07/12/2024 free
Disforia di genere e rettificazione di attribuzione di sesso
Per la rettificazione di attribuzione di sesso non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici primari; è sufficiente il rigoroso accertamento, da parte del giudice di merito, del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
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Tribunale Ferrara, 20/05/2024, (ud. 15/05/2024, dep. 20/05/2024), n.520
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
magistrati: dott. Stefano Scati - Presidente
dott. Paolo Sangiuolo - Giudice
dott.ssa Costanza Perri - Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2808/2023 promossa da:
EM.CH., nata a (…), residente a Ferrara (FE) in Via (…),
elettivamente domiciliata a Roma, Viale (…) presso lo studio dell'Avv.
Gio.Gu., che la rappresenta e difende, in virtù di procura rilasciata su
documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e
congiunto all'atto di citazione mediante strumenti informatici ai sensi
dell'art. 83 c.p.c. comma terzo.
ATTRICE
Nei confronti della
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FERRARA PRESSO IL TRIBUNALE DI FERRARA.
CONVENUTA
OGGETTO: Domanda di rettificazione di sesso, nuovo sesso e nome, che, a
tal fine, egli intende sostituire dal proprio prenome "EM." con quello di
"L., MI."
Il P.M. non ha rassegnato conclusioni.
(Si omettono le conclusioni delle parti)
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Em.Ch., non coniugata e senza prole, esponeva di avere sempre manifestato, fin dall'infanzia, una natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile, pur essendo un individuo di sesso biologico femminile; che, al fine di adeguare l'aspetto fisico alla propria psiche, ella ha ormai da tempo assunto l'aspetto e gli atteggiamenti di un uomo; che, sentendo soggettivamente propria l'identità sessuale maschile, ella vive con sofferenza la propria condizione con notevoli problemi nell'integrazione sociale; che la propria condizione di disforia di genere è stata accertata con relazione medico psicologica prodotta in atti e di aver ormai assunto, anche grazie alla somministrazione di una terapia ormonale virilizzante, l'aspetto esteriore di un uomo; di riscontrare, a causa degli evidenti e riconosciuti problemi derivanti da una disforia tra aspetto fisico e attribuzione anagrafica, difficoltà in alcuni ambiti della vita ove è costretta a mostrare documenti identificativi che non coincidono con l'apparenza fisica; di essere ormai da anni nota tra le amicizie, in famiglia e nella società con il nome di "L., Mi."
Tanto premesso, chiedeva la rettificazione degli atti anagrafici, al fine di conseguire il riconoscimento della propria identità di genere maschile e superare così fin da subito, in attesa dell'intervento chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali, lo stato di significativo disallineamento tra le risultanze dei documenti e l'appartenenza psicosociale al genere internamente percepito e vissuto; nonché di essere autorizzata all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamenti medico-chirurgici.
All'esito dell'istruttoria documentale risulta comprovato che parte attrice è affetta da Disforia di genere, cioè da un disturbo dell'identità di genere.
Per valutare il merito della domanda, giova ricordare che il 4 comma dell'art. 31 del d.lgs. 150/2011 (controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso) stabilisce che quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.
La giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha chiarito, valorizzando il dato testuale quando risulta necessario contenuto nella predetta disposizione, che per la rettificazione di attribuzione di sesso non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici primari.
E', infatti, sufficiente il rigoroso accertamento, da parte del giudice di merito, del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere (cfr. Corte Cost. sentenza n. 221 del 05/11/2015 e sentenza n. 180/23017; Cass. sentenza n. 15138/2015).
Nella prima pronuncia citata si evidenzia che il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio: in quei casi, cioè, nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. La seconda pronuncia della Corte Costituzionale sopra indicata ha poi sottolineato la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata; percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato. Pertanto va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione. Ciò che, pertanto, si richiede ai fini dell'accoglimento della domanda è una corretta e puntuale allegazione e prova dell'esistenza di una disforia di genere della persona, medicalmente accertata, l'irreversibile immedesimazione nel genere percepito e l'eventuale trasformazione corporea avvenuta. Ciò premesso, valutando il merito della odierna domanda può ritenersi sufficientemente allegato e provato documentalmente che parte attrice "esprime da tredici anni un forte disagio relativo all'incongruenza tra il genere assegnato alla nascita e quello esperito, tale da soddisfare i criteri stabiliti dal (…) per la disforia di genere. Risultano altresì soddisfatti i criteri previsti dagli Standards of Care (versione 8) della World Professional Associations for Transgender Health (WPATH), in particolare la presenza di disforia di genere, la capacità di prendere decisioni consapevoli e di prestare il proprio consenso al trattamento, assenza di problematiche di salute mentale" (cfr. doc. 3). Inoltre dagli elementi biografici analizzati dalla dott.ssa El.Mo. è emersa la possibilità di "ipotizzare che fosse presente già da prima una varianza di genere che non ha trovato autoriconoscimento e occasione di esplorazione e validazione e che l'identità di genere esperita in adolescenza sia lo sviluppo di un'esperienza di varianza risalente all'infanzia". Evidenzia la psicologa che l'attrice in occasione dei colloqui "si è sempre presentato come uomo, ha mostrato un atteggiamento collaborativo all'interno della consultazione psicologica, mantenendo il contatto visivo e un comportamento adeguato al contesto. Non si è manifestato nessun disturbo psicomotorio; il volume, il tono e la frequenza della sua voce sono stati regolari, ha espresso le sue difficoltà in modo riflessivo, articolato e chiaro, mostrando consapevolezza e sicurezza in sé stesso. Non si è manifestato nessun disordine di natura dissociativa e nessun fenomeno di tipo psicotico. Si riscontra una forte disforia di genere con un disagio corporeo clinicamente significativo soprattutto relativo a quelle parti del corpo caratterizzanti il sesso femminile (forma del corpo, genitali, utero e fertilità, viso, voce, gambe, sedere, spalle, assenza del pomo d'Adamo e altezza)". Ha aggiunto che l'attrice "è consapevole del grado di reversibilità e irreversibilità dei risultati della terapia ormonale che ritiene desiderabili e di cruciale importanza per la sua salute psicofisica e sociale. Inoltre desidera e prevede di accedere all'isterectomia e alla bottom surgery una volta ottenuto il cambio dei dati anagrafici e le autorizzazioni agli interventi come previsto dalla normativa in vigore".
Risulta altresì che parte attrice è attualmente seguita presso gli Ambulatori di Endocrinologia del Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sezione di Fisiopatologia Medica ed Endocrinologia del Policlinico Umberto I di Roma per Disforia di Genere (cod. 302.85) ed è al terzo mese di terapia ormonale virilizzante ("La suddetta terapia, volta a promuovere aumento della barba e del pilifero, scomparsa dei cicli mestruali, redistribuzione corporea del grasso viscerale, aumento della massa muscolare, ipotrofia della ghiandola mammaria, oscuramento del timbro vocale, deve essere seguita costantemente al fine di permettere il mantenimento di tali caratteristiche. Il follow-up della condizione clinica del paziente prevede che si sottoponga a periodici controlli clinici, laboratoristici, di diagnostica strumentale laboratoristici e di diagnostica strumentale seriati nel tempo"; cfr. doc. 4).
La documentazione dianzi richiamata, confermata peraltro dall'audizione personale di parte attrice all'udienza innanzi al giudice relatore in data 15 maggio 2024, consente di appurare, in maniera certa, completa, coerente ed univoca che sussiste, ed è stata medicalmente accertata, una disforia di genere della persona; l'irreversibile immedesimazione dell'interessata nel genere percepito; la trasformazione corporea avvenuta; il percorso di affermazione di genere; la volontà irreversibile di rettificare il proprio sesso anagrafico, la immedesimazione definitiva e irreversibile nel genere vissuto e percepito come il proprio; l'assenza di patologie tali da invalidare la capacità di autodeterminazione del soggetto interessato.
La domanda è, dunque, fondata atteso che risulta confermata la necessità di procedere ad una riassegnazione dell'identità sessuale, al fine di consentire ad Em.Ch., Alias Le., Mi., la risoluzione del conflitto tra la sua percezione sessuale e l'aspetto esteriore.
Va, altresì, disposta la rettificazione dell'attribuzione di sesso nei Registri dello stato civile.
Tenuto conto della natura della causa, si dispone l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento delle domande attoree:
1) Autorizza EM.CH., nata a (…), ad effettuare il trattamento medicochirurgico necessario all'adeguamento dei suoi caratteri sessuali da femminili a maschili.
2) Dispone che si proceda alla rettifica di attribuzione di sesso nei confronti di EM.CH., nata a (…), mediante attribuzione di sesso maschile in luogo di sesso femminile e conseguente modifica dell'attuale prenome EM. in quello di L., MI.
3) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna di procedere alla rettifica dell'atto di nascita relativo a EM.CH., nata a (…) in conformità alla presente sentenza, ai sensi dell'art. 2 L. 14 aprile 1982 n. 164, attribuendo alla medesima sesso maschile in luogo di sesso femminile ed il prenome di L., MI. in luogo di EM. (…).
4) Dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Ferrara il 15 maggio 2024.
Depositata in Cancelleria il 20 maggio 2024.