In sintesi:
Anche all'interno del nuovo sistema normativo, seguito all'abrogazione del divieto di pubblicità informativa dei professionisti sanitari introdotta dal D.L. n. 223-06 (cosiddetto "decreto Bersani"), gli Ordini professionali conservano il potere di verifica, al fine dell'applicazione delle sanzioni disciplinari, della trasparenza e della veridicità dei messaggio pubblicitario; l'art. 4, comma 2, del D.P.R. 3 agosto 2012, n. 137 statuisce, infatti, che la pubblicità informativa deve essere "funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo di segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria". ************* Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 27/06/2024) 27/09/2024, n. 25820 REPUBBLICA...
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