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TAR Veneto (L’esame del sangue prevale sempre sull’etilometro)

16.12.2015
In sintesi:
L'impiego degli strumenti tipo “etilometro” è consentito solo per accertamenti preliminari, i cui risultati devono essere confermati tramite le analisi del sangue, che rappresenta la matrice biologica di prima scelta nelle indagini cliniche e/o medico legali. Pur in presenza di precedenti esami, suscettibili di consentire al conducente di conseguire il titolo abilitativo alla guida, il medico competente ha sottoposto lo stesso ad un ulteriore accertamento, utilizzando un etilometro a fiato portatile del tipo a batterie (c.d. precursore), e giudicandolo temporaneamente non idoneo per la patente di guida già posseduta. Il giudice amministrativo ha chiarito che lo strumento utilizzato non costituisce prova legale circa l’esistenza di alcool ed ha precisato che la Commissione medica, laddove...

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