In sintesi:
le AUSL sono tenute al pagamento della tassa governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari, non estendendosi ad essi le esenzioni riconosciute dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 13 bis, comma 1, a favore dell'Amministrazione dello Stato, trattandosi di norma di agevolazione fiscale di stretta interpretazione e, attesa, ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2, l'inesistenza di un generalizzata assimilazione tra amministrazioni pubbliche, la cui configurabilità presuppone una specifica scelta (nella specie non adottata) del legislatore.*****************************Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 28-06-2017) 27-09-2017, n. 22520 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Dott....
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