa, stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 397 e 398, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato fino all'anno 2024.

Art. 1 - Comma 555.

In vigore dal 1 gennaio 2024

555. Per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è autorizzata la spesa massima di 8 milioni di euro per l'anno 2024.

Art. 1 - Comma 556.

In vigore dal 1 gennaio 2025

556. E' istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato « Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare», con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 e 1 milione di euro per l'anno 2025.[184]

Note:

[184]Comma così modificato dall’art. 1, comma 307, L. 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Art. 1 - Comma 557.

In vigore dal 1 gennaio 2024

557. Il Fondo di cui al comma 556 è destinato al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica come indagine di prima scelta o come approfondimento diagnostico nelle malattie rare per le quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza, o nei casi sospetti di malattia rara non identificata. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 556, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme. [185]

Note:

[185]La Corte costituzionale, con sentenza 29 ottobre-6 dicembre 2024, n. 195 (Gazz. Uff. 11 dicembre 2024, n. 50 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sia adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 1 - Comma 558.

In vigore dal 1 gennaio 2024

558. Nelle more dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e al fine di consentire l'accesso e il potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori per i quali sono disponibili farmaci prescrivibili con significativi livelli di evidenza e appropriatezza, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato in misura pari a 1 milione di euro per l'anno 2024.

Art. 1 - Comma 559.

In vigore dal 1 gennaio 2024

559. Per il finanziamento del fondo di rotazione immobiliare istituito presso la Cooperfidi S.c. di Trento è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024. La spesa autorizzata ai sensi del primo periodo è destinata al riscatto dei beni immobili ceduti al fondo immobiliare dalle cooperative che hanno fatto ricorso ai piani di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. L'importo riconosciuto a ciascuna cooperativa ai sensi del primo periodo e nel limite della spesa dallo stesso autorizzata non può essere superiore al 10 per cento del patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 1 - Comma 560.

In vigore dal 8 febbraio 2024

560. I fabbricati ad uso abitativo, ubicati nei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023 e del 31 maggio 2023, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023 e n. 148 del 27 giugno 2023, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2024 ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi nel caso in cui la ricostruzione o l'agibilità intervengano prima del 31 dicembre 2024. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 aprile 2024, sono stabiliti i criteri per il ristoro del minor gettito connesso all'esenzione di cui al presente comma, nel limite massimo di 110.000 euro per l'anno 2024.[186] [187]

Note:

[186]Comma così modificato dall’art. 18-bis, comma 1, D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11.

[187]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 18 dicembre 2024.

Art. 1 - Comma 560-bis.

In vigore dal 1 gennaio 2025

560-bis. Per l'anno 2025, ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati nel caso in cui la ricostruzione o l'agibilità intervengano prima del 31 dicembre 2025, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nella regione Marche e nella regione Umbria, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023, i cui effetti sono stati estesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2023, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. Entro il 30 aprile 2025, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per il ristoro del minore gettito connesso all'esenzione di cui al presente comma, rispettivamente nel limite massimo di 110.000 euro per l'anno 2025 per la regione Umbria e di 86.400 euro per l'anno 2025 per la regione Marche.[188] [189] [190]

Note:

[188]Comma inserito dall’art. 1, comma 679, L. 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

[189]Sui termini di applicabilità delle esenzioni di cui al presente comma vedi l’ art. 1, comma595, L. 30 dicembre 2025, n. 199.

[190]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 27 agosto 2025.

Art. 1 - Comma 561.

In vigore dal 1 gennaio 2024

561. Al fine di sostenere l'iniziativa denominata « Trento Capitale europea del volontariato 2024» è stanziata a favore del comune di Trento la somma di 500.000 euro per l'anno 2024.

Sezione II

Approvazione degli stati di previsione

Art. 2. Stato di previsione dell'entrata

In vigore dal 1 gennaio 2024

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2024, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 3. Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative

In vigore dal 1 gennaio 2024

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 150.000 milioni di euro per l'anno 2024, in 140.000 milioni di euro per l'anno 2025 e in 120.000 milioni di euro per l'anno 2026.

3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati, per l'anno finanziario 2024, rispettivamente, in 7.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 53.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2024, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.

5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte della SACE Spa e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 9-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è fissato, per l'esercizio finanziario 2024, in 175.000 milioni di euro.

6. Per l'anno 2024, il limite massimo di impegni che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può assumere è fissato in 200.000 milioni di euro, riferibili all'esposizione di garanzie in essere al 31 dicembre 2023 e all'ammontare di nuove garanzie concedibili nel corso dell'esercizio finanziario 2024.

7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma « Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione « Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2024, rispettivamente, in 985 milioni di euro, 1.350 milioni di euro, 1.711 milioni di euro, 600 milioni di euro e 9.000 milioni di euro.

8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2024, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2024, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per lo svolgimento dei referendum dal programma « Fondi da assegnare», nell'ambito della missione « Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa, per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali, a nomine dei presidenti di seggio e relativa notifica, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2024, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma « Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione « Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

13. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2024, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma « Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria», nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», nonché nel programma « Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese», nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

14. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2024, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.

15. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile con propria deliberazione alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2024, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.

16. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce « Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarità e illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2024, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.

18. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo».

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, iscritti nel programma « Oneri per il servizio del debito statale», e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma « Rimborsi del debito statale», al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.

20. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza e degli atleti paralimpici tesserati con la « Sezione paralimpica Fiamme Gialle».

21. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l'anno finanziario 2024, variazioni compensative, in termini di residui e cassa, con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'anno 2021, non utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni « Competitività e sviluppo delle imprese» e « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», classificate nella categoria economica « Acquisizione di attività finanziarie - Acquisto azioni e altre partecipazioni».

Art. 4. Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e disposizioni relative

In vigore dal 1 gennaio 2024

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle imprese e del made in Italy, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2024, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.

3. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci « Entrate da recuperi e rimborsi di spese», « Altre entrate extratributarie» e « Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.

Art. 5. Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative

In vigore dal 1 gennaio 2024

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149.

3. A seguito della soppressione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le risorse finanziarie dell'ANPAL, successivamente all'approvazione del bilancio di chiusura di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 75 del 2023, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ragioniere generale dello Stato, anche con profilo pluriennale, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le eventuali risorse, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono acquisite all'erario.

Art. 6. Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative

In vigore dal 1 gennaio 2024

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma « Amministrazione penitenziaria» e nel programma « Giustizia minorile e di comunità», nell'ambito della missione « Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2024.

3. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, delle somme versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali, per la destinazione alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici nonché al potenziamento delle attività connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale, nei programmi « Giustizia civile e penale» e « Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria» nell'ambito della missione « Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2024.

Art. 7. (Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)

In vigore dal 1 gennaio 2024

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2024, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il medesimo anno, è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 8. Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e disposizioni relative

In vigore dal 1 gennaio 2024

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per realizzare azioni educative di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti in età scolare.

Art. 9. Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative

In vigore dal 1 gennaio 2024

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2024, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2024, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma « Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose», nell'ambito della missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2024, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2024, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno « Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e « Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

8. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con la società Poste italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» della missione « Ordine pubblico e sicurezza», sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

9. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2023.

10. Per l'attuazione dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'esercizio finanziario 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

Art. 10. Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

In vigore dal 1 gennaio 2024

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 11. Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative

In vigore dal 1 gennaio 2024

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2024, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 245 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 6 ufficiali delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissato, per l'anno 2024, in 136 unità.

4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2024, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

5. Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di amministrazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 5 ottobre 2022, n. 181, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto.

7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2024, quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

Art. 12. Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca

In vigore dal 1 gennaio 2024

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

Art. 13. Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative

In vigore dal 1 gennaio 2024

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2024, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 104;

2) Marina n. 126;

3) Aeronautica n. 85;

4) Carabinieri n. 0;

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 0;

2) Marina n. 52;

3) Aeronautica n. 37;

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 106;

2) Marina n. 60;

3) Aeronautica n. 40;

4) Carabinieri n. 200.

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2024, come segue:

1) Esercito n. 292;

2) Marina n. 341;

3) Aeronautica n. 313;

4) Carabinieri n. 133.

4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2024, come segue:

1) Esercito n. 274;

2) Marina n. 320;

3) Aeronautica n. 452.

5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2024, come segue:

1) Esercito n. 510;

2) Marina n. 190;

3) Aeronautica n. 120.

6. Alle spese per le infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), sostenute a carico del programma « Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza», nell'ambito della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», e dei programmi « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» e « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.

7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2024, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi rispettivamente alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

8. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.

9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le sue sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.

10. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'anno 2024 nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze armate e il fondo per la retribuzione della produttività del personale civile dello stato di previsione del Ministero della difesa in applicazione dell'articolo 1805-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

12. Il Ministro della difesa è autorizzato, per l'anno finanziario 2024, ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato di previsione del medesimo Ministero relativi ai fondi scorta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. Il Ministero della difesa, con proprie determinazioni, assicura l'integrale versamento, nel medesimo esercizio, degli importi iscritti nelle unità elementari di bilancio dello stato di previsione dell'entrata, di cui al comma 4 del predetto articolo 7-ter del decreto legislativo n. 90 del 2016.

13. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea, concernenti le misure di assistenza supplementari connesse allo strumento europeo per la pace (EPF) tese a sostenere ulteriormente le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine.

Art. 14. Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e disposizioni relative

In vigore dal 1 gennaio 2024

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

3. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2024, a provvedere con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al riparto del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, tra i competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, secondo le percentuali indicate all'articolo 24, comma 2, della citata legge n. 157 del 1992.

4. Per l'anno finanziario 2024 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 « Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale», istituito nel programma « Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione», nell'ambito della missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro e altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, nonché di progetti di cooperazione internazionale ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 15. Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative

In vigore dal 1 gennaio 2024

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della cultura, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo», nell'ambito della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi al Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della cultura, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2024, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

Art. 16. Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative

In vigore dal 1 gennaio 2024

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

2. Per l'anno finanziario 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della missione « Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Art. 17. Stato di previsione del Ministero del turismo

In vigore dal 1 gennaio 2024

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

Art. 18. Totale generale della spesa

In vigore dal 1 gennaio 2024

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 1.215.086.092.281, in euro 1.156.020.390.732 e in euro 1.183.776.121.499 in termini di competenza, nonché in euro 1.231.545.491.818, in euro 1.165.581.994.909 e in euro 1.194.266.275.935 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2024-2026.

Art. 19. Quadro generale riassuntivo

In vigore dal 1 gennaio 2024

1. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2024-2026, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

Art. 20. Disposizioni diverse

In vigore dal 1 gennaio 2024

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2024, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2024, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta dei Ministri competenti e comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo 3027 « Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.

5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2024, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

8. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea per il rimborso delle spese di missione presso gli organismi dell'Unione europea nei riguardi del personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.

11. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

13. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

15. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2024, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2023, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.

16. Le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

18. Per corrispondere alle eccezionali indifferibili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, le risorse iscritte nel fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione « Fondi da ripartire», programma « Fondi da assegnare», capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte nei pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2023. E' autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2023.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.

20. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza», programma « Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica» e programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, è autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2023.

21. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.

22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza», programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

23. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, commi 2 e 8-bis, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2024, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

24. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

25. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse del capitolo « Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2024. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

26. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2024, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.

27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali iscritte nel programma « Politica economica e finanziaria in ambito internazionale», nell'ambito della missione « L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e le spese connesse con l'intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma « Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario», del medesimo stato di previsione.

28. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi delle amministrazioni centrali cui compete la gestione dei programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2024, delle somme di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

29. Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e all'articolo 45 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2024, è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su proposta dell'amministrazione competente, ai pertinenti capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della medesima amministrazione le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse allo scopo destinate per ciascun appalto di lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, ferma restando l'adozione del regolamento che ciascuna amministrazione deve adottare per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche.

30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare nell'anno finanziario 2024, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle amministrazioni interessate, in applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo anno. Ai fini dell'immediata attuazione dei detti provvedimenti legislativi, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

31. Con la nota di variazioni di cui all'articolo 21, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le modifiche alla struttura del bilancio derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, recanti la riorganizzazione delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e di cui all'articolo 14 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170.

32. Le risorse finanziarie annualmente assegnate al bilancio autonomo della Corte dei conti, per il funzionamento dell'istituto, sono determinate in misura pari, complessivamente, allo 0,41 per mille per l'anno 2024, allo 0,437 per mille per l'anno 2025 e allo 0,45 per mille a decorrere dall'anno 2026 delle spese finali previste in sede di presentazione del disegno di legge di bilancio di previsione di cui all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al netto delle spese per interessi e di quelle relative al PNRR. In sede di approvazione del conto consuntivo di ciascun anno, il Segretario generale della Corte dei conti dispone il versamento della quota libera dell'avanzo di amministrazione all'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse finanziarie definite ai sensi del presente comma non possono essere inferiori a 325 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

33. Gli stanziamenti di cui al comma 32 non tengono conto delle somme da trasferire al bilancio autonomo della Corte dei conti a seguito del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dei trasferimenti per investimenti a valere sull'apposito capitolo in conto capitale.

Art. 21. Entrata in vigore

In vigore dal 1 gennaio 2024

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2024.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato I

In vigore dal 1 gennaio 2024

(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI

- COMPETENZA -

Descrizione risultato differenziale 2024 2025 2026

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge 202.500 168.000 134.000

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) 531.168 461.895 475.240

- CASSA -

Descrizione risultato differenziale 2024 2025 2026

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge 252.000 212.000 179.000

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) 580.668 505.895 520.240

(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Allegato II

In vigore dal 1 gennaio 2024

(articolo 1, commi 157 e 159)

(Adeguamento delle aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali)

Allegato III

In vigore dal 1 gennaio 2024

(articolo 1, comma 220)

(Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive per il personale medico e per il personale sanitario del comparto sanità operante nelle aziende e negli enti del SSN)

Regione/Provincia Autonoma Quota d'accesso anno 2022 Quota di finanziamento per prestazioni aggiuntive personale dirigente Quota di finanziamento per prestazioni aggiuntive personale sanitario comparto

PIEMONTE 7,33% 14.660.000 5.864.000

VALLE D'AOSTA 0,21% 420.000 168.000

LOMBARDIA 16,79% 33.580.000 13.432.000

PA BOLZANO 0,88% 1.760.000 704.000

PA TRENTO 0,91% 1.820.000 728.000

VENETO 8,23% 16.460.000 6.584.000

FRIULI VENEZIA GIULIA 2,07% 4.140.000 1.656.000

LIGURIA 2,65% 5.300.000 2.120.000

EMILIA-ROMAGNA 7,53% 15.060.000 6.024.000

TOSCANA 6,33% 12.660.000 5.064.000

UMBRIA 1,49% 2.980.000 1.192.000

MARCHE 2,56% 5.120.000 2.048.000

LAZIO 9,63% 19.260.000 7.704.000

ABRUZZO 2,18% 4.360.000 1.744.000

MOLISE 0,50% 1.000.000 400.000

CAMPANIA 9,25% 18.500.000 7.400.000

PUGLIA 6,61% 13.220.000 5.288.000

BASILICATA 0,92% 1.840.000 736.000

CALABRIA 3,12% 6.240.000 2.496.000

SICILIA 8,08% 16.160.000 6.464.000

SARDEGNA 2,72% 5.440.000 2.176.000

TOTALE 100,0% 200.000.000 80.000.000

Allegato IV

In vigore dal 1 gennaio 2024

(articolo 1, comma 263)

(Garanzie concesse dalla SACE S.p.A. a condizioni di mercato e garanzia green)

ALLEGATO TECNICO

Sezione A - Definizioni

Sezione B - Criteri, modalità e condizioni per il rilascio della garanzia

Sezione C - Operatività della garanzia dello Stato

Sezione D - Remunerazione della garanzia e commissioni spettanti alla società SACE S.p.A.

Sezione E - Gestione, indennizzi e recuperi

A. DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente allegato tecnico si intendono per:

a) codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) conto corrente: il conto corrente di tesoreria centrale intestato alla SACE S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto Liquidità;

c) controparte: impresa beneficiaria ovvero una persona giuridica terza nel caso in cui il rimborso del finanziamento sia da questa coperto, integralmente o parzialmente, in garanzia autonoma e a prima richiesta;

d) decreto Liquidità: il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

e) finanziamenti: i finanziamenti, anche di rango subordinato, sotto qualsiasi forma (ivi inclusi la locazione finanziaria, l'acquisto di crediti a titolo oneroso con o senza la garanzia di solvenza prestata dal cedente, il rilascio di fideiussioni, l'apertura di credito documentaria, nonché ogni altra forma di concessione di crediti, garanzie e impegni di firma), come definiti dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, concessi in favore di imprese beneficiarie, ovvero concessi ad altro soggetto abilitato all'esercizio del credito in Italia per effettuare i finanziamenti alle imprese beneficiarie;

f) fondo: il fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto Liquidità;

g) garanzie: le garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie, fideiussioni e altri impegni di firma rilasciati dalla SACE S.p.A. ai sensi della normativa vigente;

h) gruppo di controparti connesse: il « gruppo di clienti connessi» secondo la definizione di cui all'articolo 4, punto 39), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;

i) imprese beneficiarie: le imprese aventi sede legale in Italia ovvero sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, diverse dalle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, purché le stesse non risultino classificate dal soggetto garantito o dal sistema bancario tra le esposizioni deteriorate, non presentino un rapporto tra « totale sconfinamenti per cassa» e « totale accordato operativo per cassa» superiore al 20 per cento e non rientrino nella categoria di Imprese in difficoltà;

l) impresa in difficoltà: le imprese che rientrano nella definizione di « imprese in difficoltà» ai sensi della comunicazione della Commissione europea (2014/C 249/01) recante « Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà»;

m) limiti di rischio: i limiti e i criteri individuati in relazione ai rischi che si intende assumere nell'anno di riferimento, come indicati alla sezione B, paragrafi 6 e 7;

n) portafogli di finanziamenti: un insieme di finanziamenti concessi da un medesimo soggetto garantito;

o) organo deliberante: il Consiglio di amministrazione della SACE S.p.A. ovvero il diverso organo della SACE S.p.A. che risulta competente per la delibera di assunzione, variazione, gestione e indennizzo di ciascuna operazione in base al sistema di deleghe di volta in volta vigente;

p) soggetti garantiti: soggetti identificati come partner esecutivi nell'ambito del programma InvestEU di cui al regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, nonché banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma ovvero, con riferimento alle garanzie su titoli di debito, i sottoscrittori di titoli di debito emessi dalle imprese beneficiarie, inclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione e altri investitori qualificati;

q) titoli di debito: prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari (inclusi gli strumenti finanziari partecipativi), anche di rango subordinato, emessi dalle imprese beneficiarie;

r) tranche: ciascuna tranche del portafoglio di finanziamenti, avente grado « senior », « mezzanine » o « junior ».

2. Ai fini del rilascio delle garanzie, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, nonché i soggetti indicati all'articolo 85, commi 1, 2, 2-bis e 2-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, dichiarano di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall'articolo 67 del medesimo codice. Con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e la SACE S.p.A. sono disciplinati i controlli, anche con procedure semplificate, di cui al libro II del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

B. CRITERI, MODALITA' E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA

1. Fermo restando quanto previsto al paragrafo 7, la SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare garanzie su finanziamenti, portafogli di finanziamenti e titoli di debito entro l'importo complessivo massimo di 60 miliardi di euro.

2. Le garanzie sono concesse in favore dei soggetti garantiti per una percentuale massima di copertura del 70 per cento, ovvero del 60 per cento, ove rilasciate in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma, che le imprese sono tenute a prestare per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della pertinente normativa di settore, ovvero del 50 per cento nel caso di esposizioni di rango subordinato. Con riferimento alle garanzie su portafogli di finanziamenti, la percentuale massima di copertura di ciascuna tranche, anche con percentuali asimmetriche tra tranche, è pari al 50 per cento, ovvero al 100 per cento qualora nella tranche sia incluso non oltre il 50 per cento di ciascun finanziamento, fermo restando che per le tranche « junior » o « mezzanine » il relativo spessore non può in ogni caso superare il 15 per cento dell'importo nominale complessivo del portafoglio di finanziamenti e la percentuale massima di copertura è pari al 50 per cento.

3. La percentuale di copertura delle garanzie su prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari concesse in favore di soggetti garantiti può essere innalzata fino al 100 per cento fermi restando i limiti declinati nel documento di gestione dei rischi di cui alla sezione C, paragrafo 3.

4. La SACE S.p.A. rilascia le garanzie, secondo i procedimenti di seguito disciplinati:

1. nel caso di garanzie il cui importo massimo garantito in quota capitale ecceda 600 milioni di euro e superi il 25 per cento del fatturato dell'impresa beneficiaria ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, ove esistente, considerati i dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato e in ogni caso qualora l'importo massimo garantito in quota capitale ecceda 1 miliardo di euro:

i) la competenza deliberativa è dell'organo deliberante della SACE S.p.A. coerentemente con il proprio sistema di deleghe decisionali e il rilascio della garanzia è subordinato al nulla osta del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla SACE S.p.A. tenendo in considerazione la valutazione di addizionalità effettuata ai sensi della presente Sezione B, paragrafo 9;

ii) la SACE S.p.A. informa prontamente il Ministero dell'economia e delle finanze dell'avvio delle attività istruttorie, fornendo tutte le informazioni disponibili;

iii) la SACE S.p.A. informa il Ministero dell'economia e delle finanze sugli esiti dell'attività istruttoria;

2. in tutti gli altri casi, la competenza deliberativa è dell'organo deliberante della SACE S.p.A., coerentemente con il proprio sistema di deleghe decisionali, sulla base dell'istruttoria effettuata ai sensi della presente sezione B, paragrafo 9.

5. Per le garanzie su portafogli di finanziamenti i parametri di cui al paragrafo 4 devono essere calcolati avuto riguardo alla percentuale garantita di ogni singolo finanziamento e ai dati di fatturato di ciascuna impresa beneficiaria ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, ove esistente. Qualora l'importo garantito sul singolo portafoglio di finanziamenti superi 3 miliardi di euro, la garanzia è rilasciata secondo il procedimento di cui al precedente paragrafo 4, numero 1.

6. La SACE S.p.A. rilascia le garanzie nel rispetto dei seguenti limiti di rischio:

1. limite di durata massima della singola garanzia pari a 25 anni;

2. limite di massima esposizione su singola controparte, pari al 25 per cento dell'importo massimo delle garanzie concedibili;

3. limite di massima esposizione su gruppo di controparti connesse, pari al 30 per cento dell'importo massimo delle garanzie concedibili;

4. limite di massima esposizione su settore di attività economica, pari al 40 per cento dell'importo massimo delle garanzie concedibili;

5. rating minimo assegnato alla controparte al momento del rilascio delle garanzie non inferiore alla classe equivalente « B», secondo la scala Standard & Poor's fermo restando il perseguimento di un adeguato bilanciamento del merito di credito delle esposizioni assunte.

7. Gli impegni assunti in relazione alle garanzie non superano l'importo complessivo massimo di 60 miliardi di euro fino al 31 dicembre 2029. Fermo restando tale limite, per i primi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente allegato tecnico, la SACE S.p.A. non rilascia garanzie su finanziamenti, portafogli di finanziamenti e titoli di debito, oltre l'importo complessivo massimo di 10 miliardi di euro, pari al 17 per cento dell'importo complessivo massimo previsto dal presente paragrafo. Le garanzie rilasciate in favore di imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma ovvero, non possono superare il 10 per cento dell'importo di cui al precedente periodo. La SACE S.p.A. declina ulteriormente i limiti di cui al paragrafo 6 sulla base delle differenti forme tecniche di intervento, nell'ambito del documento riguardante le politiche di gestione del rischio e le linee guida adottate dalla SACE S.p.A., di cui alla sezione C, paragrafo 3. La SACE S.p.A. individua tali limiti tenendo conto altresì delle ulteriori esposizioni dello Stato, derivanti da altri strumenti di garanzia gestiti dalla stessa SACE S.p.A. Al fine di contenere i rischi assunti dallo Stato, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, possono essere modificati i limiti di rischio sopra riportati anche in dipendenza delle informazioni fornite dalla SACE S.p.A. ai sensi della sezione C, paragrafi 3 e 4, sull'andamento del portafoglio garantito e dei volumi di attività attesi.

8. Ai fini della migliore gestione del rischio e fermi restando tutti i limiti declinati nella presente sezione, la SACE S.p.A. assicura un adeguato bilanciamento tra le diverse forme tecniche di cui alla presente sezione, secondo criteri e specifiche contenuti nel documento riguardante le politiche di gestione del rischio e linee guida adottate dalla SACE S.p.A., di cui alla sezione C, paragrafo 3.

9. Nello svolgimento dell'attività istruttoria delle operazioni da cui derivano gli impegni da assumere la SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale, attraverso le proprie strutture competenti per l'analisi, valutazione e gestione dei rischi, ed esegue la valutazione, caso per caso, di ciascuna richiesta di concessione della garanzia, tenuto conto dell'eterogeneità che contraddistingue le Imprese beneficiarie e delle peculiarità di ciascun finanziamento, portafoglio di finanziamenti o titolo di debito, nonché dello specifico livello di rischio. La SACE S.p.A. valuta il rispetto da parte dei soggetti garantiti, diversi dai sottoscrittori dei Titoli di Debito, di adeguati princìpi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività ed effettua una valutazione di addizionalità ai sensi del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, ove applicabile. Non sono ricompresi nei soggetti garantiti i soggetti destinatari di sanzioni, divieti, misure restrittive o altri provvedimenti in materia di sanzioni di tipo economico o finanziario, oppure inerenti a embarghi commerciali, che siano emanati, amministrati o imposti ai sensi o per effetto di risoluzioni delle Nazioni Unite, dall'Unione europea, dalla Repubblica italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa europea e italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d'America ovvero di leggi o regolamenti adottati dall'Unione europea, dalla Repubblica italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa europea e italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d'America nonché i soggetti che risiedono in Paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali.

10. Le modalità operative ai fini della assunzione e gestione delle garanzie, della loro escussione e del recupero dei crediti, nonché la documentazione necessaria ai fini del rilascio delle garanzie, inclusi i rimedi contrattuali previsti in relazione all'inadempimento da parte del soggetto garantito agli impegni previsti, sono stabilite dalla SACE S.p.A.

11. Le disposizioni del presente allegato tecnico non attribuiscono diritti soggettivi o interessi legittimi in relazione alla concessione della garanzia.

C. OPERATIVITA' DELLA GARANZIA DELLO STATO

1. Gli impegni derivanti dall'attività di cui al presente allegato tecnico sono assunti dalla SACE S.p.A. nella misura del 20 per cento e dallo Stato nella misura del 80 per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno, senza vincolo di solidarietà.

2. La SACE S.p.A. registra le attività svolte ai sensi del presente allegato tecnico con gestione separata.

3. La SACE S.p.A., anche al fine di consentire un'adeguata programmazione pluriennale della dotazione del Fondo, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI:

a) periodicamente, con cadenza almeno annuale, un'informativa volta a fornire, su base previsionale e tenuto conto dei limiti di rischio applicabili, una panoramica dei volumi, della composizione del portafoglio delle garanzie e delle relative stime di rischio, unitamente ad una informativa sulle politiche di gestione del rischio relativo alle operatività di cui al presente allegato tecnico e sulle linee guida adottate dalla SACE S.p.A.;

b) periodicamente, con cadenza almeno trimestrale:

1. un'informativa ex ante sugli impegni da assumere in termini di garanzie, volumi e possibili stime di rischio ad essi associati e sulle altre decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'assunzione di impegni;

2. un'informativa contenente:

2.1) le deliberazioni adottate dai propri organi;

2.2) gli impegni assunti e in essere in termini di volumi, premi, richieste di indennizzo, pagamenti effettuati a fronte delle richieste di indennizzo, recupero dei crediti, spese amministrative, stima delle commissioni spettanti alla SACE S.p.A.;

2.3) il « Risk Reporting » contenente le stime di rischio e le risultanze dell'attività di monitoraggio del fabbisogno di risorse del Fondo, sulla base della metodologia definita all'interno del documento riguardante le politiche di gestione del rischio e le linee guida adottate dalla SACE S.p.A., di cui alla lettera a) del presente paragrafo, unitamente ad una descrizione delle eventuali misure di contenimento individuate come necessarie;

2.4) eventuali modifiche al sistema aziendale di deleghe decisionali in materia di assunzione, di gestione degli impegni in essere, delle richieste di indennizzo e del recupero dei crediti.

4. La SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze un tempestivo aggiornamento delle informative di cui al paragrafo 3, qualora si manifestino variazioni significative con particolare riferimento, a titolo esemplificativo, alle variazioni relative ad impegni, premi, indennizzi ovvero ad altre voci che comportino movimentazioni di cassa.

D. REMUNERAZIONE DELLA GARANZIA E COMMISSIONI SPETTANTI ALLA SACE S.P.A.

1. La SACE S.p.A. determina i premi a titolo di remunerazione delle garanzie in linea con le caratteristiche e il profilo di rischio delle operazioni sottostanti, tenendo conto della loro natura e degli obiettivi dalle stesse conseguiti. I premi riscossi dalla SACE S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze sono versati sul conto corrente, al netto delle commissioni trattenute dalla SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente allegato tecnico e risultanti dalla contabilità della SACE S.p.A. e salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio.

2. Le commissioni dovute alla SACE S.p.A. sono limitate alla copertura dei costi sostenuti, imputabili alle attività svolte per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle garanzie.

3. La SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze:

1) entro il 15 novembre di ogni anno, per eventuali osservazioni da formulare nei successivi trenta giorni, la pre-rendicontazione attestante le commissioni maturate per le attività svolte fino al 30 settembre dello stesso esercizio; decorso il termine per formulare le osservazioni e in assenza di queste, la SACE S.p.A. trattiene dal conto corrente le commissioni maturate fino a tale data;

2) entro il 28 febbraio di ogni anno la rendicontazione certificata attestante le commissioni maturate per le attività svolte nell'esercizio precedente; all'esito dell'approvazione del bilancio la SACE S.p.A. trattiene dal conto corrente l'importo delle commissioni maturate e non già trattenute ai sensi del paragrafo 1.

E. GESTIONE, INDENNIZZI E RECUPERI

1. La SACE S.p.A. svolge con la dovuta diligenza professionale, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, l'attività di gestione delle garanzie rilasciate, l'attività di pagamento degli importi dovuti in relazione alle garanzie e l'attività di recupero dei crediti.

2. La SACE S.p.A. gestisce direttamente le attività di recupero dei crediti ovvero conferendo mandato a terzi o agli stessi garantiti, e monitorando lo svolgimento delle attività esternalizzate nonché l'adeguatezza delle stesse.

Allegato V[191]

In vigore dal 1 gennaio 2024

(articolo 1, commi 276 e 277)

(Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture, nonché disposizioni in materia di commissari straordinari)

Note:

[191]Per le modifiche al presente allegato vedi l’art. 3-quater, comma 7, lett. a) e b), D.L. 29 ottobre 2025, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2025, n. 191.

Allegato VI

In vigore dal 1 gennaio 2024

(articolo 1, comma 523)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

Triennio 2024 - 2026

(migliaia di Euro)

Ministero 2024 2025 2026 e successivi

Missione RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge

Programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 371.864 238.824 378.598 237.978 392.340 252.335

1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29) 148.014 52.054 155.001 52.497 154.472 51.997

1.1 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (1) 107 0 107 0 108 0

1.2 Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (3) 5.337 831 5.565 1.000 6.018 1.000

1.3 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (4) 267 50 330 50 305 50

1.5 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito (6) 529 226 1.262 500 660 0

1.6 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7) 298 0 313 0 317 0

1.7 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (8) 100 0 96 0 97 0

1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10) 132.909 49.818 142.245 49.818 141.818 49.818

1.9 Servizi finanziari e monetazione (9) 5.255 0 1.529 0 1.558 0

1.10 Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (11) 2.964 1.028 3.214 1.028 3.214 1.028

1.12 Gestione degli interventi finanziari dello stato, partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico (13) 248 102 338 102 378 102

3 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 10.988 10.924 9.283 9.219 9.235 9.172

3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10) 8.904 8.899 9.150 9.144 9.152 9.147

3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (11) 2.083 2.025 133 75 83 25

5 Ordine pubblico e sicurezza (7) 9.246 700 9.504 1.090 9.594 1.645

5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese (5) 2.021 0 2.279 390 2.264 945

5.2 Sicurezza democratica (4) 7.225 700 7.225 700 7.330 700

6 Soccorso civile (8) 1.627 1.493 1.369 1.243 1.360 1.244

6.2 Protezione civile (5) 1.627 1.493 1.369 1.243 1.360 1.244

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

Triennio 2024 - 2026

(migliaia di Euro)

Ministero 2024 2025 2026 e successivi

Missione RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge

Programma

7 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11) 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250

7.1 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (8) 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250

8 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) 12 4 12 4 12 4

8.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (8) 12 4 12 4 12 4

10 Comunicazioni (15) 8.390 8.050 8.390 8.050 8.390 8.050

10.2 Sostegno al pluralismo dell'informazione (4) 8.390 8.050 8.390 8.050 8.390 8.050

11 Ricerca e innovazione (17) 24.950 24.950 24.950 24.950 24.950 24.950

11.1 Ricerca di base e applicata (15) 24.950 24.950 24.950 24.950 24.950 24.950

14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 24.492 23.986 24.351 23.846 24.368 23.863

14.1 Famiglia, pari opportunita' e situazioni di disagio (5) 13.641 13.196 13.482 13.039 13.482 13.039

14.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (6) 59 0 60 0 60 0

14.3 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (11) 2 0 2 0 2 0

14.4 Sostegno al reddito tramite la carta acquisti (13) 8.406 8.406 8.406 8.406 8.406 8.406

14.5 Tutela della privacy (14) 2.384 2.384 2.401 2.401 2.417 2.417

17 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1) 13.755 10.489 13.799 10.533 13.774 10.509

17.1 Organi costituzionali (1) 6 0 6 0 6 0

17.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri (3) 13.749 10.489 13.793 10.533 13.768 10.509

18 Giovani e sport (30) 15.267 14.745 16.639 16.118 17.502 16.980

18.1 Attivita' ricreative e sport (1) 4.645 4.123 6.017 5.496 6.930 6.408

18.2 Incentivazione e sostegno alla gioventu' (2) 10.622 10.622 10.622 10.622 10.572 10.572

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

Triennio 2024 - 2026

(migliaia di Euro)

Ministero 2024 2025 2026 e successivi

Missione RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge

Programma

19 Giustizia (6) 3.271 0 3.074 0 2.852 0

19.2 Giustizia amministrativa (7) 637 0 637 0 637 0

19.3 Autogoverno della magistratura (8) 198 0 198 0 198 0

19.4 Coordinamento del sistema della giustizia tributaria (12) 2.436 0 2.239 0 2.017 0

20 Sviluppo e riequilibrio territoriale (28) 355 0 355 0 355 0

20.1 Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socioeconomici territoriali (4) 355 0 355 0 355 0

21 Debito pubblico (34) 15.477 0 15.477 0 15.478 0

21.1 Oneri per il servizio del debito statale (1) 15.477 0 15.477 0 15.478 0

22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 11.107 6.815 12.895 7.229 13.419 7.643

22.1 Indirizzo politico (2) 45 0 49 0 49 0

22.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 921 0 1.436 0 1.454 0

22.3 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni (4) 8.560 6.123 8.736 6.423 9.186 6.873

22.4 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (5) 239 8 278 10 283 10

22.5 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (7) 1.342 684 2.396 796 2.446 760

23 Fondi da ripartire (33) 76.662 76.362 75.249 74.949 88.328 88.028

23.1 Fondi da assegnare (1) 76.662 76.362 75.249 74.949 88.328 88.028

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

Triennio 2024 - 2026

(migliaia di Euro)

Ministero 2024 2025 2026 e successivi

Missione RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge

Programma

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 39.000 35.606 65.700 61.964 92.300 88.488

1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11) 31.049 30.278 57.531 56.629 84.242 83.302

1.2 Vigilanza sul sistema cooperativo e camerale (6) 736 376 848 376 799 301

1.3 Incentivazione del sistema produttivo (7) 28.127 27.975 54.342 54.190 81.074 80.922

1.4 Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (10) 503 273 503 273 499 273

1.8 Politiche industriali, per la competitivita', il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa (13) 676 647 830 783 863 800

1.9 Interventi in materia di difesa nazionale (14) 8 6 8 6 8 6

1.10 Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie (15) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

2 Regolazione dei mercati (12) 1.344 4 1.604 4 1.604 4

2.1 Politiche sulla concorrenza, tutela dei consumatori e la normativa tecnica (4) 1.344 4 1.604 4 1.604 4

5 Comunicazioni (15) 5.863 5.222 5.882 5.228 5.733 5.078

5.1 Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (5) 251 0 258 7 258 7

5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (8) 5.476 5.222 5.483 5.222 5.334 5.072

5.3 Attivita' territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (9) 136 0 140 0 140 0

6 Ricerca e innovazione (17) 26 0 27 0 27 0

6.1 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (18) 26 0 27 0 27 0

7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 717 103 656 103 694 103

7.1 Indirizzo politico (2) 34 0 35 0 36 0

7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 684 103 621 103 659 103

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

Triennio 2024 - 2026

(migliaia di Euro)

Ministero 2024 2025 2026 e successivi

Missione RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge

Programma

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 37.476 34.682 80.819 77.948 35.011 32.138

1 Politiche per il lavoro (26) 6.228 4.044 6.708 4.495 6.736 4.522

1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (6) 82 79 83 80 85 82

1.2 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (7) 2 0 2 0 2 0

1.3 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (8) 2.668 2.665 2.698 2.695 2.698 2.695

1.4 Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (9) 1.250 0 1.250 0 1.250 0

1.5 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (10) 1.180 1.150 1.600 1.570 1.625 1.595

1.6 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro, logistica e servizi di comunicazione istituzionale (12) 868 0 897 0 899 0

1.7 Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (11) 177 150 177 150 177 150

2 Politiche previdenziali (25) 392 100 417 77 417 77

2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3) 392 100 417 77 417 77

3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 30.698 30.426 73.412 73.139 27.312 27.039

3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (2) 2.815 2.548 3.857 3.590 3.822 3.555

3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (12) 27.883 27.877 69.555 69.549 23.490 23.484

4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 114 112 239 237 502 500

4.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (6) 114 112 239 237 502 500

5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 43 0 44 0 44 0

5.1 Indirizzo politico (2) 7 0 7 0 7 0

5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 37 0 37 0 37 0

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

Triennio 2024 - 2026

(migliaia di Euro)

Ministero 2024 2025 2026 e successivi

Missione RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge

Programma

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 13.400 6.671 17.480 8.180 24.480 9.401

1 Giustizia (6) 12.672 6.671 16.774 8.180 24.171 9.401

1.1 Amministrazione penitenziaria (1) 6.621 3.246 8.150 3.911 8.725 4.311

1.2 Giustizia civile e penale (2) 3.495 1.670 4.443 1.670 9.429 1.657

1.3 Giustizia minorile e di comunita' (3) 624 483 624 483 633 483

1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (6) 1.486 1.271 2.339 2.115 3.193 2.950

1.5 Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (11) 446 0 1.218 0 2.191 0

2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 728 0 706 0 309 0

2.1 Indirizzo politico (2) 513 0 516 0 117 0

2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 214 0 190 0 192 0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

Triennio 2024 - 2026

(migliaia di Euro)

Ministero 2024 2025 2026 e successivi

Missione RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge

Programma

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 54.608 47.565 55.725 47.985 56.960 50.596

1 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 51.971 47.315 52.440 47.735 55.083 50.346

1.1 Protocollo internazionale (1) 98 0 101 0 101 0

1.2 Cooperazione allo sviluppo (2) 45.485 45.087 45.930 45.532 48.541 48.143

1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4) 35 0 110 0 35 0

1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6) 104 8 107 8 105 8

1.5 Integrazione europea (7) 10 0 11 0 11 0

1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8) 2.165 1.566 2.172 1.566 2.172 1.566

1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (12) 552 550 575 550 575 550

1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (13) 366 0 300 0 418 0

1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (14) 22 4 23 4 27 4

1.12 Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (17) 11 0 11 0 11 0

1.13 Diplomazia pubblica e culturale (18) 3.122 101 3.099 76 3.087 76

2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 638 0 569 0 292 0

2.1 Indirizzo politico (2) 450 0 301 0 1 0

2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 187 0 268 0 291 0

4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16) 2.000 250 2.716 250 1.586 250

4.1 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (5) 2.000 250 2.716 250 1.586 250

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

Triennio 2024 - 2026

(migliaia di Euro)

Ministero 2024 2025 2026 e successivi

Missione RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge

Programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO 44.042 33.213 44.808 36.881 11.900 5.000

1 Istruzione scolastica (22) 42.461 33.213 43.231 36.881 11.900 5.000

1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione (1) 13.894 13.799 17.790 17.695 5.000 5.000

1.2 Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (8) 3.442 2.931 3.790 3.189 0 0

1.3 Istituzioni scolastiche non statali (9) 12.515 12.515 12.515 12.515 0 0

1.4 Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (15) 1 0 1 0 0 0

1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (16) 246 10 290 10 0 0

1.6 Istruzione del primo ciclo (17) 4.830 0 2.850 0 4.791 0

1.7 Istruzione del secondo ciclo (18) 4.257 2.127 3.339 2.127 2.109 0

1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (19) 3.275 1.831 2.657 1.346 0 0

4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 1.581 0 1.578 0 0 0

4.1 Indirizzo politico (2) 17 0 19 0 0 0

4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 1.564 0 1.559 0 0 0

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

Triennio 2024 - 2026

(migliaia di Euro)

Ministero 2024 2025 2026 e successivi

Missione RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge

Programma

MINISTERO DELL'INTERNO 37.327 3.462 41.885 3.631 42.459 3.757

1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2) 3.905 1.871 4.166 1.871 4.400 1.820

1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2) 3.905 1.871 4.166 1.871 4.400 1.820

2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) 853 211 918 273 909 276

2.1 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (8) 270 0 142 0 142 0

2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (9) 352 0 694 212 701 230

2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (10) 231 211 81 61 66 46

3 Ordine pubblico e sicurezza (7) 23.012 1.110 25.984 1.217 27.391 1.401

3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8) 12.003 76 14.157 178 15.836 301

3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (9) 3.559 0 3.910 0 3.547 0

3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10) 7.450 1.034 7.916 1.039 8.008 1.100

4 Soccorso civile (8) 6.675 67 7.774 67 7.107 67

4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (2) 108 0 108 0 108 0

4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (3) 6.567 67 7.665 67 6.999 67

5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 1.349 200 1.444 200 1.441 190

5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (2) 1.349 200 1.444 200 1.441 190

6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 1.534 2 1.601 3 1.210 3

6.1 Indirizzo politico (2) 819 0 820 0 370 0

6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 715 2 781 3 840 3

MINISTERO DELL'INTERNO

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

Triennio 2024 - 2026

(migliaia di Euro)

Ministero 2024 2025 2026 e successivi

Missione RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge

Programma

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 7.708 2.432 10.130 4.593 9.300 5.007

1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 6.884 2.158 6.846 2.133 6.555 3.093

1.5 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (12) 1.007 825 928 725 778 725

1.6 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (13) 4.770 989 4.672 1.047 5.326 2.001

1.7 Promozione dell'economia circolare, politiche per la gestione dei rifiuti e sostenibilità dei prodotti e dei consumi (15) 376 112 422 119 145 119

1.9 Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (19) 119 0 139 0 2 0

1.10 Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica (20) 417 215 467 225 248 225

1.11 Valutazioni e autorizzazioni ambientali e prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico (21) 74 17 78 17 49 23

1.12 Coordinamento delle attività connesse al PNRR in materia del territorio e dell'ambiente (22) 4 0 0 0 0 0

1.13 3ROLWLFKH SHU LO PLJOLRUDPHQWR GHOOD TXDOLWD GHOO¶DULD 117 0 140 0 8 0

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 347 25 406 25 397 26

3.1 Indirizzo politico (2) 112 0 12 0 2 0

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 235 25 394 25 395 26

5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10) 477 249 2.879 2.434 2.349 1.888

5.1 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (8) 220 0 436 0 449 0

5.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (7) 257 249 2.443 2.434 1.900 1.888

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

Triennio 2024 - 2026

(migliaia di Euro)

Ministero 2024 2025 2026 e successivi

Missione RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge

Programma

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 29.381 9.328 39.981 15.126 57.581 25.849

1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 686 447 792 431 741 378

1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (11) 360 233 303 155 307 172

1.2 Sistemi idrici e idraulici (5) 201 156 201 156 201 156

1.3 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (9) 104 50 130 50 130 50

1.4 Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (10) 21 8 158 70 103 0

2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) 20.437 5.633 28.841 11.401 48.878 22.177

2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (1) 1.180 617 2.435 687 2.698 736

2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4) 11.460 1.065 11.460 1.065 11.145 750

2.3 Autotrasporto ed intermodalita' (2) 2.182 2.175 3.197 2.874 3.563 3.193

2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5) 646 642 5.646 5.642 16.370 16.365

2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9) 3.145 734 4.145 734 9.144 734

2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (6) 1.824 400 1.958 400 5.958 400

3 Casa e assetto urbanistico (19) 2 0 2 0 2 0

3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (2) 2 0 2 0 2 0

4 Ordine pubblico e sicurezza (7) 6.563 3.064 8.110 3.064 6.120 3.064

4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7) 6.563 3.064 8.110 3.064 6.120 3.064

5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 1.693 185 2.235 230 1.841 230

5.1 Indirizzo politico (2) 241 0 659 0 467 0

5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 1.452 185 1.576 230 1.374 230

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

Triennio 2024 - 2026

(migliaia di Euro)

Ministero 2024 2025 2026 e successivi

Missione RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge

Programma

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 82.075 47.274 19.500 10.500 27.500 14.500

1 Ricerca e innovazione (17) 13.886 13.500 10.500 10.500 14.700 14.500

1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22) 13.886 13.500 10.500 10.500 14.700 14.500

2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23) 67.774 33.774 9.000 0 12.800 0

2.1 Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (1) 31.583 29.916 0 0 0 0

2.2 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (2) 2.110 0 0 0 0 0

2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (3) 33.897 3.856 9.000 0 12.800 0

2.4 Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (4) 23 2 0 0 0 0

2.5 Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (5) 162 0 0 0 0 0

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 414 0 0 0 0 0

3.1 Indirizzo politico (2) 18 0 0 0 0 0

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 396 0 0 0 0 0

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

Triennio 2024 - 2026

(migliaia di Euro)

Ministero 2024 2025 2026 e successivi

Missione RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge

Programma

MINISTERO DELLA DIFESA 51.288 85 64.430 560 90.400 589

1 Difesa e sicurezza del territorio (5) 39.670 0 55.249 0 72.022 29

1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (1) 7.270 0 8.986 0 10.719 0

1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (2) 7.034 0 6.736 0 7.108 0

1.3 Approntamento e impiego delle forze marittime (3) 2.802 0 3.508 0 6.083 29

1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (4) 7.736 0 11.702 0 15.159 0

1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (6) 12.779 0 21.583 0 29.727 0

1.9 Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa (9) 2.047 0 2.734 0 3.227 0

2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 850 0 1.045 75 1.183 75

2.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (17) 850 0 1.045 75 1.183 75

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 10.769 85 8.136 485 17.195 485

3.1 Indirizzo politico (2) 8 0 408 0 209 0

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 10.134 0 7.063 400 14.517 400

3.3 Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare (6) 626 85 665 85 2.468 85

MINISTERO DELLA DIFESA

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

Triennio 2024 - 2026

(migliaia di Euro)

Ministero 2024 2025 2026 e successivi

Missione RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge

Programma

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE 10.603 1.628 11.220 2.260 11.173 4.004

1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9) 9.954 1.628 10.611 2.260 10.563 4.004

1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (2) 842 635 1.021 754 2.160 1.613

1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (5) 333 1 1.073 1 1.083 1

1.3 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6) 8.779 991 8.517 1.505 7.320 2.390

2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 146 0 106 0 106 0

2.1 Indirizzo politico (2) 16 0 16 0 16 0

2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 131 0 90 0 90 0

4 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 503 0 503 0 503 0

4.1 Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18) 503 0 503 0 503 0

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

Triennio 2024 - 2026

(migliaia di Euro)

Ministero 2024 2025 2026 e successivi

Missione RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge

Programma

MINISTERO DELLA CULTURA 23.473 15.772 23.751 13.984 23.742 10.336

1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21) 16.859 12.259 15.890 10.491 12.076 6.950

1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (2) 4.011 3.098 3.995 3.116 1.650 1.171

1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (5) 63 0 63 0 63 0

1.3 Tutela dei beni archeologici (6) 40 0 40 0 40 0

1.4 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (9) 697 368 696 368 698 368

1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (10) 1.466 813 1.917 813 2.307 763

1.6 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (12) 484 285 467 285 475 285

1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (13) 1.307 335 1.237 335 1.138 235

1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (14) 1.834 1.781 1.688 1.681 266 259

1.9 Tutela del patrimonio culturale (15) 5.749 5.146 4.629 3.511 4.781 3.588

1.10 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (16) 410 395 361 345 263 245

1.11 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (18) 641 37 641 37 241 37

1.19 Realizzazione attivita' di tutela in ambito territoriale (19) 21 0 21 0 21 0

1.20 Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (20) 137 0 135 0 135 0

2 Ricerca e innovazione (17) 3.704 3.513 3.682 3.493 3.555 3.386

2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (4) 3.704 3.513 3.682 3.493 3.555 3.386

4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 2.910 0 4.179 0 8.112 0

4.1 Indirizzo politico (2) 2.554 0 4.085 0 8.018 0

4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 356 0 94 0 94 0

MINISTERO DELLA CULTURA

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

Triennio 2024 - 2026

(migliaia di Euro)

Ministero 2024 2025 2026 e successivi

Missione RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge

Programma

MINISTERO DELLA SALUTE 13.816 11.563 19.763 17.312 21.091 18.673

1 Tutela della salute (20) 3.158 1.632 3.385 1.701 3.322 1.706

1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (1) 782 45 644 55 521 61

1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (4) 84 0 208 0 209 0

1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (5) 250 0 257 0 274 0

1.13 Vigilanza sugli enti, supporto alle attivita' degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria (13) 1.444 1.338 1.454 1.323 1.454 1.323

1.14 Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie (14) 266 74 325 74 345 74

1.15 Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (15) 332 175 498 249 519 249

2 Ricerca e innovazione (17) 9.861 9.853 15.550 15.534 16.906 16.889

2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (20) 9.323 9.315 15.011 14.996 16.366 16.352

2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (21) 539 538 539 538 539 538

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 797 78 829 78 863 78

3.1 Indirizzo politico (2) 38 0 46 0 46 0

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 759 78 783 78 817 78

MINISTERO DELLA SALUTE

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

Triennio 2024 - 2026

(migliaia di Euro)

Ministero 2024 2025 2026 e successivi

Missione RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge

Programma

MINISTERO DEL TURISMO 5.635 4.052 3.408 2.506 1.915 1.020

1 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 237 0 142 0 103 0

1.1 Indirizzo politico (2) 107 0 8 0 8 0

1.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 130 0 134 0 94 0

2 Turismo (31) 5.398 4.052 3.266 2.506 1.812 1.020

2.1 Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (2) 5 0 5 0 5 0

2.4 Vigilanza, regolamentazione delle professioni turistiche (5) 592 572 592 572 109 104

2.5 Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione (6) 4.763 3.480 2.599 1.934 1.622 915

2.6 Informatizzazione, digitalizzazione e analisi statistica del settore turistico (7) 38 0 70 0 76 0

Totale 821.696 492.157 877.200 541.409 898.151 521.694

MINISTERO DEL TURISMO

Allegato VI-bis[192]

In vigore dal 9 ottobre 2024

(Articolo 1, comma 527-ter)

REGIONI Percentuali di riparto Riparto contributo RSO per l'anno 2024

Abruzzo 3,16 9.645.865,79

Basilicata 2,50 7.620.665,79

Calabria 4,46 13.604.765,79

Campania 10,54 32.146.518,41

Emilia-Romagna 8,51 25.945.065,79

Lazio 11,70 35.695.113,16

Liguria 3,10 9.457.407,90

Lombardia 17,48 53.321.705,27

Marche 3,48 10.621.223,69

Molise 0,96 2.919.492,10

Piemonte 8,23 25.092.992,10

Puglia 8,15 24.865.686,83

Toscana 7,82 23.842.813,17

Umbria 1,96 5.984.260,52

Veneto 7,95 24.236.423,69

TOTALE 100,00 305.000.000,00

Note:

[192]Allegato inserito dall’art. 19, comma 1, lett. c), D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143.

Allegato VII

In vigore dal 1 gennaio 2024

(articolo 1, comma 547)

« Tabella I

(articolo 20, comma 2-quinquies)

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

UFFICI CENTRALI

Direttore Generale della giustizia tributaria

Dirigente generale con incarico di consulenza, studio e ricerca

Uffici alle dirette dipendenze del Direttore Generale:

I - Segreteria del Direttore Generale, coordinamento dell'attività pre-legislativa e dei progetti dipartimentali, protocollo e affari generali, comunicazione istituzionale e relazioni esterne.

II - Vigilanza e audit sugli Uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria; gestione e vigilanza dell'elenco nazionale dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica del contribuente nel processo tributario.

III - Coordinamento in materia di risorse strumentali e di gestione del personale, formazione e rapporti sindacali.

IV - Pianificazione strategica, programmazione delle attività e dei processi dipartimentali, controllo di gestione.

Direzione di livello generale I - Normativa, affari giuridici e magistrati

Ufficio I - Segreteria del Direttore e affari generali, supporto tecnico-amministrativo al Direttore per il coordinamento della struttura, la programmazione e il controllo di gestione; assegnazione degli obiettivi ai dirigenti e valutazione dei risultati; coordinamento dell'attività pre-legislativa nelle materie di competenza della Direzione.

Ufficio II - Analisi, elaborazione e predisposizione di schemi di atti normativi in materia di processo tributario, servizi di giustizia, ordinamento giudiziario e spese di giustizia.

Ufficio III - Analisi, elaborazione e predisposizione di direttive in materia di spese di giustizia; rapporti con l'Avvocatura Generale dello Stato; coordinamento dell'attività di difesa degli Uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria.

Ufficio IV - Gestione del contenzioso in materia di stato giuridico ed economico dei magistrati e dei giudici tributari.

Ufficio V - Coordinamento e gestione della banca dati della giurisprudenza tributaria di merito; studi e approfondimenti della giurisprudenza tributaria.

Ufficio VI - Gestione dello stato giuridico ed economico dei magistrati e dei giudici tributari.

Ufficio VII - Gestione delle procedure concorsuali per l'assunzione dei magistrati tributari e del relativo contenzioso.

Direzione di livello generale II - Sistemi informativi, statistica, organizzazione e bilancio

Ufficio I - Segreteria del Direttore e affari generali, supporto tecnico-amministrativo al Direttore per il coordinamento della struttura, la programmazione e il controllo di gestione; assegnazione degli obiettivi ai dirigenti e valutazione dei risultati; coordinamento dell'attività pre-legislativa nelle materie di competenza della Direzione; organizzazione degli Uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria.

Ufficio II - Definizione e gestione del piano di sviluppo informatico dipartimentale e del piano degli investimenti; governo del contratto con l'ente strumentale e monitoraggio della qualità dei servizi erogati; gestione e monitoraggio del budget del Piano di sviluppo informatico e liquidazione dei corrispettivi all'ente strumentale.

Ufficio III - Gestione dell'infrastruttura di rete dipartimentale; sicurezza informatica nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati delle persone fisiche; gestione degli accessi e delle abilitazioni degli utenti al sistema informativo della giustizia tributaria.

Ufficio IV - Gestione e sviluppo del sistema informativo della giustizia tributaria; avvio, esecuzione e consuntivazione delle relative attività progettuali; collaudi delle attività, dei prodotti e dei servizi relativi al sistema informativo della giustizia tributaria.

Ufficio V - Gestione e coordinamento dei progetti ICT dipartimentali, anche finanziati con risorse europee; gestione infrastrutturale dei portali web del Dipartimento; rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale e con altri enti e istituzioni; rilevazione dei fabbisogni e definizione del programma di acquisto di beni e servizi informatici del Dipartimento e svolgimento dell'attività contrattuale di acquisto; gestisce del patrimonio informatico degli uffici centrali e territoriali del Dipartimento.

Ufficio VI - Gestione delle risorse finanziarie destinate al pagamento delle partite stipendiali dei magistrati tributari, dei compensi spettanti ai giudici tributari e al garante del contribuente; gestione delle risorse finanziarie destinate al funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; assolvimento degli obblighi tributari, previdenziali e assistenziali; elaborazione dello stato di previsione della spesa, dell'assestamento e del consuntivo, con riguardo ai capitoli del bilancio dello Stato di pertinenza del Dipartimento.

Ufficio VII - Rilevazione e analisi statistica concernente l'andamento del contenzioso tributario e l'attività delle Corti di giustizia tributaria; rapporti con l'Istituto nazionale di statistica.

UFFICI TERRITORIALI

N. 124 Uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado (attribuzioni e competenze di cui al D.M. 31 maggio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022) ai quali sono preposti n. 35 Dirigenti di livello non generale come di seguito indicati:

Regione Posizione Uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria

Dirigenziale

Abruzzo 1 Secondo grado dell'Abruzzo Primo grado di L'Aquila Primo grado di Chieti Primo grado di Pescara Primo grado di Teramo

Basilicata 1 Secondo grado della Basilicata Primo grado di Potenza Primo grado di Matera

Calabria 1 Secondo grado della Calabria Primo grado di Catanzaro Primo grado di Reggio Calabria

1 Primo grado di Cosenza Primo grado di Crotone Primo grado di Vibo Valentia

Campania 1 Secondo grado della Campania

1 Primo grado di Napoli Primo grado di Caserta

1 Primo grado di Salerno Primo grado di Avellino Primo grado di Benevento

Emilia Romagna 1 Secondo grado dell'Emilia Romagna Primo grado di Ferrara Primo grado di Forlì Primo grado di Ravenna Primo grado di Rimini

1 Primo grado di Bologna Primo grado di Modena Primo grado di Parma Primo grado di Piacenza Primo grado di Reggio Emilia

Friuli Venezia Giulia 1 Secondo grado del Friuli Venezia Giulia Primo grado di Trieste Primo grado di Gorizia Primo grado di Pordenone Primo grado di Udine

Lazio 1 Secondo grado del Lazio Primo grado di Frosinone Primo grado di Latina

1 Primo grado di Roma Primo grado di Rieti Primo grado di Viterbo

Liguria 1 Secondo grado della Liguria Primo grado di Genova Primo grado di Imperia Primo grado di La Spezia Primo grado di Savona

Lombardia 1 Secondo grado della Lombardia Primo grado di Brescia

1 Primo grado di Milano Primo grado di Cremona Primo grado di Lodi Primo grado di Mantova Primo grado di Pavia

1 Primo grado di Bergamo Primo grado di Como Primo grado di Lecco Primo grado di Sondrio Primo grado di Varese

Marche 1 Secondo grado delle Marche Primo grado di Ancona Primo grado di Ascoli Piceno Primo grado di Macerata Primo grado di Pesaro

Molise 1 Secondo grado del Molise Primo grado di Campobasso Primo grado di Isernia

Piemonte e Valle d'Aosta 1 Secondo grado del Piemonte Primo grado di Novara Primo grado di Verbania Primo grado di Vercelli Secondo grado della Valle d'Aosta Primo grado di Aosta

1 Primo grado di Torino Primo grado di Asti Primo grado di Alessandria Primo grado di Biella Primo grado di Cuneo

Puglia 1 Secondo grado della Puglia

1 Primo grado di Bari Primo grado di Foggia

1 Primo grado di Lecce Primo grado di Brindisi Primo grado di Taranto

Sardegna 1 Secondo grado della Sardegna Primo grado di Cagliari Primo grado di Nuoro Primo grado di Oristano Primo grado di Sassari

Sicilia 1 Secondo grado della Sicilia Primo grado di Messina

1 Primo grado di Palermo Primo grado di Trapani

1 Primo grado di Catania Primo grado di Caltanissetta Primo grado di Enna

1 Primo grado di Siracusa Primo grado di Agrigento Primo grado di Ragusa

Toscana 1 Secondo grado della Toscana Primo grado di Livorno Primo grado di Pisa

1 Primo grado di Firenze Primo grado di Arezzo Primo grado di Grosseto Primo grado di Siena

1 Primo grado di Lucca Primo grado di Massa Carrara Primo grado di Pistoia Primo grado di Prato

Trentino Alto Adige 1 Secondo grado di Bolzano Primo grado di Bolzano Secondo grado di Trento Primo grado di Trento

Umbria 1 Secondo grado del Umbria Primo grado di Perugia Primo grado di Terni

Veneto 1 Secondo grado del Veneto Primo grado di Verona

1 Primo grado di Venezia Primo grado di Belluno Primo grado di Padova Primo grado di Rovigo Primo grado di Treviso Primo grado di Vicenza

Totale 35

Tabelle A e B

In vigore dal 1 gennaio 2024

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2024 2025 2026

ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 57.357.850 115.377.776 113.377.776

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 33.995.023 54.268.023 69.416.023

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 28.883.102 57.938.102 40.943.102

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 6.751.465 50.547.290 51.508.860

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 68.834.812 80.794.292 82.599.292

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO 17.878.719 44.737.719 44.659.719

MINISTERO DELL'INTERNO 6.809.619 33.557.436 19.410.133

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 7.201.410 30.061.410 31.843.410

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 23.148.816 50.361.710 55.883.710

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 31.193.912 44.974.912 47.520.912

MINISTERO DELLA DIFESA 23.252.013 48.327.310 55.230.310

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE 21.700.167 42.489.522 50.699.522

MINISTERO DELLA CULTURA 19.883.459 44.311.459 45.409.459

MINISTERO DELLA SALUTE 231.027 20.707.027 21.807.027

MINISTERO DEL TURISMO 14.488.749 42.229.749 42.538.749

TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE 361.610.143 760.683.737 772.848.004

DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA - - -

DI CUI LIMITE IMPEGNO - - -

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2024 2025 2026

ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 126.299.257 142.904.618 143.094.994

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 22.259.914 27.363.224 27.420.898

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 14.057.997 18.943.802 18.968.864

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 13.135.622 13.670.889 13.710.450

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 17.764.560 18.249.297 18.280.599

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO 25.812.864 31.941.633 31.991.048

MINISTERO DELL'INTERNO 32.259.914 33.670.889 33.710.449

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 26.796.172 36.505.745 36.561.198

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 22.818.176 22.390.896 32.583.675

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 28.473.375 33.760.129 33.819.108

MINISTERO DELLA DIFESA 22.781.253 27.820.559 27.420.898

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE 16.302.554 32.210.315 31.991.048

MINISTERO DELLA CULTURA 32.772.038 37.941.633 37.733.138

MINISTERO DELLA SALUTE 22.310.032 27.377.521 27.420.899

MINISTERO DEL TURISMO 21.407.272 22.849.850 22.893.734

TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE 445.251.000 527.601.000 537.601.000

DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA - - -

DI CUI LIMITE IMPEGNO - - -

Quadri generali riassuntivi

In vigore dal 1 gennaio 2024

A) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO 2024-2026

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B) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER IL TRIENNIO 2024-2026

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C) BILANCIO PER AZIONI

L'ARTICOLAZIONE IN AZIONI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI DI SPESA, RIPORTATA NEL PRESENTE QUADRO GENERALE, RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

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Stati di previsione

In vigore dal 1 gennaio 2024

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI, RIPORTATA NELLE TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA, RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

TABELLA N. 1

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

(in Euro)

000/602/1

Unità di Voto Titolo 2024 2025 2026

Natura

Tipologia

1 Tributarie CP

608.931.875.190 619.692.258.990 634.175.623.690

CS 587.859.336.453 598.823.828.253 613.332.213.953

1.1 Entrate ricorrenti CP 605.400.430.266 617.480.312.066 632.294.680.766

CS 584.394.887.798 596.677.641.598 611.517.146.298

1.1.11 Imposta sul reddito delle persone fisiche CP 238.719.559.142 240.915.570.942 245.867.089.642

CS 233.878.559.142 236.174.037.942 241.170.929.642

1.1.12 Imposta sul reddito delle societa' CP 49.589.772.436 52.260.272.436 54.668.522.436

CS 46.671.075.436 49.362.399.436 51.772.604.436

1.1.13 Imposte sostitutive di imposte sui redditi CP 29.062.888.957 27.594.688.957 27.938.688.957

CS 28.989.051.000 27.527.833.000 27.872.980.000

1.1.14 Altre tasse e imposte sul patrimonio e sul reddito CP 9.406.663.293 9.524.863.293 9.531.163.293

CS 9.209.578.383 9.330.543.383 9.337.270.383

1.1.21 Imposta sul valore aggiunto CP 203.115.912.189 209.848.982.189 216.054.782.189

CS 190.302.895.837 197.104.994.837 203.290.432.837

1.1.22 Registro e bollo CP 12.839.381.458 13.018.381.458 13.165.381.458

CS 12.688.065.000 12.868.633.000 13.014.384.000

1.1.23 Altre tasse e imposte sugli affari CP 10.640.152.791 11.279.152.791 11.478.152.791

CS 10.596.039.000 11.235.160.000 11.432.862.000

1.1.31 Accise sui prodotti energetici, sull'energia elettrica e sul gas naturale CP 30.958.000.000 31.357.000.000 31.725.000.000

CS 30.972.067.000 31.371.757.000 31.739.427.000

1.1.32 Altre tasse e imposte sulla produzione e sui consumi CP 2.793.900.000 3.248.000.000 3.278.000.000

CS 2.806.636.000 3.261.755.000 3.291.214.000

1.1.41 Entrate da vendita di generi di monopolio CP 11.245.200.000 11.319.400.000 11.398.900.000

CS 11.246.671.000 11.321.027.000 11.400.517.000

1.1.51 Tasse e imposte da attività di gioco CP 7.029.000.000 7.114.000.000 7.189.000.000

CS 7.034.250.000 7.119.501.000 7.194.525.000

1.2 Entrate non ricorrenti CP 3.531.444.924 2.211.946.924 1.880.942.924

CS 3.464.448.655 2.146.186.655 1.815.067.655

1.2.13 Imposte sostitutive di imposte sui redditi CP 1.758.764.573 874.764.573 530.764.573

CS 1.750.886.000 867.006.000 522.970.000

1.2.14 Altre tasse e imposte sul patrimonio e sul reddito CP 454.471.274 4.471.274 4.471.274

CS 450.961.000 997.000 978.000

1.2.15 Entrate da condoni e sanatorie per tasse e imposte sul patrimonio e sul reddito CP 151.421.033 150.921.033 150.921.033

CS 122.768.779 122.709.779 122.780.779

1.2.23 Altre tasse e imposte sugli affari CP 1.166.788.044 1.181.790.044 1.194.786.044

CS 1.139.832.876 1.155.473.876 1.168.338.876

1.2.32 Altre tasse e imposte sulla produzione e sui consumi CP << << <<

CS << << <<

2 Extra-Tributarie CP 78.385.779.330 76.978.192.335 76.612.951.617

CS 64.767.472.093 63.699.891.566 63.508.644.438

2.1 Entrate ricorrenti CP 77.534.529.397 76.827.048.515 76.461.807.797

CS 63.916.504.980 63.549.018.566 63.357.769.438

2.1.61 Dazi e diritti doganali CP 3.500.000.000 3.700.000.000 3.900.000.000

CS 3.503.387.000 3.703.589.000 3.903.433.000

2.1.71 Entrate da erogazione di servizi CP 1.480.148.765 1.489.579.670 1.489.008.074

CS 1.484.556.688 1.494.243.593 1.493.540.997

2.1.72 Entrate da vendita di beni non patrimoniali CP 92.230.000 92.230.000 92.230.000

CS 92.232.824 92.230.000 92.230.000

2.1.81 Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato CP 1.137.891.508 1.018.551.508 1.017.601.508

CS 1.124.545.508 1.005.402.508 1.004.215.739

2.1.91 Utili e dividendi CP 3.800.000.000 3.800.000.000 3.800.000.000

CS 3.800.000.000 3.800.000.000 3.800.000.000

2.1.92 Interessi attivi CP 3.156.863.196 2.967.235.052 2.870.540.690

CS 1.777.335.505 1.606.778.361 1.516.145.999

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

(in Euro)

000/602/2

Unità di Voto Titolo 2024 2025 2026

Natura

Tipologia

2.1.93 Altri proventi finanziari CP 4.400.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000

CS 4.400.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000

2.1.101 Sanzioni derivanti dalla riscossione di entrate tributarie CP 14.752.727.433 14.929.863.805 14.934.000.177

CS 4.461.051.187 4.560.398.559 4.616.654.558

2.1.102 Altre sanzioni CP 2.297.942.477 2.309.568.167 2.312.193.857

CS 1.158.211.105 1.350.878.487 1.457.935.909

2.1.111 Contributi in c/esercizio da amministrazioni pubbliche CP 6.724.186.239 6.307.421.806 6.194.468.433

CS 6.725.510.239 6.308.784.806 6.195.796.433

2.1.112 Contributi in c/esercizio da altri soggetti CP 2.525.719.784 2.525.723.784 2.525.698.784

CS 2.533.562.784 2.533.988.784 2.533.992.784

2.1.113 Contributi in c/investimenti da amministrazioni pubbliche CP << << <<

CS << << <<

2.1.114 Contributi in c/investimenti da altri soggetti CP 40.000.000 40.000.000 40.000.000

CS 27.739.000 28.246.000 28.255.000

2.1.121 Entrate da recuperi e rimborsi di spese CP 9.391.350.837 9.438.623.959 9.141.112.436

CS 8.646.573.757 8.907.940.479 8.622.151.956

2.1.131 Partite che si compensano nella spesa CP 599.833.383 599.814.989 599.798.063

CS 599.833.383 599.814.989 599.798.063

2.1.141 Proventi da lotto, lotterie, bingo e scommesse CP 21.902.000.000 21.902.000.000 21.902.000.000

CS 21.901.258.000 21.901.287.000 21.901.289.000

2.1.142 Altre entrate extratributarie CP 1.733.635.775 1.706.435.775 1.643.155.775

CS 1.680.708.000 1.655.436.000 1.592.330.000

2.2 Entrate non ricorrenti CP 851.249.933 151.143.820 151.143.820

CS 850.967.113 150.873.000 150.875.000

2.2.71 Entrate da erogazione di servizi CP << << <<

CS << << <<

2.2.81 Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato CP 171.606.113 71.500.000 71.500.000

CS 171.606.113 71.500.000 71.500.000

2.2.91 Utili e dividendi CP << << <<

CS << << <<

2.2.102 Altre sanzioni CP 25.000.000 25.000.000 25.000.000

CS 25.024.000 25.029.000 25.030.000

2.2.111 Contributi in c/esercizio da amministrazioni pubbliche CP << << <<

CS << << <<

2.2.112 Contributi in c/esercizio da altri soggetti CP << << <<

CS << << <<

2.2.113 Contributi in c/investimenti da amministrazioni pubbliche CP 750.000 750.000 750.000

CS 750.000 750.000 750.000

2.2.114 Contributi in c/investimenti da altri soggetti CP << << <<

CS << << <<

2.2.121 Entrate da recuperi e rimborsi di spese CP 3.550.000 3.550.000 3.550.000

CS 3.550.000 3.550.000 3.550.000

2.2.142 Altre entrate extratributarie CP 650.343.820 50.343.820 50.343.820

CS 650.037.000 50.044.000 50.045.000

3 Alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali e riscossione di crediti CP 249.322.000 155.483.000 147.083.000

CS 233.477.000 139.623.000 130.991.000

3.1 Entrate ricorrenti CP << << <<

CS << << <<

3.1.152 Entrate da alienazione di immobilizzazioni materiali - beni mobili CP << << <<

CS << << <<

3.2 Entrate non ricorrenti CP 249.322.000 155.483.000 147.083.000

CS 233.477.000 139.623.000 130.991.000

3.2.151 Entrate da alienazione di immobilizzazioni materiali - beni immobili CP 15.000.000 15.000.000 15.000.000

CS 15.000.000 15.000.000 15.000.000

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

(in Euro)

000/602/3

Unità di Voto Titolo 2024 2025 2026

Natura

Tipologia

3.2.152 Entrate da alienazione di immobilizzazioni materiali - beni mobili CP << << <<

CS << << <<

3.2.153 Entrate da alienazione di immobilizzazioni finanziarie CP << << <<

CS << << <<

3.2.161 Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato CP 234.322.000 140.483.000 132.083.000

CS 218.477.000 124.623.000 115.991.000

4 Accensione prestiti CP 527.519.115.761 459.194.456.407 472.840.463.192

CS 578.685.206.272 502.918.652.090 517.294.426.544

4.1 Entrate ricorrenti CP 527.519.115.761 459.194.456.407 472.840.463.192

CS 578.685.206.272 502.918.652.090 517.294.426.544

4.1.171 Entrate da emissione titoli di Stato CP 527.364.178.691 459.039.519.337 472.685.526.122

CS 578.530.269.202 502.763.715.020 517.139.489.474

4.1.172 Entrate da altri finanziamenti CP 154.937.070 154.937.070 154.937.070

CS 154.937.070 154.937.070 154.937.070

TOTALE CP 1.215.086.092.281 1.156.020.390.732 1.183.776.121.499

CS 1.231.545.491.818 1.165.581.994.909 1.194.266.275.935

RIEPILOGO

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

(in Euro)

000/604/1

RIEPILOGO 2024 2025 2026

Entrate tributarie CP 608.931.875.190 619.692.258.990 634.175.623.690

CS 587.859.336.453 598.823.828.253 613.332.213.953

Entrate extra-tributarie CP 78.385.779.330 76.978.192.335 76.612.951.617

CS 64.767.472.093 63.699.891.566 63.508.644.438

Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti CP 249.322.000 155.483.000 147.083.000

CS 233.477.000 139.623.000 130.991.000

Accensione di prestiti CP 527.519.115.761 459.194.456.407 472.840.463.192

CS 578.685.206.272 502.918.652.090 517.294.426.544

TOTALE CP 1.215.086.092.281 1.156.020.390.732 1.183.776.121.499

CS 1.231.545.491.818 1.165.581.994.909 1.194.266.275.935

TABELLA N. 2

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/1

U.d.V. Missione 2024 2025 2026

Programma

Azione

1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29) CP

118.872.439.081 111.151.034.598 108.821.295.625

CS 119.898.588.569 111.405.433.670 109.221.779.263

1.1 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (29.1) CP 1.047.207.105 1.109.897.313 1.104.963.502

CS 1.077.563.883 1.109.897.313 1.104.963.502

Spese di personale per il programma CP 36.243.774 36.263.983 36.153.026

CS 36.243.774 36.263.983 36.153.026

Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità CP 135.981.726 226.641.725 245.640.928

CS 135.981.726 226.641.725 245.640.928

Gestione di tributi speciali CP 174.314.166 174.314.166 174.314.166

CS 174.314.166 174.314.166 174.314.166

Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale CP 18.742.090 18.742.090 18.840.033

CS 49.098.868 18.742.090 18.840.033

Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte CP 517.685.349 507.685.349 497.865.349

CS 517.685.349 507.685.349 497.865.349

Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali CP 94.140.000 76.150.000 62.050.000

CS 94.140.000 76.150.000 62.050.000

Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti di negoziazione assistita e gratuito patrocinio CP 45.000.000 45.000.000 45.000.000

CS 45.000.000 45.000.000 45.000.000

Contributi ai partiti politici e alle associazioni culturali CP 25.100.000 25.100.000 25.100.000

CS 25.100.000 25.100.000 25.100.000

1.2 Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (29.3) CP 3.149.303.062 3.075.938.713 3.145.912.224

CS 3.180.971.380 3.075.938.713 3.145.912.224

Spese di personale per il programma CP 2.451.600.961 2.455.391.937 2.540.566.633

CS 2.451.600.961 2.455.391.937 2.540.566.633

Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza CP 37.839.388 37.839.388 37.839.388

CS 37.839.388 37.839.388 37.839.388

Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E. CP 293.834.898 290.908.505 289.334.332

CS 297.234.898 290.908.505 289.334.332

Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e della repressione degli illeciti a danno degli interessi economico - finanziari nazionali e in ambito U.E. CP 9.270.370 5.734.499 5.637.373

CS 9.270.370 5.734.499 5.637.373

Trattamenti pensionistici CP 35.658.553 35.658.553 35.658.553

CS 35.658.553 35.658.553 35.658.553

Investimenti finalizzati al miglioramento ed ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni CP 321.098.892 250.405.831 236.875.945

CS 349.367.210 250.405.831 236.875.945

1.3 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) CP 29.934.113 29.211.659 28.359.931

CS 29.934.113 29.211.659 28.359.931

Spese di personale per il programma CP 10.285.010 9.625.559 9.248.831

CS 10.285.010 9.625.559 9.248.831

Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione, antiriciclaggio e lotta all'usura CP 7.306.898 7.305.025 7.305.025

CS 7.306.898 7.305.025 7.305.025

Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare) CP 12.342.205 12.281.075 11.806.075

CS 12.342.205 12.281.075 11.806.075

Sostegno sistema creditizio CP << << <<

CS << << <<

Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici CP << << <<

CS << << <<

1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5) CP 100.216.185.870 92.077.685.870 89.850.085.870

CS 100.216.185.870 92.077.685.870 89.850.085.870

Rimborsi di imposte dirette CP 35.333.850.000 30.371.850.000 29.167.250.000

CS 35.333.850.000 30.371.850.000 29.167.250.000

Rimborsi di imposte indirette CP 40.901.400.000 37.746.800.000 35.595.800.000

CS 40.901.400.000 37.746.800.000 35.595.800.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/2

U.d.V. Missione 2024 2025 2026

Programma

Azione

Restituzione di imposte e rimborsi CP 477.656.354 455.756.354 455.756.354

CS 477.656.354 455.756.354 455.756.354

Vincite sui giochi e lotterie CP 15.240.170.000 15.240.170.000 16.163.170.000

CS 15.240.170.000 15.240.170.000 16.163.170.000

Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie per fornitura energia elettrica e gas CP 57.300.458 57.300.458 57.300.458

CS 57.300.458 57.300.458 57.300.458

Aggi su giochi e lotterie CP 3.036.156.000 3.036.156.000 3.241.156.000

CS 3.036.156.000 3.036.156.000 3.241.156.000

Contenzioso in materia di giochi e lotterie e restituzione delle cauzioni CP 270.000.000 270.000.000 270.000.000

CS 270.000.000 270.000.000 270.000.000

Recuperi tributari effettuati nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome CP 4.156.653.058 4.156.653.058 4.156.653.058

CS 4.156.653.058 4.156.653.058 4.156.653.058

Vincite su scommesse ippiche CP 673.000.000 673.000.000 673.000.000

CS 673.000.000 673.000.000 673.000.000

Aggi su scommesse ippiche CP 70.000.000 70.000.000 70.000.000

CS 70.000.000 70.000.000 70.000.000

1.5 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito (29.6) CP 77.333.780 82.018.749 68.360.911

CS 77.333.780 82.018.749 68.360.911

Spese di personale per il programma CP 36.316.118 35.739.502 35.047.887

CS 36.316.118 35.739.502 35.047.887

Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico CP 41.017.662 46.279.247 33.313.024

CS 41.017.662 46.279.247 33.313.024

1.6 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7) CP 492.377.129 534.547.161 500.223.648

CS 748.979.118 802.541.621 842.464.316

Spese di personale per il programma CP 197.437.202 200.032.736 200.409.277

CS 197.437.202 200.032.736 200.409.277

Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego e dei flussi finanziari tra Italia e U.E. CP 9.740.738 9.738.364 9.737.157

CS 216.342.727 277.732.824 351.977.825

Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni pubbliche e registro dei revisori legali CP 7.210.250 7.209.960 7.209.960

CS 7.210.250 7.209.960 7.209.960

Predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto dello Stato CP 7.574.290 7.568.567 7.094.889

CS 7.574.290 7.568.567 7.094.889

Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria e previdenziale CP 49.100.465 49.100.465 49.100.465

CS 99.100.465 49.100.465 49.100.465

Sviluppo e funzionamento dei sistemi informativi di contabilità e finanza pubblica CP 185.014.184 220.697.069 182.671.900

CS 185.014.184 220.697.069 182.671.900

Trattato del Nord Atlantico CP 36.300.000 40.200.000 44.000.000

CS 36.300.000 40.200.000 44.000.000

1.7 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8) CP 220.306.333 215.526.443 210.963.016

CS 220.306.333 215.526.443 210.963.016

Spese di personale per il programma CP 192.499.059 187.780.930 183.277.183

CS 192.499.059 187.780.930 183.277.183

Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio CP 21.010.232 21.010.221 20.956.324

CS 21.010.232 21.010.221 20.956.324

Gestione delle attivita' di erogazione servizi sul territorio, antiriciclaggio e commissioni mediche di verifica CP 6.797.042 6.735.292 6.729.509

CS 6.797.042 6.735.292 6.729.509

1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10) CP 7.746.896.375 8.174.768.506 8.040.577.220

CS 7.736.818.778 8.161.173.118 8.098.820.190

Assistenza fiscale tramite Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale e altri intermediari CP 216.897.790 206.052.901 206.052.901

CS 216.897.790 206.052.901 206.052.901

Servizio radiotelevisivo pubblico CP 1.446.554.154 1.876.554.154 1.876.554.154

CS 1.446.554.154 1.876.554.154 1.876.554.154

Accertamento e relativo contenzioso in materia di entrate tributarie, catasto e mercato immobiliare, svolte dall'Agenzia delle Entrate CP 3.297.753.502 3.297.753.502 3.297.753.502

CS 3.297.753.502 3.297.753.502 3.297.753.502

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(in Euro)

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Programma

Azione

Gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato svolte dall'Agenzia del Demanio CP 198.277.296 198.277.296 198.277.296

CS 198.277.296 198.277.296 198.277.296

Interventi per la razionalizzazione dei fabbisogni allocativi e manutentivi delle pubbliche amministrazioni svolti dall'Agenzia del Demanio CP 360.961.926 399.463.486 265.264.460

CS 350.884.329 385.868.098 323.507.430

Controllo, accertamento e riscossione delle imposte sulla circolazione delle merci, garanzia della sicurezza sui giochi e controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi, svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli CP 925.628.212 925.631.872 925.639.612

CS 925.628.212 925.631.872 925.639.612

Servizio di riscossione tributi CP 1.300.823.495 1.271.035.295 1.271.035.295

CS 1.300.823.495 1.271.035.295 1.271.035.295

1.9 Servizi finanziari e monetazione (29.9) CP 207.336.659 131.062.681 131.034.275

CS 207.336.659 131.062.681 131.034.275

Servizi finanziari CP 40.876.093 40.876.093 40.876.093

CS 40.876.093 40.876.093 40.876.093

Monetazione metallica, trasporto e distribuzione monete CP 106.701.286 30.427.308 30.398.902

CS 106.701.286 30.427.308 30.398.902

Servizi di tesoreria CP 59.759.280 59.759.280 59.759.280

CS 59.759.280 59.759.280 59.759.280

1.10 Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (29.11) CP 329.518.133 334.371.460 354.848.693

CS 329.518.133 334.371.460 354.848.693

Giurisdizione e controllo nella materia di contabilita' pubblica CP 329.518.133 334.371.460 354.848.693

CS 329.518.133 334.371.460 354.848.693

1.11 Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (29.12) CP 5.300.000.000 5.350.000.000 5.350.000.000

CS 5.300.000.000 5.350.000.000 5.350.000.000

Interessi sui conti di tesoreria CP 5.300.000.000 5.350.000.000 5.350.000.000

CS 5.300.000.000 5.350.000.000 5.350.000.000

1.12 Gestione degli interventi finanziari dello stato, partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico (29.13) CP 56.040.522 36.006.043 35.966.335

CS 773.640.522 36.006.043 35.966.335

Spese di personale per il programma CP 16.774.652 16.774.652 16.774.652

CS 16.774.652 16.774.652 16.774.652

Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico CP 32.415.149 12.355.800 12.316.434

CS 737.415.149 12.355.800 12.316.434

Gestione degli interventi finanziari dello Stato CP 6.850.721 6.875.591 6.875.249

CS 19.450.721 6.875.591 6.875.249

2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) CP 132.258.566.504 131.636.331.553 130.101.930.939

CS 133.625.189.736 133.531.570.686 130.665.297.875

2.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1) CP 2.447.555.611 2.546.907.938 2.560.857.324

CS 2.447.555.611 2.546.907.938 2.560.857.324

Finanziamento dei piani di rientro del debito dei Comuni in gestione commissariale straordinaria CP 517.080.032 517.080.032 507.080.032

CS 517.080.032 517.080.032 507.080.032

Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale CP 765.577.570 777.601.181 742.816.170

CS 765.577.570 777.601.181 742.816.170

Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale CP 1.164.898.009 1.252.226.725 1.310.961.122

CS 1.164.898.009 1.252.226.725 1.310.961.122

2.3 Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (3.5) CP 38.564.824.957 37.948.382.679 38.343.382.679

CS 38.564.824.957 37.983.382.679 38.378.382.679

Compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali per lo svolgimento delle funzioni assegnate CP 11.595.703.912 11.088.642.912 11.117.642.912

CS 11.595.703.912 11.123.642.912 11.152.642.912

Regolazioni contabili relative alla compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali riscossi direttamente dalle autonomie speciali CP 25.076.000.000 25.850.000.000 26.473.000.000

CS 25.076.000.000 25.850.000.000 26.473.000.000

Interventi di settore a favore delle Regioni a statuto speciale CP 1.893.121.045 1.009.739.767 752.739.767

CS 1.893.121.045 1.009.739.767 752.739.767

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

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Programma

Azione

2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6) CP 88.445.400.000 88.741.300.000 86.661.500.000

CS 89.811.023.232 90.601.539.133 87.189.866.936

Tutela dei livelli essenziali di assistenza CP 88.355.600.000 88.650.500.000 86.570.700.000

CS 89.721.223.232 90.510.739.133 87.099.066.936

Contributi per strutture sanitarie private CP 89.800.000 90.800.000 90.800.000

CS 89.800.000 90.800.000 90.800.000

2.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7) CP 2.800.785.936 2.399.740.936 2.536.190.936

CS 2.801.785.936 2.399.740.936 2.536.190.936

Concorso dello Stato per mobilità dei dipendenti pubblici CP 16.894.217 16.889.217 17.889.217

CS 17.894.217 16.889.217 17.889.217

Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine CP 25.000.000 25.000.000 25.000.000

CS 25.000.000 25.000.000 25.000.000

Interventi di settore a favore delle Regioni CP 1.553.475.022 1.153.475.022 1.288.475.022

CS 1.553.475.022 1.153.475.022 1.288.475.022

Reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro CP 384.673.000 384.673.000 384.673.000

CS 384.673.000 384.673.000 384.673.000

Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale CP 198.850.000 186.100.000 172.750.000

CS 198.850.000 186.100.000 172.750.000

Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale CP 242.990.000 254.700.000 268.500.000

CS 242.990.000 254.700.000 268.500.000

Attuazione federalismo amministrativo CP 376.298.599 376.298.599 376.298.599

CS 376.298.599 376.298.599 376.298.599

Rimborso IVA per contratti di servizio di pubblico trasporto CP 2.605.098 2.605.098 2.605.098

CS 2.605.098 2.605.098 2.605.098

3 L'Italia in Europa e nel mondo (4) CP 29.678.656.083 32.691.558.588 36.618.287.286

CS 29.678.656.083 32.691.558.588 36.618.287.286

3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10) CP 28.989.885.002 32.080.996.341 36.006.173.256

CS 28.989.885.002 32.080.996.341 36.006.173.256

Partecipazione al bilancio UE CP 20.160.000.000 23.160.000.000 24.060.000.000

CS 20.160.000.000 23.160.000.000 24.060.000.000

Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale CP 8.829.885.002 8.920.996.341 11.946.173.256

CS 8.829.885.002 8.920.996.341 11.946.173.256

3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11) CP 688.771.081 610.562.247 612.114.030

CS 688.771.081 610.562.247 612.114.030

Politiche di cooperazione economica in ambito internazionale CP 43.598.112 6.548.112 5.598.112

CS 43.598.112 6.548.112 5.598.112

Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali CP 532.110.462 491.610.462 494.110.462

CS 532.110.462 491.610.462 494.110.462

Cancellazione debito paesi poveri CP 113.062.507 112.403.673 112.405.456

CS 113.062.507 112.403.673 112.405.456

4 Difesa e sicurezza del territorio (5) CP 1.569.225.130 300.000.000 <<

CS 1.569.225.130 300.000.000 <<

4.1 Missioni internazionali (5.8) CP 1.569.225.130 300.000.000 <<

CS 1.569.225.130 300.000.000 <<

Missioni internazionali CP 1.569.225.130 300.000.000 <<

CS 1.569.225.130 300.000.000 <<

5 Ordine pubblico e sicurezza (7) CP 2.928.236.022 2.918.226.708 2.856.662.879

CS 2.955.784.776 2.918.226.708 2.856.662.879

5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese (7.5) CP 1.808.771.307 1.767.761.993 1.696.303.164

CS 1.836.320.061 1.767.761.993 1.696.303.164

Spese di personale per il programma CP 1.391.923.724 1.393.531.241 1.359.280.053

CS 1.391.923.724 1.393.531.241 1.359.280.053

Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza CP 1.447.407 1.447.407 1.447.407

CS 1.447.407 1.447.407 1.447.407

Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico CP 45.780.763 45.078.973 45.317.266

CS 50.779.666 45.078.973 45.317.266

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/5

U.d.V. Missione 2024 2025 2026

Programma

Azione

Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico CP 105.640.844 105.405.463 105.750.274

CS 107.940.844 105.405.463 105.750.274

Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità CP 1.927.802 1.927.802 1.999.325

CS 1.927.802 1.927.802 1.999.325

Investimenti finalizzati al miglioramento e ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni CP 262.050.767 220.371.107 182.508.839

CS 282.300.618 220.371.107 182.508.839

5.2 Sicurezza democratica (7.4) CP 1.119.464.715 1.150.464.715 1.160.359.715

CS 1.119.464.715 1.150.464.715 1.160.359.715

Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica CP 1.119.464.715 1.150.464.715 1.160.359.715

CS 1.119.464.715 1.150.464.715 1.160.359.715

6 Soccorso civile (8) CP 2.773.769.003 1.842.187.638 2.191.354.952

CS 3.453.769.003 2.552.187.638 3.227.354.952

6.1 Interventi per pubbliche calamita' (8.4) CP 1.673.701.844 1.237.961.844 1.587.043.844

CS 2.353.701.844 1.947.961.844 2.623.043.844

Sostegno alla ricostruzione CP 1.472.001.844 1.067.961.844 1.362.043.844

CS 2.152.001.844 1.777.961.844 2.398.043.844

Prevenzione rischio sismico CP 201.700.000 170.000.000 225.000.000

CS 201.700.000 170.000.000 225.000.000

6.2 Protezione civile (8.5) CP 1.100.067.159 604.225.794 604.311.108

CS 1.100.067.159 604.225.794 604.311.108

Coordinamento del sistema di protezione civile CP 159.058.495 83.308.495 83.284.745

CS 159.058.495 83.308.495 83.284.745

Protezione civile di primo intervento CP 878.182.919 448.182.919 448.182.919

CS 878.182.919 448.182.919 448.182.919

Interventi per emergenze diverse da calamita' naturali CP 51.025.745 66.034.380 66.043.444

CS 51.025.745 66.034.380 66.043.444

Ammortamento mutui e prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamita' naturali CP 11.800.000 6.700.000 6.800.000

CS 11.800.000 6.700.000 6.800.000

7 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11) CP 46.464.574.129 38.436.389.696 41.543.896.324

CS 52.464.574.129 42.436.389.696 41.543.896.324

7.1 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8) CP 3.887.944.829 1.878.764.829 1.864.394.829

CS 9.887.944.829 5.878.764.829 1.864.394.829

Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul FRI CP 109.250.000 109.250.000 109.250.000

CS 109.250.000 109.250.000 109.250.000

Garanzie assunte dallo Stato CP 157.517.906 107.517.906 107.017.906

CS 157.517.906 107.517.906 107.017.906

Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione CP 3.621.176.923 1.661.996.923 1.648.126.923

CS 9.621.176.923 5.661.996.923 1.648.126.923

7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (11.9) CP 42.576.629.300 36.557.624.867 39.679.501.495

CS 42.576.629.300 36.557.624.867 39.679.501.495

Settore agricolo CP 2.000.000 2.000.000 2.000.000

CS 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Settore cinema, musica, arti, cultura e editoria CP 220.469.750 220.469.750 160.469.750

CS 220.469.750 220.469.750 160.469.750

Ricerca e sviluppo CP 574.800.000 825.800.000 1.019.600.000

CS 574.800.000 825.800.000 1.019.600.000

Attività manifatturiere CP 67.975.000 67.975.000 67.975.000

CS 67.975.000 67.975.000 67.975.000

Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici CP 968.200.117 968.200.117 968.200.117

CS 968.200.117 968.200.117 968.200.117

Sospensione versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali CP 19.660.000 19.660.000 19.660.000

CS 19.660.000 19.660.000 19.660.000

Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree territoriali CP 1.800.100.000 100.000 100.000

CS 1.800.100.000 100.000 100.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

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U.d.V. Missione 2024 2025 2026

Programma

Azione

Settore dell'autotrasporto CP 1.494.400.000 1.549.400.000 1.549.400.000

CS 1.494.400.000 1.549.400.000 1.549.400.000

Settore creditizio e bancario CP 3.415.000.000 2.640.000.000 2.002.200.000

CS 3.415.000.000 2.640.000.000 2.002.200.000

Agevolazioni fiscali a favore di imprese CP 148.300.000 98.300.000 98.300.000

CS 148.300.000 98.300.000 98.300.000

Riduzione cuneo fiscale CP 4.315.960.000 4.315.960.000 4.315.960.000

CS 4.315.960.000 4.315.960.000 4.315.960.000

Agevolazioni fiscali per la crescita economica CP 3.000.000 3.000.000 3.000.000

CS 3.000.000 3.000.000 3.000.000

Incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico CP 29.546.764.433 25.846.760.000 29.472.636.628

CS 29.546.764.433 25.846.760.000 29.472.636.628

8 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) CP 5.771.009.086 6.766.023.255 3.997.091.845

CS 5.771.009.086 6.766.023.255 3.997.091.845

8.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8) CP 5.771.009.086 6.766.023.255 3.997.091.845

CS 5.771.009.086 6.766.023.255 3.997.091.845

Contratto di servizio per il sistema di controllo del traffico aereo CP 4.411.075 4.411.075 4.411.075

CS 4.411.075 4.411.075 4.411.075

Contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario CP 5.766.598.011 6.761.612.180 3.992.680.770

CS 5.766.598.011 6.761.612.180 3.992.680.770

9 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) CP 940.000.000 1.235.000.000 1.145.000.000

CS 940.000.000 1.235.000.000 1.145.000.000

9.1 Opere pubbliche e infrastrutture (14.8) CP 940.000.000 1.235.000.000 1.145.000.000

CS 940.000.000 1.235.000.000 1.145.000.000

Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria CP 940.000.000 1.235.000.000 1.145.000.000

CS 940.000.000 1.235.000.000 1.145.000.000

10 Comunicazioni (15) CP 553.502.753 507.402.753 570.602.753

CS 553.502.753 507.402.753 570.602.753

10.1 Servizi postali (15.3) CP 262.400.000 262.400.000 262.400.000

CS 262.400.000 262.400.000 262.400.000

Garanzia del servizio postale CP 262.400.000 262.400.000 262.400.000

CS 262.400.000 262.400.000 262.400.000

10.2 Sostegno al pluralismo dell'informazione (15.4) CP 291.102.753 245.002.753 308.202.753

CS 291.102.753 245.002.753 308.202.753

Sostegno al pluralismo dell'informazione CP 291.102.753 245.002.753 308.202.753

CS 291.102.753 245.002.753 308.202.753

11 Ricerca e innovazione (17) CP 1.911.088.625 1.757.088.625 1.767.138.625

CS 1.911.088.625 1.757.088.625 1.772.138.625

11.1 Ricerca di base e applicata (17.15) CP 1.911.088.625 1.757.088.625 1.767.138.625

CS 1.911.088.625 1.757.088.625 1.772.138.625

Potenziamento ricerca scientifica e tecnologica CP 1.911.088.625 1.757.088.625 1.767.138.625

CS 1.911.088.625 1.757.088.625 1.772.138.625

12 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) CP 37.000.000 32.000.000 32.000.000

CS 37.000.000 32.000.000 32.000.000

12.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (18.14) CP 37.000.000 32.000.000 32.000.000

CS 37.000.000 32.000.000 32.000.000

Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali CP 37.000.000 32.000.000 32.000.000

CS 37.000.000 32.000.000 32.000.000

13 Casa e assetto urbanistico (19) CP 352.000.000 80.000.000 70.000.000

CS 352.000.000 80.000.000 70.000.000

13.1 Politiche abitative e riqualificazione periferie (19.1) CP 352.000.000 80.000.000 70.000.000

CS 352.000.000 80.000.000 70.000.000

Politiche abitative CP 282.000.000 10.000.000 <<

CS 282.000.000 10.000.000 <<

Riqualificazione periferie e aree urbane degradate CP 70.000.000 70.000.000 70.000.000

CS 70.000.000 70.000.000 70.000.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/7

U.d.V. Missione 2024 2025 2026

Programma

Azione

14 Diritti sociali; politiche sociali e famiglia (24) CP

1.761.796.081 1.427.783.205 1.415.928.210

CS 1.761.796.081 1.427.783.205 1.415.928.210

14.1 Famiglia, pari opportunita' e situazioni di disagio (24.5) CP 864.128.963 540.404.859 539.404.859

CS 864.128.963 540.404.859 539.404.859

Politiche per la famiglia e le disabilita' CP 713.395.132 390.813.016 389.813.016

CS 713.395.132 390.813.016 389.813.016

Promozione e garanzia delle pari opportunita' CP 138.564.810 137.422.822 137.422.822

CS 138.564.810 137.422.822 137.422.822

Lotta alle dipendenze CP 9.263.198 9.263.198 9.263.198

CS 9.263.198 9.263.198 9.263.198

Tutela delle minoranze linguistiche CP 2.905.823 2.905.823 2.905.823

CS 2.905.823 2.905.823 2.905.823

14.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6) CP 147.250.566 136.651.271 126.260.947

CS 147.250.566 136.651.271 126.260.947

Spese di personale per il programma CP 12.764.166 12.166.051 11.776.106

CS 12.764.166 12.166.051 11.776.106

Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilita' civile dei giudici e violazione dei diritti umani CP 120.800.000 110.800.000 100.800.000

CS 120.800.000 110.800.000 100.800.000

Accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidita' civile e di patrocinio legale CP 13.686.400 13.685.220 13.684.841

CS 13.686.400 13.685.220 13.684.841

14.3 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11) CP 545.397.490 545.397.490 544.613.234

CS 545.397.490 545.397.490 544.613.234

Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati CP 467.296.853 467.296.853 467.296.853

CS 467.296.853 467.296.853 467.296.853

Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e deportati CP 78.100.637 78.100.637 77.316.381

CS 78.100.637 78.100.637 77.316.381

14.4 Sostegno al reddito tramite la carta acquisti (24.13) CP 159.717.810 159.717.810 159.717.810

CS 159.717.810 159.717.810 159.717.810

Sostegno al reddito tramite carta acquisti CP 159.717.810 159.717.810 159.717.810

CS 159.717.810 159.717.810 159.717.810

14.5 Tutela della privacy (24.14) CP 45.301.252 45.611.775 45.931.360

CS 45.301.252 45.611.775 45.931.360

Tutela della privacy CP 45.301.252 45.611.775 45.931.360

CS 45.301.252 45.611.775 45.931.360

15 Politiche previdenziali (25) CP 11.405.679.364 11.405.679.364 11.405.426.217

CS 11.405.679.364 11.405.679.364 11.405.426.217

15.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2) CP 11.405.679.364 11.405.679.364 11.405.426.217

CS 11.405.679.364 11.405.679.364 11.405.426.217

Trattamenti previdenziali per particolari categorie di lavoratori CP 605.679.364 605.679.364 605.426.217

CS 605.679.364 605.679.364 605.426.217

Contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro per i dipendenti delle amministrazioni statali CP 10.800.000.000 10.800.000.000 10.800.000.000

CS 10.800.000.000 10.800.000.000 10.800.000.000

16 Immigrazione; accoglienza e garanzia dei diritti (27) CP 1.076.967.532 1.076.967.532 1.076.967.532

CS 1.076.967.532 1.076.967.532 1.076.967.532

16.1 Rapporti con le confessioni religiose (27.7) CP 1.076.967.532 1.076.967.532 1.076.967.532

CS 1.076.967.532 1.076.967.532 1.076.967.532

Accordi tra Stato e confessioni religiose CP 1.076.967.532 1.076.967.532 1.076.967.532

CS 1.076.967.532 1.076.967.532 1.076.967.532

17 Organi costituzionali; a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1) CP 3.053.697.868 3.021.388.268 2.802.167.124

CS 3.053.297.868 3.021.388.268 2.802.167.124

17.1 Organi costituzionali (1.1) CP 1.752.631.668 1.760.971.668 1.767.325.524

CS 1.752.631.668 1.760.971.668 1.767.325.524

Presidenza della Repubblica CP 224.259.513 230.259.513 235.259.513

CS 224.259.513 230.259.513 235.259.513

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/8

U.d.V. Missione 2024 2025 2026

Programma

Azione

Parlamento della Repubblica CP 1.455.689.208 1.455.689.208 1.455.689.208

Garanzia e legalita' costituzionale delle leggi CS 1.455.689.208 1.455.689.208 1.455.689.208

CP 65.566.144 67.906.144 69.260.000

CS 65.566.144 67.906.144 69.260.000

Supporto al Parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali CP 7.116.803 7.116.803 7.116.803

CS 7.116.803 7.116.803 7.116.803

17.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3) CP 1.301.066.200 1.260.416.600 1.034.841.600

CS 1.300.666.200 1.260.416.600 1.034.841.600

Indirizzo e coordinamento dell'azione di Governo CP 563.671.883 561.891.599 521.416.599

CS 563.671.883 561.891.599 521.416.599

Celebrazioni ed eventi a carattere nazionale ed internazionale CP 467.623.696 427.923.696 244.823.696

CS 467.223.696 427.923.696 244.823.696

Contributo allo Stato dell'8 per mille CP 62.029.694 62.029.694 62.029.694

CS 62.029.694 62.029.694 62.029.694

Interventi in materia di salvaguardia dei territori montani e aree di confine CP 207.740.927 208.571.611 206.571.611

CS 207.740.927 208.571.611 206.571.611

18 Giovani e sport (30) CP 936.829.064 900.278.538 881.773.610

CS 936.829.064 900.278.538 881.773.610

18.1 Attivita' ricreative e sport (30.1) CP 717.077.937 695.527.411 677.972.483

CS 717.077.937 695.527.411 677.972.483

Investimenti e promozione per la pratica dello sport CP 209.039.034 205.473.508 188.418.580

CS 209.039.034 205.473.508 188.418.580

Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano CP 508.038.903 490.053.903 489.553.903

CS 508.038.903 490.053.903 489.553.903

18.2 Incentivazione e sostegno alla gioventu' (30.2) CP 219.751.127 204.751.127 203.801.127

CS 219.751.127 204.751.127 203.801.127

Interventi a favore dei giovani CP 76.699.142 61.699.142 60.749.142

CS 76.699.142 61.699.142 60.749.142

Servizio Civile Nazionale CP 143.051.985 143.051.985 143.051.985

CS 143.051.985 143.051.985 143.051.985

19 Giustizia (6) CP 447.491.033 448.187.367 455.897.903

CS 447.491.033 448.255.772 455.966.308

19.2 Giustizia amministrativa (6.7) CP 192.935.681 193.358.109 193.658.554

CS 192.935.681 193.358.109 193.658.554

Giustizia amministrativa CP 192.935.681 193.358.109 193.658.554

CS 192.935.681 193.358.109 193.658.554

19.3 Autogoverno della magistratura (6.8) CP 36.301.550 36.301.550 36.301.550

CS 36.301.550 36.301.550 36.301.550

Garanzia dell'autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario CP 36.301.550 36.301.550 36.301.550

CS 36.301.550 36.301.550 36.301.550

19.4 Coordinamento del sistema della giustizia tributaria (6.12) CP 218.253.802 218.527.708 225.937.799

CS 218.253.802 218.596.113 226.006.204

Spese di personale per il programma (personale amministrativo) CP 114.006.023 111.449.338 109.951.289

CS 114.006.023 111.449.338 109.951.289

Spese di personale per il programma (magistrati tributari) CP 17.554.058 24.433.856 37.531.651

CS 17.554.058 24.433.856 37.531.651

Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della giustizia tributaria CP 4.106.624 4.106.624 4.106.624

CS 4.106.624 4.106.624 4.106.624

Sviluppo del sistema informativo della giustizia tributaria e innovazione della strumentazione informatica in dotazione agli uffici del Dipartimento e alle sedi giudiziarie tributarie CP 12.494.726 12.494.726 12.494.726

CS 12.494.726 12.494.726 12.494.726

Organo di autogoverno della magistratura tributaria e garanzia dei diritti del contribuente CP 5.459.006 5.459.006 5.459.006

CS 5.459.006 5.459.006 5.459.006

Funzionamento delle sedi giudiziarie tributarie CP 64.633.365 60.584.158 56.394.503

CS 64.633.365 60.652.563 56.462.908

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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U.d.V. Missione 2024 2025 2026

Programma

Azione

20 Sviluppo e riequilibrio territoriale (28) CP

13.486.779.000 14.965.091.000 8.924.220.000

CS 8.582.304.000 8.688.232.000 8.281.124.000

20.1 Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (28.4) CP 13.486.779.000 14.965.091.000 8.924.220.000

CS 8.582.304.000 8.688.232.000 8.281.124.000

Politiche di coesione CP 13.486.779.000 14.965.091.000 8.924.220.000

CS 8.582.304.000 8.688.232.000 8.281.124.000

21 Debito pubblico (34) CP 418.396.469.300 393.453.239.300 446.469.021.678

CS 418.396.469.300 393.453.239.300 446.469.021.678

21.1 Oneri per il servizio del debito statale (34.1) CP 91.203.999.100 101.112.434.100 106.858.316.478

CS 91.203.999.100 101.112.434.100 106.858.316.478

Oneri finanziari su titoli del debito statale CP 81.975.680.000 90.571.630.000 97.744.145.000

CS 81.975.680.000 90.571.630.000 97.744.145.000

Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi CP 7.497.246.000 8.798.231.000 7.372.598.978

CS 7.497.246.000 8.798.231.000 7.372.598.978

Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali CP 650.000.000 661.000.000 659.000.000

CS 650.000.000 661.000.000 659.000.000

Oneri per la gestione del debito CP 1.081.073.100 1.081.573.100 1.082.572.500

CS 1.081.073.100 1.081.573.100 1.082.572.500

21.2 Rimborsi del debito statale (34.2) CP 327.192.470.200 292.340.805.200 339.610.705.200

CS 327.192.470.200 292.340.805.200 339.610.705.200

Rimborso titoli del debito statale CP 326.589.370.200 291.737.705.200 339.007.705.200

CS 326.589.370.200 291.737.705.200 339.007.705.200

Rimborso buoni postali CP 100.000 100.000 <<

CS 100.000 100.000 <<

Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire CP 3.000.000 3.000.000 3.000.000

CS 3.000.000 3.000.000 3.000.000

Passivita' a carico dello Stato CP 600.000.000 600.000.000 600.000.000

CS 600.000.000 600.000.000 600.000.000

22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) CP 1.450.930.919 1.411.105.403 1.351.855.780

CS 1.450.930.919 1.411.820.690 1.352.571.067

22.1 Indirizzo politico (32.2) CP 29.844.715 29.988.519 29.891.767

CS 29.844.715 29.988.519 29.891.767

Ministro e Sottosegretari di Stato CP 625.300 625.300 625.300

CS 625.300 625.300 625.300

Indirizzo politico-amministrativo CP 27.345.781 27.489.585 27.392.833

CS 27.345.781 27.489.585 27.392.833

Valutazione e controllo strategico (OIV) CP 1.873.634 1.873.634 1.873.634

CS 1.873.634 1.873.634 1.873.634

22.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) CP 279.611.102 263.784.330 260.474.277

CS 279.611.102 264.499.617 261.189.564

Spese di personale per il programma CP 79.736.711 67.954.369 66.295.085

CS 79.736.711 67.954.369 66.295.085

Gestione del personale CP 83.700.260 87.342.559 87.199.562

CS 83.700.260 88.057.846 87.914.849

Gestione comune dei beni e servizi CP 18.315.149 14.519.000 12.566.992

CS 18.315.149 14.519.000 12.566.992

Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici CP 97.858.982 93.968.402 94.412.638

CS 97.858.982 93.968.402 94.412.638

22.3 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4) CP 852.023.866 826.906.332 771.561.118

CS 852.023.866 826.906.332 771.561.118

Spese di personale per il programma CP 2.408.860 2.246.519 2.102.830

CS 2.408.860 2.246.519 2.102.830

Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo CP 314.468.531 314.468.531 314.468.531

CS 314.468.531 314.468.531 314.468.531

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/10

U.d.V. Missione 2024 2025 2026

Programma

Azione

Sistema statistico nazionale (SISTAN) CP 213.283.529 213.283.529 213.283.529

CS 213.283.529 213.283.529 213.283.529

Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni CP 3.491.486 3.491.486 3.491.486

CS 3.491.486 3.491.486 3.491.486

Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni CP 88.379.199 88.379.199 88.379.199

CS 88.379.199 88.379.199 88.379.199

Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche CP 11.198.408 9.066.405 9.314.880

CS 11.198.408 9.066.405 9.314.880

Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche CP 5.059.233 5.061.680 5.061.680

CS 5.059.233 5.061.680 5.061.680

Attuazione dell'agenda digitale italiana e interventi per la digitalizzazione CP 213.734.620 190.908.983 135.458.983

CS 213.734.620 190.908.983 135.458.983

22.4 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5) CP 198.330.616 200.476.629 203.831.515

CS 198.330.616 200.476.629 203.831.515

Spese di personale per il programma CP 168.484.881 169.329.820 172.091.016

CS 168.484.881 169.329.820 172.091.016

Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri CP 27.528.907 28.829.981 28.937.678

CS 27.528.907 28.829.981 28.937.678

Gestione e assistenza del personale dell'Avvocatura dello Stato CP 2.316.828 2.316.828 2.802.821

CS 2.316.828 2.316.828 2.802.821

22.5 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (32.7) CP 91.120.620 89.949.593 86.097.103

CS 91.120.620 89.949.593 86.097.103

Spese di personale per il programma CP 6.858.709 6.831.200 6.763.691

CS 6.858.709 6.831.200 6.763.691

Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement) CP 58.299.566 57.156.048 55.371.067

CS 58.299.566 57.156.048 55.371.067

Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA) CP 6.962.345 6.962.345 4.962.345

CS 6.962.345 6.962.345 4.962.345

Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi CP 19.000.000 19.000.000 19.000.000

CS 19.000.000 19.000.000 19.000.000

23 Fondi da ripartire (33) CP 23.530.295.417 21.270.820.375 21.351.164.379

CS 33.086.295.417 30.912.323.386 30.351.164.379

23.1 Fondi da assegnare (33.1) CP 18.077.434.274 15.711.535.638 15.890.715.375

CS 18.633.434.274 16.353.038.649 15.890.715.375

Interventi strutturali di politica economica e per la riduzione della pressione fiscale CP 4.508.822.224 303.266.097 333.081.995

CS 4.508.822.224 303.266.097 333.081.995

Fondi da assegnare per esigenze di gestione CP 7.178.843.019 6.065.334.159 5.869.386.522

CS 7.178.843.019 6.065.334.159 5.869.386.522

Fondi da assegnare per il personale delle Amministrazioni pubbliche CP 976.501.625 1.156.018.029 1.211.524.209

CS 976.501.625 1.156.018.029 1.211.524.209

Fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili pubblici CP 29.544.276 29.544.276 29.544.276

CS 29.544.276 29.544.276 29.544.276

Fondi da assegnare per spese derivanti dalle elezioni CP 300.000.000 300.000.000 300.000.000

CS 300.000.000 300.000.000 300.000.000

Fondi da assegnare per interventi di settore CP 173.054.198 495.950.878 575.907.106

CS 623.054.198 1.137.453.889 575.907.106

Fondo da assegnare per l'attuazione dei contratti del personale CP 4.318.167.453 6.767.920.720 6.977.769.788

CS 4.424.167.453 6.767.920.720 6.977.769.788

Fondi da assegnare per le esigenze indifferibili in campo sociale e per la sicurezza di particolari territori CP 67.501.479 68.501.479 68.501.479

CS 67.501.479 68.501.479 68.501.479

Fondo da assegnare relativo alla quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRPEF CP 525.000.000 525.000.000 525.000.000

CS 525.000.000 525.000.000 525.000.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/11

Missione 2024 2025 2026

U.d.V. Programma

Azione

23.2 Fondi di riserva e speciali (33.2) CP 5.452.861.143 5.559.284.737 5.460.449.004

CS 14.452.861.143 14.559.284.737 14.460.449.004

Fondi di riserva CP 4.646.000.000 4.271.000.000 4.150.000.000

CS 13.646.000.000 13.271.000.000 13.150.000.000

Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa CP 806.861.143 1.288.284.737 1.310.449.004

CS 806.861.143 1.288.284.737 1.310.449.004

TOTALE CP 819.657.001.994 778.733.783.766 825.849.683.661

CS 833.408.448.468 788.958.849.674 836.212.221.927

RIEPILOGO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/608/1

RIEPILOGO 2024 2025 2026

Spese correnti CP 416.405.692.292 416.394.550.049 418.433.174.994

CS 426.880.893.608 427.276.977.486 427.997.555.850

FUNZIONAMENTO CP 25.384.488.732 25.315.713.788 26.459.212.826

CS 25.385.466.816 25.302.186.805 26.459.511.459

INTERVENTI CP 252.873.938.636 246.860.076.135 242.169.343.777

CS 254.242.161.868 248.755.315.268 242.732.710.713

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE CP 40.229.202.905 36.342.989.496 36.231.100.394

CS 49.335.202.905 45.343.704.783 45.231.815.681

ONERI DEL DEBITO PUBBLICO CP 97.918.062.019 107.875.770.630 113.573.517.997

CS 97.918.062.019 107.875.770.630 113.573.517.997

Spese in conto capitale CP 74.679.397.493 68.515.597.792 66.244.892.345

CS 77.955.642.651 67.858.236.263 67.043.049.755

INVESTIMENTI CP 65.083.866.236 62.528.345.407 60.797.421.397

CS 60.857.909.405 56.801.486.407 60.762.338.139

ALTRE SPESE IN C/CAPITALE CP 4.278.908.293 1.600.378.293 1.502.157.938

CS 11.124.508.293 5.760.378.293 1.988.157.938

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE CP 5.316.622.964 4.386.874.092 3.945.313.010

CS 5.973.224.953 5.296.371.563 4.292.553.678

Rimborso passivita' finanziarie CP 328.609.358.209 293.851.931.925 341.194.666.322

CS 328.609.358.209 293.851.931.925 341.194.666.322

RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO CP 328.609.358.209 293.851.931.925 341.194.666.322

CS 328.609.358.209 293.851.931.925 341.194.666.322

TOTALE CP 819.694.447.994 778.762.079.766 825.872.733.661

CS 833.445.894.468 788.987.145.674 836.235.271.927

ELENCHI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

020/610/1

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)

1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29) 2.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1)

1.1 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (29.1) 2208, 2230, 9517, 9536

3501/1-2, 3511/1, 3545, 3830, 3831, 3851, 3858, 3865, 3955, 3986, 3987, 4015, 4016 2.3 Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (3.5)

1.2 Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (29.3) 2763, 2764

3988, 4201/1-2-20, 4206, 4212, 4215, 4222, 4223/1, 4260, 4289, 4360, 4370 2.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)

1.3 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) 7554

1381/1-2, 1392/1, 1401, 1435, 1609

1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5) 3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

3556, 3558, 3800, 3807, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3838, 3866, 3931 3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)

2751, 2752, 2816

1.5 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito (29.6) 3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)

1374/1-2, 1386/1, 1417 1282, 1648, 7175, 7176, 7177, 7178

1.6 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7) 5 Ordine pubblico e sicurezza (7)

2601/1-2, 2619/1, 2655, 2656, 2657, 2822, 2826 5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese (7.5)

1.7 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8) 4219/1-2-20, 4235, 4236, 4238, 4239/1, 4271, 4361, 4371

2646/1-2, 2647/1 7 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)

1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10) 7.1 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)

7407

3561, 3857

1.9 Servizi finanziari e monetazione (29.9) 14 Diritti sociali; politiche sociali e famiglia (24)

2142 14.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)

1241/1-2, 1244/1, 1254, 1260, 1311, 1312, 1313

1.12 Gestione degli interventi finanziari dello stato, partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico (29.13)

14.3 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11)

1375/1-2, 1376/1, 1442, 1443

1250, 1273, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319

020/610/2

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

15 Politiche previdenziali (25) 22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

15.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2) 22.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1007, 1008/1, 1009/1, 1011/1-2

1585, 1686, 2198

22.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

17 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)

1227, 1229, 1230/1-2, 1231/1, 1236/1, 1256, 1289, 1325, 1334, 1411

17.1 Organi costituzionali (1.1) 22.3 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4)

2100, 2109

1382/1-2, 1394/1, 1403

19 Giustizia (6)

22.4 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5)

19.4 Coordinamento del sistema della giustizia tributaria (6.12)

1265/1-2, 1266/1, 1276/1-2, 1277/1, 1287 4431, 4432, 4435/1-2, 4436/1-2, 4439, 4442, 4445/1, 4446/1, 4454/1, 4469, 4474

21 Debito pubblico (34) 22.5 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (32.7)

21.1 Oneri per il servizio del debito statale (34.1) 1233/1-2, 1242/1, 2130

2214, 2215, 2216, 2217, 2219, 2222, 2224, 2242, 2246, 2247 23 Fondi da ripartire (33)

21.2 Rimborsi del debito statale (34.2)

23.1 Fondi da assegnare (33.1)

9523, 9537, 9539, 9565, 9590 3020, 3021

020/610/3

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 6 Ricerca e innovazione (17)

1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11) 6.1 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (17.18)

1.2 Vigilanza sul sistema cooperativo e camerale (11.6)

4304/1-2, 4314/1

1228, 2106/1-2, 2108, 2109, 2137/1 7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

1.3 Incentivazione del sistema produttivo (11.7)

7.1 Indirizzo politico (32.2)

2210/1-2, 2214/1, 2215, 2221, 2226

1001, 1007/1-2, 1041, 1042/1, 1044/1, 1122, 1123

1.4 Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (11.10)

7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

2330, 2331, 2333, 2604/1-2, 2613/1, 2663

1202, 1204, 1205/1-2, 1211, 1215, 1218/1, 1358, 1359, 1360, 1750, 1760, 1822, 2218

1.8 Politiche industriali, per la competitivita', il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa (11.13)

2101/1-2, 2104/1-2, 2113/1, 2163, 2263, 2677

1.9 Interventi in materia di difesa nazionale (11.14)

1250/1-2, 1252/1, 2202, 2273

1.10 Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie (11.15)

2201/1-2, 2205/1, 2227

2 Regolazione dei mercati (12)

2.1 Politiche sulla concorrenza, tutela dei consumatori e la normativa tecnica (12.4)

1208/1-2, 1223, 1225/1, 1229, 1500, 1600, 1601, 2100

5 Comunicazioni (15)

5.1 Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (15.5)

2491/1-2, 2495/1

5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)

2492/1-2, 2500, 2502/1, 2600, 2660, 2680

5.3 Attivita' territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)

3335/1-2, 3341/1, 3560, 3565

020/610/4

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)

1 Politiche per il lavoro (26) 4.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)

1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6) 3680/1-2, 3685/1, 3691

2563, 4061/1-2, 4065/1, 4113

1.2 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7) 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

5.1 Indirizzo politico (32.2)

1201/1-2, 1205/1, 1269 1001, 1003/1-2-6, 1006/1, 1007, 1008/1, 2508/1

1.3 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8) 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

4961/1-2, 4965/1, 5013 2931, 3161, 4763/1-2, 4767/1, 4772, 4773, 4774, 4815, 4951

1.5 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10)

1203/1-2, 1206/1, 1213

1.6 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro, logistica e servizi di comunicazione istituzionale (26.12)

3061/1-2, 3065/1, 3113

1.7 Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (26.11)

2513, 4860/1-2, 4865/1

2 Politiche previdenziali (25)

2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)

4231/1-2, 4235/1, 4283

3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)

3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)

5141/1-2, 5145/1, 5193

3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)

2522, 2523, 3420/1-2, 3425/1, 3473

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ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

1 Giustizia (6)

1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1)

1600/1-2, 1601/1-2-13, 1602/1-2, 1606, 1608/1, 1610/1, 1616, 1629, 1633, 1635, 1680, 1685, 1772, 1805, 1871

1.2 Giustizia civile e penale (6.2)

1400/1-2, 1402/1-2, 1403/1-2, 1421/1, 1430, 1431/1, 1459, 1503

1.3 Giustizia minorile e di comunita' (6.3)

2000/1-2, 2001/1-2, 2002/1-2, 2016, 2024, 2030, 2032/1, 2033/1, 2036, 2038, 2071, 2133, 2134

1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (6.6)

1200/1-2, 1201/1-2, 1209/1, 1210/1, 1258, 1261, 1262, 1264, 1271, 1360, 1362, 1363

1.5 Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (6.11)

2200/1-2, 2202/1-2, 2232/1, 2233/1, 2254

2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

2.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1005/1-2, 1008/1-2, 1019/1, 1020, 1021/1, 1095

2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1405, 1408, 1412/1-2, 1413/1-2, 1422, 1432/1, 1454, 1458, 1460, 1541

020/610/6

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

1 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 2.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1041/1-2, 1043/1, 1045/1-2, 1046/1, 1057, 1058/1

1.1 Protocollo internazionale (4.1)

1170/1-2, 1172/1 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1301/1-2, 1303/1, 1305, 1308, 1397

1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2)

2001/1-2, 2002/1-2, 2003/1, 2018/1, 2024, 2202, 2203, 2303, 2306 4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)

1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4) 4.1 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)

3601/1-2, 3602/1-2, 3603/1, 3618/1, 3750

2314/1, 2315, 2404/1-2, 2406/1, 2410, 2420, 2422

1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)

3301/1-2, 3302/1-2, 3303/1, 3318/1, 3393/1-2-5-6-7-9-10-11-12-13-14-16-17

1.5 Integrazione europea (4.7)

2408, 4501/1-2, 4502/1-2, 4503/1, 4504/1, 4509, 4531/4-5, 4540, 4546

1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)

3001/1-2, 3002/1-2, 3003/1, 3018/1, 3095, 3104, 3108

1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)

1519/1-2, 1521/1

1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)

1241/1-2, 1242/1-2, 1243/1, 1244/1, 1250, 1271, 1273, 1277/1-2, 1279/1, 1281/1-2, 1282/1, 1286, 1287, 1288

1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)

1121/1-2, 1122/1-2, 1123/1, 1130/1, 1164

1.12 Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (4.17)

1201/1-2, 1203/1

1.13 Diplomazia pubblica e culturale (4.18)

2401/1-2, 2402/1-2, 2403/1, 2418/1, 2441, 2492, 2513, 2561, 2752/1-3-4-6-10

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ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

1 Istruzione scolastica (22)

1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione (22.1)

1175/1-2, 1177/1, 1244, 1251/1, 1317

1.2 Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8)

1305/1-2, 1319/1

1.4 Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (22.15)

1307/1-2, 1321/1

1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)

2098/1-2, 2109/1, 2133, 2134

1.6 Istruzione del primo ciclo (22.17)

2127/1, 2128/1, 2140/1, 2154/1-4, 2155/1-4, 2156/1-4, 2327/1, 2354/1-4, 2427/1, 2428/1, 2440/1, 2454/1-4, 2455/1-4, 2456/1-4

1.7 Istruzione del secondo ciclo (22.18)

2145/1, 2149/1-4, 2345/1, 2349/1-4, 2445/1, 2449/1-4

1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19)

1401, 2010, 2305/1-2, 2319/1, 2510, 2533

4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

4.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1006/1-2, 1015/1, 1016, 1017/1, 1020/1

4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1019, 1050, 1056, 1064, 1184/1-2, 1187, 1189/1, 1193, 1223, 1242, 1333, 1400, 1669, 2117, 2118, 2219, 2900

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ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELL'INTERNO 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)

1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2) 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2)

2201/1-2, 2209/1, 2313, 2355

1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2.2)

6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

2900/1-2, 2916, 2918, 2945/1, 2951, 2952

6.1 Indirizzo politico (32.2)

2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) 1001, 1012/1, 1013/1-2, 1014/1, 1015/1

2.1 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8) 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1501/1-2, 1503/1-2, 1505, 1509/1, 1510/1, 1520, 1521

2901/1-2, 2904, 2907, 2908, 2910/1, 2911, 2937, 2963, 2965, 3010

2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9)

1181/1-2, 1195/1

2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)

1183/1-2, 1191/1, 1327, 1402

3 Ordine pubblico e sicurezza (7)

3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)

2501/1-2-21, 2509/1-2, 2522/1, 2523/1, 2599, 2603, 2675, 2677, 2687, 2688, 2689, 2690, 2823, 2860, 2865

3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)

2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2812, 2851, 2871, 2872

4 Soccorso civile (8)

4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)

1810/3, 1812/1-2

4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)

1801/1-2, 1811, 1820/1, 1821/1, 1831/1-2, 1857, 1858, 1861, 1917, 1918, 2051, 2081, 2086

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ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

FONDO EDIFICI DI CULTO

1 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)

1.1 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (27.5)

160, 165, 243, 351, 402, 502

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ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 3.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1014/1-2, 1037/1, 1038, 1039/1

1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1.3 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)

3421/1-2, 3427, 3428, 3430/1, 3470, 3471, 3472, 3473, 3482, 3871

3422/1-2, 3435/1

1.5 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (18.12) 5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)

5.1 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (10.8)

1823, 3001/1-2, 3006/1, 3083, 3093

3515/1-2, 3530/1, 3535, 3538, 3563, 3591, 3595

1.6 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (18.13) 5.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (10.7)

1351/1-2, 1357/1, 1400, 1401, 1402, 1641/2, 1642, 1643

2031, 2032, 3507/1-2, 3516/1, 3523

1.7 Promozione dell'economia circolare, politiche per la gestione dei rifiuti e sostenibilità dei prodotti e dei consumi (18.15)

2715, 4101/1-2, 4103/1, 4121

1.9 Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (18.19)

2105, 3094, 4201/1-2, 4203/1

1.10 Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica (18.20)

2106, 2107, 4301/1-2, 4303/1

1.11 Valutazioni e autorizzazioni ambientali e prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico (18.21)

2010/1-2, 2019/1, 2713, 4122

1.12 Coordinamento delle attività connesse al PNRR in materia del territorio e dell'ambiente (18.22)

1101/1-2, 1103/1

1.13 Politiche per il miglioramento della qualita' dell'aria (18.23)

2061/1-2, 2063/1, 2073

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

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ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 3 Casa e assetto urbanistico (19)

1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)

1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (14.11) 1580/1-2, 1600/1, 1605, 1629

1583/1-2, 1602/1, 1619, 1643 4 Ordine pubblico e sicurezza (7)

1.2 Sistemi idrici e idraulici (14.5) 4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)

1174/1-2, 1207/1, 1211 2043/1-2-11, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2054/1-2, 2062, 2063/1, 2065, 2066/1, 2112, 2131, 2132, 2133, 2259, 2309

1.3 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9) 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

2920/1-2, 2924, 2927/1 5.1 Indirizzo politico (32.2)

1.4 Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10) 1001, 1007/1-2, 1014, 1015/1, 1016/1-2, 1020/1, 1032

1178/1-2, 1187/1, 1639, 1640 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) 1168, 1173/1-2, 1185, 1192, 1197, 1200, 1206/1, 1230, 1263, 1375, 1478, 1480

2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1)

1148/1-2, 1158, 1159/1, 1248

2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)

1620/1, 1623, 1661/1-2

2.3 Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)

1176/1-2, 1231, 1291/1

2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)

1150/1-2, 1244, 1293/1

2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)

1657, 1658, 1659, 1664/1-2, 1666, 1669, 1670, 1672/1, 1891

2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)

1177/1-2, 1228, 1292/1

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ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

1 Ricerca e innovazione (17)

1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)

1607/1-2, 1624/1, 2363

2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)

2.1 Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (23.1)

1617/1-2, 1631/1, 1682, 2020

2.2 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2)

1600/1-2, 1603/1-2-3, 1613/1, 1619/1, 1655, 1675, 2303/1-2-3, 2313/1

2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)

1616/1-2, 1621/1, 1657

2.4 Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (23.4)

1025/1-2, 1035/1-2, 1110/1, 1125/1, 1135/1

2.5 Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (23.5)

1012/1, 1112/1, 1702, 1703, 2463, 7291, 7292, 7293, 7294

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

3.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1006/2, 1015/1, 1016, 1017/1, 1020/1

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1013, 1019, 1021, 1050, 1056, 1064, 1176, 1184/1-2, 1187, 1193, 1223, 1242, 1245, 1300, 1301, 1303, 1333, 1334, 1337, 1376, 1400, 1531, 1620, 1625, 1656, 1661, 1669, 1697, 1698, 1770, 2117, 2118, 2219, 2900

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ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELLA DIFESA 3.3 Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare (32.6)

1389, 1391, 1392

1 Difesa e sicurezza del territorio (5)

1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)

4800/1-2-16, 4802/1-2, 4805, 4807, 4811, 4812/1, 4813/1, 4814, 4843, 4861

1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)

4160, 4161, 4162, 4191/1-2-16, 4195/1-2, 4202, 4203/1, 4204/1, 4223

1.3 Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3)

4311/1-2-16, 4315/1-2, 4322, 4323/1, 4324/1, 4326/1-2, 4344

1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)

4461/1-2-16, 4465/1-2, 4472, 4473/1, 4474/1, 4493

1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)

1201/1-2, 1204/1-2, 1207/1-2, 1211/1, 1212, 1213/1, 1214/1, 1219, 1232, 1254, 1330, 7137

1.9 Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa (5.9)

1370/1, 2101/1-2, 2107/1-2-16, 2111/1, 2114/1, 2219, 2232

2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

2.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)

2851/1-2, 2856, 2860, 2862/1, 2865/1-2-4, 2878, 2884, 2885, 2898, 2914, 2923/1, 2938, 2977

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

3.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1009/1-2, 1015/1-2, 1021, 1022/1, 1023/1, 1031

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1100/1-2, 1104/1-2, 1108, 1109/1, 1110/1, 1111/1, 1117, 1149, 1162, 1163, 1208, 1217, 1225/2, 1390

020/610/14

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ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)

1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)

1152/1-2, 1156/1, 1416, 1417

1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)

2397/1-2, 2409/1, 2470, 2471, 2472

1.3 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)

1471, 1871/1-2, 1883/1, 1957, 1958, 1959

2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

2.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1007/1-2, 1022, 1024/1, 1025/1

2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1165, 1874/1-2, 1878, 1889, 1893/1, 1899, 1903, 2318, 2400

4 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

4.1 Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18.18)

4001/1-2, 4005/1, 4320

020/610/15

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ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELLA CULTURA 1.11 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18)

6001/1-2, 6005/1, 6032

1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)

1.19 Realizzazione attivita' di tutela in ambito territoriale (21.19)

1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)

1236, 1251/1-2, 1254/1

6501/1-2, 6505/1, 6532

1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5) 1.20 Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (21.20)

1018/1-2, 1020/1 1701/1-2, 1703/1

1.3 Tutela dei beni archeologici (21.6) 2 Ricerca e innovazione (17)

4001/1-2, 4005/1, 4051, 4052, 4053, 4075, 4131

2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (17.4)

1.4 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9) 2033/1-2, 2036/1, 2521

3001/1-2, 3005/1, 3031

1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10) 4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

4.1 Indirizzo politico (32.2)

3501/1-2, 3505/1, 3532 1001, 1006/1-2, 1015, 1016/1, 1025/1

1.6 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12) 4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

4501/1-2, 4505/1, 4551, 4553, 5052 1204, 1811, 1813, 2021, 2450, 5701/1-2, 5703, 5705/1, 5745

1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)

5601/1-2, 5606/1, 5655

1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)

1187/1-2, 1197/1

1.9 Tutela del patrimonio culturale (21.15)

1801/1-2, 1804/1, 2024

1.10 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)

4801/1-2, 4804/1, 4835, 4836, 4837

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ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELLA SALUTE 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1205/1, 1208/1-2, 1222, 1223, 1269, 3161, 4763/1-2, 4773, 4951

1 Tutela della salute (20)

1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (20.1)

2317, 2407, 2409, 4001/1-2, 4003/1

1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)

3008/1-2, 3012/1

1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)

3040/1-2, 3041/1, 3042/1

1.13 Vigilanza sugli enti, supporto alle attivita' degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria (20.13)

3443/7, 6001/1-2, 6003/1

1.14 Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie (20.14)

2001/1-2, 2003/1

1.15 Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.15)

2359, 4388, 4391, 5001/1-2, 5003/1, 5330

2 Ricerca e innovazione (17)

2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)

3009/1-2, 3013/1

2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)

5200/1-2, 5202/1

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

3.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1003/1-2, 1007, 1008/1, 1009/1

020/610/17

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DEL TURISMO

1 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

1.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1006/1-2, 1015, 1016/1, 1025/1

1.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

3001/1-2, 3005/1, 3101, 3102, 3107, 3320

2 Turismo (31)

2.1 Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (31.2)

2001/1-2, 2005/1, 2053

2.4 Vigilanza, regolamentazione delle professioni turistiche (31.5)

4001/1-2, 4005/1, 4052

2.5 Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione (31.6)

5001/1-2, 5005/1, 5052

2.6 Informatizzazione, digitalizzazione e analisi statistica del settore turistico (31.7)

6001/1-2, 6005/1

020/016/1

ELENCO N. 2

ELENCO DELLE SPESE

PER LE QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO

DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE

(ARTICOLO 28 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

SPESE DI PRIMA ASSISTENZA E PER PRONTO INTERVENTO DA SOSTENERSI IN OCCASIONI DI PUBBLICHE CALAMITA' O PER LA DIFESA DELLA SALUTE O INCOLUMITA' PUBBLICA.

SPESE CONNESSE CON L'ASSISTENZA A PROFUGHI, A CONNAZIONALI RIMPATRIATI E PROFUGHI DALL'ESTERO, OVVERO PER LA TUTELA E L'ASSISTENZA DELLE COLLETTIVITA' ALL'ESTERO.

SPESE CONNESSE CON MANIFESTAZIONI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITA' ALL'ESTERO.

SPESE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD ORGANISMI INTERNAZIONALI.

SPESE DI OSPITALITA' E DI CERIMONIALE.

SPESE DA SOSTENERSI IN OCCASIONE DI ELEZIONI POLITICHE, AMMINISTRATIVE, DEI RAPPRESENTANTI ITALIANI IN SENO AL PARLAMENTO EUROPEO O DI REFERENDUM POPOLARI.

SPESE DI TRASPORTO, DI SISTEMAZIONE E SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO E ALL'INTERNO, E VISITE DI STATO.

SPESE PER I VIAGGI DEI MINISTRI E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALL'INTERNO E ALL'ESTERO.

SPESE PER CANONI DI AFFITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI, MANUNTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI IMMOBILI.

SPESE INERENTI AL RECUPERO DEI BENI CULTURALI E ARTISTICI.

SPESE RISERVATE E SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO E CON LA DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO.

SPESE PER I VIVERI E GLI ASSEGNI DI VITTO, SPESE DI VESTIARIO E DI EQUIPAGGIAMENTO.

SPESE PER IL PAGAMENTO DI INDENNIZZI A RAPPRESENTANZE ESTERE IN ITALIA PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI IN OCCASIONE DI ATTI TERRORISTICI.

SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E DEI TRIBUTI SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI PER LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI.

SPESE PER LE FORNITURE DA ESEGUIRSI DA PARTE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO.

SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO E ALLA MANUTENZIONE DI MEZZI PER LA PULIZIA ED IL DISINQUINAMENTO DEL DEMANIO MARITTIMO: SPESE PER LA RIMOZIONE DI CARICHI INQUINANTI E PER SOCCORSI A NAVI IN PERICOLO E A NAUFRAGHI.

SPESE PER LE ESEQUIE DI STATO.

SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MEDICINALI ED ALTRO MATERIALE PROFILATTICO DI USO NON RICORRENTE, NONCHE' PER INTERVENTI DI PREVENZIONE CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE, LE EPIDEMIE E LE EPIZOOZIE.

SPESE CONNESSE CON INTERVENTI MILITARI ALL'ESTERO, ANCHE DI CARATTERE UMANITARIO, CORRELATI AD ACCORDI INTERNAZIONALI.

020/618/1

BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2024 - 2026 ELENCO NUMERO 3

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE

(in Euro)

MINISTERI 2024 2025 2026

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 57.357.850 115.377.776 113.377.776

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 33.995.023 54.268.023 69.416.023

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 28.883.102 57.938.102 40.943.102

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 6.751.465 50.547.290 51.508.860

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 68.834.812 80.794.292 82.599.292

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO 17.878.719 44.737.719 44.659.719

MINISTERO DELL'INTERNO 6.809.619 33.557.436 19.410.133

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 7.201.410 30.061.410 31.843.410

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 23.148.816 50.361.710 55.883.710

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 31.193.912 44.974.912 47.520.912

MINISTERO DELLA DIFESA 23.252.013 48.327.310 55.230.310

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE 21.700.167 42.489.522 50.699.522

MINISTERO DELLA CULTURA 19.883.459 44.311.459 45.409.459

MINISTERO DELLA SALUTE 231.027 20.707.027 21.807.027

MINISTERO DEL TURISMO 14.488.749 42.229.749 42.538.749

TOTALE ACCANTONAMENTI 361.610.143 760.683.737 772.848.004

020/620/1

BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2024 - 2026 ELENCO NUMERO 4

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE

(in Euro)

MINISTERI 2024 2025 2026

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 126.299.257 142.904.618 143.094.994

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 22.259.914 27.363.224 27.420.898

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 14.057.997 18.943.802 18.968.864

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 13.135.622 13.670.889 13.710.450

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 17.764.560 18.249.297 18.280.599

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO 25.812.864 31.941.633 31.991.048

MINISTERO DELL'INTERNO 32.259.914 33.670.889 33.710.449

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 26.796.172 36.505.745 36.561.198

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 22.818.176 22.390.896 32.583.675

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 28.473.375 33.760.129 33.819.108

MINISTERO DELLA DIFESA 22.781.253 27.820.559 27.420.898

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE 16.302.554 32.210.315 31.991.048

MINISTERO DELLA CULTURA 32.772.038 37.941.633 37.733.138

MINISTERO DELLA SALUTE 22.310.032 27.377.521 27.420.899

MINISTERO DEL TURISMO 21.407.272 22.849.850 22.893.734

TOTALE ACCANTONAMENTI 445.251.000 527.601.000 537.601.000

020/626/1

ELENCO N.5

PROGRAMMI E CAPITOLI RELATIVI AI SERVIZI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO AI SENSI DELL'ART.9, COMMA 4, DELLA LEGGE 1 DICEMBRE 1986, N. 831

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)

1.2 Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (29.3)

4203, 4206, 4230, 4281, 4282, 4291, 4295, 4315, 4330

5 Ordine pubblico e sicurezza (7)

5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese (7.5)

4229, 4264, 4273, 4274, 4275, 4276, 4278, 4279, 4280, 4283, 4284, 4285, 4288

TABELLA N. 3

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

(in Euro)

030/606/1

U.d.V. Missione 2024 2025 2026

Programma

Azione

1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11) CP

17.167.929.078 14.712.955.069 8.960.349.508

CS 17.168.120.172 14.712.945.069 8.870.439.508

1.2 Vigilanza sul sistema cooperativo e camerale (11.6) CP 62.089.525 61.758.174 25.205.172

CS 62.089.525 61.758.174 25.205.172

Spese di personale per il programma CP 9.218.427 9.098.743 8.996.616

CS 9.218.427 9.098.743 8.996.616

Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e registro delle imprese CP 9.439.824 9.323.158 9.297.325

CS 9.439.824 9.323.158 9.297.325

Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie CP 1.289.202 1.194.201 1.194.159

CS 1.289.202 1.194.201 1.194.159

Promozione e sviluppo della cooperazione CP 42.142.072 42.142.072 5.717.072

CS 42.142.072 42.142.072 5.717.072

1.3 Incentivazione del sistema produttivo (11.7) CP 8.829.615.862 6.672.657.657 2.766.569.439

CS 8.829.615.862 6.672.647.657 2.766.569.439

Spese di personale per il programma CP 12.232.969 12.033.068 11.600.473

CS 12.232.969 12.033.068 11.600.473

Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese CP 3.403.794.887 2.277.517.824 1.545.872.254

CS 3.403.794.887 2.277.517.824 1.545.872.254

Garanzie e sostegno al credito alle PMI CP 5.413.588.006 4.383.106.765 1.209.096.712

CS 5.413.588.006 4.383.096.765 1.209.096.712

1.4 Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (11.10) CP 89.934.079 94.472.624 94.588.804

CS 89.934.079 94.472.624 94.588.804

Spese di personale per il programma CP 8.350.982 7.890.195 8.102.102

CS 8.350.982 7.890.195 8.102.102

Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi CP 37.094.097 42.093.429 41.9970.702

CS 37.094.097 42.093.429 41.997.702

Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprieta' industriale CP 44.489.000 44.489.000 44.489.000

CS 44.489.000 44.489.000 44.489.000

1.8 Politiche industriali, per la competitivita', il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa (11.13) CP 5.809.208.338 5.301.315.652 3.385.204.160

CS 5.809.399.432 5.301.315.652 3.295.294.160

Spese di personale per il programma CP 11.915.918 12.445.035 12.706.042

CS 11.915.918 12.445.035 12.706.042

Promozione delle start up, delle responsabilita' sociale e del movimento cooperativo CP 1.354.874 1.346.248 1.330.462

CS 1.354.874 1.346.248 1.330.462

Politica industriale e politiche per la competitivita' CP 5.390.080.469 4.825.873.249 2.973.251.958

CS 5.390.271.563 4.825.873.249 2.883.341.958

Crisi industriali e grandi filiere produttive CP 40.914.658 45.409.211 34.263.781

CS 40.914.658 45.409.211 34.263.781

Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica CP 364.942.419 416.241.909 363.651.917

CS 364.942.419 416.241.909 363.651.917

1.9 Interventi in materia di difesa nazionale (11.14) CP 1.880.288.607 2.085.901.606 2.171.909.516

CS 1.880.288.607 2.085.901.606 2.171.909.516

Spese di personale per il programma CP 1.730.746 1.788.935 1.811.996

CS 1.730.746 1.788.935 1.811.996

Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa CP 1.855.584.003 2.070.963.290 2.156.948.140

CS 1.855.584.003 2.070.963.290 2.156.948.140

Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa CP 22.973.858 13.149.381 13.149.380

CS 22.973.858 13.149.381 13.149.380

1.10 Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie (11.15) CP 496.792.667 496.849.356 516.872.417

CS 496.792.667 496.849.356 516.872.417

Spese di personale per il programma CP 1.730.746 1.788.935 1.811.996

CS 1.730.746 1.788.935 1.811.996

Politiche, progetti di ricerca e studi sulle nuove tecnologie ed i materiali avanzati CP 495.061.921 495.060.421 515.060.421

CS 495.061.921 495.060.421 515.060.421

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

(in Euro)

030/606/2

U.d.V. Missione 2024 2025 2026

Programma

Azione

2 Regolazione dei mercati (12) CP

41.966.727 41.103.709 41.337.401

CS 41.966.727 41.103.709 41.337.401

2.1 Politiche sulla concorrenza, tutela dei consumatori e la normativa tecnica (12.4) CP 41.966.727 41.103.709 41.337.401

CS 41.966.727 41.103.709 41.337.401

Spese di personale per il programma CP 8.983.119 9.189.776 9.433.655

CS 8.983.119 9.189.776 9.433.655

Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza sui fondi CONSAP CP 27.969.635 26.904.960 26.904.960

CS 27.969.635 26.904.960 26.904.960

Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformit dei prodotti e degli impianti industriali, della metrologia legale, e su enti e organismi di normazione, di accreditamento e notificati CP 5.013.973 5.008.973 4.998.786

CS 5.013.973 5.008.973 4.998.786

5 Comunicazioni (15) CP 817.430.135 458.130.210 326.424.832

CS 817.430.135 458.130.210 326.424.832

5.1 Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (15.5) CP 14.327.362 13.968.364 13.589.658

CS 14.327.362 13.968.364 13.589.658

Spese di personale per il programma CP 7.980.856 8.105.408 7.726.702

CS 7.980.856 8.105.408 7.726.702

Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione CP 6.346.506 5.862.956 5.862.956

CS 6.346.506 5.862.956 5.862.956

5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8) CP 749.124.561 393.374.459 263.906.484

CS 749.124.561 393.374.459 263.906.484

Spese di personale per il programma CP 10.308.202 10.150.080 10.152.776

CS 10.308.202 10.150.080 10.152.776

Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale CP 492.715.870 54.750.840 54.750.810

CS 492.715.870 54.750.840 54.750.810

Regolamentazione e gestione delle comunicazione elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale CP 246.100.489 328.473.539 199.002.898

CS 246.100.489 328.473.539 199.002.898

5.3 Attivita' territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9) CP 53.978.212 50.787.387 48.928.690

CS 53.978.212 50.787.387 48.928.690

Spese di personale per il programma CP 41.031.187 39.844.646 37.986.008

CS 41.031.187 39.844.646 37.986.008

Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza CP 12.947.025 10.942.741 10.942.682

CS 12.947.025 10.942.741 10.942.682

6 Ricerca e innovazione (17) CP 9.921.289 9.786.000 9.581.101

CS 9.921.289 9.786.000 9.581.101

6.1 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (17.18) CP 9.921.289 9.786.000 9.581.101

CS 9.921.289 9.786.000 9.581.101

Spese di personale per il programma CP 5.999.214 5.809.300 5.604.401

CS 5.999.214 5.809.300 5.604.401

Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica CP 3 922 075 3 976 700 3 976 700

CS 3.922.075 3.976.700 3.976.700

7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) CP 218.897.409 110.812.377 101.602.146

CS 218.897.409 110.822.377 101.487.146

7.1 Indirizzo politico (32.2) CP 132.531.650 25.292.751 25.747.030

CS 132.531.650 25.292.751 25.747.030

Ministro e Sottosegretari di Stato CP 862.582 862.582 862.582

CS 862.582 862.582 862.582

Indirizzo politico-amministrativo CP 118.300.487 23.459.478 23.913.755

CS 118.300.487 23.459.478 23.913.755

Valutazione e controllo strategico (OIV) CP 970.689 970.691 970.693

CS 970.689 970.691 970.693

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

(in Euro)

030/606/3

U.d.V. Missione 2024 2025 2026

Programma

Azione

Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti CP 12.397.892 << <<

CS 12.397.892 << <<

7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) CP 86.365.759 85.519.626 75.855.116

CS 86.365.759 85.529.626 75.740.116

Spese di personale per il programma CP 25.102.146 25.613.150 25.571.258

CS 25.102.146 25.613.150 25.571.258

Gestione del personale CP 14.313.102 13.865.611 13.271.207

CS 14.313.102 13.865.611 13.271.207

Gestione comune dei beni e servizi CP 46.950.511 46.040.865 37.012.651

CS 46.950.511 46.050.865 36.897.651

TOTALE CP 18.256.144.638 15.332.787.365 9.439.294.988

CS 18.256.335.732 15.332.787.365 9.349.269.988

RIEPILOGO

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

(in Euro)

030/608/1

RIEPILOGO 2024 2025 2026

Spese correnti CP 546.565.522 533.902.060 482.130.392

CS 546.756.616 533.902.060 482.015.392

FUNZIONAMENTO CP 278.133.803 276.512.467 234.085.571

CS 278.324.897 276.502.467 233.985.571

INTERVENTI CP 182.690.143 173.042.304 164.649.586

CS 182.690.143 173.042.304 164.649.586

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE CP 84.309.442 83.581.678 82.879.628

CS 84.309.442 83.591.678 82.864.628

ONERI DEL DEBITO PUBBLICO CP 1.432.134 765.611 515.607

CS 1.432.134 765.611 515.607

Spese in conto capitale CP 17.688.037.392 14.786.501.535 8.944.530.823

CS 17.688.037.392 14.786.501.535 8.854.620.823

INVESTIMENTI CP 17.635.133.690 14.786.495.725 8.944.525.013

CS 17.635.133.690 14.786.495.725 8.854.615.013

ALTRE SPESE IN C/CAPITALE CP 40.505.810 5.810 5.810

CS 40.505.810 5.810 5.810

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE CP 12.397.892 << <<

CS 12.397.892 << <<

Rimborso passivita' finanziarie CP 21.541.724 12.383.770 12.633.773

CS 21.541.724 12.383.770 12.633.773

RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO CP 21.541.724 12.383.770 12.633.773

CS 21.541.724 12.383.770 12.633.773

TOTALE CP 18.256.144.638 15.332.787.365 9.439.294.988

CS 18.256.335.732 15.332.787.365 9.349.269.988

TABELLA N. 4

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(in Euro)

040/606/1

U.d.V. Missione 2024 2025 2026

Programma

Azione

1 Politiche per il lavoro (26) CP

17.744.578.083 17.963.672.226 17.629.997.190

CS 17.744.578.083 17.963.672.226 17.629.997.190

1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6) CP 13.370.555.237 13.759.263.381 13.693.708.892

CS 13.370.555.237 13.759.263.381 13.693.708.892

Spese di personale per il programma CP 4.282.890 4.237.560 4.297.428

CS 4.282.890 4.237.560 4.297.428

Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro CP 11.145.330.089 12.095.082.563 12.152.417.706

CS 11.145.330.089 12.095.082.563 12.152.417.706

Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito CP 2.220.942.258 1.659.943.258 1.536.993.758

CS 2.220.942.258 1.659.943.258 1.536.993.758

1.2 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7) CP 33.733.309 33.699.809 33.737.482

CS 33.733.309 33.699.809 33.737.482

Spese di personale per il programma CP 6.697.830 6.664.347 6.702.147

CS 6.697.830 6.664.347 6.702.147

Integrazione e monitoraggio delle politiche del lavoro e delle politiche sociali e coordinamento amministrativo CP 684.381 684.364 684.237

CS 684.381 684.364 684.237

Supporto tecnico per la formazione, il lavoro e le politiche sociali CP 26.351.098 26.351.098 26.351.098

CS 26.351.098 26.351.098 26.351.098

1.3 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8) CP 116.960.704 116.886.577 116.955.502

CS 116.960.704 116.886.577 116.955.502

Spese di personale per il programma CP 4.745.020 4.700.893 4.769.836

CS 4.745.020 4.700.893 4.769.836

Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentativita' sindacale e scioperi CP 54.915.684 54.885.684 54.885.666

CS 54.915.684 54.885.684 54.885.666

Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici CP 57.300.000 57.300.000 57.300.000

CS 57.300.000 57.300.000 57.300.000

1.4 Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9) CP 452.623.261 452.875.326 452.925.658

CS 452.623.261 452.875.326 452.925.658

Contrasto all'illegalita' del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante l'attivita' ispettiva svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro CP 452.623.261 452.875.326 452.925.658

CS 452.623.261 452.875.326 452.925.658

1.5 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10) CP 2.284.786.505 2.129.572.793 1.868.168.456

CS 2.284.786.505 2.129.572.793 1.868.168.456

Spese di personale per il programma CP 3.461.734 3.518.022 3.568.495

CS 3.461.734 3.518.022 3.568.495

Promozione e realizzazione di interventi a favore CP 2.281.324.771 2.126.054.771 1.864.599.961

dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) CS 2.281.324.771 2.126.054.771 1.864.599.961

1.6 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro, logistica e servizi di comunicazione istituzionale (26.12) CP 46.904.116 46.827.176 46.717.756

CS 46.904.116 46.827.176 46.717.756

Spese di personale per il programma CP 6.175.637 6.127.542 6.016.420

CS 6.175.637 6.127.542 6.016.420

Promozione e realizzazione del sistema informativo del lavoro, compreso quello dell'attività di vigilanza sul lavoro CP 40.728.479 40.699.634 40.701.336

CS 40.728.479 40.699.634 40.701.336

1.7 Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (26.11) CP 1.439.014.951 1.424.547.164 1.417.783.444

CS 1.439.014.951 1.424.547.164 1.417.783.444

Spese di personale per il programma CP 2.411.154 2.443.367 2.479.647

CS 2.411.154 2.443.367 2.479.647

Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro CP 12.576.693 12.576.693 12.576.693

CS 12.576.693 12.576.693 12.576.693

Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali CP 1.424.027.104 1.409.527.104 1.402.727.104

CS 1.424.027.104 1.409.527.104 1.402.727.104

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(in Euro)

040/606/2

U.d.V. Missione 2024 2025 2026

Programma

Azione

2 Politiche previdenziali (25) CP

123.705.280.178 114.036.794.354 103.044.272.974

CS 123.705.280.178 114.036.794.354 103.044.272.974

2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3) CP 123.705.280.178 114.036.794.354 103.044.272.974

CS 123.705.280.178 114.036.794.354 103.044.272.974

Spese di personale per il programma CP 4.226.316 4.143.001 4.054.369

CS 4.226.316 4.143.001 4.054.369

Prepensionamenti CP 8.613.179.801 6.481.459.801 3.644.159.801

CS 8.613.179.801 6.481.459.801 3.644.159.801

Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988) CP 430.470.957 430.470.957 430.470.957

CS 430.470.957 430.470.957 430.470.957

Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare CP 1.199.926.696 1.200.850.000 1.200.850.000

CS 1.199.926.696 1.200.850.000 1.200.850.000

Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione CP 30.323.183.806 17.438.009.906 15.402.290.906

CS 30.323.183.806 17.438.009.906 15.402.290.906

Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati CP 10.132.770.921 10.319.270.921 8.777.070.921

CS 10.132.770.921 10.319.270.921 8.777.070.921

Tutela previdenziale obbligatoria della maternita' e della famiglia CP 628.329.138 628.329.138 628.329.138

CS 628.329.138 628.329.138 628.329.138

Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato CP 426.575.747 426.575.747 426.575.747

CS 426.575.747 426.575.747 426.575.747

Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali CP 486.893.782 486.893.782 486.893.782

CS 486.893.782 486.893.782 486.893.782

Attivita' di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali CP 365.363 365.363 365.337

CS 365.363 365.363 365.337

Sostegno alle gestioni previdenziali CP 71.459.357.651 76.620.425.738 72.043.212.016

CS 71.459.357.651 76.620.425.738 72.043.212.016

3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) CP 61.412.495.023 62.832.889.700 64.485.443.674

CS 61.412.495.023 62.832.889.700 64.485.443.674

3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2) CP 103.225.185 96.468.403 95.848.352

CS 103.225.185 96.468.403 95.848.352

Spese di personale per il programma CP 3.146.659 3.076.602 3.121.577

CS 3.146.659 3.076.602 3.121.577

Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore CP 100.078.526 93.391.801 92.726.775

CS 100.078.526 93.391.801 92.726.775

3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12) CP 61.309.269.838 62.736.421.297 64.389.595.322

CS 61.309.269.838 62.736.421.297 64.389.595.322

Spese di personale per il programma CP 5.650.143 5.550.440 5.571.991

CS 5.650.143 5.550.440 5.571.991

Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale CP 404.322.411 404.326.711 404.330.911

CS 404.322.411 404.326.711 404.330.911

Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità CP 21.872.640.027 22.483.225.027 23.181.075.965

CS 21.872.640.027 22.483.225.027 23.181.075.965

Politiche per l'infanzia e la famiglia CP 23.881.240.198 24.252.658.840 24.675.541.941

CS 23.881.240.198 24.252.658.840 24.675.541.941

Assegni e pensioni sociali CP 8.933.935.948 9.213.935.948 9.493.935.948

CS 8.933.935.948 9.213.935.948 9.493.935.948

Lotta contro la poverta' CP 6.202.827.545 6.368.070.765 6.620.485.000

CS 6.202.827.545 6.368.070.765 6.620.485.000

Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche assistenziali CP 8.653.566 8.653.566 8.653.566

CS 8.653.566 8.653.566 8.653.566

Reddito di cittadinanza CP << << <<

CS << << <<

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(in Euro)

040/606/3

U.d.V. Missione 2024 2025 2026

Programma

Azione

4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) CP

12.845.986 12.758.275 12.537.519

CS 12.845.986 12.758.275 12.537.519

4.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6) CP 12.845.986 12.758.275 12.537.519

CS 12.845.986 12.758.275 12.537.519

Spese di personale per il programma CP 2.783.967 2.820.820 2.863.573

CS 2.783.967 2.820.820 2.863.573

Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale CP 10.062.019 9.937.455 9.673.946

CS 10.062.019 9.937.455 9.673.946

5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) CP 72.785.263 67.334.467 59.184.315

CS 72.785.263 67.334.467 59.184.315

5.1 Indirizzo politico (32.2) CP 53.495.637 48.259.516 40.355.251

CS 53.495.637 48.259.516 40.355.251

Ministro e Sottosegretari di Stato CP 158.861 158.861 158.861

CS 158.861 158.861 158.861

Indirizzo politico-amministrativo CP 9.944.789 9.508.855 9.604.590

CS 9.944.789 9.508.855 9.604.590

Valutazione e controllo strategico (OIV) CP 484.016 483.829 483.829

CS 484.016 483.829 483.829

Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti CP 42.907.971 38.107.971 30.107.971

CS 42.907.971 38.107.971 30.107.971

5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) CP 19.289.626 19.074.951 18.829.064

CS 19.289.626 19.074.951 18.829.064

Spese di personale per il programma CP 14.227.606 14.012.931 13.770.275

CS 14.227.606 14.012.931 13.770.275

Gestione del personale CP 2.976.249 2.976.249 2.976.249

CS 2.976.249 2.976.249 2.976.249

Gestione comune dei beni e servizi CP 2 085 771 2 085 771 2 082 540

CS 2.085.771 2.085.771 2.082.540

TOTALE CP 202.947.984.533 194.913.449.022 185.231.435.672

CS 202.947.984.533 194.913.449.022 185.231.435.672

RIEPILOGO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(in Euro)

040/608/1

RIEPILOGO 2024 2025 2026

Spese correnti CP 202.889.395.083 194.854.859.572 185.172.846.222

CS 202.889.395.083 194.854.859.572 185.172.846.222

FUNZIONAMENTO CP 192.829.416 192.774.306 192.788.619

CS 192.829.416 192.774.306 192.788.619

INTERVENTI CP 202.121.392.739 194.097.512.338 184.423.484.675

CS 202.121.392.739 194.097.512.338 184.423.484.675

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE CP 575.172.928 564.572.928 556.572.928

Spese in conto capitale CS 575.172.928 564.572.928 556.572.928

CP 58.589.450 58.589.450 58.589.450

CS 58.589.450 58.589.450 58.589.450

INVESTIMENTI CP 58.589.450 58.589.450 58.589.450

CS 58.589.450 58.589.450 58.589.450

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE CP << << <<

CS << << <<

TOTALE CP 202.947.984.533 194.913.449.022 185.231.435.672

CS 202.947.984.533 194.913.449.022 185.231.435.672

TABELLA N. 5

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(in Euro)

050/606/1

U.d.V. Missione 2024 2025 2026

Programma

Azione

1 Giustizia (6) CP

11.008.254.796 10.786.080.248 10.079.268.110

CS 11.053.254.796 10.786.080.248 10.079.268.110

1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1) CP 3.348.626.567 3.300.295.187 3.210.993.245

CS 3.348.626.567 3.300.295.187 3.210.993.245

Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati) CP 280.738.873 278.634.276 279.205.998

CS 280.738.873 278.634.276 279.205.998

Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria) CP 2.097.041.157 2.111.587.843 2.046.740.782

CS 2.097.041.157 2.111.587.843 2.046.740.782

Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute CP 298.341.151 279.918.805 283.135.422

CS 298.341.151 279.918.805 283.135.422

Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie CP 316.925.261 307.761.341 303.011.341

CS 316.925.261 307.761.341 303.011.341

Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria CP 198.819.569 165.514.125 141.263.224

CS 198.819.569 165.514.125 141.263.224

Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari CP 22.733.343 20.733.071 20.056.654

CS 22.733.343 20.733.071 20.056.654

Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria CP 134.027.213 136.145.726 137.579.824

CS 134.027.213 136.145.726 137.579.824

1.2 Giustizia civile e penale (6.2) CP 5.342.406.708 5.197.675.442 4.703.021.481

CS 5.347.406.708 5.197.675.442 4.703.021.481

Spese di personale per il programma (personale civile) CP 2.056.433.986 2.069.360.259 1.697.030.078

CS 2.056.433.986 2.069.360.259 1.697.030.078

Spese di personale per il programma (magistrati) CP 2 130 239 307 2 133 908 379 2 196 755 892

CS 2.130.239.307 2.133.908.379 2.196.755.892

Attività di verbalizzazione atti processuali CP 37.100.000 37.100.000 32.100.000

CS 37.100.000 37.100.000 32.100.000

Funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura CP 7.938.487 7.938.487 7.951.955

CS 7.938.487 7.938.487 7.951.955

Funzionamento uffici giudiziari CP 1.074.255.803 912.863.912 732.682.956

CS 1.079.255.803 912.863.912 732.682.956

Efficientamento del sistema giudiziario CP 36.439.125 36.504.405 36.500.600

CS 36.439.125 36.504.405 36.500.600

1.3 Giustizia minorile e di comunita' (6.3) CP 427.320.603 436.425.131 419.233.795

CS 427.320.603 436.425.131 419.233.795

Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati) CP 244.581.127 246.376.852 249.421.157

CS 244.581.127 246.376.852 249.421.157

Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria) CP 82.982.432 82.947.270 82.914.920

CS 82.982.432 82.947.270 82.914.920

Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria CP 52.955.692 52.824.244 52.824.244

CS 52.955.692 52.824.244 52.824.244

Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità CP 26.517.171 34.759.068 14.564.949

CS 26.517.171 34.759.068 14.564.949

Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità CP 18.079.283 17.317.337 17.308.165

CS 18.079.283 17.317.337 17.308.165

Cooperazione internazionale in materia civile minorile CP 52.038 47.500 47.500

CS 52.038 47.500 47.500

Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità CP 2.152.860 2.152.860 2.152.860

CS 2.152.860 2.152.860 2.152.860

1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (6.6) CP 1.542.836.228 1.537.642.529 1.527.552.466

CS 1.582.836.228 1.537.642.529 1.527.552.466

Spese di personale per il programma (personale civile) CP 13.621.136 14.048.966 15.041.797

CS 13.621.136 14.048.966 15.041.797

Spese di personale per il programma (magistrati) CP 4.858.890 4.848.425 4.880.292

CS 4.858.890 4.848.425 4.880.292

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(in Euro)

050/606/2

U.d.V. Missione 2024 2025 2026

Programma

Azione

Magistratura onoraria CP 415.933.762 411.175.336 400.914.839

CS 415.933.762 411.175.336 400.914.839

Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia CP 647.623.080 647.623.080 647.623.080

CS 687.623.080 647.623.080 647.623.080

Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni CP 212.143.598 212.143.598 212.143.598

CS 212.143.598 212.143.598 212.143.598

Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo CP 140.000.000 140.000.000 140.000.000

CS 140.000.000 140.000.000 140.000.000

Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia CP 103.153.187 102.300.549 101.446.285

CS 103.153.187 102.300.549 101.446.285

Cooperazione internazionale in materia civile e penale CP 2.814.185 2.814.185 2.814.185

CS 2.814.185 2.814.185 2.814.185

Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile CP 2.688.390 2.688.390 2.688.390

CS 2.688.390 2.688.390 2.688.390

1.5 Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (6.11) CP 347.064.690 314.041.959 218.467.123

CS 347.064.690 314.041.959 218.467.123

Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati) CP 15.948.926 16.504.551 17.515.863

CS 15.948.926 16.504.551 17.515.863

Supporto all'erogazione dei servizi del programma CP 1.243.212 1.243.212 1.243.212

CS 1.243.212 1.243.212 1.243.212

Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia CP 329.872.552 296.294.196 199.708.048

CS 329.872.552 296.294.196 199.708.048

2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) CP 220.493.334 220.615.185 211.245.646

CS 220.493.334 220.615.185 211.245.646

2.1 Indirizzo politico (32.2) CP 51.969.169 52.544.450 47.124.527

CS 51.969.169 52.544.450 47.124.527

Ministro e Sottosegretari di Stato CP 265.614 265.614 265.614

CS 265.614 265.614 265.614

Indirizzo politico-amministrativo CP 43.504.950 44.080.362 46.260.834

CS 43.504.950 44.080.362 46.260.834

Valutazione e controllo strategico (OIV) CP 598.605 598.474 598.079

CS 598.605 598.474 598.079

Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti CP 7.600.000 7.600.000 <<

CS 7.600.000 7.600.000 <<

2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) CP 168.524.165 168.070.735 164.121.119

CS 168.524.165 168.070.735 164.121.119

Spese di personale per il programma CP 34.083.491 34.262.812 30.304.978

CS 34.083.491 34.262.812 30.304.978

Gestione del personale CP 124.164.861 124.159.952 124.169.952

CS 124.164.861 124.159.952 124.169.952

Gestione comune dei beni e servizi CP 10.275.813 9.647.971 9.646.189

TOTALE CS 10.275.813 9.647.971 9.646.189

CP 11.228.748.130 11.006.695.433 10.290.513.756

CS 11.273.748.130 11.006.695.433 10.290.513.756

RIEPILOGO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(in Euro)

050/608/1

RIEPILOGO 2024 2025 2026

Spese correnti CP 10.044.984.860 10.029.629.484 9.626.957.873

CS 10.089.984.860 10.029.629.484 9.626.957.873

FUNZIONAMENTO CP 8.520.166.849 8.492.682.612 8.111.026.205

CS 8.525.166.849 8.492.682.612 8.111.026.205

INTERVENTI CP 1.305.481.562 1.315.876.539 1.301.031.042

CS 1.345.481.562 1.315.876.539 1.301.031.042

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE CP 219.336.449 221.070.333 214.900.626

CS 219.336.449 221.070.333 214.900.626

Spese in conto capitale CP 1.183.763.270 977.065.949 663.555.883

CS 1.183.763.270 977.065.949 663.555.883

INVESTIMENTI CP 1.183.763.270 977.065.949 663.555.883

CS 1.183.763.270 977.065.949 663.555.883

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE CP << << <<

CS << << <<

TOTALE CP 11.228.748.130 11.006.695.433 10.290.513.756

CS 11.273.748.130 11.006.695.433 10.290.513.756

TABELLA N. 6

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(in Euro)

060/606/1

U.d.V. Missione 2024 2025 2026

Programma

Azione

1 L'Italia in Europa e nel mondo (4) CP

2.892.907.666 2.846.658.583 3.010.445.558

CS 2.932.907.666 2.846.658.583 3.010.445.558

1.1 Protocollo internazionale (4.1) CP 7.193.059 7.536.212 7.460.123

CS 7.193.059 7.536.212 7.460.123

Spese di personale per il programma CP 5.040.484 5.386.515 5.310.426

CS 5.040.484 5.386.515 5.310.426

Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare CP 2.152.575 2.149.697 2.149.697

CS 2.152.575 2.149.697 2.149.697

1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2) CP 941.049.258 860.932.038 1.057.518.914

CS 981.049.258 860.932.038 1.057.518.914

Spese di personale per il programma CP 11.386.104 12.045.896 12.010.062

CS 11.386.104 12.045.896 12.010.062

Partecipazione italiana alla cooperazione allo sviluppo in ambito europeo e multilaterale CP 281.272.171 169.629.069 318.862.441

CS 281.272.171 169.629.069 318.862.441

Attività di indirizzo, valutazione e controllo della CP 2.481.494 2.682.668 2.682.668

cooperazione allo sviluppo CS 2.481.494 2.682.668 2.682.668

Attuazione delle politiche di cooperazione mediante l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo CP 645.909.489 676.574.405 723.963.743

CS 685.909.489 676.574.405 723.963.743

1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4) CP 39.713.524 41.969.892 40.609.495

CS 39.713.524 41.969.892 40.609.495

Spese di personale per il programma CP 15.588.022 16.419.390 16.483.993

CS 15.588.022 16.419.390 16.483.993

Cooperazione politica ed economica con i paesi e le organizzazioni regionali dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa subsahariana CP 3.521.629 4.946.629 3.521.629

CS 3.521.629 4.946.629 3.521.629

Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario CP 20.603.873 20.603.873 20.603.873

CS 20.603.873 20.603.873 20.603.873

1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6) CP 693 170 432 749 615 415 754 564 906

CS 693.170.432 749.615.415 754.564.906

Spese di personale per il programma CP 14.770.050 15.329.263 15.700.429

CS 14.770.050 15.329.263 15.700.429

Rapporti politici internazionali e diritti umani CP 675.284.673 731.174.259 737.917.584

CS 675.284.673 731.174.259 737.917.584

Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi CP 3.115.709 3.111.893 946.893

CS 3.115.709 3.111.893 946.893

1.5 Integrazione europea (4.7) CP 35.292.941 30.410.636 30.626.797

CS 35.292.941 30.410.636 30.626.797

Spese di personale per il programma CP 14.073.794 15.125.221 15.271.382

CS 14.073.794 15.125.221 15.271.382

Politiche dell'Unione Europea CP 3.261.988 3.261.256 3.261.256

CS 3.261.988 3.261.256 3.261.256

Accordi economici e politiche di sviluppo con i Paesi dell'Europa CP 17.957.159 12.024.159 12.094.159

CS 17.957.159 12.024.159 12.094.159

1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8) CP 70.437.027 70.947.531 71.115.719

CS 70.437.027 70.947.531 71.115.719

Spese di personale per il programma CP 5 795 172 6 312 466 6 480 654

CS 5.795.172 6.312.466 6.480.654

Politiche e servizi per gli italiani nel mondo CP 3.200.187 3.193.850 3.193.850

CS 3.200.187 3.193.850 3.193.850

Cooperazione migratoria CP 61.441.668 61.441.215 61.441.215

CS 61.441.668 61.441.215 61.441.215

1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12) CP 124.515.469 100.119.378 91.473.688

CS 124.515.469 100.119.378 91.473.688

Spese di personale per il programma CP 2.098.281 2.474.882 2.569.192

CS 2.098.281 2.474.882 2.569.192

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(in Euro)

060/606/2

U.d.V. Missione 2024 2025 2026

Programma

Azione

Funzionamento delle strutture diplomatico-consolari e attività istituzionali delle sedi all'estero CP 122.417.188 97.644.496 88.904.496

CS 122.417.188 97.644.496 88.904.496

1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13) CP 776.017.043 777.498.633 750.151.628

CS 776.017.043 777.498.633 750.151.628

Spese di personale per il programma all'estero CP 185.916.288 191.121.860 185.563.769

CS 185.916.288 191.121.860 185.563.769

Risorse connesse all'impiego di personale all'estero CP 587.695.427 584.257.801 562.611.387

CS 587.695.427 584.257.801 562.611.387

Programmazione, distribuzione ed avvicendamento del personale in Italia e all'estero, servizi ed aggiornamento professionale CP 2.405.328 2.118.972 1.976.472

CS 2.405.328 2.118.972 1.976.472

CP 19.490.315 20.013.257 19.845.325

1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)

CS 19.490.315 20.013.257 19.845.325

Spese di personale per il programma CP 14.690.507 15.213.901 15.050.169

CS 14.690.507 15.213.901 15.050.169

Programmazione e coordinamento dell'Amministrazione CP 2.269.243 2.268.791 2.268.791

CS 2.269.243 2.268.791 2.268.791

Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali CP 1.883.766 1.883.766 1.883.766

CS 1.883.766 1.883.766 1.883.766

Attività di controllo e prevenzione dell'autorità nazionale - UAMA CP 646.799 646.799 642.599

CS 646.799 646.799 642.599

1.12 Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (4.17) CP 4.427.341 4.428.676 4.627.921

CS 4.427.341 4.428.676 4.627.921

Spese di personale per il programma CP 3.978.635 3.979.970 4.179.215

CS 3.978.635 3.979.970 4.179.215

Sicurezza e controlli delle strutture dell'Amministrazione CP 448.706 448.706 448.706

CS 448.706 448.706 448.706

1.13 Diplomazia pubblica e culturale (4.18) CP 181.601.257 183.186.915 182.451.042

CS 181.601.257 183.186.915 182.451.042

Spese di personale per il programma CP 15.387.968 16.762.098 16.764.140

CS 15.387.968 16.762.098 16.764.140

Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero CP 95.412.503 95.609.561 95.606.627

CS 95.412.503 95.609.561 95.606.627

Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero CP 67.902.074 67.924.002 67.924.002

CS 67.902.074 67.924.002 67.924.002

Attività di pianificazione delle politiche CP 1.438.830 1.438.830 1.438.830

CS 1.438.830 1.438.830 1.438.830

Comunicazione istituzionale e rapporti con i media CP 1.459.882 1.452.424 717.443

CS 1.459.882 1.452.424 717.443

2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) CP 143.399.792 107.698.913 100.377.132

CS 143.399.792 107.698.913 100.377.132

2.1 Indirizzo politico (32.2) CP 25.460.086 20.877.503 15.521.963

CS 25.460.086 20.877.503 15.521.963

Ministro e Sottosegretari di Stato CP 657.102 657.102 657.102

CS 657.102 657.102 657.102

Indirizzo politico-amministrativo CP 12.907.876 14.175.293 14.519.753

CS 12.907.876 14.175.293 14.519.753

Valutazione e controllo strategico (OIV) CP 345.108 345.108 345.108

CS 345.108 345.108 345.108

Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti CP 11.550.000 5.700.000 <<

CS 11.550.000 5.700.000 <<

2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di CP 117.939.706 86.821.410 84.855.169

competenza (32.3) CS 117.939.706 86.821.410 84.855.169

Spese di personale per il programma CP 12.200.680 13.884.823 14.251.255

CS 12.200.680 13.884.823 14.251.255

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(in Euro)

060/606/3

U.d.V. Missione 2024 2025 2026

Programma

Azione

Gestione del personale CP 14.119.834 14.367.259 14.327.259

CS 14.119.834 14.367.259 14.327.259

Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi CP 91.619.192 58.569.328 56.276.655

CS 91.619.192 58.569.328 56.276.655

4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16) CP 496.962.095 472.572.514 452.086.048

CS 496.962.095 472.572.514 452.086.048

4.1 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5) CP 496.962.095 472.572.514 452.086.048

CS 496.962.095 472.572.514 452.086.048

Spese di personale per il programma CP 8.686.439 9.323.056 9.556.367

CS 8.686.439 9.323.056 9.556.367

Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane CP 251.717.450 231.539.779 232.639.779

CS 251.717.450 231.539.779 232.639.779

Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale CP 221.026.027 231.709.679 209.889.902

CS 221.026.027 231.709.679 209.889.902

Piano straordinario del Made in Italy CP 15.532.179 << <<

CS 15.532.179 << <<

TOTALE CP 3.533.269.553 3.426.930.010 3.562.908.738

CS 3.573.269.553 3.426.930.010 3.562.908.738

RIEPILOGO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(in Euro)

060/608/1

RIEPILOGO 2024 2025 2026

Spese correnti CP 3.401.079.464 3.371.021.503 3.517.905.231

CS 3.441.079.464 3.371.021.503 3.517.905.231

FUNZIONAMENTO CP 1.108.946.184 1.123.321.553 1.090.763.794

CS 1.108.946.184 1.123.321.553 1.090.763.794

INTERVENTI CP 2.266.028.441 2.225.828.164 2.408.594.651

CS 2.306.028.441 2.225.828.164 2.408.594.651

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE CP 26.104.839 21.871.786 18.546.786

CS 26.104.839 21.871.786 18.546.786

Spese in conto capitale CP 132.190.089 55.908.507 45.003.507

CS 132.190.089 55.908.507 45.003.507

INVESTIMENTI CP 129.190.089 55.908.507 45.003.507

CS 129.190.089 55.908.507 45.003.507

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE CP 3.000.000 << <<

CS 3.000.000 << <<

TOTALE CP 3.533.269.553 3.426.930.010 3.562.908.738

CS 3.573.269.553 3.426.930.010 3.562.908.738

TABELLA N. 7

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

(in Euro)

070/606/1

U.d.V. Missione 2024 2025 2026

Programma

Azione

1 Istruzione scolastica (22) CP

52.090.015.362 49.738.487.789 48.741.154.147

CS 52.765.015.362 49.738.487.789 48.741.028.014

1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione (22.1) CP 1.466.588.526 1.410.544.979 1.419.768.055

CS 1.671.588.526 1.410.544.979 1.419.768.055

Spese di personale per il programma CP 5.913.571 5.973.546 6.054.980

CS 5.913.571 5.973.546 6.054.980

1.2 Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica CP 1.460.674.955 1.404.571.433 1.413.713.075

CS 1.665.674.955 1.404.571.433 1.413.713.075

Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8) CP 1.770.143.012 1.472.242.274 1.656.398.160

CS 2.145.143.012 1.472.242.274 1.656.398.160

Spese di personale per il programma CP 17.813.610 17.982.096 18.215.900

CS 17.813.610 17.982.096 18.215.900

Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche CP 16.974.065 16.563.380 14.294.414

CS 16.974.065 16.563.380 14.294.414

Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile CP 10.128.707 10.057.644 10.571.617

CS 10.128.707 10.057.644 10.571.617

Valorizzazione e promozione delle eccellenze CP 1.865.723 1.865.723 1.953.808

CS 1.865.723 1.865.723 1.953.808

Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio CP 171.296.197 171.295.727 173.301.017

CS 191.296.197 171.295.727 173.301.017

Cooperazione in materia culturale CP 3.281.772 3.275.036 1.896.212

CS 3.281.772 3.275.036 1.896.212

Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica CP 1.474.226.522 1.202.794.292 1.382.251.794

CS 1.824.226.522 1.202.794.292 1.382.251.794

Supporto all'innovazione e valutazione dell'istruzione scolastica CP 74.556.416 48.408.376 53.913.398

CS 79.556.416 48.408.376 53.913.398

1.3 Istituzioni scolastiche non statali (22.9) CP 704.008.439 704.008.439 716.523.089

CS 724.008.439 704.008.439 716.523.089

Trasferimenti e contributi per le scuole non statali CP 704.008.439 704.008.439 716.523.089

CS 724.008.439 704.008.439 716.523.089

1.4 Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (22.15) CP 51.507.654 51.513.732 51.523.353

CS 51.507.654 51.513.732 51.523.353

Spese di personale per il programma CP 736.234 742.312 751.093

CS 736.234 742.312 751.093

Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore CP 50.771.420 50.771.420 50.772.260

CS 50.771.420 50.771.420 50.772.260

1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16) CP 217.058.598 193.360.878 195.754.391

CS 217.058.598 193.360.878 195.754.391

Spese di personale per il programma CP 159.031.598 160.581.990 162.785.894

CS 159.031.598 160.581.990 162.785.894

Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali CP 58.027.000 32.778.888 32.968.497

CS 58.027.000 32.778.888 32.968.497

1.6 Istruzione del primo ciclo (22.17) CP 32.346.234.774 31.904.972.556 31.020.431.156

CS 32.356.234.774 31.904.972.556 31.020.431.155

Spese di personale per il programma (docenti) CP 20.577.723.766 20.419.747.565 20.013.907.117

CS 20.577.723.766 20.419.747.565 20.013.907.116

Spese di personale per il programma (dirigenti CP 4.209.779.108 4.091.424.565 4.505.835.176

scolastici e personale ATA) CS 4.209.779.108 4.091.424.565 4.505.835.176

Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno) CP 6.498.204.614 6.301.556.108 5.490.245.381

CS 6.498.204.614 6.301.556.108 5.490.245.381

Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo CP 342.976.272 377.403.694 340.036.229

CS 352.976.272 377.403.694 340.036.229

Continuita' del servizio scolastico CP 717.551.014 714.840.624 670.407.253

CS 717.551.014 714.840.624 670.407.253

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

(in Euro)

070/606/2

U.d.V. Missione 2024 2025 2026

Programma

Azione

Miglioramento dell'offerta formativa CP << << <<

CS << << <<

1.7 Istruzione del secondo ciclo (22.18) CP 15.122.773.366 13.629.231.335 13.296.425.248

CS 15.122.773.366 13.629.231.335 13.296.299.116

Spese di personale per il programma (docenti) CP 9.552.451.150 7.524.404.126 7.032.529.332

CS 9.552.451.150 7.524.404.126 7.032.403.200

Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA) CP 2.945.989.078 3.189.666.653 3.114.371.548

CS 2.945.989.078 3.189.666.653 3.114.371.548

Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno) CP 1.927.511.864 2.211.423.313 2.495.334.762

CS 1.927.511.864 2.211.423.313 2.495.334.762

Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo CP 194.694.654 202.855.104 182.581.919

CS 194.694.654 202.855.104 182.581.919

Continuita' del servizio scolastico CP 335.336.327 334.091.846 304.817.394

CS 335.336.327 334.091.846 304.817.394

Miglioramento dell'offerta formativa CP 166.790.293 166.790.293 166.790.293

CS 166.790.293 166.790.293 166.790.293

1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19) CP 411.700.993 372.613.596 384.330.695

CS 476.700.993 372.613.596 384.330.695

Spese di personale per il programma CP 4.574.001 4.618.029 4.678.441

CS 4.574.001 4.618.029 4.678.441

Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo CP 255.827.759 229.442.882 242.701.672

CS 305.827.759 229.442.882 242.701.672

Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo CP 129.211.625 116.465.077 123.701.569

CS 144.211.625 116.465.077 123.701.569

Formazione iniziale, tirocinio e inserimento CP 22.087.608 22.087.608 13.249.013

CS 22.087.608 22.087.608 13.249.013

4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) CP 159.314.162 158.733.175 160.612.456

CS 180.406.162 158.733.175 160.612.456

4.1 Indirizzo politico (32.2) CP 13.977.522 14.041.440 14.149.631

CS 13.977.522 14.041.440 14.149.631

Ministro e Sottosegretari di Stato CP 458.963 458.963 458.963

CS 458.963 458.963 458.963

Indirizzo politico-amministrativo CP 12.885.946 12.949.864 13.058.055

CS 12.885.946 12.949.864 13.058.055

Valutazione e controllo strategico (OIV) CP 632.613 632.613 632.613

CS 632.613 632.613 632.613

4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) CP 145.336.640 144.691.735 146.462.825

CS 166.428.640 144.691.735 146.462.825

Spese di personale per il programma CP 22.589.626 22.861.836 23.153.454

CS 22.589.626 22.861.836 23.153.454

Gestione del personale CP 40.474.089 41.351.394 41.300.164

CS 50.474.089 41.351.394 41.300.164

Gestione comune dei beni e servizi CP 82.272.925 80.478.505 82.009.207

CS 93.364.925 80.478.505 82.009.207

TOTALE CP 52.249.329.524 49.897.220.964 48.901.766.603

CS 52.945.421.524 49.897.220.964 48.901.640.470

RIEPILOGO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

(in Euro)

070/608/1

RIEPILOGO 2024 2025 2026

Spese correnti CP 50.712.788.593 48.662.865.018 47.493.654.915

CS 51.058.880.593 48.662.865.018 47.493.528.782

FUNZIONAMENTO CP 48.378.932.232 46.378.565.550 45.137.902.831

CS 48.470.024.232 46.378.565.550 45.137.776.698

INTERVENTI CP 910.418.602 913.310.426 931.438.438

CS 950.418.602 913.310.426 931.438.438

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE CP 1.423.437.759 1.370.989.042 1.424.313.646

CS 1.638.437.759 1.370.989.042 1.424.313.646

Spese in conto capitale CP 1.536.540.931 1.234.355.946 1.408.111.688

CS 1.886.540.931 1.234.355.946 1.408.111.688

INVESTIMENTI CP 1.536.540.931 1.234.355.946 1.408.111.688

CS 1.886.540.931 1.234.355.946 1.408.111.688

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE CP << << <<

CS << << <<

TOTALE CP 52.249.329.524 49.897.220.964 48.901.766.603

CS 52.945.421.524 49.897.220.964 48.901.640.470

TABELLA N. 8

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELL'INTERNO

(in Euro)

080/606/1

U.d.V. Missione 2024 2025 2026

Programma

Azione

1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2) CP

881.989.230 859.789.776 745.556.319

CS 881.980.754 859.781.300 745.547.843

1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2.2) CP 881.989.230 859.789.776 745.556.319

CS 881.980.754 859.781.300 745.547.843

Spese di personale per il programma CP 605.602.688 584.288.837 585.316.945

CS 605.594.212 584.280.361 585.308.469

Gestione e assistenza del personale degli Uffici Territoriali del Governo CP 102.705 102.705 141.078

CS 102.705 102.705 141.078

Contributo all'Agenzia dei beni confiscati CP 21.098.748 21.098.748 21.098.748

CS 21.098.748 21.098.748 21.098.748

Spese per la custodia dei veicoli sequestrati ed esercizio delle funzioni sanzionatorie amministrative nelle materie dematerializzate CP 161.648.818 161.390.461 50.301.561

CS 161.648.818 161.390.461 50.301.561

Gestione dei servizi logistici, amministrativi e del personale delle Prefetture per: ordine pubblico, sicurezza, cittadinanza e immigrazione e coordinamento con le autonomie territoriali CP 59.818.445 59.191.199 55.956.177

CS 59.818.445 59.191.199 55.956.177

Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia CP 33.717.826 33.717.826 32.741.810

CS 33.717.826 33.717.826 32.741.810

2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) CP 15.127.366.833 14.891.832.447 15.184.177.422

CS 15.127.366.833 14.890.051.447 15.182.246.422

2.1 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8) CP 38.892.244 38.934.938 39.102.671

CS 38.892.244 38.934.938 39.102.671

Spese di personale per il programma CP 32.382.337 32.554.161 32.722.347

CS 32.382.337 32.554.161 32.722.347

Gestione e assistenza del personale dell'Albo dei segretari comunali CP 18.388 18.388 18.388

CS 18.388 18.388 18.388

Albo segretari comunali CP 3.330.306 3.330.262 3.329.950

CS 3.330.306 3.330.262 3.329.950

Formazione specialistica dei dirigenti delle amministrazioni locali CP 3.161.213 3.032.127 3.031.986

CS 3.161.213 3.032.127 3.031.986

2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9) CP 76.936.123 111.022.093 47.742.605

CS 76.936.123 111.022.093 47.742.605

Spese di personale per il programma CP 32.657.829 30.545.788 30.318.370

CS 32.657.829 30.545.788 30.318.370

Servizi anagrafici, stato civile e formazione CP 7.168.312 6.856.362 6.838.497

CS 7.168.312 6.856.362 6.838.497

Servizi elettorali CP 5.237.588 4.761.350 4.227.155

CS 5.237.588 4.761.350 4.227.155

Supporto alle Amministrazioni sul territorio CP 172.387 172.333 172.323

CS 172.387 172.333 172.323

Gestione, assistenza e formazione della categoria dei segretari generali delle comunità montane e dei consorzi dei Comuni CP << << <<

CS << << <<

Gestione della carta d'identità elettronica CP 31.700.007 68.686.260 6.186.260

CS 31.700.007 68.686.260 6.186.260

2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10) CP 15.011.538.466 14.741.875.416 15.097.332.146

CS 15.011.538.466 14.740.094.416 15.095.401.146

Spese di personale per il programma CP 4.196.671 3.547.848 3.597.256

CS 4.196.671 3.547.848 3.597.256

Ripartizione risorse agli Enti Locali da devoluzione fiscalità CP 7.724.566.455 7.870.134.806 8.082.405.722

CS 7.724.566.455 7.870.134.806 8.082.405.722

Attribuzione risorse agli Enti Locali a compensazione di minori entrate da fiscalità CP 823.475.840 754.885.840 741.235.840

CS 823.475.840 754.885.840 741.085.840

Attribuzione contributi specifici in favore di determinati Enti Locali CP 3.811.671.481 3.478.165.293 3.586.522.185

CS 3.811.671.481 3.478.165.293 3.586.522.185

MINISTERO DELL'INTERNO

(in Euro)

080/606/2

U.d.V. Missione 2024 2025 2026

Programma

Azione

Ammortamento mutui per interventi specifici a favore degli Enti Locali CP 84.985.942 82.499.885 80.929.410

CS 84.985.942 82.499.885 80.929.410

Contributi a rimborso maggiori spese degli Enti Locali per contenimento tariffe servizi pubblici CP 18.371.551 18.371.551 18.371.551

CS 18.371.551 18.371.551 18.371.551

Anticipazioni per risanamento Enti Locali e contributi in conto interessi per operazioni di indebitamento CP << << <<

CS << << <<

Trasferimenti ai Comuni per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva CP 10.500.000 10.500.000 10.500.000

CS 10.500.000 10.500.000 10.500.000

Supporto all'attività di elaborazione e assegnazione dei trasferimenti erariali CP 217.579 217.245 217.234

CS 217.579 217.245 217.234

Federalismo amministrativo CP 120.933 120.933 120.933

CS 120.933 120.933 120.933

Concorso dello Stato al finanziamento dei bilanci degli Enti Locali CP 2.253.432.014 2.273.432.015 2.323.432.015

CS 2.253.432.014 2.271.651.015 2.321.651.015

Contributi a Province e città metropolitane per interventi relativi alla viabilità e all'edilizia scolastica CP 280.000.000 250.000.000 250.000.000

CS 280.000.000 250.000.000 250.000.000

3 Ordine pubblico e sicurezza (7) CP 9.110.095.102 8.785.074.233 8.490.065.130

CS 9.145.658.355 8.785.074.233 8.491.565.130

3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8) CP 7.994.737.267 7.667.767.790 7.475.309.129

CS 8.030.300.520 7.667.767.790 7.476.809.129

Spese di personale per il programma (personale civile) CP 422.755.417 414.958.558 410.884.226

CS 422.755.417 414.958.558 410.884.226

Spese di personale per il programma (Polizia di Stato) CP 6.240.357.157 6.232.832.701 6.200.047.808

CS 6.240.357.157 6.232.832.701 6.200.047.808

Gestione e assistenza del personale della Polizia di Stato CP 24.292.958 24.292.958 21.965.861

CS 24.292.958 24.292.958 21.965.861

Formazione ed addestramento della Polizia di Stato CP 82 011 641 78 869 858 77 375 872

CS 82.011.641 78.869.858 77.375.872

Potenziamento e ammodernamento della Polizia di Stato CP 713.364.508 430.521.458 274.074.137

CS 748.927.761 430.521.458 274.074.137

Servizi di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza stradale CP 354.456.947 350.595.194 356.235.426

CS 354.456.947 350.595.194 357.735.426

Contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezza delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie CP 155.642.803 134.014.961 133.045.920

CS 155.642.803 134.014.961 133.045.920

Servizi speciali di pubblica sicurezza CP 1.855.836 1.682.102 1.679.879

CS 1.855.836 1.682.102 1.679.879

3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9) CP 468.911.602 484.279.105 445.110.905

CS 468.911.602 484.279.105 445.110.905

Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate all'Arma dei Carabinieri CP 146.286.724 145.673.931 145.673.931

CS 146.286.724 145.673.931 145.673.931

Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di prevenzione e contrasto al crimine CP 164.191.391 182.717.787 154.495.888

CS 164.191.391 182.717.787 154.495.888

Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso CP 158.433.487 155.887.387 144.941.086

CS 158.433.487 155.887.387 144.941.086

3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10) CP 646.446.233 633.027.338 569.645.096

CS 646.446.233 633.027.338 569.645.096

Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate alle Forze di Polizia CP 82.090.525 81.784.127 81.784.127

CS 82.090.525 81.784.127 81.784.127

Formazione ed addestramento delle Forze di Polizia CP 12.711.159 12.585.131 12.585.131

CS 12.711.159 12.585.131 12.585.131

Potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia CP 189.736.032 177.740.279 125.829.720

CS 189.736.032 177.740.279 125.829.720

Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di contrasto al crimine CP 78.013.123 78.235.713 77.049.193

CS 78.013.123 78.235.713 77.049.193

Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso CP 101.781.121 99.567.815 92.390.560

CS 101.781.121 99.567.815 92.390.560

MINISTERO DELL'INTERNO

(in Euro)

080/606/3

U.d.V. Missione 2024 2025 2026

Programma

Azione

Spese di carattere riservato per: l'attuazione dei programmi di protezione, lotta alla criminalità organizzata, traffico illecito di stupefacenti CP 92.205.113 93.205.113 93.205.113

CS 92.205.113 93.205.113 93.205.113

Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle loro famiglie CP 89.909.160 89.909.160 86.801.252

CS 89.909.160 89.909.160 86.801.252

Ammortamento mutui per potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia CP << << <<

CS << << <<

4 Soccorso civile (8) CP 3.040.523.378 2.943.973.437 2.774.990.966

CS 3.239.764.936 2.943.973.437 2.774.990.966

4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2) CP 8.290.449 8.122.825 6.894.471

CS 8.290.449 8.122.825 6.894.471

Spese di personale per il programma CP 1.593.424 1.425.964 1.297.610

CS 1.593.424 1.425.964 1.297.610

Attività di difesa civile CP 4.449.600 4.449.600 3.349.600

CS 4.449.600 4.449.600 3.349.600

Assistenza alle popolazioni in occasione di pubbliche calamità CP 2.247.425 2.247.261 2.247.261

CS 2.247.425 2.247.261 2.247.261

4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3) CP 3.032.232.929 2.935.850.612 2.768.096.495

CS 3.231.474.487 2.935.850.612 2.768.096.495

Spese di personale per il programma (personale civile) CP 22 428 043 20 948 909 20 696 628

CS 22.428.043 20.948.909 20.696.628

Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) CP 2.110.269.484 2.117.050.296 2.113.939.551

CS 2.110.269.484 2.117.050.296 2.113.939.551

Gestione delle attivita' sanitarie e assistenza del personale dei Vigili del Fuoco CP 18.659.371 18.659.371 17.828.738

CS 18.659.371 18.659.371 17.828.738

Gestione del soccorso pubblico CP 278.470.348 272.368.564 257.273.455

CS 283.261.295 272.368.564 257.273.455

Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza antincendio CP 455.240 455.240 455.240

CS 455.240 455.240 455.240

Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva CP 14.401.496 14.394.486 1.894.486

CS 20.401.496 14.394.486 1.894.486

Concorso della flotta aerea del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla lotta attiva agli incendi boschivi CP 98.731.360 98.731.360 98.731.360

CS 98.731.360 98.731.360 98.731.360

Formazione ed addestramento dei Vigili del Fuoco CP 13.243.812 8.196.105 8.196.105

CS 13.243.812 8.196.105 8.196.105

Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del Fuoco CP 460.573.775 370.046.281 234.080.932

CS 649.024.386 370.046.281 234.080.932

Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle famiglie dei Vigili del Fuoco CP 15.000.000 15.000.000 15.000.000

CS 15.000.000 15.000.000 15.000.000

5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) CP 2.139.867.178 2.091.819.827 1.992.054.327

CS 2.399.990.415 2.091.819.827 1.992.054.327

5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2) CP 2.139.867.178 2.091.819.827 1.992.054.327

CS 2.399.990.415 2.091.819.827 1.992.054.327

Spese di personale per il programma CP 28.001.530 26.185.522 25.971.442

CS 28.001.530 26.185.522 25.971.442

Interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo e profughi CP 2.039.619.122 1.990.642.884 1.900.141.464

CS 2.299.742.359 1.990.642.884 1.900.141.464

Interventi di protezione sociale CP 2.882.933 2.910.461 2.720.461

CS 2.882.933 2.910.461 2.720.461

Rapporti con le confessioni religiose ed amministrazione del patrimonio del FEC CP 8.302.310 11.019.677 1.659.677

CS 8.302.310 11.019.677 1.659.677

Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle loro famiglie CP 61.061.283 61.061.283 61.561.283

CS 61.061.283 61.061.283 61.561.283

MINISTERO DELL'INTERNO

(in Euro)

080/606/4

U.d.V. Missione 2024 2025 2026

Programma

Azione

6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

CP 278.813.414 309.345.342 287.390.391

CS 278.813.414 309.345.342 287.390.391

6.1 Indirizzo politico (32.2) CP 79.535.770 98.313.145 93.452.517

CS 79.535.770 98.313.145 93.452.517

Ministro e Sottosegretari di Stato CP 146.558 146.558 146.558

CS 146.558 146.558 146.558

Indirizzo politico-amministrativo CP 57.138.796 75.017.836 84.704.945

CS 57.138.796 75.017.836 84.704.945

Valutazione e controllo strategico (OIV) CP 2.050.416 1.948.751 1.951.014

CS 2.050.416 1.948.751 1.951.014

Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti CP 20.200.000 21.200.000 6.650.000

CS 20.200.000 21.200.000 6.650.000

6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) CP 199.277.644 211.032.197 193.937.874

CS 199.277.644 211.032.197 193.937.874

Spese di personale per il programma CP 91.504.869 87.367.061 86.663.903

CS 91.504.869 87.367.061 86.663.903

Gestione del personale CP 33.467.914 33.556.731 33.464.665

CS 33.467.914 33.556.731 33.464.665

Gestione comune dei beni e servizi CP 74.304.861 90.108.405 73.809.306

CS 74.304.861 90.108.405 73.809.306

TOTALE CP 30.578.655.135 29.881.835.062 29.474.234.555

CS 31.073.574.707 29.880.045.586 29.473.795.079

RIEPILOGO

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELL'INTERNO

(in Euro)

080/608/1

RIEPILOGO 2024 2025 2026

Spese correnti CP 26.038.771.378 25.811.988.375 25.607.681.125

CS 26.295.893.160 25.810.198.899 25.607.241.649

FUNZIONAMENTO CP 11.710.877.962 11.605.032.638 11.407.067.669

CS 11.710.869.486 11.605.024.162 11.408.559.193

INTERVENTI CP 14.112.361.749 13.991.712.753 13.997.080.880

CS 14.369.492.007 13.989.931.753 13.995.149.880

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE CP 215.531.667 215.242.984 203.532.576

CS 215.531.667 215.242.984 203.532.576

Spese in conto capitale CP 4.518.349.015 4.047.115.752 3.842.612.510

CS 4.756.146.805 4.047.115.752 3.842.612.510

INVESTIMENTI CP 4.513.349.015 4.041.115.752 3.842.612.510

CS 4.751.146.805 4.041.115.752 3.842.612.510

ALTRE SPESE IN C/CAPITALE CP << << <<

CS << << <<

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE CP 5.000.000 6.000.000 <<

CS 5.000.000 6.000.000 <<

Rimborso passivita' finanziarie CP 21.544.742 22.740.935 23.950.920

CS 21.544.742 22.740.935 23.950.920

RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO CP 21.544.742 22.740.935 23.950.920

CS 21.544.742 22.740.935 23.950.920

TOTALE CP 30.578.665.135 29.881.845.062 29.474.244.555

CS 31.073.584.707 29.880.055.586 29.473.805.079

ELENCHI

MINISTERO DELL'INTERNO

080/610/1

ELENCO N.1

UNITA' DI VOTO E CAPITOLI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA IL CUI STANZIAMENTO PUO' ESSERE INTEGRATO CON IL FONDO A DISPOSIZIONE LEGGE 12/12/69, N.1001

MINISTERO DELL'INTERNO

3 Ordine pubblico e sicurezza (7)

3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)

2613, 2624, 2644, 2645, 2646, 2679, 2680, 2681, 2682, 2705, 2706, 2707, 2721, 2730, 2731, 2736, 2737, 2738, 2762, 2811, 2816, 2821, 2822

3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)

2519, 2520, 2532, 2535, 2542, 2551, 2553, 2556, 2557, 2561, 2562

3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)

2536, 2543, 2552, 2555, 2558, 2559, 2560, 2629, 2647, 2648, 2650, 2671, 2683, 2684, 2685, 2740, 2741, 2742, 2743, 2763, 2819

TABELLA N. 9

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

(in Euro)

090/606/1

U.d.V. Missione 2024 2025 2026

Programma

Azione

1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) CP

2.496.560.522 2.354.072.652 2.328.147.191

CS 2.571.578.619 2.375.872.652 2.328.147.191

1.3 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8) CP 19.169.143 19.182.360 19.186.120

CS 19.169.143 19.182.360 19.186.120

Spese di personale per il programma (Comando dei Carabinieri) CP 13 758 486 13 751 703 13 745 463

CS 13.758.486 13.751.703 13.745.463

Vigilanza del Comando Carabinieri Tutela dell'Ambiente CP 5.410.657 5.430.657 5.440.657

CS 5.410.657 5.430.657 5.440.657

1.5 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (18.12) CP 751.997.437 582.386.771 589.611.810

CS 775.015.534 602.386.771 589.611.810

Spese di personale per il programma CP 3.085.771 3.138.179 3.177.131

CS 3.085.771 3.138.179 3.177.131

Interventi per l'uso efficiente delle risorse idriche, per la tutela quali-quantitativa delle acque e per il servizio idrico integrato CP 36.217.126 36.517.126 56.517.126

CS 36.217.126 36.517.126 56.517.126

Protezione e difesa del suolo, tutela dell'assetto idrogeologico CP 666.158.933 498.095.859 485.281.946

CS 689.177.030 518.095.859 485.281.946

Finanziamenti per le Autorita' di bacino CP 46.535.607 44.635.607 44.635.607

CS 46.535.607 44.635.607 44.635.607

1.6 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (18.13) CP 323.367.955 296.403.120 272.326.801

CS 323.367.955 296.403.120 272.326.801

Spese di personale per il programma CP 5.837.914 5.941.642 6.018.859

CS 5.837.914 5.941.642 6.018.859

Tutela del mare e interventi operativi di prevenzione e contrasto agli inquinamenti da idrocarburi e sostanze assimilate CP 59.574.078 55.202.581 55.259.653

CS 59.574.078 55.202.581 55.259.653

Tutela e valorizzazione della biodiversita' e controllo del commercio di specie a rischio di estinzione - (CITES) e controllo OGM CP 11.182.091 7.352.581 7.329.473

CS 11.182.091 7.352.581 7.329.473

Tutela, valorizzazione e gestione delle aree naturali protette e dei patrimoni naturalistici CP 118.615.667 105.748.111 105.310.611

CS 118.615.667 105.748.111 105.310.611

Finanziamento della ricerca nel settore ambientale CP 128.158.205 122.158.205 98.408.205

CS 128.158.205 122.158.205 98.408.205

1.7 Promozione dell'economia circolare, politiche per la gestione dei rifiuti e sostenibilità dei prodotti e dei consumi (18.15) CP 44.214.291 20.354.508 14.694.880

CS 44.214.291 20.354.508 14.694.880

Spese di personale per il programma CP 3.248.568 3.306.439 3.347.913

CS 3.248.568 3.306.439 3.347.913

Interventi per la promozione dell'economia circolare e politiche di gestione dei rifiuti CP 37.704.310 13.577.192 8.381.742

CS 37.704.310 13.577.192 8.381.742

Promozione dei prodotti e consumi sostenibili e CP 3.261.413 3.470.877 2.965.225

valutazione delle sostanze chimiche pericolose CS 3.261.413 3.470.877 2.965.225

1.9 Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (18.19) CP 111.694.129 140.337.675 100.334.965

CS 113.694.129 142.137.675 100.334.965

Spese di personale per il programma CP 3.100.358 3.152.444 3.191.159

CS 3.100.358 3.152.444 3.191.159

Accertamento e risarcimento in materia di danno ambientale CP 244.650 244.650 244.650

CS 244.650 244.650 244.650

Interventi di risanamento ambientale e bonifiche CP 108.349.121 136.940.581 96.899.156

CS 110.349.121 138.740.581 96.899.156

1.10 Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica (18.20) CP 955.156.698 962.435.244 967.705.149

CS 955.156.698 962.435.244 967.705.149

Spese di personale per il programma CP 3.000.977 3.054.624 3.094.540

CS 3.000.977 3.054.624 3.094.540

Attuazione accordi e impegni internazionali e comunitari CP 923 895 313 923 745 036 923 613 371

CS 923.895.313 923.745.036 923.613.371

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

(in Euro)

090/606/2

U.d.V. Missione 2024 2025 2026

Programma

Azione

Cooperazione internazionale CP 23.946.044 31.321.220 36.682.874

CS 23.946.044 31.321.220 36.682.874

Interventi a livello nazionale di promozione dello sviluppo sostenibile CP 4.314.364 4.314.364 4.314.364

CS 4.314.364 4.314.364 4.314.364

1.11 Valutazioni e autorizzazioni ambientali e prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico (18.21) CP 46.371.954 46.439.540 36.526.871

CS 46.371.954 46.439.540 36.526.871

Spese di personale per il programma CP 5.141.964 5.233.778 5.302.085

CS 5.141.964 5.233.778 5.302.085

Verifiche di compatibilita' ambientale e rilascio delle autorizzazioni CP 20.873.275 20.849.297 20.870.547

CS 20.873.275 20.849.297 20.870.547

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico CP 20.356.715 20.356.465 10.354.239

CS 20.356.715 20.356.465 10.354.239

1.12 Coordinamento delle attività connesse al PNRR in materia del territorio e dell'ambiente (18.22) CP 21.629.160 21.386.367 12.474.092

CS 21.629.160 21.386.367 12.474.092

Spese di personale per il programma CP 7.018.955 7.136.367 7.224.092

CS 7.018.955 7.136.367 7.224.092

Coordinamento, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dell'attuazione dei progetti connessi al PNRR CP 14.610.205 14.250.000 5.250.000

CS 14.610.205 14.250.000 5.250.000

1.13 Politiche per il miglioramento della qualita' dell'aria (18.23) CP 222.959.755 265.147.067 315.286.503

CS 272.959.755 265.147.067 315.286.503

Spese di personale per il programma CP 571.331 581.532 589.121

CS 571.331 581.532 589.121

Interventi per il miglioramento della qualita' dell'aria CP 222.388.424 264.565.535 314.697.382

CS 272.388.424 264.565.535 314.697.382

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) CP 100.619.675 89.322.140 83.735.803

CS 100.619.675 89.322.140 83.735.803

3.1 Indirizzo politico (32.2) CP 29.734.501 19.031.486 15.892.173

CS 29.734.501 19.031.486 15.892.173

Ministro e Sottosegretari di Stato CP 385.798 385.798 385.798

CS 385.798 385.798 385.798

Indirizzo politico-amministrativo CP 15.048.957 15.245.942 15.106.629

CS 15.048.957 15.245.942 15.106.629

Valutazione e controllo strategico (OIV) CP 399.746 399.746 399.746

CS 399.746 399.746 399.746

Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti CP 13.900.000 3.000.000 <<

CS 13.900.000 3.000.000 <<

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) CP 70.885.174 70.290.654 67.843.630

CS 70.885.174 70.290.654 67.843.630

Spese di personale per il programma CP 36.382.827 35.711.325 35.464.996

CS 36.382.827 35.711.325 35.464.996

Gestione del personale CP 9.220.455 9.237.395 9.237.395

CS 9.220.455 9.237.395 9.237.395

Gestione comune dei beni e servizi CP 8.900.983 8.966.040 8.966.515

CS 8.900.983 8.966.040 8.966.515

Digitalizzazione, sistemi informativi e comunicazione istituzionale CP 16 380 909 16 375 894 14 174 724

CS 16.380.909 16.375.894 14.174.724

5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10) CP 1.109.236.772 818.896.758 828.302.925

CS 1.109.236.772 818.896.758 828.302.925

5.1 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (10.8) CP 367.512.090 308.478.485 367.398.396

CS 367.512.090 308.478.485 367.398.396

Spese di personale per il programma CP 6.278.145 6.387.400 6.468.320

CS 6.278.145 6.387.400 6.468.320

Sviluppo infrastrutture e sicurezza dei sistemi elettrico, gas e petrolio; controllo delle attività su georisorse e materie prime strategiche CP 60.292.965 61.150.105 63.989.096

CS 60.292.965 61.150.105 63.989.096

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

(in Euro)

090/606/3

U.d.V. Missione 2024 2025 2026

Programma

Azione

Ricerca sulle tecnologie sostenibili in ambito energetico e ambientale CP 300.940.980 240.940.980 296.940.980

CS 300.940.980 240.940.980 296.940.980

5.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (10.7) CP 741.724.682 510.418.273 460.904.529

CS 741.724.682 510.418.273 460.904.529

Spese di personale per il programma CP 7.252.953 7.382.545 7.478.870

CS 7.252.953 7.382.545 7.478.870

Iniziative per la decarbonizzazione, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili CP 680.045.759 420.451.985 420.448.171

CS 680.045.759 420.451.985 420.448.171

Regolamentazione e sviluppo della concorrenza sui mercati energetici; promozione dello sviluppo economico nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi e sostenibilità di tali attività CP 4.614.359 46.134.642 9.128.387

CS 4.614.359 46.134.642 9.128.387

Interventi per la mobilità sostenibile e per l'efficientamento e il risparmio energetico CP 4.843.073 4.843.073 4.843.073

CS 4.843.073 4.843.073 4.843.073

Interventi per il contrasto ai cambiamenti climatici CP 44.968.538 31.606.028 19.006.028

CS 44.968.538 31.606.028 19.006.028

TOTALE CP 3.706.416.969 3.262.291.550 3.240.185.919

CS 3.781.435.066 3.284.091.550 3.240.185.919

RIEPILOGO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

(in Euro)

090/608/1

RIEPILOGO 2024 2025 2026

Spese correnti CP 1.159.275.128 1.140.383.923 1.139.654.061

CS 1.159.275.128 1.140.383.923 1.139.654.061

FUNZIONAMENTO CP 231.430.065 227.717.217 198.981.089

CS 231.430.065 227.717.217 198.981.089

INTERVENTI CP 918.770.877 905.154.535 933.050.907

CS 918.770.877 905.154.535 933.050.907

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE CP 8.510.384 6.986.324 7.136.324

CS 8.510.384 6.986.324 7.136.324

ONERI DEL DEBITO PUBBLICO CP 563.802 525.847 485.741

CS 563.802 525.847 485.741

Spese in conto capitale CP 2.546.243.186 2.120.971.018 2.099.555.143

CS 2.621.261.283 2.142.771.018 2.099.555.143

INVESTIMENTI CP 2.524.243.186 2.107.971.018 2.089.555.143

CS 2.599.261.283 2.129.771.018 2.089.555.143

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE CP 22.000.000 13.000.000 10.000.000

CS 22.000.000 13.000.000 10.000.000

Rimborso passivita' finanziarie CP 898.655 936.609 976.715

CS 898.655 936.609 976.715

RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO CP 898.655 936.609 976.715

CS 898.655 936.609 976.715

TOTALE CP 3.706.416.969 3.262.291.550 3.240.185.919

CS 3.781.435.066 3.284.091.550 3.240.185.919

TABELLA N. 10

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

100/606/1

U.d.V. Missione 2024 2025 2026

Programma

Azione

1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) CP

7.267.214.934 6.025.835.910 6.395.529.221

1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (14.11) CS 7.344.668.818 5.282.569.807 6.575.540.118

CP 4.983.011.329 4.882.777.089 5.538.762.039

CS 5.060.935.213 4.149.510.986 5.538.795.936

Spese di personale per il programma CP 17.956.526 18.216.150 18.820.088

CS 17.956.526 18.216.150 18.820.088

Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e relative intermodalità CP 1.599.065.951 1.908.215.918 2.184.629.492

CS 1.633.689.835 1.168.215.918 2.184.629.492

Infrastrutture autostradali in concessione CP 947.652.143 494.392.412 515.274.267

CS 947.652.143 494.426.309 515.308.164

Contributi per la realizzazione di opere viarie CP 1.331.457.429 1.278.476.118 1.326.770.766

CS 1.331.457.429 1.278.476.118 1.326.770.766

Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali CP 68.291.640 19.365.975 15.156.910

CS 61.591.640 26.065.975 15.156.910

Sviluppo del territorio, progetti internazionali e infrastrutture per la mobilita' sostenibile CP 238.437.640 129.110.516 178.110.516

CS 288.437.640 129.110.516 178.110.516

Realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina CP 780.150.000 1.035.000.000 1.300.000.000

CS 780.150.000 1.035.000.000 1.300.000.000

1.2 Sistemi idrici e idraulici (14.5) CP 339.392.249 402.699.878 315.223.053

CS 348.892.249 392.699.878 495.223.053

Spese di personale per il programma CP 9.125.694 9.598.964 10.245.839

CS 9.125.694 9.598.964 10.245.839

Interventi nel settore idrico CP 5.414.961 3.815.524 3.815.485

CS 5.414.961 3.815.524 3.815.485

Interventi in materia di dighe CP 324.851.594 389.285.390 301.161.729

CS 334.351.594 379.285.390 481.161.729

1.3 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9) CP 10.758.136 11.032.938 11.516.515

CS 10.758.136 11.032.938 11.493.515

Spese di personale per il programma CP 8.190.600 8.494.382 8.977.959

CS 8.190.600 8.494.382 8.977.959

Supporto tecnico-scientifico, amministrativo e di certificazione in materia di opere pubbliche CP 2.567.536 2.538.556 2.538.556

CS 2.567.536 2.538.556 2.515.556

1.4 Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10) CP 1.934.053.220 729.326.005 530.027.614

CS 1.924.083.220 729.326.005 530.027.614

Spese di personale per il programma CP 88.849.381 86.725.288 84.556.617

CS 88.849.381 86.725.288 84.556.617

Opere di preminente interesse nazionale CP 754.500.925 133.468.608 32.138.572

CS 754.500.925 133.468.608 32.138.572

Interventi di edilizia pubblica e riqualificazione del territorio CP 375.551.761 300.122.808 205.258.373

CS 365.581.761 300.122.808 205.258.373

Salvaguardia di Venezia e della sua laguna CP 87.186.490 44.638.917 44.491.465

CS 87.186.490 44.638.917 44.491.465

Accordi internazionali e grandi eventi CP 457.711.633 94.882.542 94.882.542

CS 457.711.633 94.882.542 94.882.542

Interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi CP 15.503.399 14.180.140 13.638.097

CS 15.503.399 14.180.140 13.638.097

Infrastrutture carcerarie CP 61.786.316 16.307.702 16.061.948

CS 61.786.316 16.307.702 16.061.948

Realizzazione del sistema MOSE CP 92.963.315 39.000.000 39.000.000

CS 92.963.315 39.000.000 39.000.000

2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) CP 11.870.074.377 10.961.916.954 10.177.241.529

CS 11.870.074.347 10.961.808.424 10.177.032.999

`2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1) CP 330.304.959 300.963.689 294.028.821

CS 330.304.959 300.855.189 293.820.321

Spese di personale per il programma CP 149.047.947 145.594.970 142.922.704

CS 149.047.947 145.594.970 142.922.704

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

100/606/2

U.d.V. Missione 2024 2025 2026

Programma

Azione

Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione CP 151.319.904 125.006.717 124.744.115

CS 151.319.904 124.906.717 124.544.115

Interventi per la sicurezza stradale CP 29.937.108 30.362.002 26.362.002

CS 29.937.108 30.353.502 26.353.502

2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4) CP 63.169.916 63.342.438 57.446.527

CS 63.169.916 63.342.438 57.446.527

Spese di personale per il programma CP 2.908.883 3.081.405 3.170.494

CS 2.908.883 3.081.405 3.170.494

Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo CP 60.261.033 60.261.033 54.276.033

CS 60.261.033 60.261.033 54.276.033

2.3 Autotrasporto ed intermodalita' (13.2) CP 293.775.679 325.130.688 345.758.082

CS 293.775.679 325.130.688 345.758.082

Spese di personale per il programma CP 5.028.716 5.082.873 5.064.701

CS 5.028.716 5.082.873 5.064.701

Sistemi e servizi di trasporto intermodale CP 111.626.502 54.544.290 80.544.290

CS 111.626.502 54.544.290 80.544.290

Interventi in materia di autotrasporto CP 177.120.461 265.503.525 260.149.091

CS 177.120.461 265.503.525 260.149.091

2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5) CP 1.352.749.619 1.227.518.593 1.157.961.866

CS 1.352.749.619 1.227.518.593 1.157.961.866

Spese di personale per il programma CP 3.662.353 3.867.451 4.134.180

CS 3.662.353 3.867.451 4.134.180

Interventi sulle infrastrutture ferroviarie CP 1.255.764.088 1.130.330.156 1.060.506.700

CS 1.255.764.088 1.130.330.156 1.060.506.700

Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali CP 93.323.178 93.320.986 93.320.986

CS 93.323.178 93.320.986 93.320.986

2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9) CP 1.453.245.879 1.151.400.954 755.034.777

CS 1.453.245.849 1.151.400.924 755.034.747

Spese di personale per il programma CP 9.292.117 8.447.971 7.562.989

CS 9.292.117 8.447.971 7.562.989

Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo CP 343.606.902 330.952.831 297.631.334

CS 343.606.902 330.952.831 297.631.334

Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto per le vie d'acqua interne CP 71.373.642 53.598.986 34.598.986

CS 71.373.642 53.598.986 34.598.986

Infrastrutture portuali CP 1.021.963.020 751.390.968 408.231.270

CS 1.021.963.020 751.390.968 408.231.270

Interventi per l'industria navalmeccanica CP 7.010.198 7.010.198 7.010.198

CS 7.010.168 7.010.168 7.010.168

2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6) CP 8.376.828.325 7.893.560.592 7.567.011.456

CS 8.376.828.325 7.893.560.592 7.567.011.456

Spese di personale per il programma CP 4.172.638 4.330.487 4.271.652

CS 4.172.638 4.330.487 4.271.652

Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale CP 6.167.091.508 5.869.095.546 5.793.822.498

CS 6.167.091.508 5.869.095.546 5.793.822.498

Interventi a favore delle linee metropolitane CP 2.095.464.809 1.896.823.802 1.710.606.549

CS 2.095.464.809 1.896.823.802 1.710.606.549

Interventi a favore di ferrovie in concessione ed in gestione governativa CP 110.099.370 123.310.757 58.310.757

CS 110.099.370 123.310.757 58.310.757

3 Casa e assetto urbanistico (19) CP 510.856.941 535.576.289 496.930.710

CS 510.856.941 535.576.289 496.930.710

3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2) CP 510.856.941 535.576.289 496.930.710

CS 510.856.941 535.576.289 496.930.710

Spese di personale per il programma CP 6.148.913 6.258.632 6.697.074

CS 6.148.913 6.258.632 6.697.074

Edilizia residenziale sociale CP 497.076.403 521.686.032 482.602.011

CS 497.076.403 521.686.032 482.602.011

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

100/606/3

U.d.V. Missione 2024 2025 2026

Programma

Azione

Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo CP 7.631.625 7.631.625 7.631.625

CS 7.631.625 7.631.625 7.631.625

4 Ordine pubblico e sicurezza (7) CP 914.640.884 937.141.109 961.497.019

CS 914.640.884 937.141.109 961.143.595

4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7) CP 914.640.884 937.141.109 961.497.019

CS 914.640.884 937.141.109 961.143.595

Spese di personale per il programma (personale militare) CP 652.505.469 661.883.184 685.329.418

CS 652.505.469 661.883.184 685.329.418

Spese di personale per il programma (personale civile) CP 14.501.421 13.065.994 11.560.342

CS 14.501.421 13.065.994 11.560.342

Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle Capitanerie di porto CP 1.389.545 1.389.545 1.106.351

CS 1.389.545 1.389.545 1.106.351

Trattamenti provvisori di pensione CP 9.280.204 7.580.204 7.580.204

CS 9.280.204 7.580.204 7.580.204

Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse CP 57.482.872 51.968.221 54.832.523

CS 57.482.872 51.968.221 54.479.099

Salvaguardia della vita umana in mare CP 54.959.500 54.957.308 54.956.145

CS 54.959.500 54.957.308 54.956.145

Sicurezza e controllo della navigazione CP 20.859.174 20.325.424 30.325.424

CS 20.859.174 20.325.424 30.325.424

Potenziamento relativo alla componente aeronavale e dei sistemi di telecomunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto CP 103.662.699 125.971.229 115.806.612

CS 103.662.699 125.971.229 115.806.612

5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) CP 163.917.921 186.204.567 149.423.360

CS 313.917.921 186.204.567 149.301.221

5.1 Indirizzo politico (32.2) CP 52.130.897 73.583.990 42.947.211

CS 52.130.897 73.583.990 42.947.211

Ministro e Sottosegretari di Stato CP 413.880 413.880 413.880

CS 413.880 413.880 413.880

Indirizzo politico-amministrativo CP 24.176.071 23.629.164 23.792.385

CS 24.176.071 23.629.164 23.792.385

Valutazione e controllo strategico (OIV) CP 958.032 958.032 958.032

CS 958.032 958.032 958.032

Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti CP 26.582.914 48.582.914 17.782.914

CS 26.582.914 48.582.914 17.782.914

5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) CP 111.787.024 112.620.577 106.476.149

CS 261.787.024 112.620.577 106.354.010

Spese di personale per il programma CP 35.974.183 36.109.085 36.910.551

CS 35.974.183 36.109.085 36.880.703

Gestione del personale CP 36.455.670 36.442.050 36.365.791

CS 36.455.670 36.442.050 36.273.500

Gestione comune dei beni e servizi CP 29.578.564 30.352.136 24.244.064

CS 29.578.564 30.352.136 24.244.064

Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici CP 7.669.103 7.611.414 6.919.851

CS 7.669.103 7.611.414 6.919.851

Formazione qualificazione, regolazione dei contratti pubblici CP 2 109 504 2 105 892 2 035 892

CS 152.109.504 2.105.892 2.035.892

TOTALE CP 20.726.705.057 18.646.674.829 18.180.621.839

CS 20.954.158.911 17.903.300.196 18.359.948.643

RIEPILOGO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

100/608/1

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

RIEPILOGO 2024 2025 2026

Spese correnti CP 7.958.361.368 7.603.419.367 7.626.099.355

CS 7.958.361.338 7.603.344.734 7.625.426.159

FUNZIONAMENTO CP 1.406.629.057 1.407.079.462 1.423.616.544

CS 1.406.629.027 1.407.004.829 1.423.035.639

INTERVENTI CP 6.513.229.608 6.158.571.445 6.174.033.851

CS 6.513.229.608 6.158.571.445 6.174.033.851

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE CP 38.502.703 37.768.460 28.448.960

CS 38.502.703 37.768.460 28.356.669

Spese in conto capitale CP 12.768.343.689 11.043.255.462 10.554.522.484

INVESTIMENTI CS 12.995.797.573 10.299.955.462 10.734.522.484

CP 12.557.031.247 10.925.768.806 10.484.035.828

CS 12.734.485.131 10.182.468.806 10.664.035.828

ALTRE SPESE IN C/CAPITALE CP 42.000.000 55.000.000 35.000.000

CS 42.000.000 55.000.000 35.000.000

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE CP 169.312.442 62.486.656 35.486.656

CS 219.312.442 62.486.656 35.486.656

TOTALE CP 20.726.705.057 18.646.674.829 18.180.621.839

CS 20.954.158.911 17.903.300.196 18.359.948.643

ELENCHI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

100/610/1

ELENCO N.1

UNITA' DI VOTO E CAPITOLI A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE (CAPITOLI N. 2122,2123)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

4 Ordine pubblico e sicurezza (7)

4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)

2043, 2046, 2048, 2050, 2053, 2056, 2066, 2106, 2107, 2108, 2111, 2135, 2136, 2143, 2145, 2153, 2154, 2155, 2156, 2176, 2177, 2179, 2200, 2259, 2309

TABELLA N. 11

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

(in Euro)

110/606/1

U.d.V. Missione 2024 2025 2026

Programma

Azione

1 Ricerca e innovazione (17) CP

2.562.877.123 2.645.759.430 2.594.043.137

CS 2.812.877.123 2.715.759.430 2.664.027.576

1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22) CP 2.562.877.123 2.645.759.430 2.594.043.137

CS 2.812.877.123 2.715.759.430 2.664.027.576

Spese di personale per il programma CP 5.148.639 4.961.309 4.929.093

CS 5.148.639 4.961.309 4.929.093

Interventi integrati di ricerca e sviluppo CP 68.068.526 94.126.196 86.192.119

CS 68.068.526 94.126.196 86.192.119

Contributi alle attivita' di ricerca degli enti pubblici e privati CP 2.347.046.304 2.427.955.805 2.403.105.805

CS 2.347.046.304 2.497.955.805 2.473.097.294

Interventi di sostegno alla ricerca pubblica CP 142.613.654 118.716.120 99.816.120

CS 392.613.654 118.716.120 99.809.070

2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23) CP 11.446.297.146 11.472.304.500 11.127.715.424

CS 11.514.477.044 11.480.303.878 11.127.725.424

2.1 Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (23.1) CP 912.432.892 891.362.559 508.670.772

CS 922.613.412 891.362.559 508.670.772

Spese di personale per il programma CP 4.303.595 4.232.030 4.118.663

CS 4.303.595 4.232.030 4.118.663

Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore CP 621.920.766 589.501.980 332.503.560

CS 621.920.766 589.501.980 332.503.560

Promozione di attivita' culturali, sportive e ricreative presso universita' e collegi universitari CP 119.846.161 115.255.722 27.255.722

CS 129.846.161 115.255.722 27.255.722

Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari CP 166.362.370 182.372.827 144.792.827

CS 166.542.890 182.372.827 144.792.827

2.2 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2) CP 700.541.215 707.870.578 719.016.708

CS 700.541.215 707.870.578 719.016.708

Spese di personale per il programma CP 445.428 467.857 417.485

CS 445.428 467.857 417.485

Spese di personale per il programma (docenti) CP 469.386.648 469.583.149 469.779.651

CS 469.386.648 469.583.149 469.779.651

Spese di personale per il programma (personale amministrativo) CP 112.321.248 112.321.248 112.321.248

CS 112.321.248 112.321.248 112.321.248

Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica CP 63.287.309 65.397.222 65.397.222

CS 63.287.309 65.397.222 65.397.222

Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura CP 21.125.529 26.126.049 37.126.049

CS 21.125.529 26.126.049 37.126.049

Continuita' del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria CP 4.000.000 4.000.000 4.000.000

CS 4.000.000 4.000.000 4.000.000

Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa CP 29.975.053 29.975.053 29.975.053

CS 29.975.053 29.975.053 29.975.053

2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3) CP 9.574.549.020 9.580.660.248 9.607.851.653

CS 9.632.548.398 9.588.659.626 9.607.861.653

Spese di personale per il programma CP 4.042.575 3.942.209 4.044.612

CS 4.042.575 3.942.209 4.044.612

Finanziamento delle universita' statali CP 9.198.760.621 9.257.434.648 9.281.623.648

CS 9.198.759.999 9.257.434.026 9.281.633.632

Contributi a favore delle universita' non statali CP 95.570.614 98.479.349 98.479.349

CS 95.570.614 98.479.349 98.479.365

Interventi di edilizia universitaria CP 260.971.783 205.172.855 208.072.855

CS 318.971.783 213.172.855 208.072.855

Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario CP 8.224.514 8.652.275 8.652.275

CS 8.224.514 8.652.275 8.652.275

Ammortamento mutui per edilizia universitaria CP 6.978.913 6.978.912 6.978.914

CS 6.978.913 6.978.912 6.978.914

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

(in Euro)

110/606/2

U.d.V. Missione 2024 2025 2026

Programma

Azione

2.4 Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (23.4) CP 12.177.658 12.346.162 12.407.151

CS 12.177.658 12.346.162 12.407.151

Spese di personale per il programma CP 11.220.765 11.369.837 11.430.826

CS 11.220.765 11.369.837 11.430.826

Supporto alla programmazione e coordinamento delle politiche della formazione superiore e della ricerca CP 956.893 976.325 976.325

CS 956.893 976.325 976.325

2.5 Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (23.5) CP 246.596.361 280.064.953 279.769.140

CS 246.596.361 280.064.953 279.769.140

Spese di personale per il programma CP 3.105.996 3.105.722 3.173.432

CS 3.105.996 3.105.722 3.173.432

Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale CP 21.788.056 22.151.725 21.788.202

CS 21.788.056 22.151.725 21.788.202

Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi CP 206.167.198 239.169.367 239.169.367

CS 206.167.198 239.169.367 239.169.367

Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore CP 15.535.111 15.638.139 15.638.139

CS 15.535.111 15.638.139 15.638.139

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) CP 60.648.712 62.052.266 54.086.231

CS 60.648.712 62.052.266 54.094.262

3.1 Indirizzo politico (32.2) CP 9.627.482 9.616.935 9.697.148

CS 9.627.482 9.616.935 9.697.148

Ministro e Sottosegretari di Stato CP 80.541 80.541 80.541

CS 80.541 80.541 80.541

Indirizzo politico-amministrativo CP 9.180.109 9.169.325 9.249.538

CS 9.180.109 9.169.325 9.249.538

Valutazione e controllo strategico (OIV) CP 366.832 367.069 367.069

CS 366.832 367.069 367.069

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) CP 51.021.230 52.435.331 44.389.083

CS 51.021.230 52.435.331 44.397.114

Spese di personale per il programma CP 4.788.909 4.744.283 4.698.035

CS 4.788.909 4.744.283 4.706.066

Gestione del personale CP 3.922.846 4.425.215 4.425.215

CS 3.922.846 4.425.215 4.425.215

Gestione comune dei beni e servizi CP 42.309.475 43.265.833 35.265.833

CS 42.309.475 43.265.833 35.265.833

TOTALE CP 14.069.822.981 14.180.116.196 13.775.844.792

CS 14.388.002.879 14.258.115.574 13.845.847.262

RIEPILOGO

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

(in Euro)

110/608/1

RIEPILOGO 2024 2025 2026

Spese correnti CP 10.990.572.973 11.019.126.159 10.693.848.925

FUNZIONAMENTO CS 11.000.572.351 11.089.125.537 10.763.851.395

CP 973.637.072 975.984.093 874.243.687

CS 983.636.450 1.045.983.471 944.246.157

INTERVENTI CP 10.008.624.472 10.033.767.850 9.811.416.850

CS 10.008.624.472 10.033.767.850 9.811.416.850

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE CP 5.682.897 6.924.176 5.924.176

CS 5.682.897 6.924.176 5.924.176

ONERI DEL DEBITO PUBBLICO CP 2.628.532 2.450.040 2.264.212

CS 2.628.532 2.450.040 2.264.212

Spese in conto capitale CP 3.074.899.627 3.156.461.165 3.077.281.165

CS 3.383.080.147 3.164.461.165 3.077.281.165

INVESTIMENTI CP 3.049.899.627 3.131.461.165 3.077.281.165

CS 3.358.080.147 3.139.461.165 3.077.281.165

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE CP 25.000.000 25.000.000 <<

CS 25.000.000 25.000.000 <<

Rimborso passivita' finanziarie CP 4.350.381 4.528.872 4.714.702

CS 4.350.381 4.528.872 4.714.702

RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO CP 4.350.381 4.528.872 4.714.702

CS 4.350.381 4.528.872 4.714.702

TOTALE CP 14.069.822.981 14.180.116.196 13.775.844.792

CS 14.388.002.879 14.258.115.574 13.845.847.262

TABELLA N. 12

MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELLA DIFESA

(in Euro)

120/606/1

U.d.V. Missione 2024 2025 2026

Programma

Azione

1 Difesa e sicurezza del territorio (5) CP

27.446.256.339 27.173.389.413 27.070.464.664

CS 27.720.022.024 27.206.292.413 27.087.121.577

1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1) CP 7.228.550.494 7.333.263.721 7.312.042.856

CS 7.232.369.782 7.333.343.721 7.302.857.323

Spese di personale per il programma CP 6.369.747.293 6.459.721.314 6.479.503.402

CS 6.369.747.293 6.459.721.314 6.479.237.869

Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo CP 354.809.721 356.463.467 343.721.482

CS 354.809.721 356.463.467 334.721.482

Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari e di polizia CP 122.650.927 122.006.352 118.504.773

CS 122.730.927 122.086.352 118.584.773

Formazione ed addestramento del personale CP 17.261.198 17.257.323 16.249.604

CS 17.813.658 17.257.323 16.249.604

Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo CP 296.063.991 309.197.901 290.622.901

CS 296.063.991 309.197.901 290.622.901

Gestione e assistenza del personale dell'Arma CP 68.017.364 68.617.364 63.440.694

CS 68.017.364 68.617.364 63.440.694

Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti dell'Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali CP << << <<

CS 3.186.828 << <<

1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2) CP 5.879.099.300 5.713.589.986 5.740.132.042

CS 5.899.102.300 5.713.592.986 5.708.741.443

Spese di personale per il programma CP 5.287.052.998 5.194.540.642 5.220.845.896

CS 5.287.052.998 5.194.540.642 5.187.410.249

Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze terrestri CP 2.394.160 2.388.831 2.359.412

CS 2.394.160 2.388.831 2.359.412

Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri CP 8.686.003 5.683.752 5.672.143

CS 8.686.003 5.683.752 5.672.143

Formazione militare del personale delle forze terrestri CP 15.660.339 15.344.654 15.307.796

CS 15.660.339 15.344.654 15.307.796

Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri CP 454.679.117 453.333.005 453.145.572

CS 474.682.117 453.336.005 455.143.446

Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze terrestri per le missioni internazionali CP 68.646.656 << <<

CS 68.646.656 << <<

Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri CP 41.980.027 42.299.102 42.801.223

CS 41.980.027 42.299.102 42.848.397

1.3 Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3) CP 2.313.325.305 2.280.685.042 2.287.930.316

CS 2.317.325.305 2.280.685.042 2.287.930.316

Spese di personale per il programma CP 2.015.317.746 2.031.963.330 2.042.783.449

Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze marittime CS 2.015.317.746 2.031.963.330 2.042.783.449

CP 2.535.810 2.533.810 2.516.404

CS 2.535.810 2.533.810 2.516.404

Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime CP 11.012.644 8.794.478 8.110.669

CS 11.012.644 8.794.478 8.110.669

Formazione militare del personale delle forze marittime CP 12.850.339 12.849.739 12.663.162

CS 12.850.339 12.849.739 12.663.162

Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime CP 206.779.425 204.986.380 202.373.564

CS 206.779.425 204.986.380 202.373.564

Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze marittime per le missioni internazionali CP 45.855.104 << <<

CS 49.855.104 << <<

Gestione e assistenza del personale delle forze marittime CP 18.974.237 19.557.305 19.483.068

CS 18.974.237 19.557.305 19.483.068

1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4) CP 2.864.090.786 2.761.871.967 2.756.970.849

CS 2.874.215.786 2.761.871.967 2.756.054.799

Spese di personale per il programma CP 2.482.478.347 2.459.538.374 2.458.078.441

CS 2.482.628.347 2.459.538.374 2.458.078.441

MINISTERO DELLA DIFESA

(in Euro)

120/606/2

U.d.V. Missione 2024 2025 2026

Programma

Azione

Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree CP 2.050.911 2.050.911 1.985.889

CS 2.050.911 2.050.911 1.760.889

Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree CP 32.513.660 29.983.699 29.968.047

CS 33.243.660 29.983.699 30.587.900

Formazione militare del personale delle forza aeree CP 29.110.280 26.306.055 22.280.441

CS 30.000.280 26.306.055 22.280.441

Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree CP 214.455.618 210.940.372 212.000.466

CS 222.810.618 210.940.372 212.400.466

Trasporto aereo di Stato CP 36.307.125 17.561.619 17.216.670

CS 36.307.125 17.561.619 17.216.670

Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali CP 51.583.908 << <<

CS 51.583.908 << <<

Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree CP 15.590.937 15.490.937 15.440.895

CS 15.590.937 15.490.937 13.729.992

1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6) CP 8.013.022.957 8.049.266.532 7.901.019.362

CS 8.242.110.766 8.082.086.532 7.959.719.362

Spese di personale per il programma CP 322.826.443 330.181.509 333.632.648

CS 322.826.443 330.181.509 333.632.648

Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale CP 1.925.827 1.819.438 1.811.388

CS 1.925.827 1.819.438 1.811.388

Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacita' dello Strumento Militare CP 7.459.291.708 7.504.383.224 7.347.174.553

CS 7.686.588.780 7.537.203.224 7.405.874.553

Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale CP 47.475.987 43.355.239 43.060.693

CS 47.475.987 43.355.239 43.060.693

Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate e dell'area tecnico amministrativa e tecnico-industriale CP 93.258.051 89.207.846 89.220.846

CS 95.048.788 89.207.846 89.220.846

Ricerca tecnologica nel settore della difesa CP 77.158.576 69.835.942 75.788.303

CS 77.158.576 69.835.942 75.788.303

Gestione e assistenza del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale CP 11.086.365 10.483.334 10.330.931

CS 11.086.365 10.483.334 10.330.931

1.9 Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa (5.9) CP 1.148.167.497 1.034.712.165 1.072.369.239

CS 1.154.898.085 1.034.712.165 1.071.818.334

Spese di personale per il programma CP 689.404.761 674.698.454 697.775.081

CS 689.404.761 674.698.454 697.775.081

Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico-operativa CP 1.556.646 1.556.646 1.556.746

CS 1.556.646 1.556.646 1.556.746

Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità CP 153.850.442 159.849.442 159.901.580

CS 153.850.442 159.849.442 159.901.580

Formazione militare del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa CP 3.187.562 3.187.562 3.150.327

CS 3.187.562 3.187.562 3.150.327

Sostegno logistico e supporto territoriale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa CP 197.044.845 126.364.754 133.663.057

CS 202.556.893 126.364.754 133.663.057

Gestione e assistenza del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa CP 68.604.402 69.055.307 76.322.448

CS 68.604.402 69.055.307 75.771.543

Servizi generali e supporto alle missioni internazionali CP 34.518.839 << <<

CS 35.737.379 << <<

2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) CP 501.196.302 512.855.872 523.594.764

CS 501.196.302 512.855.872 607.491.270

2.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17) CP 501.196.302 512.855.872 523.594.764

CS 501.196.302 512.855.872 607.491.270

Spese di personale per il programma CP 457.621.157 470.158.889 482.759.683

CS 457.621.157 470.158.889 567.067.469

MINISTERO DELLA DIFESA

(in Euro)

120/606/3

U.d.V. Missione 2024 2025 2026

Programma

Azione

Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare CP 7.135.707 7.044.955 6.864.050

CS 7.135.707 7.044.955 6.484.050

Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare CP 2.890.562 2.891.404 2.962.941

CS 2.890.562 2.891.404 2.959.790

Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora CP 9.482.162 9.477.406 9.287.406

CS 9.482.162 9.477.406 9.287.406

Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali CP 7.345.095 7.289.500 7.176.405

CS 7.345.095 7.289.500 7.148.276

Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale CP 16.721.619 15.993.718 14.544.279

CS 16.721.619 15.993.718 14.544.279

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) CP 1.236.759.733 1.189.248.583 1.151.389.768

CS 1.266.759.733 1.189.248.583 1.099.692.571

3.1 Indirizzo politico (32.2) CP 34.223.180 48.314.153 34.398.989

CS 34.223.180 48.314.153 34.398.989

Ministro e Sottosegretari di Stato CP 161.868 161.868 170.164

CS 161.868 161.868 170.164

Indirizzo politico-amministrativo CP 32.476.099 32.667.072 32.530.360

CS 32.476.099 32.667.072 32.530.360

Valutazione e controllo strategico (OIV) CP 1.585.213 1.585.213 1.598.465

CS 1.585.213 1.585.213 1.598.465

Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti CP << 13.900.000 100.000

CS << 13.900.000 100.000

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) CP 724.062.181 663.005.568 562.034.338

CS 724.062.181 663.005.568 510.375.766

Spese di personale per il programma CP 109.538.159 110.096.176 109.613.068

CS 109.538.159 110.096.176 109.613.068

Gestione del personale CP 79.668.183 79.668.183 79.668.183

CS 79.668.183 79.668.183 79.668.183

Gestione comune dei beni e servizi CP 218.845.542 150.479.498 47.901.361

CS 218.845.542 150.479.498 47.901.361

Cooperazione Internazionale CP 256.804.041 256.823.983 254.913.807

CS 256.804.041 256.823.983 254.913.807

Attività di supporto istituzionale CP 59.206.256 65.937.728 69.937.919

CS 59.206.256 65.937.728 18.279.347

3.3 Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare (32.6) CP 478.474.372 477.928.862 554.956.441

CS 508.474.372 477.928.862 554.917.816

Interventi per contributi esterni e indennizzi per servitu' militari CP 60.412.372 59.866.862 58.063.641

CS 60.412.372 59.866.862 58.063.641

Speciali elargizioni, assegni, indennita' CP 73.062.000 73.062.000 74.312.000

CS 73.062.000 73.062.000 74.312.000

Trattamenti provvisori di pensione CP 345.000.000 345.000.000 422.580.800

CS 375.000.000 345.000.000 422.542.175

TOTALE CP 29.184.212.374 28.875.493.868 28.745.449.196

CS 29.487.978.059 28.908.396.868 28.794.305.418

RIEPILOGO

MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELLA DIFESA

(in Euro)

120/608/1

RIEPILOGO 2024 2025 2026

Spese correnti CP 21.210.280.725 20.895.442.253 20.944.963.741

CS 21.281.830.896 20.895.525.253 20.937.457.129

FUNZIONAMENTO CP 20.291.494.132 19.964.697.092 19.934.227.737

CS 20.330.014.180 19.964.780.092 19.978.418.322

INTERVENTI CP 311.657.116 311.101.540 308.833.037

CS 312.257.116 311.101.540 308.833.037

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE CP 607.129.477 619.643.621 701.902.967

CS 639.559.600 619.643.621 650.205.770

Spese in conto capitale CP 7.973.931.649 7.980.051.615 7.800.485.455

CS 8.206.147.163 8.012.871.615 7.856.848.289

INVESTIMENTI CP 7.970.831.649 7.973.751.615 7.800.485.455

CS 8.203.047.163 8.006.571.615 7.856.848.289

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE CP 3.100.000 6.300.000 <<

CS 3.100.000 6.300.000 <<

TOTALE CP 29.184.212.374 28.875.493.868 28.745.449.196

CS 29.487.978.059 28.908.396.868 28.794.305.418

ELENCHI

MINISTERO DELLA DIFESA

120/610/1

ELENCO N.1

UNITA' DI VOTO E CAPITOLI A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA "SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA" DELLA MISSIONE "SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE" (capitolo 1121).

MINISTERO DELLA DIFESA 3.3 Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare (32.6)

1 Difesa e sicurezza del territorio (5) 1334, 1349, 1389, 1391, 1392

1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)

4100, 4150, 4151, 4152, 4153, 4160, 4161, 4162, 4180, 4181, 4182, 4191, 4195, 4202, 4203, 4204, 4205, 4210, 4211, 4212, 4221, 4223, 4234, 4238, 4242, 4246, 4247, 4267, 4270, 4271, 4272, 4280

1.3 Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3)

4101, 4311, 4315, 4322, 4323, 4324, 4325, 4326, 4341, 4344, 4350, 4361, 4370, 4371, 4372, 4373, 4380, 4381, 4382, 4383, 4384, 4385, 4386, 4392, 4398, 4399, 4400, 4401, 4405, 4408, 4410

1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)

1205, 4102, 4461, 4465, 4472, 4473, 4474, 4475, 4480, 4481, 4482, 4483, 4484, 4491, 4493, 4510, 4514, 4515, 4516, 4517, 4518, 4535, 4536, 4537, 4538, 4539, 4540, 4541, 4542

1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)

1160, 1201, 1204, 1207, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1227, 1228, 1232, 1254, 1255, 1260, 1263, 1264, 1265, 1267, 1268, 1272, 1274, 1276, 1282, 1294, 1300, 1301, 1403, 1411, 1413

1.9 Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa (5.9)

1258, 1259, 1261, 1270, 1271, 1273, 1346, 1400, 1401, 1402, 1409, 1410, 1412, 2101, 2107, 2110, 2111, 2113, 2114, 2276

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

3.1 Indirizzo politico (32.2)

1009, 1015, 1020, 1022, 1023, 1026, 1029, 1030, 1031, 1040

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1099, 1100, 1104, 1108, 1109, 1110, 1111, 1115, 1116, 1117, 1128, 1146, 1147, 1149, 1158, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1178, 1208, 1217, 1302, 4103

120/612/1

ELENCO N.2

UNITA' DI VOTO E CAPITOLI A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA "APPRONTAMENTO E IMPIEGO CARABINIERI PER LA DIFESA E LA SICUREZZA" DELLA MISSIONE "DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO" (capitolo 4842).

MINISTERO DELLA DIFESA

1 Difesa e sicurezza del territorio (5)

1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)

4800, 4802, 4804, 4805, 4807, 4811, 4812, 4813, 4825, 4826, 4827, 4829, 4830, 4843, 4850, 4851, 4852, 4853, 4854, 4855, 4860, 4861, 4867, 4868, 4869, 4875

2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

2.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)

2851, 2852, 2856, 2857, 2862, 2865, 2867, 2873, 2874, 2877, 2882, 2883, 2884, 2885, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2900, 2901, 2907, 2908, 2911, 2913, 2914, 2925, 2931, 2938, 2940, 2941, 2942, 2943, 2945, 2975, 2976, 2977, 3070, 3071, 3072, 3080, 3081, 7921, 7922, 7927, 7928, 7930, 7932, 7933, 7934, 7935, 7936, 7946, 7947, 7948, 7950, 7961, 7965, 7966

TABELLA N. 13

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

(in Euro)

130/606/1

U.d.V. Missione 2024 2025 2026

Programma

Azione

1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9) CP

2.484.923.815 1.520.122.530 1.162.576.568

CS 2.884.923.815 1.520.122.530 1.162.576.568

1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2) CP 1.427.373.877 597.530.897 383.262.477

CS 1.530.381.169 597.530.897 383.262.477

Spese di personale per il programma CP 16.164.277 14.888.429 13.470.200

CS 16.164.277 14.888.429 13.470.200

Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati CP 2.441.051 3.243.061 1.601.239

CS 8.527.051 3.243.061 1.601.239

Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura CP 277.303.971 186.453.048 10.452.831

CS 277.303.971 186.453.048 10.452.831

Piano irriguo nazionale CP 245.669.223 174.524.048 149.729.118

CS 254.189.623 174.524.048 149.729.118

Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizoozie CP 52.083.385 46.052.699 42.979.477

CS 137.218.059 46.052.699 42.979.477

Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale CP 141.480.242 138.856.636 135.616.636

CS 144.523.242 138.856.636 135.616.636

Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame CP 37.331.728 28.612.976 24.512.976

CS 37.331.728 28.612.976 24.512.976

Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e progetti contro gli sprechi alimentari CP 654.900.000 4.900.000 4.900.000

CS 655.123.218 4.900.000 4.900.000

1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5) CP 72.092.293 66.297.167 63.812.684

CS 72.092.293 66.297.167 63.812.684

Spese di personale per il programma CP 54.825.849 50.956.089 50.750.240

CS 54.825.849 50.956.089 50.750.240

Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari CP 7.980.897 7.999.891 6.881.369

CS 7.980.897 7.999.891 6.881.369

Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari CP 8.028.413 6.748.656 5.588.544

CS 8.028.413 6.748.656 5.588.544

Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare CP 1.257.134 592.531 592.531

CS 1.257.134 592.531 592.531

1.3 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6) CP 985.457.645 856.294.466 715.501.407

CS 1.282.450.353 856.294.466 715.501.407

Spese di personale per il programma CP 19.853.489 18.281.127 18.443.567

CS 19.853.489 18.281.127 18.443.567

Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura CP 37.802.095 37.069.445 32.120.281

CS 37.802.095 37.069.445 32.120.281

Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano CP 710.397.360 592.653.062 460.863.499

CS 1.004.955.668 592.653.062 460.863.499

Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale CP 61.535.922 59.040.205 55.356.507

CS 63.970.322 59.040.205 55.356.507

Interventi a favore del settore ippico CP 155.868.779 149.250.627 148.717.553

CS 155.868.779 149.250.627 148.717.553

2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) CP 44.063.896 42.996.762 39.756.935

CS 44.063.896 42.996.762 39.756.935

2.1 Indirizzo politico (32.2) CP 14.914.569 16.174.844 13.679.307

CS 14.914.569 16.174.844 13.679.307

Ministro e Sottosegretari di Stato CP 599.315 599.315 599.315

CS 599.315 599.315 599.315

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

(in Euro)

130/606/2

U.d.V. Missione 2024 2025 2026

Programma

Azione

Indirizzo politico-amministrativo CP 11.575.888 11.836.167 12.340.630

CS 11.575.888 11.836.167 12.340.630

Valutazione e controllo strategico (OIV) CP 739.366 739.362 739.362

CS 739.366 739.362 739.362

Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti CP 2.000.000 3.000.000 <<

CS 2.000.000 3.000.000 <<

2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) CP 29.149.327 26.821.918 26.077.628

CS 29.149.327 26.821.918 26.077.628

Spese di personale per il programma CP 11.671.102 10.214.019 9.770.823

CS 11.671.102 10.214.019 9.770.823

Gestione del personale CP 11.253.355 11.327.110 11.076.016

CS 11.253.355 11.327.110 11.076.016

Gestione comune dei beni e servizi CP 6.224.870 5.280.789 5.230.789

CS 6.224.870 5.280.789 5.230.789

4 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) CP 53.253.012 50.988.251 51.308.283

CS 53.253.012 50.988.251 51.308.283

4.1 Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18.18) CP 53.253.012 50.988.251 51.308.283

CS 53.253.012 50.988.251 51.308.283

Spese di personale per il programma CP 3.878.167 3.797.485 4.117.517

CS 3.878.167 3.797.485 4.117.517

Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali, agroenergie e sviluppo fonti rinnovabili e certificazione CITES CP 48.288.993 46.104.914 46.104.914

CS 48.288.993 46.104.914 46.104.914

Politiche di tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali CP 1.085.852 1.085.852 1.085.852

CS 1.085.852 1.085.852 1.085.852

TOTALE CP 2.582.240.723 1.614.107.543 1.253.641.786

CS 2.982.240.723 1.614.107.543 1.253.641.786

RIEPILOGO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

(in Euro)

130/608/1

RIEPILOGO 2024 2025 2026

Spese correnti CP 1.340.840.266 680.706.056 660.808.357

CS 1.344.491.866 680.706.056 660.808.357

FUNZIONAMENTO CP 154.969.002 150.454.399 137.371.884

CS 154.969.002 150.454.399 137.371.884

INTERVENTI CP 1.174.446.353 519.085.091 512.206.211

CS 1.178.097.953 519.085.091 512.206.211

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE CP 11.424.911 11.166.566 11.230.262

CS 11.424.911 11.166.566 11.230.262

Spese in conto capitale CP 1.241.400.457 933.401.487 592.833.429

CS 1.637.748.857 933.401.487 592.833.429

INVESTIMENTI CP 1.138.900.457 832.901.487 492.333.429

CS 1.459.243.183 832.901.487 492.333.429

ALTRE SPESE IN C/CAPITALE CP 102.500.000 100.500.000 100.500.000

CS 178.505.674 100.500.000 100.500.000

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE CP << << <<

CS << << <<

TOTALE CP 2.582.240.723 1.614.107.543 1.253.641.786

CS 2.982.240.723 1.614.107.543 1.253.641.786

TABELLA N. 14

MINISTERO DELLA CULTURA

MINISTERO DELLA CULTURA

(in Euro)

140/606/1

U.d.V. Missione 2024 2025 2026

Programma

Azione

1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21) CP

3.286.989.285 3.180.259.467 3.032.426.016

CS 3.391.034.704 3.180.259.467 3.032.426.016

1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2) CP 474.826.542 470.294.800 471.791.681

CS 474.826.542 470.294.800 471.791.681

Spese di personale per il programma CP 3.890.063 3.836.970 3.820.958

CS 3.890.063 3.836.970 3.820.958

Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico CP 232.017.878 232.017.878 233.017.878

CS 232.017.878 232.017.878 233.017.878

Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale CP 119.007.711 118.007.711 117.957.711

CS 119.007.711 118.007.711 117.957.711

Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa CP 86.737.430 86.732.430 87.162.430

CS 86.737.430 86.732.430 87.162.430

Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza CP 13.600.330 13.600.330 13.665.330

CS 13.600.330 13.600.330 13.665.330

Sostegno alle attività circensi CP 8.847.222 8.847.222 8.847.222

CS 8.847.222 8.847.222 8.847.222

Promozione dello spettacolo dal vivo CP 10.725.908 7.252.259 7.320.152

CS 10.725.908 7.252.259 7.320.152

1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5) CP 9.053.509 9.051.986 9.050.586

CS 9.053.509 9.051.986 9.050.586

Spese di personale per il programma CP 6.508.334 6.506.811 6.505.411

CS 6.508.334 6.506.811 6.505.411

Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri CP 2.545.175 2.545.175 2.545.175

CS 2.545.175 2.545.175 2.545.175

1.3 Tutela dei beni archeologici (21.6) CP 68.024.317 66.406.313 62.749.563

CS 68.024.317 66.406.313 62.749.563

Spese di personale per il programma CP 52.905.379 52.287.375 48.630.625

CS 52.905.379 52.287.375 48.630.625

Tutela e salvaguardia dei beni archeologici CP 12.624.894 11.624.894 11.624.894

CS 12.624.894 11.624.894 11.624.894

Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico CP 2.494.044 2.494.044 2.494.044

CS 2.494.044 2.494.044 2.494.044

1.4 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9) CP 162.940.356 151.565.893 139.934.039

CS 162.940.356 151.565.893 139.934.039

Spese di personale per il programma CP 95.028.235 94.731.239 93.097.634

CS 95.028.235 94.731.239 93.097.634

Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico CP 59.636.326 48.567.208 38.570.061

CS 59.636.326 48.567.208 38.570.061

Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico CP 6 438 777 6 430 428 6 430 428

CS 6.438.777 6.430.428 6.430.428

Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale CP 1.837.018 1.837.018 1.835.916

CS 1.837.018 1.837.018 1.835.916

1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10) CP 98.768.640 95.100.898 92.345.086

CS 98.768.640 95.100.898 92.345.086

Spese di personale per il programma CP 55.193.350 54.572.297 52.708.233

CS 55.193.350 54.572.297 52.708.233

Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario CP 5.378.859 4.198.859 4.068.859

CS 5.378.859 4.198.859 4.068.859

Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario CP 26.916.030 25.049.341 24.287.593

CS 26.916.030 25.049.341 24.287.593

Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore CP 11.280.401 11.280.401 11.280.401

CS 11.280.401 11.280.401 11.280.401

MINISTERO DELLA CULTURA

(in Euro)

140/606/2

U.d.V. Missione 2024 2025 2026

Programma

Azione

1.6 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12) CP 147.479.168 144.706.459 139.073.550

CS 147.479.168 144.706.459 139.073.550

Spese di personale per il programma CP 79.101.669 78.140.686 77.315.431

CS 79.101.669 78.140.686 77.315.431

Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo CP 10.802.895 9.141.254 4.333.600

CS 10.802.895 9.141.254 4.333.600

Tutela delle belle arti e dei beni di interesse culturale CP 56.127.946 56.516.986 56.516.986

CS 56.127.946 56.516.986 56.516.986

Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio CP 1.118.116 578.991 578.991

CS 1.118.116 578.991 578.991

Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio CP 328.542 328.542 328.542

CS 328.542 328.542 328.542

1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13) CP 436.141.443 428.768.773 415.533.325

CS 440.887.729 428.768.773 415.533.325

Spese di personale per il programma CP 365.876.795 359.856.377 346.521.883

CS 365.876.795 359.856.377 346.521.883

Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale CP 45.217.465 43.866.565 43.966.565

CS 49.963.751 43.866.565 43.966.565

Coordinamento e funzionamento del sistema museale CP 25.047.183 25.045.831 25.044.877

CS 25.047.183 25.045.831 25.044.877

1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14) CP 583.968.257 619.596.860 464.879.842

CS 595.528.257 619.596.860 464.879.842

Spese di personale per il programma CP 6.246.641 6.332.824 6.493.974

CS 6.246.641 6.332.824 6.493.974

Coordinamento delle attivita' internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei CP 6.112.821 4.115.101 3.165.101

CS 6.112.821 4.115.101 3.165.101

Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale CP 571.608.795 609.148.935 455.220.767

CS 583.168.795 609.148.935 455.220.767

1.9 Tutela del patrimonio culturale (21.15) CP 686.649.642 580.327.929 623.056.453

CS 774.388.775 580.327.929 623.056.453

Spese di personale per il programma CP 3.193.051 3.265.828 3.382.293

CS 3.193.051 3.265.828 3.382.293

Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio CP 143.409.307 128.105.941 138.998.652

CS 143.409.307 128.105.941 138.998.652

Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico CP 33.480.546 32.856.623 45.203.906

CS 33.480.546 32.856.623 45.203.906

Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico CP 3.780.477 2.528.153 3.143.508

CS 17.832.265 2.528.153 3.143.508

Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario CP 6.784.168 4.866.639 4.915.402

CS 6.784.168 4.866.639 4.915.402

Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali CP 272.251.573 183.153.442 201.283.221

CS 272.251.573 183.153.442 201.283.221

Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza CP 19.777.124 19.606.925 19.606.925

CS 19.777.124 19.606.925 19.606.925

Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale CP 6.568.994 5.167.301 5.167.301

CS 6.568.994 5.167.301 5.167.301

Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale CP 11.632.872 4.355.547 4.355.547

CS 11.632.872 4.355.547 4.355.547

Promozione della fruizione del patrimonio culturale CP 185.771.530 196.421.530 196.999.698

CS 259.458.875 196.421.530 196.999.698

1.10 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16) CP 34.480.924 32.532.105 32.249.904

CS 34.480.924 32.532.105 32.249.904

Spese di personale per il programma CP 3.035.589 3.109.686 3.228.631

CS 3.035.589 3.109.686 3.228.631

MINISTERO DELLA CULTURA

(in Euro)

140/606/3

U.d.V. Missione 2024 2025 2026

Programma

Azione

Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea, del design e della moda CP 29.901.495 27.880.004 27.479.542

CS 29.901.495 27.880.004 27.479.542

Interventi per la rigenerazione urbana CP 1.543.840 1.542.415 1.541.731

CS 1.543.840 1.542.415 1.541.731

1.11 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18) CP 550.931.241 549.574.966 549.602.343

CS 550.931.241 549.574.966 549.602.343

Spese di personale per il programma CP 4.187.333 4.224.547 4.243.076

CS 4.187.333 4.224.547 4.243.076

Promozione del cinema italiano CP 3.586.624 2.400.419 2.308.569

CS 3.586.624 2.400.419 2.308.569

Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo CP 543.157.284 542.950.000 543.050.698

CS 543.157.284 542.950.000 543.050.698

1.19 Realizzazione attivita' di tutela in ambito territoriale (21.19) CP 22.717.544 22.357.424 22.115.331

CS 22.717.544 22.357.424 22.115.331

Spese di personale per il programma CP 21.289.574 21.421.156 21.179.063

CS 21.289.574 21.421.156 21.179.063

Attuazione interventi di tutela del patrimonio culturale nel territorio di pertinenza CP 1.427.970 936.268 936.268

CS 1.427.970 936.268 936.268

1.20 Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (21.20) CP 11.007.702 9.975.061 10.044.313

CS 11.007.702 9.975.061 10.044.313

Spese per il personale di programma CP 1.749.398 1.792.584 1.861.836

CS 1.749.398 1.792.584 1.861.836

Attivita' di indirizzo per messa in sicurezza in fase emergenziale e di ricostruzione CP 9.258.304 8.182.477 8.182.477

CS 9.258.304 8.182.477 8.182.477

2 Ricerca e innovazione (17) CP 129.675.726 128.605.438 128.781.870

CS 129.675.726 128.605.438 128.781.870

2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (17.4) CP 129.675.726 128.605.438 128.781.870

CS 129.675.726 128.605.438 128.781.870

Spese di personale per il programma CP 21.620.480 21.237.594 20.327.026

CS 21.620.480 21.237.594 20.327.026

Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali CP 3.767.325 3.767.325 3.767.325

CS 3.767.325 3.767.325 3.767.325

Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la digitalizzazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale CP 12.065.874 11.815.664 11.885.664

CS 12.065.874 11.815.664 11.885.664

Attività di formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale CP 3.448.332 3.448.140 3.553.140

CS 3.448.332 3.448.140 3.553.140

Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali CP 88.773.715 88.336.715 89.248.715

CS 88.773.715 88.336.715 89.248.715

4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) CP 139.005.896 124.401.200 105.489.539

CS 139.005.896 124.401.200 105.489.539

4.1 Indirizzo politico (32.2) CP 35.221.060 31.923.041 13.205.072

CS 35.221.060 31.923.041 13.205.072

Ministro e Sottosegretari di Stato CP 231.361 231.361 231.361

CS 231.361 231.361 231.361

Indirizzo politico-amministrativo CP 11.970.696 11.916.957 12.128.988

CS 11.970.696 11.916.957 12.128.988

Valutazione e controllo strategico (OIV) CP 844.723 844.723 844.723

CS 844.723 844.723 844.723

Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti CP 22.174.280 18.930.000 <<

CS 22.174.280 18.930.000 <<

4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) CP 103.784.836 92.478.159 92.284.467

CS 103.784.836 92.478.159 92.284.467

Spese di personale per il programma CP 8.130.863 8.088.438 7.894.746

CS 8.130.863 8.088.438 7.894.746

MINISTERO DELLA CULTURA

(in Euro)

140/606/4

U.d.V. Missione 2024 2025 2026

Programma

Azione

Gestione del personale CP 72.679.557 67.801.360 67.801.360

CS 72.679.557 67.801.360 67.801.360

Gestione comune dei beni e servizi CP 22.974.416 16.588.361 16.588.361

CS 22.974.416 16.588.361 16.588.361

TOTALE CP 3.555.670.907 3.433.266.105 3.266.697.425

CS 3.659.716.326 3.433.266.105 3.266.697.425

RIEPILOGO

MINISTERO DELLA CULTURA

MINISTERO DELLA CULTURA

(in Euro)

140/608/1

RIEPILOGO 2024 2025 2026

Spese correnti CP 1.869.600.967 1.845.030.375 1.809.401.946

CS 1.943.288.312 1.845.030.375 1.809.401.946

FUNZIONAMENTO CP 917.372.483 893.170.419 856.151.047

CS 917.372.483 893.170.419 856.151.047

INTERVENTI CP 874.331.563 876.607.287 877.648.230

CS 948.018.908 876.607.287 877.648.230

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE CP 77.896.921 75.252.669 75.602.669

CS 77.896.921 75.252.669 75.602.669

Spese in conto capitale CP 1.676.203.219 1.585.304.958 1.454.234.223

CS 1.706.561.293 1.585.304.958 1.454.234.223

INVESTIMENTI CP 1.676.203.219 1.585.304.958 1.454.234.223

CS 1.706.561.293 1.585.304.958 1.454.234.223

ALTRE SPESE IN C/CAPITALE CP << << <<

CS << << <<

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE CP << << <<

CS << << <<

Rimborso passivita' finanziarie CP 9.866.721 2.930.772 3.061.256

CS 9.866.721 2.930.772 3.061.256

RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO CP 9.866.721 2.930.772 3.061.256

CS 9.866.721 2.930.772 3.061.256

TOTALE CP 3.555.670.907 3.433.266.105 3.266.697.425

CS 3.659.716.326 3.433.266.105 3.266.697.425

TABELLA N. 15

MINISTERO DELLA SALUTE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/606/1

U.d.V. Missione 2024 2025 2026

Programma

Azione

1 Tutela della salute (20) CP

1.930.062.815 1.766.024.871 1.699.474.087

CS 1.930.062.815 1.766.024.871 1.699.474.087

1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (20.1) CP 682.188.681 675.362.059 673.318.538

CS 682.188.681 675.362.059 673.318.538

Spese di personale per il programma CP 43.315.198 42.930.572 43.610.102

CS 43.315.198 42.930.572 43.610.102

Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute CP 49.222.746 43.254.284 40.531.233

CS 49.222.746 43.254.284 40.531.233

Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro) CP 22.564.909 22.550.329 22.550.329

CS 22.564.909 22.550.329 22.550.329

Assistenza sanitaria al personale navigante CP 20.962.500 23.303.546 23.303.546

CS 20.962.500 23.303.546 23.303.546

Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali CP 546.123.328 543.323.328 543.323.328

CS 546.123.328 543.323.328 543.323.328

1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4) CP 14.346.217 14.188.849 14.425.929

CS 14.346.217 14.188.849 14.425.929

Spese di personale per il programma CP 9.119.061 9.086.146 9.324.210

CS 9.119.061 9.086.146 9.324.210

Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano CP 5.227.156 5.102.703 5.101.719

CS 5.227.156 5.102.703 5.101.719

1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5) CP 12.638.023 12.628.125 12.607.920

CS 12.638.023 12.628.125 12.607.920

Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri) CP 6.342.939 6.339.624 6.336.576

CS 6.342.939 6.339.624 6.336.576

Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanita' dell'Arma dei Carabinieri CP 6.295.084 6.288.501 6.271.344

CS 6.295.084 6.288.501 6.271.344

1.13 Vigilanza sugli enti, supporto alle attivita' degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria (20.13) CP 317.548.126 317.065.426 316.976.664

CS 317.548.126 317.065.426 316.976.664

Spese di personale per il programma CP 12.275.169 12.101.791 12.013.181

CS 12.275.169 12.101.791 12.013.181

Attivita' di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attivita' degli enti vigilati e supporto all'attivita' degli organi collegiali per la tutela della salute CP 298.965.041 298.671.001 298.671.001

CS 298.965.041 298.671.001 298.671.001

Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilita' ed altro) CP 3.041.311 3.026.061 3.025.909

CS 3.041.311 3.026.061 3.025.909

Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese CP 3.266.605 3.266.573 3.266.573

CS 3.266.605 3.266.573 3.266.573

1.14 Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie (20.14) CP 425.522.369 332.839.139 308.337.194

CS 425.522.369 332.839.139 308.337.194

Spese di personale per il programma CP 13.884.505 14.104.123 14.622.378

CS 13.884.505 14.104.123 14.622.378

Programmazione, coordinamento e monitoraggio del SSN e verifica e monitoraggio dei LEA CP 405.177.222 312.274.391 287.254.191

CS 405.177.222 312.274.391 287.254.191

Attivita' di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie CP 6.460.642 6.460.625 6.460.625

CS 6.460.642 6.460.625 6.460.625

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/606/2

U.d.V. Missione 2024 2025 2026

Programma

Azione

1.15 Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.15) CP 477.819.399 413.941.273 373.807.842

CS 477.819.399 413.941.273 373.807.842

Spese di personale per il programma CP 58.911.312 58.892.335 59.420.506

CS 58.911.312 58.892.335 59.420.506

Sorveglianza prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute, anche nelle attivita' sportive CP 179.877.994 115.945.046 71.855.046

CS 179.877.994 115.945.046 71.855.046

Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali e assistenza sanitaria in ambito europeo ed internazionale CP 218.298.003 218.226.029 218.225.923

CS 218.298.003 218.226.029 218.225.923

Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti, alimentazione animale e sorveglianza del farmaco veterinario CP 10.438.833 10.584.623 15.013.127

CS 10.438.833 10.584.623 15.013.127

Misure atte a migliorare la qualita' nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari CP 10.293.257 10.293.240 9.293.240

CS 10.293.257 10.293.240 9.293.240

2 Ricerca e innovazione (17) CP 378.579.141 580.193.757 501.803.555

CS 381.866.585 529.193.757 421.803.555

2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20) CP 344.490.013 546.107.383 467.728.018

CS 347.777.457 495.107.383 387.728.018

Spese di personale per il programma CP 5.194.525 5.160.297 5.240.991

CS 5.194.525 5.160.297 5.240.991

Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria CP 334.771.179 536.455.130 457.995.071

CS 338.058.623 485.455.130 377.995.071

Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi CP 4.524.309 4.491.956 4.491.956

CS 4.524.309 4.491.956 4.491.956

2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21) CP 34.089.128 34.086.374 34.075.537

CS 34.089.128 34.086.374 34.075.537

Spese di personale per il programma CP 1.324.488 1.309.073 1.298.236

CS 1.324.488 1.309.073 1.298.236

Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico CP 32.764.640 32.777.301 32.777.301

CS 32.764.640 32.777.301 32.777.301

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) CP 97.896.368 91.678.301 93.996.716

CS 97.896.368 91.678.301 93.996.716

3.1 Indirizzo politico (32.2) CP 36.142.134 32.987.575 35.085.045

CS 36.142.134 32.987.575 35.085.045

Ministro e Sottosegretari di Stato CP 243.626 243.626 243.626

CS 243.626 243.626 243.626

Indirizzo politico-amministrativo CP 10.352.462 10.473.465 10.652.476

CS 10.352.462 10.473.465 10.652.476

Valutazione e controllo strategico (OIV) CP 698.762 698.762 688.943

CS 698.762 698.762 688.943

Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti CP 24.847.284 21.571.722 23.500.000

CS 24.847.284 21.571.722 23.500.000

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) CP 61.754.234 58.690.726 58.911.671

CS 61.754.234 58.690.726 58.911.671

Spese di personale per il programma CP 18.926.342 18.886.797 19.142.180

CS 18.926.342 18.886.797 19.142.180

Gestione del personale CP 17.393.687 17.393.687 17.393.687

CS 17.393.687 17.393.687 17.393.687

Gestione comune dei beni e servizi CP 25.434.205 22.410.242 22.375.804

CS 25.434.205 22.410.242 22.375.804

TOTALE CP 2.406.538.324 2.437.896.929 2.295.274.358

CS 2.409.825.768 2.386.896.929 2.215.274.358

RIEPILOGO

MINISTERO DELLA SALUTE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/608/1

RIEPILOGO 2024 2025 2026

Spese correnti CP 1.797.060.867 1.950.943.622 1.933.015.731

CS 1.797.060.867 1.899.943.622 1.853.015.731

FUNZIONAMENTO CP 387.846.136 384.084.598 386.360.992

CS 387.846.136 384.084.598 386.360.992

INTERVENTI CP 1.383.445.497 1.542.365.352 1.520.232.789

CS 1.383.445.497 1.491.365.352 1.440.232.789

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE CP 25.769.234 24.493.672 26.421.950

CS 25.769.234 24.493.672 26.421.950

Spese in conto capitale CP 609.477.457 486.953.307 362.258.627

CS 612.764.901 486.953.307 362.258.627

INVESTIMENTI CP 601.017.457 480.493.307 355.798.627

CS 604.304.901 480.493.307 355.798.627

ALTRE SPESE IN C/CAPITALE CP 400.000 400.000 400.000

CS 400.000 400.000 400.000

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE CP 8.060.000 6.060.000 6.060.000

CS 8.060.000 6.060.000 6.060.000

TOTALE CP 2.406.538.324 2.437.896.929 2.295.274.358

CS 2.409.825.768 2.386.896.929 2.215.274.358

TABELLA N. 16

MINISTERO DEL TURISMO

MINISTERO DEL TURISMO

(in Euro)

160/606/1

U.d.V. Missione 2024 2025 2026

Programma

Azione

1 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) CP

18.453.847 17.300.693 17.073.172

CS 18.453.847 17.300.693 17.073.172

1.1 Indirizzo politico (32.2) CP 9.508.689 7.755.153 7.671.371

CS 9.508.689 7.755.153 7.671.371

Ministro e Sottosegretari di Stato CP << << <<

CS << << <<

Indirizzo politico-amministrativo CP 7.430.713 7.577.177 7.493.395

CS 7.430.713 7.577.177 7.493.395

Valutazione e controllo strategico (OIV) CP 177.976 177.976 177.976

CS 177.976 177.976 177.976

Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti CP 1.900.000 << <<

CS 1.900.000 << <<

1.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) CP 8.945.158 9.545.540 9.401.801

CS 8.945.158 9.545.540 9.401.801

Spese di personale per il programma CP 4.215.587 4.357.784 4.174.169

CS 4.215.587 4.357.784 4.174.169

Gestione del personale CP 1.748.213 2.179.448 2.196.848

CS 1.748.213 2.179.448 2.196.848

Gestione comune dei beni e servizi CP 2.981.358 3.008.308 3.030.784

CS 2.981.358 3.008.308 3.030.784

2 Turismo (31) CP 347.441.592 332.235.397 228.435.039

CS 347.441.592 332.235.397 228.456.322

2.1 Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (31.2) CP 9.553.151 9.199.089 9.673.761

CS 9.553.151 9.199.089 9.673.761

Spese per il personale di programma CP 5.643.802 5.258.490 5.733.162

CS 5.643.802 5.258.490 5.733.162

Coordinamento per la programmazione, la promozione e lo sviluppo del turismo CP 3.828.237 3.859.487 3.859.487

CS 3.828.237 3.859.487 3.859.487

Coordinamento delle relazioni internazionali ed europee in materia turistica CP 81.112 81.112 81.112

CS 81.112 81.112 81.112

2.4 Vigilanza, regolamentazione delle professioni turistiche (31.5) CP 27.526.365 17.525.397 9.950.567

CS 27.526.365 17.525.397 9.950.567

Spese di personale per il programma CP 3.063.902 3.062.934 3.005.137

CS 3.063.902 3.062.934 3.005.137

Misure di assistenza e tutela dei turisti CP 16.862.463 6.862.463 6.945.430

CS 16.862.463 6.862.463 6.945.430

Politiche a favore delle professioni turistiche CP 7.600.000 7.600.000 <<

CS 7.600.000 7.600.000 <<

2.5 Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione (31.6) CP 304.931.153 300.112.265 203.417.969

CS 304.931.153 300.112.265 203.439.252

Spese di personale per il programma CP 3.392.928 3.510.184 3.338.731

CS 3.392.928 3.510.184 3.338.731

Promozione delle politiche turistiche nazionali CP 65.779.475 66.102.081 45.079.238

CS 65.779.475 66.102.081 45.100.521

Politiche di investimento e innovazione per il turismo CP 85.500.000 105.500.000 105.000.000

CS 85.500.000 105.500.000 105.000.000

Misure a favore del settore turistico CP 150.258.750 125.000.000 50.000.000

CS 150.258.750 125.000.000 50.000.000

2.6 Informatizzazione, digitalizzazione e analisi statistica del settore turistico (31.7) CP 5.430.923 5.398.646 5.392.742

CS 5.430.923 5.398.646 5.392.742

Spese di personale per il programma CP 3.200.000 3.200.000 3.200.000

CS 3.200.000 3.200.000 3.200.000

Sviluppo e gestione dei sistemi informativi, di telecomunicazione e delle infrastrutture tecnologiche CP 1.852.112 1.819.835 1.813.931

CS 1.852.112 1.819.835 1.813.931

Comunicazione istituzionale CP 115.900 115.900 115.900

CS 115.900 115.900 115.900

MINISTERO DEL TURISMO

(in Euro)

160/606/2

U.d.V. Missione 2024 2025 2026

Programma

Azione

Analisi statistica CP 262.911 262.911 262.911

CS 262.911 262.911 262.911

TOTALE CP 365.895.439 349.536.090 245.508.211

CS 365.895.439 349.536.090 245.529.494

RIEPILOGO

MINISTERO DEL TURISMO

MINISTERO DEL TURISMO

(in Euro)

160/608/1

RIEPILOGO 2024 2025 2026

Spese correnti CP 161.189.709 115.830.360 87.302.481

CS 161.189.709 115.830.360 87.323.764

FUNZIONAMENTO CP 38.736.203 36.781.763 36.493.760

CS 38.736.203 36.781.763 36.515.043

INTERVENTI CP 121.035.893 77.199.749 48.959.873

CS 121.035.893 77.199.749 48.959.873

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE CP 1.417.613 1.848.848 1.848.848

CS 1.417.613 1.848.848 1.848.848

Spese in conto capitale CP 204.705.730 233.705.730 158.205.730

CS 204.705.730 233.705.730 158.205.730

INVESTIMENTI CP 204.705.730 233.705.730 158.205.730

CS 204.705.730 233.705.730 158.205.730

TOTALE CP 365.895.439 349.536.090 245.508.211

CS 365.895.439 349.536.090 245.529.494

Lavori preparatori

Senato della Repubblica (atto n. 926):

Disegno di legge risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente del Senato e comunicato all'Assemblea il 31 ottobre 2023, dell'art. 13 del disegno di legge n. 926-bis, dell'art. 22 del disegno di legge n. 926-ter e dell'art. 72, comma 24 del disegno di legge n. 926-quater, presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo GIORGETTI (Governo MELONI-I), il 30 ottobre 2023.

Assegnato alla 5a Commissione (Programmazione economica, bilancio), in sede referente, il 31 ottobre 2023, con i pareri delle Commissioni 1a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2a (Giustizia), 3a (Affari esteri e difesa), 4a (Politiche dell'Unione europea), 6a (Finanze e tesoro), 7a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), 8a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), 9a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), 10a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) e per le questioni regionali.

Esaminato dalla 5a Commissione (Programmazione economica, bilancio), in sede referente, il 14, il 15, il 16, il 21, il 22, il 23, il 28, il 29 e il 30 novembre 2023; il 1°, il 5, il 6, il 7, l'11, il 12, il 13, il 14, il 15, il 16 e il 18 dicembre 2023.

Esaminato in Aula il 20 e il 21 dicembre 2023 e approvato il 22 dicembre 2023.

Camera dei deputati (atto n. 1627):

Assegnato alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, il 22 dicembre 2023, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del consiglio e interni), II (Giustizia), III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell'Unione Europea) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, il 23 e il 27 dicembre 2023.

Esaminato in Aula il 28 dicembre 2023 e approvato definitivamente il 29 dicembre 2023.

Assistente Virtuale AI