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CORTE di CASSAZIONE - ( sulla responsabilita' della casa di cura, anche in assenza di rapporto di dipendenza con il medico colpevole di errato intervento)

07.02.2005
In sintesi:
§- La responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti dal paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento dalle obbligazioni direttamente a suo carico, nonchè, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (www.dirittosanitario.net) SENTENZA Sez. III -13 gennaio 2005, n. 571 Depositato in Cancelleria il 13...

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