16.03.2009 free
TAR PUGLIA - Nota AIFA 78 su farmaci antiglaucoma e prescrivibilità anche per liberi professionisti
E' illegittima la delibera che subordina la prescrivibilità a carico del S.S.N. di farmaci antiglaucoma di cui alla nota 78 dell'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) alla effettuazione di diagnosi e piano terapeutico da parte di medici specialisti delle U.O. di Oculistica delle strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche ovvero degli ambulatori dei distretti della Azienda Sanitaria Locale (come da elenco di cui all'Allegato 1 della deliberazione, relativo alla nota AIFA 78) e per l'effetto esclude i medici oculisti specialisti liberi professionisti.
T.A.R.
Puglia - Lecce
Sezione II
Ordinanza 15 gennaio 2009, n. 57
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
SECONDA SEZIONE
Registro Ordinanze: 57/09
Registro Generale: 1928/2008
nelle persone dei Signori:
LUIGI COSTANTINI Presidente
ENRICO D'ARPE Cons. , relatore
GIUSEPPE ESPOSITO Ref.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 15 Gennaio 2009
Visto il ricorso 1928/2008 proposto da:
.......
rappresentate e difese da:
....
con domicilio eletto in ....
presso
...
contro AZIENDA SANITARIA LOCALE
LECCE
n.c.
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
della deliberazione del Direttore Generale AUSL Lecce 1805 del 10.10.2008, in materia di nota AIFA 78 su farmaci antiglaucoma;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Udito nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2009 il relatore Cons. ENRICO D'ARPE e udito l'avv.to ...;
Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:
Illegittimità per incompetenza assoluta della Regione, invalidità derivata, violazione Nota Aifa n. 78 del 4 gennaio 2007, eccesso di potere sotto lo stesso profilo;
Violazione art. 3 L. 241/90, carenza assoluta, lacunosità, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, eccesso di potere sotto lo stesso profilo, sviamento di potere della causa tipica dell'atto connesso con la stessa motivazione, eccesso di potere sotto lo stesso profilo, invalidità derivata;
Violazione di legge per violazione del giusto procedimento, violazione art. 9 L. 241/90, carenza di istruttoria tecnica, eccesso di potere sotto lo stesso profilo, invalidità derivata;
Violazione del diritto alla salute, violazione art. 32 della Costituzione inteso come norma positiva, eccesso di potere sotto lo stesso profilo, eccesso di potere per illogicità manifesta per disparità di trattamento tra situazioni uguali, invalidità derivata;
Violazione delle prerogative del medico e delle libertà di diagnosi e cura, eccesso di potere per disparità di trattamento tra medici specialisti dipendenti dalle strutture pubbliche e medici liberi professionisti. Violazione artt. 33 e 41 della Costituzione, invalidità derivata;
Violazione dei principi di buon andamento amministrativo, eccesso di potere per sviamento della causa tipica dell'atto;
Considerato che, ad una sommaria, delibazione, il ricorso appare assistito dal necessario fumus di fondatezza, in quanto l'impugnata deliberazione della A.S.L. di Lecce sembra illegittima - nella parte in cui subordina la prescrivibilità a carico del S.S.N. di farmaci antiglaucoma di cui alla nota 78 dell'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) alla effettuazione di diagnosi e piano terapeutico da parte di medici specialisti delle U.O. di Oculistica delle strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche ovvero degli ambulatori dei distretti della Azienda Sanitaria Locale (come da elenco di cui all'Allegato 1 della deliberazione, relativo alla nota AIFA 78) e per l'effetto esclude i medici oculisti specialisti liberi professionisti - sotto i denunciati profili di incompetenza e di violazione della nota (per l'uso appropriato dei farmaci rimborsabili) AIFA 78 nella stesura ultima del 4 Gennaio 2007 (pubblicata sulla G.U. del 14 Marzo 2007) contemplante, per i colliri anti-glaucoma, "la prescrizione a carico del S.S.N. su diagnosi e piano terapeutico di specialisti" (anziché, su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche della Azienda Sanitaria Locale). Ritenuto altresì sussistente il pregiudizio grave ed irreparabile allegato dalle Associazioni di categoria ricorrenti.
Visti gli artt. 19 e 21 u.c. della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Ritenuto che sussistono i presupposti del citato art. 21;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Seconda Sezione di Lecce accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alla parti.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2009
Dott. Luigi Costantini - Presidente
Dott. Enrico D'Arpe - Estensore
Pubblicata il 15 gennaio 2009.