13.11.2012 free
Risarcimento del danno erariale e responsabilità del coniuge-collaboratore
coniuge del titolare, collaboratore all’interno della farmacia, condannato al risarcimento del danno erariale in favore dalla ASL.
il fatto
La Corte dei Conti in primo grado ha pronunciato sentenza di condanna a carico della titolare di una farmacia e del coniuge collaboratore in relazione all’ipotesi accusatoria di aver percepito rimborsi non dovuti per effetto della negoziazione di false ricette di ossigeno gassoso terapeutico e di medicinali ad alto costo mai forniti o forniti solo in parte; alterazione di ricette originali mediante la correzione arbitraria del numero di medicinali prescritti o aggiungendo altri farmaci su documenti già compilati all'insaputa del medico prescrittore; di compilazione di false prescrizioni mediche verso ignari assistiti su ricettari del SSN sottratti a medici inconsapevoli.
La professionista, in considerazione della omissione con colpa grave di doverose cautele nell’esercizio e nel controllo dell’attività di cui era unica titolare, è stata condannata al pagamento in favore della ASL nella misura del 20% del totale, rispetto alla quota dell’80% attribuita al marito per il ruolo causale assunto nella vicenda.
Il collaboratore ha appellato la sentenza di primo grado contestando tra gli altri motivi la carenza di giurisdizione della Corte dei Conti nei suoi confronti per insussistenza di un rapporto di servizio con il SSN nel senso che egli non era titolare della struttura.
Il Procuratore Generale presso la Corte dei conti ha invece sottolineato la sussistenza di un rapporto di servizio anche in relazione alla posizione del collaboratore per essersi verificato un materiale inserimento nella gestione amministrativo-contabile della farmacia .
il diritto
Nei confronti dei farmacisti in convenzione si estende la giurisdizione della Corte dei Conti e non può ritenersi di ostacolo alle decisioni assunte nel caso specifico in tema di responsabilità la circostanza che il coniuge non fosse titolare della farmacia: non viene in considerazione l’abilitazione alla consegna dei farmaci agli utenti, ma la sua ingerenza nella gestione economica e contabile della struttura. Proprio il rapporto di coniugio con la titolare ha consentito al collaboratore quel livello di ingerenza nell’amministrazione tale da renderlo soggetto alla contestata giurisdizione anche in mancanza di titolarità formale della sede o del titolo di farmacista.
Esito dei giudizio
La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale centrale d’appello confermato la sentenza di primo grado.
[Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net]
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