07.10.03 free
INPS : Circolare numero 160 del 6-10-2003 D.Lgs. 19.6.1999, n. 229, art. 3, co. 3. Trattamento previdenziale degli amministratori delle aziende sanitarie locali
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Commissario Straordinario
Al Vice Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: D.Lgs. 19.6.1999, n. 229, art. 3, co. 3. Trattamento previdenziale degli amministratori delle aziende sanitarie locali
SOMMARIO: Per i lavoratori dipendenti nominati a direttore amministrativo e sanitario di unità sanitaria locale il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali è effettuato dalle amministrazioni di appartenenza ed è calcolato sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all’art. 3, co. 7, del D. Lgs. 24.4.1997, n. 181, salvo il rimborso dell’onere sostenuto da parte dell’unità sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera intressata. Per i direttori generali e per tutti i soggetti iscritti all’AGO e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima la contribuzione, calcolata con riferimento alla stessa base imponibile, é versata direttamente dalla unità sanitria locale o dall’azienda ospedaliera di appartenenza
L’articolo 3, co. 3 del D.Lgs. n. 229/1999, recante “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30.11. 1998, n. 419” ha inserito nel dettato del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, un articolo 3bis che, ai commi 11 e 12, innova la disciplina in materia di trattamento previdenziale dei lavoratori dipendenti nominati a ricoprire nell’ambito delle Aziende sanitarie locali l’incarico di direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario. Si riporta di seguito il testo delle disposizioni:
Art. 3bis, co.11: “La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario, determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L’aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da esse complessivamente sostenuto all’unità sanitaria locale o all’azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a carico dell’interessato”.
Art. 3bis, co. 12: “Per i direttori generali e per coloro che, fuori dei casi di cui al comma 11, siano iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, la contribuzione dovuta sul trattamento economico corrisposto nei limiti dei massimali previsti dall’art. 3, comma 7, del decreto legislativo 24.4.1997, n. 181, è versata dall’unità sanitaria locale o dall’azienda ospedaliera di appartenenza, con recupero della quota a carico dell’interessato”.
Destinatari.
La prima norma (art. 3bis, co. 11) disciplina la situazione dei lavoratori dipendenti, senza distinzione tra pubblici e privati, per i quali la nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario comporta il diritto al collocamento in aspettativa senza assegni e al mantenimento del posto. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.
La seconda norma (art. 3bis, co. 12) disciplina la situazione di quei soggetti che vengono nominati a ricoprire l’incarico di direttore generale ovvero gli stessi incarichi di cui al co. 11 a prescindere da una situazione di collocamento in aspettativa (quindi a prescindere dalla sussistenza di un rapporto di lavoro in stato di sospensione a causa del conferimento di uno degli incarichi in esame) e che siano iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
Trattamento previdenziale.
a) Nel caso di lavoratori dipendenti collocati in aspettativa a seguito del conferimento di uno degli incarichi in oggetto, è previsto che le amministrazioni di appartenenza (datori di lavoro dei dipendenti pubblici e privati) continuino ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente. I contributi devono essere calcolati con riferimento al trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito tenendo conto dei massimali di cui all’art. 3, co. 7, del D.Lgs. 24.4.1997, n. 181 ai quali la norma rimanda espressamente (1). Le stesse amministrazioni- datori di lavoro provvedono a richiedere il rimborso di tutto l’onere da esse complessivamente sostenuto all’unità sanitaria locale o all’azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a carico dell’interessato.
Le forme assicurative previste sono quelle del settore di appartenenza dell’interessato e che sarebbero state versate in caso di prosecuzione della sua attività di lavoro.
b) Nel caso della nomina a direttore generale (sia dipendente pubblico che privato), ovvero nel caso della nomina a direttore amministrativo o sanitario di soggetti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, a prescindere dalla sussistenza in atto di situazioni di aspettativa le norme dispongono un onere contributivo, commisurato al trattamento economico corrisposto, nei limiti dei massimali di cui all’art. 3, co. 7, del D.Lgs. 24.4.1997, n. 181, a carico dell’ unità sanitaria locale o dall’azienda ospedaliera di appartenenza, con recupero della quota a carico dell’interessato.
In tale fattispecie deve ritenersi che la copertura assicurativa sia limitata alla contribuzione pensionistica, in considerazione del fatto che non sussiste una situazione di aspettativa da lavoro dipendente e che l’art. 8 del D.Lgs. n. 229/1999 richiama, quale disciplina del rapporto di lavoro del direttore generale, amministrativo e sanitario degli enti in questione il titolo terzo, libro quinto del codice civile, disciplinante la materia del lavoro autonomo.
IL DIRETTORE GENERALE f.f.
PRAUSCELLO
(1)Il massimale di cui al D.Lgs. n. 181/1997, art. 3, co. 7, rimane applicabile, in quanto espressamente richiamato dalle norme in oggetto, anche dopo la soppressione dell’INPDAI disposta dall’art. 42 della legge n.289 del 2002. Lo stesso massimale è infatti venuto meno dall’1.1.2003per effetto del co. 3 dell’art. 42 predetto solo nei confronti dei dirigenti di aziende industriali già iscritti all’INPDAI.