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Medicina del lavoro: la mancanza di preventiva comunicazione legittima la chiusura dell'ambulatorio.

16/05/2023
In sintesi:
L’attività di medicina del lavoro seppure comprensiva dei prelievi ematici, in assenza di ulteriori prestazioni qualificabili come invasive, non è soggetta ad autorizzazione ma all’obbligo della comunicazione di inizio attività la cui omissione comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 12 comma 2 della L.R. n. 4/2003 (sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di euro 6.000,00 ed un massimo di euro 60.000,00 nonché l'immediata cessazione dell'esercizio e la chiusura della struttura). ************** Pubblicato il 23/04/2022 N. 00376/2022 REG.PROV.COLL. N. 00148/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di...

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