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TAR PIEMONTE - (La generica mancanza di provvista finanziaria non puo' costituire , per la Amministrazione, motivo di inadempimento, ma solo di adempimento successivo, sopportando, necessariamente, gli oneri connessi con il ritardo)

11.02.2004
In sintesi:
Sentenza n. 60 /04 omissis.. Considerato in diritto. Il ricorso è fondato. Infatti pur non essendo stato prodotto l'accordo del 3-4-1990, su cui si basa la debenza delle somme né i prospetti da cui risulta l'effettiva attività svolta dal B., l'Amministrazione , nella nota del 17-2-1997, versata in atti, ha riconosciuto espressamente il debito nei confronti del ricorrente. Infatti le limitazioni di spesa o la mancanza di fondi in bilancio non possono avere alcuna rilevanza sui diritti nascenti dal contratto collettivo di lavoro. E' illegittimo il provvedimento col quale l' Amministrazione, pur riconoscendo l' esistenza del proprio debito verso il dipendente, ne subordina il pagamento al previo reperimento della relativa provvista finanziaria, essendo possibile solo posticiparlo, sopportando...

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