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CORTE di CASSAZIONE - Medici convenzionati - Accordi collettivi (le clausole di franchigia, in quanto volte a restringere la copertura assicurativa, vanno considerate legittime solo se contemplate da una apposita norma)

12.11.2004
In sintesi:
Massima: Una disposizione normativa , che impone alla Unita' sanitaria locale di stipulare una polizza assicurativa anche per il rischio di infortunio "in itinere", quando nel definire l'oggetto della polizza assicurativa - usa l'espressione "il contratto e' stipulato per i seguenti massimali..." (e non l'espressione "entro i seguenti massimali"), mostra l'intento delle parti contraenti di garantire ai medici convenzionati l'intera copertura del rischio. ( www.dirittosanitario.net ) Cass. civ. Sez. Lav. 12 maggio 2004, n. 9058 . Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 4 novembre 1998, .., medico convenzionato con la A.S.L. n. 3 di Catania, proponeva appello avverso la sentenza con la quale il Pretore di Caltagirone aveva rigettato la sua domanda volta ad ottenere la condanna di...

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