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Farmacie ed Asl : il debitore ASL non ha la facoltà di imputare i propri pagamenti a norma dell'art. 1193 comma 1 c.c.

26/10/2024
In sintesi:
I singoli pagamenti eseguiti dall'ASL alle farmacie integrano adempimenti parziali di quell'unico rapporto e perciò, in base al criterio legale dettato dall'art. 1194, comma 2, c.c., non possono essere dal debitore-ASL imputati in conto capitale senza il consenso del creditore-farmacia; le prestazioni rese continuativamente da una farmacia in favore del Servizio Sanitario Nazionale non integrano autonomi e distinti rapporti obbligatori, ma ineriscono ad un unico rapporto, disciplinato dalla convenzione farmaceutica e dalla concessione rilasciata dalla stessa ASL in esecuzione dell'accordo collettivo trasfuso nel D.P.R. n. 371/1998. ************ Cassazione civile sez. I, 16/07/2024, (ud. 27/06/2024, dep. 16/07/2024), n.19536 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA...

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