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CONSIGLIO di STATO – (il rapporto ottimale è sottratto alla contrattazione regionale)

31.03.2009 Giurisprudenza
In sintesi:
§ - l’Accordo collettivo ha inteso riservare alla contrattazione nazionale la definizione generale del rapporto ottimale in tutte le regioni, riservando alle stesse, singolarmente, la determinazione caso per caso e successivamente alla negoziazione regionale (cui è demandato fornire il quadro d’insieme dell’assistenza massimalista) la definizione delle singole eccezioni, nella misura massima del 30% di variazione del rapporto di base. Le regioni non possono rideterminare aprioristicamente il rapporto ottimale medico/assistito per ambiti generali, come era invece accaduto nel caso di specie, ove il detto rapporto veniva rideterminato in 1 medico ogni 1.300 abitanti residenti, senza alcun quadro d’insieme come prescritto dall’art. 4 dell’Accordo e senza alcuna espressa motivazione che...

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