In sintesi:
Ribadito che il rapporto dei medici convenzionati, pur se costituito in vista dello scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale, ossia un interesse pubblico, è un rapporto libero-professionale "parasubordinato" che si svolge di norma su un piano di parità con le Aziende sanitarie locali e, come tale, non consente di ravvisare un "datore di lavoro", deve essere affermato il principio secondo cui, nella cd. parasubordinazione, rilevante esclusivamente ai fini processuali ex art. 409 c.p.c., n. 3, costituiscono eccezione ai principi generali eventuali leggi estensive delle garanzie tipiche del lavoro subordinato; pertanto, il procedimento per la repressione della condotta antisindacale previsto dall'art. 28 Stat. Lav., esperibile solo laddove sia ravvisabile,...
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