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CASSAZIONE PENALE – (paziente colpito da infarto e dirottato in farmacia dal medico di guardia)

07.11.2007
In sintesi:
§ - il medico che effettua il servizio di guardia è tenuto ad compiere al più presto tutti gli interventi che siano richiesti direttamente dall'utente. Il caso di specie riguardava un malato con chiari sintomi di infarto e la Corte Suprema ha chiarito che la discrezionalità riconosciuta al medico di valutare la sussistenza, prima facie, dell'urgenza non può mai debordare in arbitrio o coprire colpevoli inerzie. In violazione del principio si configura il reato di omissione di atti d’ufficio ai sensi dell’art. 328 c.p. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net ] Cassazione penale – Sez. IV, Sent. n. 31670 del 02 agosto 2007. Omissis Svolgimento del processo - Motivi della decisione 1. Con sentenza 18 ottobre 2007 la Corte di appello di Catanzaro confermava, per quel che qui...

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