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TRIBUNALE di MONZA – ( intervento riuscito: medico condannato per omessa informazione)

19.04.2007
In sintesi:
La responsabilità del sanitario per violazione dell'obbligo del consenso informato discende dalla tenuta di una condotta omissiva dell'adempimento dell'obbligo di informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente venga sottoposto e dalla successiva verificazione, in conseguenza del trattamento stesso, di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente. Ai fini della configurazione di tale responsabilità, appare del tutto indifferente se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno. [ Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net ] Tribunale di Monza, Sezione I, Sent. del 25/01/2007 omissis Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 15.3.2004 il signor F.A. esponeva che, il giorno 21.12.2001, veniva sottoposto a intervento di...

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