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CORTE di CASSAZIONE - (il pediatra non ha diritto al pagamento di assistiti oltre il massimale)

16.09.2005
In sintesi:
§ - Il massimale delle scelte costituisce limite quantitativo alla facoltà di acquisire scelte, che viene riconosciuta, contestualmente, ai pediatri iscritti negli elenchi; le prestazioni sanitarie rese ad assistibili - che eccedano il limite del massimale, imposto alla prospettata facoltà di acquisire scelte - escludono il diritto dei pediatri a qualsiasi trattamento economico, in base al regime convenzionale (fatta salva, tra l'altro, l'azione sussidiaria di arricchimento senza causa) Il massimale costituisce limite oggettivo per la prestazione sanitaria - che il pediatra ha facoltà di rendere agli assistibili - e quindi, in base al principio di corrispettività, anche per il trattamento economico relativo.(centro studi di diritto sanitario / www.dirittosanitario.net) Sentenza 17-05-2005, n....

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