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TRIBUNALE di GENOVA – (Non è responsabile il medico nel caso di “stravaso” di farmorubicina durante la chemioterapia adiuvante).

10.11.2006
In sintesi:
§ - Pur potendo essere le conseguenze lamentate dalla paziente a carico della mano e dell'avambraccio di sinistra, collegate secondo nesso di causalità alla chemioterapia, "non esistono, almeno secondo criteri di larga massima, diagnosi o terapie che avrebbero potuto limitare la portata pregiudizievole delle conseguenze lamentate dalla medesima a carico della mano e dell'avambraccio sinistro". In altri termini, "il danno che si è verificato non è collegabile secondo un rapporto di causa ed effetto, a negligenza, imprudenza, imperizia del personale addetto alla diagnosi ed alla terapia del caso". A ciò si aggiunga che le conseguenza patologiche che si sono verificate nel caso in esame rientravano tra quelle riferite alla paziente e per le quali era stato sottoscritto il relativo, dettagliato...

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