05.06.03 free

 

TAR CAMPANIA – ( sulla richiesta di mobilita’ e sulla priorita’ rispetto all’indizione di concorsi per la copertura dei posti vacanti; sull’obbligo della P.A. di applicare i criteri di graduazione, in linea con il principio generale di ottimizzazione delle risorse umane)

Sentenza 3794/03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Napoli, sezione V composto dai signori: Carlo d'Alessandro Presidente Fabio Donadono Consigliere Davide Soricelli Primo Referendario, estensore ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso n. 12105 del 2001 R.G., proposto da Antonio Izzi, rappresentato e difeso dall'avvocato Emma Izzi, elettivamente domiciliato in Napoli, in via Duono n. 319, presso lo studio dell'avvocato Picardi contro azienda ospedaliera “D. Cotugno”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ernesto Procaccini, presso il cui studio in Napoli, corso Vittorio Emanuele n. 670, è elettivamente domiciliata per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione della delibera direttore generale n. 386 del 23 luglio 2001 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente. Visto il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla udienza pubblica del 6 marzo 2003 il Primo Referendario Davide Soricelli; uditi altresì i difensori come da verbale d'udienza. FATTO e DIRITTO 1. Con l'atto impugnato l'azienda ospedaliera intimata ha bandito un concorso pubblico per la copertura di sei posti di dirigente medico (disciplina malattie infettive). Con il gravame in esame il ricorrente - premessa la propria qualità di dirigente medico in servizio presso la unità operativa di malattie infettive dell'azienda ospedaliera “Mater domini” di Catanzaro - espone di avere a suo tempo (e precisamente il 6 novembre 2000) presentato all'azienda ospedaliera Cotugno un'istanza di mobilità, nel presupposto dell'esistenza nel suo organico di posti vacanti relativi alla disciplina malattie infettive, motivandola con la necessità di ricongiungersi alla propria famiglia - residente in S. Sebastiano al Vesuvio (e ora trasferitasi in Cercola) - e, in particolare, di prestare assistenza ad una figlia minorenne affetta da tetraparesi spastica. All'istanza veniva data risposta con una nota datata 23 novembre 2000, a firma del direttore amministrativo dell'azienda; con questa nota l'azienda respingeva la domanda propostale con la motivazione di avere già bandito un concorso per la copertura dei posti vacanti; tuttavia il ricorrente era invitato “per eventuali successive decisioni che dovessero riguardare la sua istanza” a produrre la documentazione relativa alla legge 5 febbraio 1992, n. 104; nella stessa nota si precisava tuttavia che il diritto al trasferimento previsto da tale legge può essere esercitato solo nell'ambito della amministrazione di appartenenza, con la conseguenza che, poiché le aziende sanitarie dipendono dalle regioni, tale diritto può essere esercitato solo nei confronti di aziende comprese nella regione in cui opera l'ente di appartenenza dell'interessato. Il 12 marzo 2001 il ricorrente presentava la ulteriore documentazione richiesta; il 13 marzo il direttore amministrativo dell'azienda intimata confermava l'avvenuta conclusione del concorso a suo tempo bandito - con conseguente copertura della carenza d'organico - e ribadiva di non voler di conseguenza dar corso a istanze di mobilità. 2. Ciò premesso il ricorrente ha impugnato la delibera con cui l'azienda ospedaliera Cotugno - essendosi resi vacanti sei nuovi posti di dirigente della disciplina di malattie infettive - ha bandito il 6 agosto 2001 un concorso pubblico per provvedere alla loro copertura, “nella parte in cui si attiva la procedura concorsuale per 6 posti senza tener conto che, per uno di tali posti, il ricorrente aveva proposto istanza di mobilità specificamente motivata”. In sintesi il ricorrente sostiene che la mobilità ha priorità rispetto all'indizione dei concorsi per la copertura dei posti vacanti, salvo che esistano ragioni particolari che giustifichino una deroga a tal principio, ragioni delle quali l'amministrazione deve puntualmente dare conto. Nel caso in esame - pur esistendo una motivata istanza di mobilità proposta da un sanitario in possesso dei requisiti richiesti - il direttore generale ha bandito il concorso senza dare contezza delle ragioni che l'hanno indotto a disattendere tale istanza, che tra l'altro era stata in precedenza presa in considerazione e respinta proprio nel presupposto della già avvenuta indizione di un concorso per la copertura dei posti (allora) vacanti. 3. L'amministrazione intimata si è costituita in giudizio. Essa contesta anzitutto che il ricorrente possa avere titolo a fruire delle provvidenze previste dalla legge n. 105 del 1992 per i lavoratori che assistano con continuità familiari portatori di handicap: il ricorrente infatti presta servizio in Catanzaro, ove è obbligato ad avere residenza. Aggiunge l'amministrazione che il diritto al trasferimento previsto dall'articolo 33 della legge n. 105 può essere esercitato solo nell'ambito dell'ente di appartenenza, laddove, nel caso in esame, non solo vengono in considerazione enti diversi e aventi sede in regioni diverse ma, addirittura, enti appartenenti a comparti distinti, dato che l'azienda Mater domini di Catanzaro è un policlinico universitario il cui personale non dipende dalle regioni ma dal ministero dell'università e della ricerca scientifica. Puntualizza l'amministrazione che il vigente C.C.N.L. “area dirigenza medica” consente la mobilità volontaria dei dirigenti solo tra aziende del medesimo comparto con conseguente impossibilità per il ricorrente, che appartiene al comparto “Personale dell'università” di transitare nel comparto “Personale del Servizio sanitario nazionale” cui appartiene il personale dipendente dalle aziende sanitarie. Del resto, conclude l'amministrazione, proprio questo era il senso della seconda parte della nota con cui essa aveva dato riscontro negativo all'istanza di mobilità presentata dal ricorrente. 4. Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto. E' innanzitutto da premettere che risulta dagli atti di causa che il ricorrente è dipendente di un'azienda sanitaria e non di un'università (si veda la nota 9 agosto 2002 indirizzata dal direttore dell'ufficio gestione delle risorse umane dell'azienda ospedaliera Mater domini all'azienda Cotugno e depositata dal ricorrente il 10 febbraio 2003). Deve dunque ritenersi che nella fattispecie sussistessero astrattamente i presupposti oggettivi per la mobilità volontaria, così come previsti dall'articolo 20 dell'accordo 8 giugno 2000 (Contratto collettivo nazionale di lavoro quadriennio 1998-2001 dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale); in particolare deve rilevarsi che l'articolo 20 in questione ammette espressamente la possibilità di una mobilità a domanda tra enti di regioni diverse (tra l'altro è prevista anche una mobilità intercompartimentale), subordinandola all'assenso dell'azienda di destinazione al rispetto dell'area e disciplina di appartenenza del dirigente interessato e al nulla osta dell'azienda o ente di appartenenza (sostituito, qualora non venga concesso entro dieci giorni dalla richiesta, dal preavviso di tre mesi). E' necessario altresì premettere che il ricorrente non lamenta la violazione dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 105, per cui esula dal thema decidendum ogni questione inerente all'applicabilità di tale norma alla fattispecie in esame. 5. Ciò premesso, la questione cui il Collegio deve dare risposta è se l'azienda ospedaliera Cotugno - dovendo provvedere alla copertura di posti vacanti di dirigente medico - dovesse dare priorità a procedimenti di mobilità rispetto all'indizione di un concorso e fosse pertanto obbligata a giustificare specificamente le ragioni che la determinavano a quest'ultima soluzione, anche in considerazione dell'esistenza di una motivata istanza di mobilità presentata dal ricorrente, che essa aveva preso in considerazione, sia pure respingendola (sulla base di una motivazione invero contraddittoria e perplessa; al riguardo infatti deve osservarsi che, pur respingendo l'istanza in base alla circostanza della già avvenuta indizione del concorso per la copertura dei posti allora vacanti e pur invitando il ricorrente a integrare la documentazione prodotta, la nota di riscontro già avanzava i dubbi - che, come sopra rilevato, non hanno consistenza giuridica - sull'esistenza dei presupposti della mobilità). 6. Al quesito deve darsi risposta positiva. Costituisce infatti giurisprudenza consolidata che, per il personale sanitario, la copertura dei posti per mobilità ha priorità rispetto ad altri tipi di conferimento dei posti stessi, salvo che l'azienda non reputi di operare diversamente per motivate esigenze di servizio. Infatti, il trasferimento a domanda costituisce lo strumento per realizzare una più soddisfacente distribuzione del personale già in servizio, nell'interesse del miglior andamento dell'azione amministrativa (dovendosi ritenere, per massima d'esperienza, che il dipendente operi con maggior profitto ove non sussistano situazioni di disagio di carattere familiare o locale), a nulla rilevando al riguardo la mancanza di un'esplicita indicazione normativa, la quale comunque non consente all'azienda una libera scelta in merito, ma la obbliga ad applicare criteri di graduazione corrispondenti al principio generale di ottimizzazione delle risorse umane a disposizione della p.a. (Consiglio di Stato, sez. V, 9 maggio 2000, n. 2659, Consiglio di Stato, sez. V, 3 febbraio 2000, n. 601, Consiglio di Stato, sez. V, 2 gennaio 1997, n. 26). 7. La fattispecie in esame costituisce una evidente ed esemplare conferma di tali principi. La presa in considerazione e l'eventuale soddisfacimento dell'istanza del ricorrente avrebbe chiaramente consentito il contestuale soddisfacimento di interessi pubblici e privati. Sicuramente si sarebbe realizzata una migliore distribuzione territoriale del personale in servizio, dato che - indipendentemente dall'obbligo di residenza su di lui gravante - è chiaro che il ricorrente, la cui famiglia vive in provincia di Napoli, è costretto ad un pendolarismo potenzialmente incidente sulla sua produttività. In quest'ottica il trasferimento del ricorrente alle dipendenze dell'azienda intimata avrebbe potuto garantire a quest'ultima un sanitario in possesso di una comprovata esperienza professionale non potendosi “ritenere, nemmeno in astratto, che la scelta concorsuale sia tale da garantire meglio il controllo della capacità dei candidati al posto da ricoprire, occorrendo piuttosto tener presente la maturata esperienza dei dipendenti già in servizio, i quali, nella generalità dei casi, hanno anch'essi superato un apposito concorso teso a saggiare la loro competenza in materia (il ricorrente tra l'altro è vincitore di concorso, come ha sostenuto, senza che la circostanza fosse contestata dall'amministrazione il suo difensore all'udienza) e hanno altresì avuto modo di dimostrare sul campo il possesso delle richieste abilità” (così in particolare Consiglio Stato sez. V, 9 maggio 2000, n. 2659). Infine attraverso il trasferimento sarebbe stata eliminata una situazione di grave disagio personale e familiare del ricorrente. 8. Il ricorso deve pertanto essere accolto con annullamento in parte qua dell'atto impugnato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Napoli, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, come da motivazione. Condanna l'azienda ospedaliera “D. Cotugno” al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi mille euro, oltre agli accessori di legge. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Napoli il 6 marzo 2003. Carlo d'Alessandro, Presidente Davide Soricelli, Primo Referendario estensore Segretario

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