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Differimento dell'esecuzione della pena per motivi di salute

20/11/2024
In sintesi:
Il tribunale di sorveglianza che rigetti l'istanza, ritenendo possibile praticare utilmente le cure necessarie in ambiente sanitario adeguato, deve indicare con precisione la struttura in cui la pena può essere espiata, monitorando la concreta fattibilità delle cure e dei ricoveri che l'autorità sanitaria preposta indichi come necessari. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Cass. pen., Sez. I, Sent., (data ud. 23/04/2024) 16/07/2024, n. 28631 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta da: Dott. BONI Monica - Presidente Dott. CALASELICE Barbara - Relatore Dott. DI GIURO Gaetano - Consigliere Dott. CURAMI Micaela Serena -...

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