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CASSAZIONE PENALE – ( sui medici che attestano falsamente la loro presenza al lavoro)

22.06.2007
In sintesi:
§ - secondo la più recente giurisprudenza, "non integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la sua presenza in ufficio riportata nei cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, in quanto documenti che non hanno natura di atto pubblico, ma di mera attestazione del dipendente inerente al rapporto di lavoro, soggetto a disciplina privatistica, documenti che, peraltro, non contengono manifestazioni dichiarative o di volontà riferibili alla P.A. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net] Cassazione Penale - Sezione V, Sent. n. 18736 del 15/05/2007 omissis Svolgimento del processo - Motivi della decisione 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la dichiarazione di colpevolezza dei medici...

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