07.09.2004 free
Rimessione atti alla Corte Costituzionale- Medici interni universitari con prevalenti compiti assistenziali (M.I.U.C.A.) - Inquadramento nei ruoli - Mancata previsione - Irragionevolezza - Disparita' di trattamento rispetto ai tecnici laureati (GU n. 33 del 25-8-2004)
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Ha pronunciato la seguente ordinanza, sul ricorso n. 7661 del 2001 proposto da .... Contro Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici legalmente domicilia in Napoli alla via Diaz; Seconda Universita' degli studi di Napoli, in persona del rettore pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici legalmente domicilia in Napoli alla via Diaz, per l'annullamento del provvedimento del rettore della Seconda Universita' degli studi di Napoli del 14 giugno 2001 n. 847 con il quale e' stata rigettata la domanda di inquadramento nel ruolo di professore associato ai sensi dell'art. 8, comma 7, legge 19 ottobre 1999, n. 370. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Relatore, alla udienza del 12 dicembre 2003, il I Ref. Maria Abbruzzese; Uditi i difensori presenti come da verbale di udienza; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F a t t o
I. - Il ricorrente, inquadrato come medico interno universitario con compiti assistenziali (M.I.U.C.A.) dal 1° gennaio 1974, in quanto vincitore del concorso per tale qualifica bandito con d.r. 16 marzo 1978, n. 9666, ha chiesto di essere ammesso al giudizio di idoneita' a professore associato; tanto per effetto della declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 50, comma 1, n. 3, d.P.R. n. 382/1980, nella parte in cui non contemplava, tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneita', gli aiuti e gli assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie nominati in base a pubblico concorso e che avessero svolto per un triennio, entro l'anno accademico 1979/1980, attivita' didattica e scientifica, ed a seguito del conseguente annullamento del bando di concorso applicativo della normativa dichiarata illegittima.
La domanda e' stata respinta sul presupposto che la sentenza avesse effetto utile solo nei riguardi di coloro che avessero presentato domanda di partecipazione all'epoca dell'indizione della seconda tornata dei giudizi di idoneita' e avessero ricorso avverso la esclusione dal giudizio; sul ricorso proposto avverso tale esclusione il Tribunale amministrativo regionale accoglieva la domanda di sospensione; il ricorrente, ammesso a sostenere il giudizio, lo superava. Il ricorso, nel merito, e' stato nondimeno rigettato per ragioni relative alla tempestivita' della domanda di partecipazione al giudizio senza tuttavia escludere il diritto del ricorrente a partcipare al giudizio stesso.
II. - Nelle more interveniva la legge 19 ottobre 1999, n. 370, che all'art. 8, settimo comma, cosi' stabiliva: «E' legittimamente conseguita l'idoneita' di cui agli artt. 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, da parte dei tecnici laureati di cui all'art. 1, comma 10, penultimo periodo della legge 14 gennaio 1999, n. 4, anche se non in servizio al 1° agosto 1980 i quali, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanze di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione emessi dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati».
Il ricorrente, ritenendosi qualificato al pari dei tecnici laureati ai quali la sanatoria era stata estesa, presentava ai sensi della precitata legge n. 370/1999 domanda di inquadramento in data 14 novembre 2001, che l'Amministrazione rigettava con la seguente motivazione: «... detta richiesta non puo' essere accolta in quanto il testo della norma citata, nell'indicare tassativamente coloro cui e' applicabile il dispositivo stesso, non include la figura dell'ex medico interno universitario con compiti assistenziali (M.I.U.C.A.)». Avverso detto provvedimento e' stato proposto il ricorso che ne occupa in questa sede che deduce violazione dell'art. 50, n. 3, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e violazione del giusto procedimento (primo motivo), sul rilievo della intervenuta assimilazione della categoria dei M.I.U.C.A. ai tecnici laureati per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 89/1986 e, comunque, violazione del principio di eguaglianza costituzionalmente garantita e manifesta ingiustizia (secondo motivo), sul presupposto della irragionevolezza di una diversa disciplina in tema di sanatoria ai fini dell'inquadramento nel ruolo dei professori associati, tra i tecnici laureati e i M.I.U.C.A.
D i r i t t o
I. - Ritiene il Collegio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, settimo comma, legge 19 ottobre 1999, n. 370, nella parte in cui limita la sanatoria ai tecnici laureati senza considerare la diversa categoria dei M.I.U.C.A., espressamente fatta oggetto di motivo del ricorso (secondo motivo). II. - La questione e' anzitutto rilevante, giacche' dalla sua ritenuta fondatezza discenderebbe direttamente l'accoglimento del ricorso, posto che, a fondamento dell'opposto diniego sta esclusivamente l'interpretazione letterale della contestata disposizione ritenuta ostativa.
III. - La questione e', peraltro, ad avviso del Collegio, non manifestamente infondata. Gia' con sentenza n. 89 del 14 aprile 1986 la Corte costituzionale e' intervenuta sul disposto normativo costituito dall'art. 50, comma 1, n. 3 del d.P.R. n. 382 del 1980 e 5, terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, nel parte in cui non contemplavano, tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneita' a professore associato, gli aiuti e gli assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie nominati in base a pubblico concorso e che avessero svolto per un triennio, entro l'anno accademico 1979/1980, attivita' didattica e scientifica; precisava la Corte che dette figure, in particolare individuate per effetto delle diverse modalita' di reclutamento poste in essere per far fronte alle esigenze didattiche e di funzionamento degli enti, sono caratterizzate dall'attitudine ad esplicare attivita' scientifica e didattica proprio in base alla qualifica di aiuto o di assistente conseguita per pubblico concorso.
Non sembra ragionevole pertanto, alla stregua della sostanziale assimilazione operata dalla Corte con la precitata sentenza n. 89/1986, che il legislatore ordinario, con l'art. 8, settimo comma, della legge n. 370/1999 consenta il conseguimento dell'idoneita' in sanatoria ai tecnici laureati di cui all'art. 1, comma 10, penultimo comma della legge 14 gennaio 1999, n. 4, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanze di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione emessi dai competenti organi di giurisdizione amministrativa e che li abbiano superati, precludendola a diverse categorie, quali i M.I.U.C.A., che pure al giudizio di idoneita' erano stati ammessi, in quanto non distinguibili, questi ultimi, giacche' assunti con concorso e svolgenti attivita' didattica e scientifica, dai tecnici laureati che abbiano anch'essi svolto attivita' didattico-scientifica.
III.1. - Ne deriva, ad avviso del Collegio, per quanto sopra evidenziato, la illegittimita' costituzionale del citato art. 8, settimo comma, legge 19 ottobre 1999, n. 370, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, giacche' regolante irragionevolmente situazione equiparabile - e gia' equiparata dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 89/1986) - in maniera differente, derivandone anche una scorretta organizzazione della p.a. che non potrebbe avvalersi, nel ruolo dei professori associati, di personale fornito della medesima professionalita' dei tecnici laureati viceversa ammessi al giudizio di idoneita', con riflessi sul buon andamento e sull'imparzialita' della stessa p.a.
III.2. - Va peraltro aggiunto - rilievo, questo, che investe sia la delibazione di rilevanza che quella di non manifesta infondatezza della questione - che il Collegio non ha ritenuto di sostenere la diversa interpretazione dell'art. 8, settimo comma, pure prospettata in via principale dal ricorrente, secondo cui (primo motivo) la sanatoria, in quanto applicabile ai tecnici laureati, ed in forza dell'assimilazione a questi dei M.I.U.C.A. gia' operata dalla Corte con la citata sentenza n. 89/1986 agli effetti dell'ammissione al giudizio di idoneita' ex art. 50, varrebbe appunto automaticamente anche per i M.I.U.C.A.; e tanto per la natura della legge n. 370/1999 di esplicita sanatoria, come tale eccezionale e non suscettibile di estensione oltre i casi considerati, tenuto conto della stessa giurisprudenza della Corte che, ove ha interpretato disposizioni facenti riferimento a categorie specifiche, ne ha sancito la eccezionalita' e non applicabilita' oltre i casi e i modi espressamente indicati.