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CASSAZIONE CIVILE - (mancanza della autorizzazione al superamento del massimale)

07.05.2010
In sintesi:
§ - costituendo il massimale il limite oggettivo per la prestazione sanitaria - resta escluso per le prestazioni rese ad assistibili che eccedano tale limite il diritto dei medici a qualsiasi trattamento economico in base al regime convenzionale, a nulla valendo, in mancanza di autorizzazione a superare il massimale, l'eventuale inadempimento dell'Azienda sanitaria all'obbligo di trasmettere il tabulato periodico degli assistiti in carico al sanitario convenzionato. [Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net] Cassazione Civile - Sez. lavoro, Sent. n. 9375 del 20.04.2010 omissis Svolgimento del processo Con sentenza in data 11.3.2004/12.7.2005 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza resa dal Tribunale della stessa sede il 30.3.2001, impugnata da D.I.M.G., che rigettava la domanda da...

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