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Corte di Cassazione - Personale medico degli enti previdenziali - Passaggio di posizione da un ente all'altro. Corte di Cassazione - Scheda di dimissione ospedaliera – Atto pubblico – Falso ideologico - Ammissibilità
Corte di Cassazione - Personale medico degli enti previdenziali - Passaggio di posizione da un ente all'altro - Salvaguardia del maturato economico in godimento - Sussistenza - Piena equiparazione del servizio anteriore - Esclusione - Anzianità pregressa - Riconoscibilità - Esclusione.
In materia di rapporto di lavoro del personale medico degli enti previdenziali, l'art. 118 del d.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 - disposizione applicabile in forza del rinvio disposto dall'art. 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222, che estende a detto personale "gli istituti normativi previsti per i medici dalle norme di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833" - garantiva, nel caso di passaggio, nello stesso o in diverso ente, ad una posizione funzionale superiore con servizio prestato senza soluzione di continuità ovvero alla medesima posizione o in posizione inferiore, esclusivamente il diritto alla conservazione del "maturato economico" in godimento e non anche una piena equiparazione del servizio prestato anteriormente rispetto a quello successivo. Ne consegue che, ove il lavoratore sia transitato da un ente all'altro (nella specie, dall'USL all'INPS), ai fini della determinazione dell'effettiva anzianità di servizio non può essere riconosciuta l'anzianità pregressa.
Corte di Cassazione - DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - SCHEDA DI DIMISSIONE OSPEDALIERA – ATTO PUBBLICO – FALSO IDEOLOGICO - AMMISSIBILITÀ
Integra il delitto di falsità ideologica in atto pubblico la condotta del medico responsabile di una struttura sanitaria convenzionata che attesti, nella scheda di dimissione ospedaliera, la quale è parte integrante della cartella clinica, false informazioni relative alla diagnosi principale di dimissione, alle diagnosi secondarie, agli interventi chirurgici e alle principali procedure diagnostiche e terapeutiche eseguite, e quindi alteri i codici da elaborare informaticamente per la determinazione del rimborso dovuto dal Servizio sanitario nazionale.
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