In sintesi:
La disposizione di cui all'art. 31 del d.P.R. n. 761/1979, va interpretata nel senso che detta indennità equiparativa alla posizione del medico del ruolo sanitario va corrisposta esclusivamente al personale medico del ruolo universitario, in possesso di laurea in medicina e chirurgia. Il che trova conferma nella limitazione dell'indennità di cui al già citato art. 54 del C.C.N.L. al solo personale laureato in medicina, che svolge anche compiti di natura assistenziale, di diagnosi e cura, nonché di tutela della salute pubblica, con esclusione, pertanto, del personale universitario non medico che svolge solo attività assistenziale.Sulla base delle considerazioni su esposte, alla ricorrente, in possesso della laurea in Scienze Biologiche, non possono applicarsi disposizioni che si applicano...
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