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CONSIGLIO di STATO - (sulle rette di ospitalità relative ad assistenza in favore di soggetti affetti da disturbi psichici; sul connesso obbligo di pagamento gravante sulla Azienda Sanitaria)

23.01.2004
In sintesi:
Massima: Le varie forme di assistenza di cui necessitano i soggetti affetti da infermità mentale, non possono farsi rientrare tra le prestazioni ‘sociali a rilevanza sanitaria’ che D.P.C.M. del 2001 definisce ,‘attività del sistema sociale che hanno l’obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno con problemi di disabilità o emarginazione condizionanti lo stato di salute, trattandosi a tutti gli effetti di vere e proprie cure la cui costante somministrazione da un lato è necessaria per contenere i disturbi dell’infermità in atto e dall’altro può rivelarsi pericolosa per i pazienti, per cui deve essere costantemente controllata da specifico personale sanitario adatto a valutarne la posologia e le modalità di applicazione. SENTENZA N. 124/04 DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 16...

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