Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Interpello 11 maggio 2026, n. 100025
Interpello per il riconoscimento dell'idroponica alimentata con acqua reflua affinata come metodo di irrigazione non convenzionale e per la valutazione dell'idoneità al consumo umano degli ortaggi prodotti (possibile evoluzione del progetto AWARE). - rif. nota prot. entrata n. 132493 del 14-07-2025.
Note:
[1]Emanato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle acque.
Destinatari
Preambolo
Riferimenti normativi
Considerazioni del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Conclusioni
Autorità idrica pugliese
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e, p.c.: Segreteria del Viceministro On. Vannia Gava
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Dipartimento sviluppo sostenibile
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Con istanza di interpello formulata ai sensi dell'articolo 3 septies, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, acquisita al protocollo di questo Ministero n. 132493 del 14-07-2025, codesta Amministrazione ha richiesto un'interpretazione della vigente normativa in materia ambientale in tema di riutilizzo delle acque reflue urbane, sottoponendo a questa Direzione generale i seguenti quesiti:
1. Riconoscimento dell'idroponica con acqua reflua affinata
È possibile riconoscere formalmente il sistema idroponico che impiega acqua reflua urbana affinata, trattata con tecnologie avanzate fino a standard qualitativi elevati, come metodo di irrigazione non convenzionale? Tale riconoscimento potrebbe consentirne l'inserimento in un quadro regolatorio specifico, al pari delle pratiche previste dal Regolamento (UE) 2020/741, superando la limitazione attuale all'ambito di progetto pilota.
2. Idoneità al consumo umano degli ortaggi prodotti
È possibile considerare idonei al consumo umano gli ortaggi coltivati (es. lattuga) in sistemi idroponici alimentati da acqua reflua affinata, previa valutazione del rischio? In caso affermativo, quali siano i protocolli di monitoraggio (parametri chimici, microbiologici, contaminanti emergenti, residui farmaceutici, microplastiche), procedure di certificazione e sistemi di tracciabilità per garantire la sicurezza alimentare e la conformità alla normativa igienico-sanitaria.
In proposito, la Scrivente, acquisiti i pareri tecnici dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, reso con nota acquisita al prot. n. 171487 del 18-09-2025, e dell'Istituto superiore di sanità, reso con nota acquisita al prot. n. 196905 del 23-10-2025, nonché il parere tecnico-legale della Commissione europea, DG Environment, reso con nota Ref. Ares (2026) 4157095 del 22/04/2026, osserva quanto segue.
Riferimenti normativi
Con riferimento al quesito in oggetto, rilevano i seguenti riferimenti normativi:
- Art. 73, comma 1, lett. i bis), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "acque affinate: oltre alle acque reflue urbane di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, le acque reflue domestiche e industriali trattate conformemente all'allegato 5 alla parte terza del presente decreto e sottoposte a ulteriore trattamento in un impianto di affinamento, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea";
- art. 1, par. 1, regolamento (UE) 2020/741 : "Il presente regolamento si applica ogni volta che le acque reflue urbane trattate sono riutilizzate, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE, a fini irrigui in agricoltura, come specificato nell'allegato I, sezione 1, del presente regolamento";
- art. 7, comma 1, d.l. 14 aprile 2023, n. 39 : "Al fine di fronteggiare la crisi idrica, garantendone una gestione razionale e sostenibile, il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto delle prescrizioni minime di cui all'Allegato A al presente decreto, è autorizzato fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025 dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del medesimo regolamento (UE) 2020/741";
- Allegato I, sezione 1, paragrafo primo, al regolamento (UE) 2020/741: "Per uso irriguo in agricoltura s'intende l'irrigazione dei seguenti tipi di colture: - colture alimentari da consumare crude, ossia colture destinate al consumo umano a uno stato crudo o non lavorato; - colture alimentari trasformate, ossia colture i cui prodotti sono destinati al consumo umano dopo un processo di trasformazione (cottura o lavorazione industriale); - colture non alimentari, ossia colture i cui prodotti non sono destinati al consumo umano (ad esempio, pascoli e colture da foraggio, da fibra, da ornamento, da sementi, da energia e per tappeto erboso)";
- Allegato I, sezione 1, paragrafo secondo, al regolamento (UE) 2020/741: "Fatte salve altre pertinenti normative dell'Unione nei settori ambientale e sanitario, gli Stati membri possono utilizzare le acque affinate per ulteriori scopi quali: - il riutilizzo a fini industriali; e - fini civili e ambientali";
- Allegato A, Parte A, Sezione 1, al d.l. n. 39/2023: "Per uso irriguo in agricoltura s'intende l'irrigazione dei seguenti tipi di colture: - Colture alimentari da consumare crude, ossia colture destinate al consumo umano a uno stato crudo o non lavorato; - Colture alimentari trasformate, ossia colture i cui prodotti sono destinati al consumo umano dopo un processo di trasformazione (cottura o lavorazione industriale); - Colture per alimentazione animale (pascoli e colture da foraggio); - Colture non alimentari, ossia colture i cui prodotti non sono destinati al consumo umano (da fibra, da sementi, da energia, da ornamento, per tappeto erboso)";
- Art. 3, d.m. 12 giugno 2003, n. 185: "Le destinazioni d'uso ammissibili delle acque reflue recuperate sono le seguenti: […]; b) civile: per il lavaggio delle strade nei centri urbani; per l'alimentazione dei sistemi di riscaldamento o raffreddamento; per l'alimentazione di reti duali di adduzione, separate da quelle delle acque potabili, con esclusione dell'utilizzazione diretta di tale acqua negli edifici a uso civile, ad eccezione degli impianti di scarico nei servizi igienici; c) industriale: come acqua antincendio, di processo, di lavaggio e per i cicli termici dei processi industriali, con l'esclusione degli usi che comportano un contatto tra le acque reflue recuperate e gli alimenti o i prodotti farmaceutici e cosmetici".
Considerazioni del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
In via preliminare, la Scrivente rammenta che, ai sensi dell'art. 3 septies d.lgs. n. 152/2006, lo strumento dell'interpello ambientale consiste nella presentazione, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di "istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale" e che "[l]e indicazioni fornite nelle risposte alle istanze […] costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale", fatto "salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa" (comma 1).
Pertanto, esula dall'interpello ambientale qualsiasi valutazione in concreto, spettante alle autorità competenti al rilascio dei titoli necessari, essendo questo Ministero tenuto a esprimersi esclusivamente sull'interpretazione della normativa statale.
Di conseguenza, i quesiti proposti dalla interpellante devono essere intesi come diretti a chiarire se un sistema idroponico (vale a dire, una pratica agraria che consiste nella coltivazione di piante, anziché nel terreno, in soluzioni acquose di sali nutritizi) che impiega acqua reflua urbana affinata, sia in astratto suscettibile di essere considerato una forma di riutilizzo di acque reflue urbane a uso irriguo in agricoltura, con relativa sottoposizione alla disciplina sul riutilizzo delle acque reflue, ferme restando le valutazioni in concreto delle autorità preposte al rilascio del relativo titolo abilitativo. Così riformulati, i quesiti proposti dalla interpellante possono essere analizzati congiuntamente.
A tal proposito, si rammenta che, nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'art. 99, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il riutilizzo delle acque reflue urbane a fini irrigui in agricoltura è disciplinato dal regolamento (UE) 2020/741, nonché dall'art. 7 d.l. n. 39/2023. Il riutilizzo delle acque reflue per fini diversi da quelli irrigui (ossia, fini industriali e civili) è sottoposto al regime del d.m. n. 185/2003.
Ai sensi dell' Allegato I, sezione 1, al regolamento (UE) 2020/741, per "uso irriguo in agricoltura s'intende l'irrigazione dei seguenti tipi di colture: - colture alimentari da consumare crude, ossia colture destinate al consumo umano a uno stato crudo o non lavorato; - colture alimentari trasformate, ossia colture i cui prodotti sono destinati al consumo umano dopo un processo di trasformazione (cottura o lavorazione industriale); - colture non alimentari, ossia colture i cui prodotti non sono destinati al consumo umano (ad esempio, pascoli e colture da foraggio, da fibra, da ornamento, da sementi, da energia e per tappeto erboso)". In termini sostanzialmente sovrapponibili si esprime l'Allegato A, Parte A, Sezione 1, al d.l. n. 39/2023.
A tal proposito, la Scrivente osserva che i pareri tecnici dell'Ispra e dell'Iss e il parere tecnico-legale della DG Environment della Commissione europea sono in parte divergenti.
Secondo la prima, "il sistema idroponico alimentato con acqua reflua affinata presenta analogie funzionali e finalità ambientali coerenti con le pratiche di irrigazione non convenzionale, promosse dal Regolamento (UE) 2020/741 e dalle strategie nazionali per l'economia circolare e la resilienza climatica". In particolare, secondo l'Ispra, "potrebbe ritenersi ammissibile e tecnicamente giustificabile il riconoscimento formale del sistema idroponico che impiega acque reflue urbane affinate come metodo di irrigazione non convenzionale, a condizione che vengano rispettate le seguenti raccomandazioni: - l'acqua impiegata deve rispettare i requisiti qualitativi previsti dal Regolamento (UE) 2020/741 o, in subordine, dalla normativa nazionale vigente e futura; - deve essere previsto un Piano di Gestione del Rischio (come da Regolamento UE 2020/741), tenuto conto che la qualità delle acque affinate sarà alterata con i metaboliti e con l'eventuale impiego di medicinali per la cura delle patologie degli organismi acquatici", precisando "che i risultati della valutazione del rischio potrebbero individuare prescrizioni aggiuntive o più rigorose in materia di qualità e monitoraggio dell'acqua rispetto a quelle indicate nell'Allegato I, Sezione 2, Tabella I del Regolamento; - devono essere previsti adeguati protocolli di monitoraggio per la rilevazione di contaminanti emergenti".
Analogamente, l'Iss ritiene, pronunciandosi "limitatamente ai profili di proprio ambito, e ferma restando ogni valutazione di pertinenza normativa da parte dei responsabili Dicasteri, non ravvisa elementi ostativi all'impiego di acque reflue affinate per la coltivazione di ortaggi in sistemi idroponici destinati al consumo umano".
Secondo la Commissione, invece, il Regolamento 2020/741, che disciplina il riutilizzo delle acque reflue a fini irrigui in agricoltura, non è applicabile al sistema idroponico dal momento che esso è da considerare una tecnica innovativa di coltivazione piuttosto che una tecnica di irrigazione ("[…] hydroponics does not fall under the scope of [the Water Reuse] Regulation. This Regulation covers exclusively the use of treated wastewater in agricultural irrigation. Hydroponics is rather considered as an innovative cropping technique, and not an irrigation technique […]"). Ad ogni modo, ancora secondo la Commissione, il Regolamento 2020/741 (in particolare, l'Allegato I, sezione 1, paragrafo secondo) non vieta il riutilizzo di acque reflue in sistemi idroponici per finalità diverse da quelle irrigue in agricoltura.
La Scrivente ritiene di dover aderire alla lettura della Commissione europea, in quanto istituzionalmente informata sia a criteri tecnici sia a parametri giuridici, escludendo pertanto che un sistema idroponico che utilizza acque affinate possa essere considerato una forma di riutilizzo di acque reflue a fin irrigui in agricoltura.
Conclusioni
Sulla base delle considerazioni sopra espresse, si conclude che un sistema idroponico che impiega acque reflue urbane affinate non è sottoposto al regime previsto dal regolamento 2020/741 perché non identifica un uso irriguo in agricoltura.
Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all'articolo 3 septies TUA, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.
Il Direttore generale
Giuseppe Travìa