In sintesi:
Deve muoversi dal disposto dell'art. 84, comma 2, D.Lgs. n. 163 del 2006, applicabile ratione temporis, a mente del quale "la commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto". Già il tenore testuale della disposizione, nel correlare la pregressa esperienza dei componenti della commissione giudicatrice allo "specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto", induce ad attribuire rilevanza, al suddetto fine, all'ambito tematico "principale" della gara, escludendo le molteplici e variegate...
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