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CORTE di CASSAZIONE - (La carenza di informazione da parte della ASL, non giustifica la mancata sottoposizione del minore alle vaccinazioni obbligatorie)

03.05.2006
In sintesi:
§ - Nel caso di omissione di vaccinazione obbligatoria, il presupposto stato di necessità va adeguatamente comprovato con una opportuna dimostrazione del concreto pericolo, sia pure ipotetico, cui il vaccinando, in ragione di determinate sue condizioni psico-fisiche, sarebbe soggetto, ove vaccinato senza le appropriate precauzioni. Non si ravvisa pertanto l'esimente dello stato di necessità in ragione della sola ritenuta carenza di informazione e contatto da parte della ASL. (avv.ennio grassini - www.dirittosanitario.net) Sez. II - Sentenza n. 6700/06 omissis Motivi della decisione La ASL locale n. (OMISSIS) di Tortona - Alessandria impugna per cassazione la sentenza 24.3.04 con la quale il G.d.P. di Tortona, in accoglimento dell'opposizione proposta da S.A., ne ha annullato...

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