Accesso Rapido

CORTE d'APPELLO ROMA - (spetta sempre al medico di medicina generale, nel corso del giudizio, provare l'esatto numero di assistiti, di cui si rivendica il pagamento)

17.02.2006
In sintesi:
§ - Nessuna disposizione degli accordi intervenuti in materia di attività in convenzione con il servizio sanitario nazionale deroga alla disciplina generale dell'art. 2967 c.c. che pone a carico del creditore l'onere di provare il fatto costitutivo del suo diritto. La specifica regolamentazione dei rapporti in convenzione in tema di comunicazioni delle scelte dei pazienti (o delle revoche) non al sanitario ma alla USL e l'onere di queste di inviare periodicamente gli elenchi contenenti il nominativo degli assistiti in carico a ciascun medico nonché le variazioni intervenute non è circostanza che da sé sola prova una pattuizione nei termini di inversione dell'onere della prova (www.dirittosanitario.net) Sentenza del 02-08-2005 omissis Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in...

Contenuto Riservato

Il contenuto della pagina è riservato agli iscritti, in regola con il pagamento della quota di adesione.

Nuova Iscrizione

Se desideri iscriverti, compila l'apposito modulo: sarai in breve abilitato.

Rinnovo Quota

Se desideri rinnovare, fai click sul pulsante "Accedi", inserisci Username e Password, e una volta effettuato il login, clicca sul link Dati Personali presente nel menu a tendina "Area Riservata" in alto a destra e poi clicca su "Gestisci Abbonamento".

Assistente Virtuale AI