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CORTE di CASSAZIONE – (La indennità di maternità del professionista va calcolata in relazione all’effettivo reddito denunciato ai fini fiscali, senza tetti)

05.02.2008
In sintesi:
§ - Mentre ai fini del calcolo della pensione le casse di previdenza categoriali fanno riferimento ad un tetto di reddito professionale pensionabile, per il calcolo dell'indennità di maternità, ai sensi del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 70 nel testo anteriore alle modificazioni introdotte dalla L. n. 289 del 2003, occorre fare riferimento all'intero reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali, senza alcun massimale. ( Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net ) Corte di Cassazione – Sentenza n. 26568 del 17.12.2007 Omissis Svolgimento del processo 1. La sentenza di cui si domanda la cassazione rigetta l'appello della Cassa nazionale di previdenza forense e conferma la decisione del Tribunale di Milano n. 1837 in data 11 giugno 2003, di condanna della Cassa a pagare a...

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