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Corte di Cassazione – Penale (Grava sull’estetista obbligo di protezione nei confronti del cliente)
Chi ha la qualifica professionale di estetista è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'art. 40 Codice Penale, a tutela della incolumità di coloro che si sottopongono al trattamento estetico, sia in forza del principio del “neminem laedere”, sia nella sua qualità di custode delle stesse attrezzature, sia quando l'uso delle stesse e dei cosmetici dia luogo ad una attività da qualificarsi pericolosa.
L'omessa adozione di accorgimenti e cautele idonei, in presenza dei quali un evento lesivo non si sarebbe verificato od avrebbe cagionato un pregiudizio meno grave per l'incolumità fisica dell'utente, costituisce violazione di un obbligo di protezione gravante su tale soggetto. Poiché l'attività estetica può rivelarsi pericolosa, in ragione dei rischi per l'integrità fisica in cui può incorrere chi vi si sottopone, la posizione di garanzia di cui il titolare o responsabile dell'attività è investito implica l’obbligo di porre in atto quanto è possibile per impedire il verificarsi di eventi lesivi. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]