Accesso Rapido

TAR Lazio - (Denominazioni e simboli distintivi delle parafarmacie)

30.10.2012 Giurisprudenza
In sintesi:
È ammesso l’utilizzo della croce purchè non sia di colore verde e della denominazione «Parafarmacia» IL FATTO È illegittimo il rigetto della richiesta di autorizzazione all’installazione di un croce con impianto luminoso di colore blu con la scritta «Parafarmacia»: il TAR del Lazio ha confermato le ragioni della titolare dell’esercizio commerciale che si è vista opporre dal Comune un diniego all’installazione di impianti pubblicitari fondato sull’erronea interpretazione di una delibera regionale e della disciplina legislativa in materia. La vicenda è stata originata da una istanza proposta dalla titolare di una autorizzazione amministrativa per l’esercizio dell’attività di parafarmacia di poter installare all’esterno dei locali commerciali una croce bifacciale illuminata...

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