Corte dei Conti - Trasmissibilità, agli eredi del dipendente pubblico, della responsabilità per danno erariale

 

Sussiste una limitata trasmissibilità agli eredi della responsabilità derivante da danno erariale di un dipendente pubblico a causa del carattere strettamente personale della responsabilità amministrativa. Detta responsabilità inoltre prescinde del tutto dalla circostanza che l'accertamento inerente a quella obbligazione sia o meno divenuto definitivo. La definitività, invero, costituisce l'effetto dell'esaurirsi della procedura di accertamento, ma non incide in alcun modo sulla natura e sul carattere dell'obbligazione che rimane strettamente inerente alla persona del trasgressore e per questi connotati intrinseci (non già perché l'accertamento è ancora in fieri) non si trasmette agli eredi se non nel caso di illecito arricchimento di un pubblico dipendente e di conseguente indebito arricchimento di questi ultimi. Ne consegue che quando tali circostanze non siano state accertate nel giudizio di responsabilità svoltosi dinanzi al giudice contabile ben può essere promosso innanzi alla Corte dei Conti un ulteriore giudizio per la verifica della sussistenza o meno dei requisiti di trasmissibilità del debito risarcitorio da danno erariale.

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