In sintesi:
§ - In difetto di specifici accordi regionali, è da escludere che una discriminazione tra prestazioni di medicinali ed assistenza integrativa, entrambe erogate dalle farmacie in regime di convenzione, possa essere introdotta unilateralmente ed in via autoritativa da parte della Regione, né tanto meno, ovviamente, da parte delle singole aziende sanitarie locali.(avv. ennio grassini - www.dirittosanitario.net) Sentenza N. 3594/ 2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione prima ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A s sul ricorso n. 369/03 reg. gen. proposto dalla Federfarma Campania, in persona del Presidente legale rappresentante p.t. dott. Maggiore, e da ..., titolare della omonima farmacia, rappresentati e difesi...
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