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Corte di Cassazione – Penale (responsabilità: limiti delle linee guida quali parametri di legittimità della attività medica)

08.03.2011
In sintesi:
§ - Nel praticare la professione medica, il medico deve, con scienza e coscienza, perseguire un unico fine: la cura del malato utilizzando i presidi diagnostici e terapeutici di cui al tempo dispone la scienza medica, senza farsi condizionare da esigenze di diversa natura, da disposizioni, considerazioni, valutazioni, direttive che non siano pertinenti rispetto ai compiti affidatigli dalla legge ed alle conseguenti relative responsabilità. Il rispetto delle "Linee guida", quindi, assunto nel caso specifico quale parametro di riferimento della legittimità della decisione di dimettere il paziente dall'ospedale e di valutazione della condotta del medico, nulla può aggiungere o togliere al diritto del malato di ottenere le prestazioni mediche più appropriate nè all’autonomia ed alla...

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