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MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - DECRETO 10 dicembre 2009 - Controlli sulle cartelle cliniche

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MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI


DECRETO 10 dicembre 2009

Controlli sulle cartelle cliniche. (10A06365) IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioniurgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, lacompetitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e laperequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dall'art. 1,comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto l'art. 88, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,cosi' come sostituito dall'art. 79, comma 1-septies, del citatodecreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dallalegge n. 133 del 2008, con il quale si dispone che, al fine di realizzare gli obiettivi di economicita'nell'utilizzazione delle risorse e di verifica della qualita'dell'assistenza erogata, secondo criteri di appropriatezza, leregioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controlloanalitico annuo di almeno il 10% delle cartelle cliniche e dellecorrispondenti schede di dimissione, in conformita' a specificiprotocolli di valutazione. L'individuazione delle cartelle e delleschede deve essere effettuata secondo criteri di campionamento,rigorosamente casuali; tali controlli sono estesi alla totalita' delle cartelle clinicheper le prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza individuatedalle regioni tenuto conto di parametri definiti con decreto delMinistro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesacon il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto, altresi', il decreto del Ministro del lavoro, della salute edelle politiche sociali 18 dicembre 2008, recante «Aggiornamento deisistemi di classificazione adottati per la codifica delleinformazioni cliniche contenute nella scheda di dimissioneospedaliera e per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere»; Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni il 6 giugno2002 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano sulle linee guida per la codifica delleinformazioni cliniche presenti nella scheda di dimissioneospedaliera; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29novembre 2001 recante «Definizione dei livelli essenziali diassistenza» e successive modificazioni, che con l'allegato 2Cindividua 43 DRG ad elevato rischio di inappropriatezza se erogati inmodalita' ordinaria e stabilisce che le regioni definiscano le sogliedi accettabilita' per ciascuno dei DRG; Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 ottobre 2000, n.380, «Regolamento recante norme concernenti l'aggiornamento delladisciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti diricovero pubblici e privati»; Viste le Linee di guida del Ministero della sanita' n. 1/95,elaborate in applicazione del decreto ministeriale 14 dicembre 1994relativo alle «Tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera»ed, in particolare, il paragrafo 6 relativo ai controlli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2009,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2009, n. 122,concernente «attribuzione del titolo di Vice Ministro alSottosegretario di Stato presso il Ministero del lavoro, della salutee delle politiche sociali prof. Ferruccio Fazio, a norma dell'art.10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»; Ritenuto necessario provvedere alla definizione dei parametri diriferimento per l'individuazione, da parte delle Regioni, delleprestazioni ad alto rischio di inappropriatezza; Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento eBolzano nella seduta del 29 ottobre 2009, Rep. Atti n. 176/CSR; Decreta: Art. 1 1. In attuazione dell'art. 79, comma 1-septies, del decreto-legge25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, il presente decreto definisce i parametrimediante i quali le Regioni individuano le prestazioni ad altorischio di inappropriatezza per le quali effettuare i controlli sullatotalita' delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede didimissione ospedaliera. 2. Nei controlli di qualita' e appropriatezza rientrano anche icontrolli di congruita' tra le cartelle cliniche e le corrispondentischede di dimissione ospedaliera. Tutte le tipologie di controllodevono essere effettuate secondo specifici protocolli di valutazione. 3. In fase di prima applicazione, limitatamente agli anni 2009 e2010, i controlli di cui al comma 1 possono essere inclusi nellaquota del 10% dei controlli di cui al comma 2, dell'art. 88, dellalegge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni. Art. 2 1. Al fine di identificare le prestazioni ad alto rischio diinappropriatezza, le Regioni utilizzano almeno i seguenti parametri: a) elevato scostamento del volume di ricoveri erogati in areeterritoriali sub-regionali; b) elevato valore tariffario dei singoli ricoveri; c) elevata valorizzazione tariffaria complessiva di gruppi diricoveri nell'ambito dei quali le prestazioni sono state erogate; d) sbilanciata proporzione, per specifici ricoveri, tra i volumierogati da diverse tipologie di strutture e/o da singole struttureospedaliere del territorio sub-regionale. 2. Le Regioni utilizzano ulteriori parametri e/o strumenti capacidi evidenziare fenomeni quali opportunismo nella codifica, selezionedi casistica ed inappropriatezza di erogazione legati alfinanziamento prospettico dei ricoveri, anche con riferimento: A) alle soglie indicate a livello regionale per i DRG ad elevatorischio di inappropriatezza di cui all'allegato 2C del decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e successivemodificazioni; B) ad elevati volumi dei DH medici a carattere diagnostico. 3. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,garantiscono il controllo di appropriatezza sui ricoveri relativi aitagli cesarei a partire dal monitoraggio del livello di qualita' ecompletezza delle relative SDO. Le tabelle di qualita' della codificacostituiranno la base per la definizione di programmi di interventospecifici, in particolare nelle strutture in cui la percentuale dicesarei rappresenta oltre il 40% sul totale dei parti. Art. 3 1. Il totale di cartelle cliniche da controllare in applicazionedei parametri di cui all'art. 2 deve essere pari ad almeno il 2,5%del totale dei ricoveri complessivi erogati dalla regione. 2. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano inviano alMinistero del lavoro della salute e delle politiche sociali,Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli diassistenza e dei principi etici di sistema, con cadenza annuale,entro il 30 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, unreport relativo ai controlli di cui al presente decreto. 3. Nel report annuale deve essere specificato: a) la metodologia adottata dalla Regione per l'identificazionedelle prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza da sottoporre acontrollo (compresi dettagli tecnici quali la scelta del riferimento,la metodologia di standardizzazione, la metodologia di raggruppamentodei ricoveri, etc.); b) la tipologia di prestazioni identificate come ad alto rischiodi inappropriatezza; c) il numero dei controlli effettivamente eseguito per ciascunerogatore; d) la metodologia utilizzata per il riscontro di qualita' eappropriatezza delle cartelle cliniche, i protocolli di valutazioneadottati e le conseguenti misure adottate; e) i risultati del processo di controllo e le conseguenti misureadottate; f) ogni altra informazione che la Regione ritiene utile segnalareai fini della documentazione e caratterizzazione, anche quantitativa,delle attivita' di controllo effettuate. 4. La trasmissione del report di cui al presente articolocostituisce oggetto di valutazione in sede di verifica degliadempimenti, di cui all'intesa stipulata dallo Stato e le Regioni eprovince autonome di Trento e Bolzano il 23 marzo 2005 a cura delComitato di cui all'art. 9 della predetta Intesa. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo epubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana. Roma, 10 dicembre 2009 Il Vice Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Fazio Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi allapersona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 282

Assistente Virtuale AI