Consiglio di Stato – (facoltà medicina e chirurgia: atto aziendale e incompatibilità padre-figlio)
Due docenti universitari – padre e figlio - presso una facoltà di medicina e chirurgia inseriti nello stesso dipartimento
assistenziale hanno impugnato il decreto del Rettore con il quale è stato approvato l’Atto Aziendale dell’Azienda ospedaliera universitaria limitatamente alla parte in cui si dispone che non possono essere eletti e nominati "Direttore del D.A.I. (dipartimenti ad attività integrata) e non si può conservare l'incarico di direttore del D.AS. (dipartimenti assistenziali) qualora all'interno della struttura interessata vi siano parenti o affini fino al quarto grado incluso; la stessa disposizione si applica per la direzione di struttura complessa e di struttura semplice di cui ai successivo art. 26".
Il TAR ha respinto il ricorso e i ricorrenti hanno adito il Consiglio di Stato che ha confermato la decisione di primo grado.
Il Collegio, tra gli altri aspetti, ha osservato che un dipartimento ad attività integrata è organizzato come centro di responsabilità e di costo per garantire unitarietà di gestione, ottimale collegamento tra assistenza, didattica e ricerca, necessaria flessibilità operativa e che individua i servizi che, per economicità ed efficienza, sono comuni al dipartimento, per locali, personale, apparecchiature, strutture di degenza e ambulatoriali.
Il direttore del dipartimento ad attività integrata assicura l'utilizzazione delle strutture assistenziali e lo svolgimento delle relative attività da parte del personale universitario ed ospedaliero per scopi di didattica e di ricerca; assume responsabilità di tipo gestionale nei confronti del direttore generale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, tenendo anche conto della necessità di soddisfare le peculiari esigenze connesse alle attività didattiche e scientifiche.
Ne discende che legittimamente l’atto aziendale contestato, strumento particolare d’intesa nell’organizzazione delle aziende ospedaliero-universitarie, ha potuto prevedere, in conformità alla disciplina legislativa che le misure applicative per prevenire eventuali situazione generatrici di conflitti di interesse nello specifico settore.
[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]