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Lecita la pubblicità comparativa tra l'utilizzo del laser per fini estetici e per trattamento cosmetico

05/02/2020
In sintesi:
La pubblicità comparativa è lecita se “confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi”.La giurisprudenza  ha chiarito che la suddetta condizione – sancita a livello comunitario dalle direttive 2005/29/CE e 84/450/CEE – risulta rispettata quando i prodotti posti a confronto presentino tra loro un sufficiente grado di intercambiabilità. Il carattere “terapeutico” del trattamento laser, la circostanza che esso sia in via esclusiva riservato al personale medico, il carattere maggiormente impegnativo del medesimo ed i rischi che lo stesso comporta non appaiono elementi idonei ad escludere la possibilità di lecita comparazione tutte le volte in cui il richiamato trattamento laser venga considerato non nell’accezione specifica diretta...

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