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TRIBUNALE di RAVENNA - (sul diritto a conseguire l’indennità di cui all’art. 1, comma 1, l. n. 210/92, con condanna del Ministero della Salute; fattispecie in tema di emotrasfusioni subite in altro Stato Europeo)

13.05.2004
In sintesi:
§ - L’indennizzo ha natura assistenziale (Cassazione con sentenza 6799/2002), configurandosi come misura economica di sostegno collegata ad una situazione di menomazione obiettiva della salute derivante da una prestazione ospedaliera. Non si tratta perciò di un emolumento erogato per riparare ad un torto e che debba essere collegato ad una qualche ipotesi di responsabilità (oggettiva e soggettiva) di strutture sanitarie. Proprio perchè prescinde del tutto dai presupposti della responsabilità civile l’indennizzo acquisisce dunque natura assistenziale collegata alla situazione obiettiva di menomazione dello stato di salute in cui si trova il beneficiario La limitazione del beneficio agli eventi derivanti da cure effettuate nell’ambito di strutture italiane varrebbe invece a riportare la...

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