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Galenica, prova di contaminazione del prodotto non è a carico del farmacista.

09/04/2021
In sintesi:
La responsabilità del farmacista ai sensi dell’art. 2050 codice civile (Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose) e dell’art. 114 codice del consumo che contempla la responsabilità del produttore, non può essere addebitata allorquando chi si ritenga danneggiato non assolva correttamente agli specifici oneri probatori a suo carico. Nel caso specifico si era inteso chiamare in giudizio il farmacista per aver ceduto un preparato galenico, prescritto dal medico, sull’assunto che il prodotto fosse contaminato da tracce di sostanza dopante determinando, di conseguenza, la positività al controllo anti-doping. Sia che si voglia attrarre la fattispecie nella sfera dell'art. 114 codice del consumo, sia che la si voglia...

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