Autorità nazionale anticorruzione - Parere 7 luglio 2026, n. 2090/2026
Comune di omissis- Richiesta di parere del Segretario comunale e RPCT in merito alla possibilità di ricoprire un incarico extraistituzionale consistente in attività di consulenza giuridica in favore di un ente di diritto privato operante nel settore socio-assistenziale (rif. prot. ANAC n. omissis del omissis e prot. ANAC n. omissis del omissis) - Riscontro.
Note:
[1]Emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.
Destinatari
Preambolo
A) natura giuridica dell'ente conferente l'incarico quale ente di diritto privato regolato o finanziato.
B) natura giuridica dell'incarico di segretario comunale quale "incarico amministrativo" di vertice nelle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1, co. 2 lett. i), che comporta poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dall'ente conferente l'incarico;
Omissis
In relazione alla questione sottoposta all'attenzione di questa Autorità avente ad oggetto la possibilità in capo al Segretario comunale e RPCT di ricoprire un incarico extraistituzionale consistente in attività di consulenza giuridica in favore della casa di riposo per anziani omissis - si espongono le seguenti considerazioni.
Il caso prospettato - concernente l'incarico di consulenza giuridica che il Segretario comunale e RPCT del Comune di omissis intende assumere presso la casa di riposo omissis - potrebbe astrattamente integrare l'ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 9, co. 1 d.lgs. 39/2013.
Tale disposizione prevede che "Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.".
Occorre, pertanto, accertare la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di incompatibilità con particolare riguardo a:
a) natura giuridica dell'ente di diritto privato conferente l'incarico quale "ente di diritto privato regolato o finanziato" ai sensi dell'art.1, co. 2, lett. d) d.lgs. 39/2013;
b) natura giuridica dell'incarico di Segretario comunale quale "incarico amministrativo" di vertice nelle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1, co. 2 lett. i), che comporta poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dall'ente conferente l'incarico;
c) incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.
A) natura giuridica dell'ente conferente l'incarico quale ente di diritto privato regolato o finanziato.
Il primo presupposto da verificare attiene alla configurabilità dell'Istituto omissis quale "ente di diritto privato regolato o finanziato" dal Comune di omissis.
L'art. 1, c. 2, lett. d) fornisce una definizione di "enti di diritto privato regolati o finanziati", quali "società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico: 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; 3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di cessione di beni pubblici".
È sufficiente, al fine di integrare la categoria de qua, che sia presente anche una sola delle descritte caratteristiche, non trattandosi, invero, di requisiti concorrenti (cfr. in tal senso delibera ANAC n. 624 del 7 giugno 2017).
Sull'interpretazione della locuzione "enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione", l'Autorità si è già espressa (cfr. Delibera n. 1054 del 25.11.2020) ritenendo:
- per "ente regolato dalla pubblica amministrazione" si intende l'ente sul quale il soggetto pubblico esplica poteri che incidono sullo svolgimento dell'attività principale, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;
- per "ente finanziato da una pubblica amministrazione" si intende l'ente la cui attività è finanziata attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici, purché i finanziamenti abbiano le caratteristiche della rilevanza economica e della continuità/stabilità temporale.
Sulla base documentazione in atti, il Consiglio comunale di omissis, con provvedimento C.C. n. omissis del omissis ha disposto di cedere in comodato l'uso di un immobile di proprietà comunale - per un periodo di 90 anni - per essere adibito a Casa per Anziani. Si richiama sul punto l'art. 71, comma 2, del Codice del terzo settore che prevede espressamente: "Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile".
La giurisprudenza contabile ha chiarito che tale istituto rappresenta una deroga al principio di redditività del patrimonio pubblico e trova giustificazione solo in presenza di finalità sociali non lucrative, tali da compensare la rinuncia alle entrate patrimoniali (Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 161/2024/PAR). È stato chiarito, infatti, che laddove un Comune conceda in comodato gratuito un immobile comunale per lo svolgimento di attività istituzionali ad un ente del Terzo settore, si instaura un rapporto di sovvenzione indiretta, ove il vantaggio economico sarebbe quantificabile con il valore di mercato del canone di locazione non corrisposto.
Ne caso concreto, la concessione in uso gratuito del bene immobile comunale all'istituto omissis configurerebbe, pertanto, una forma di sostegno e di contribuzione indiretta nei confronti di attività di pubblico interesse, strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali proprie della casa di riposo per anziani.
Tale scelta - che ricade nella sfera dell'attività gestionale ed amministrativa di competenza esclusiva dell'istituto in questione, che, quindi, se ne assume ogni responsabilità - ha comportato una valutazione comparativa tra i vari interessi in gioco, come risulta dal contratto di comodato sottoscritto dalle parti.
Infatti ai sensi dell'art. omissis: "L'Ente comodatario è tenuto a custodire e conservare l'immobile con cura e diligenza, potrà servirsene esclusivamente per l'adempimento dei fini statutari dell'ente stesso". Fini che sono dettagliati all'art. omissis dello Statuto, ai sensi del quale "la omissis, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di produzione o scambio di beni o servizi nei settori socio assistenziale e socio sanitario a favore di persone svantaggiate, in prevalenza anziane. La omissis, in particolare, ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, dell'attività di interesse generale nel settore di prestazioni socio-sanitarie ….di cui all'art. omissis d.lgs 117/2017".
Pertanto, la natura dell'istituto sembrerebbe riconducibile alla categoria degli enti "regolati o finanziati" di cui all'art. 1, c. 2, lett. d) del d.lgs. 39/2013.
B) natura giuridica dell'incarico di segretario comunale quale "incarico amministrativo" di vertice nelle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1, co. 2 lett. i), che comporta poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dall'ente conferente l'incarico;
In merito al secondo requisito richiesto dalla norma in esame, l'incarico di Segretario comunale è qualificabile come incarico amministrativo di vertice secondo la definizione di cui all'art. 1, co. 2, lett. i), del d.lgs. n. 39 del 2013.
Occorre però accertare se l'incarico amministrativo di vertice comporti l'esercizio di poteri di vigilanza o controllo sulle attività dall'ente privato regolato o finanziato idonei a incidere sull'operato dell'ente stesso.
Sulla base degli elementi istruttori acquisiti, si ritiene che non ricorrano in capo al Segretario comunale e RPCT del Comune di omissis poteri di vigilanza o poteri di controllo sull'attività svolte dalla Casa di Riposo omissis tali da integrare l'ambito applicativo dell'art. 9, comma 1, d.lgs. 39/2013. In particolare:
- Istituto è un ente dotato di personalità giuridica propria e di piena autonomia organizzativa; pertanto, il Segretario comunale e RPCT del Comune di omissis, non esercita funzioni riconducibili a poteri di vigilanza o controllo sull'attività svota dall'istituto;
- vincolo di destinazione del comodato: gli obblighi di verifica gravanti sul Comune derivano unicamente dal contratto di comodato e riguardano il rispetto della destinazione d'uso dell'immobile. Tale verifica è attribuita all'Area omissis, non al Segretario né al RPCT;
- controlli interni ex art. 147 TUEL: le attività di controllo interno eventualmente riferibili al Segretario attengono esclusivamente alla legalità e regolarità amministrativa degli atti comunali (es. manutenzioni straordinarie sull'immobile), senza alcuna incidenza sull'attività assistenziale o gestionale della Casa di Riposo;
- funzioni del RPCT: non risultano misure di prevenzione della corruzione o obblighi di trasparenza che coinvolgano la Casa di Riposo come utilizzatore di un bene comunale. Le uniche misure potenzialmente rilevanti nel PIAO (processo "omissis") riguardano la designazione dei rappresentanti del Comune e sono in capo al soggetto designante, non al RPCT.
- assenza di rapporti funzionali o gerarchici: non emergono rapporti di assoggettamento o controllo tra Comune e Casa di Riposo. L'ente gestore opera in piena autonomia, come previsto dallo Statuto, escludendo qualsiasi potere di vigilanza del Segretario o del RPCT.
Alla luce di quanto sopra esposto, non sembrerebbero sussistere poteri di vigilanza o controllo in capo al Segretario comunale/RPCT idonei a integrare la fattispecie ostativa prevista dall'art. 9, comma 1, d.lgs. 39/2013, con conseguente insussistenza di profili di incompatibilità nel caso in esame.
Tuttavia, la mancanza di un potere di vigilanza o controllo rilevante ai sensi del d.lgs. 39/2013 non esclude la possibile insorgenza di situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale. Infatti l'interessato, nello svolgimento delle funzioni proprie di Segretario comunale e RPCT, sarà tenuto all'obbligo di astensione da tutte quelle attività, decisioni, valutazioni che coinvolgano direttamente o indirettamente la casa di riposo per anziani omissis.
Resta fermo che il soggetto competente a valutare in generale le dichiarazioni rese sul conflitto di interesse è l'amministrazione (nel caso concreto, il Sindaco), tenuta altresì a mettere in atto specifiche misure di prevenzione del conflitto di interessi (sul punto, utili i suggerimenti forniti da ANAC nel PNA 2019, Parte III § 1.4).
Alla luce delle considerazioni che precedono e in riscontro ai quesiti posti, si ritiene in conclusione:
- in assenza di poteri di vigilanza o controllo rilevanti ai sensi del d.lgs. 39/2013, non si configura nel caso concreto la fattispecie di incompatibilità prevista dall'art. 9, comma 1, d.lgs. 39/2013;
- resta tuttavia fermo che tale circostanza non esclude la possibile insorgenza di situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, qualora l'interessato - nello svolgimento delle funzioni di Segretario comunale e RPCT - sia chiamato a svolgere attività, valutazioni o decisioni che coinvolgano, direttamente o indirettamente, la casa di riposo per anziani omissis;
- in tali casi, l'interessato sarà tenuto a rispettare gli obblighi di astensione al fine di garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa e l'ente ad adottare le misure di prevenzione ritenute necessarie, in coerenza con le indicazioni fornite da ANAC nel PNA 2019 (Parte III, § 1.4).
Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 7 luglio 2026, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.
Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia