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TAR PUGLIA - (Medici specialisti ambulatoriali - limiti alla incompatibilita' ad effettuare ulteriore attivita' presso case di cura convenzionate; sulla nozione di continuita' terapeutica)

08.09.2004
In sintesi:
Massima: § - In materia di prestazioni di lavoro rese dai medici specialisti ambulatoriali convenzionati con il SSN, l’art. 2 dPR n. 500/96 stabilisce la incompatibilità tra il suddetto incarico e l’attività svolta a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate od accreditate col il SSN, salva l’autorizzazione concessa allo specialista operante in branche chirurgiche qualora la ASL non sia in grado mezzi idonei ad assicurare la continuità terapeutica. Tale disposizione va interpretata nel senso che il concetto di continuità terapeutica è circoscritto all’attività specialistica extra degenza, la cui finalità è di evitare la degenza ospedaliera senza eccezioni in favore di specialisti di branche chirurgiche. § - La continuità terapeutica riferita dalla norma dianzi...

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